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Decisione

60.2014.344

Istanza di ispezione degli atti. Tribunale cantonale amministrativo quale istante

11 febbraio 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I

tre summenzionati decreti sono regolarmente passati in giudicato, non essendo

stati impugnati.

1.2.

Dall’incarto

TRAM __________ (cfr., al proposito, inc. CRP __________) risulta inoltre che

il __________ il procuratore pubblico Nicola Respini ha posto PI 1 in stato di

accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di grave infrazione

alle norme della circolazione ed ha proposto la sua condanna alla pena

pecuniaria di CHF 450.-- (corrispondente a quindici aliquote da CHF 30.-- cadauna),

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, quale pena

aggiuntiva alla misura protettiva della sorveglianza, nonché alla pena detentiva

di sessanta giorni, sospesa condizionalmente per un anno, decretata nei suoi

confronti dalla Magistratura dei minorenni il __________, alla multa di CHF

600.-- e al pagamento della tassa di giustizia e spese, con l’iscrizione della

condanna a casellario giudiziale la cui eliminazione soggiace all’art. 369 CP,

e meglio come descritto nel DA __________ (cfr. copia DA __________

dell’incarto dell’Ufficio della migrazione, Servizio stranieri/Stati terzi

riguardante PI 1 inserito nell’incarto STR.__________ del Servizio dei ricorsi

del CdS facente parte dell’incarto __________ del RE 1).

1.3.

Infine,

dall’estratto del casellario giudiziale svizzero del 20.01.2015 risulta che il __________

è stato emanato un ulteriore decreto di accusa a carico di PI 1 per i reati di

cui all’art. 96 cpv. 3 LCStr ("Far

guidare senza licenza di circolazione o targhe di controllo", "Far

guidare senza assicurazione di responsabilità civile") e all’art. 97 cpv. 1 LCStr, ("Cessioni abusive di licenze e / o targhe di

controllo") in relazione ai fatti avvenuti l’__________.

L’Untersuchungsamt di __________ ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 2'000.-- (corrispondente a

cinquanta aliquote da CHF 40.-- cadauna), sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di quattro anni e alla multa di CHF 900.--. Il predetto

decreto risulta essere passato in giudicato il medesimo giorno (doc. CRP 3 –

inc. __________).

2. Con

la presente istanza il RE 1, per il tramite del giudice delegato Matteo Cassina,

chiede di ottenere la messa a disposizione degli atti dei procedimenti penali

sfociati nel decreto __________ e nel decreto __________ della Magistratura dei

minorenni a carico di PI 1 con la facoltà di estrarne eventualmente delle copie.

A

sostegno della sua richiesta il giudice delegato, richiamando in particolare

l’art. 85 LPamm e l’art. 62 cpv. 4 LOG, precisa che è pendente dinanzi al RE 1 un

ricorso presentato da PI 1 (patr. da: avv. PR 1, __________), contro la

decisione 15.04.2014 (no. __________) del Consiglio di Stato in materia di diniego

dell’attinenza comunale (doc. CRP 1 – inc. CRP __________).

Lo

stesso giorno il giudice delegato ha presentato a questa Corte un’altra istanza

di ispezione degli atti ex art. 62 cpv. 4 LOG tendente ad ottenere la messa a disposizione

della summenzionata documentazione in materia di rifiuto di rilascio del

permesso di domicilio riguardante nuovamente la persona di PI 1, oggetto di un

separato giudizio (cfr., al proposito, decisione 11.2.2015 inc. CRP __________),

trattandosi di due procedure amministrative distinte.

3. Come

esposto in entrata, la Magistratura dei minorenni si è rimessa al giudizio di

questa Corte e ha rinunciato a presentare osservazioni di duplica (doc. CRP 5 e

doc. CRP 9 – inc. __________).

Con

le sue osservazioni 10/11.11.2014 PI 1 si oppone alla trasmissione della documentazione

richiesta, trattandosi di condanne da lui subite quando egli era minorenne, che

peraltro non figurerebbero più a casellario giudiziale, essendo state eliminate.

In seguito egli si sarebbe perfettamente conformato all’ordinamento e alla

sicurezza pubblici e non avrebbe più dato adito ad alcuna lagnanza. L’istanza

disattenderebbe quanto sancito dall’art. 369 cpv. 7 CP e la recente

giurisprudenza del Tribunale federale sarebbe chiara al proposito (doc. CRP 6 –

inc. __________).

Con

replica 17.11.2014 il giudice delegato ribadisce la sua richiesta di acquisire

agli atti gli incarti penali sfociati nei decreti __________ e __________

inerenti a PI 1, poiché conterrebbero elementi rilevanti suscettibili di

influire sul giudizio che il RE 1 dovrà emanare nell’evasione dei ricorsi

presentati da quest’ultimo avverso le decisioni emanate dal Consiglio di Stato

in materia di rifiuto del rilascio di un permesso di domicilio rispettivamente

di una mancata concessione dell’attinenza comunale. Rileva al riguardo che in

entrambi gli ambiti giuridici le condanne penali cancellate dal casellario

giudiziale potrebbero, in determinati casi, entrare in linea di considerazione

allo scopo di valutare la reputazione e il livello di integrazione di una

persona, richiamando il Manuale sulla cittadinanza dell’Ufficio federale della

migrazione per le questioni in materia di naturalizzazione e una decisione del

Tribunale federale per il diritto degli stranieri (doc. CRP 8 – inc. __________).

Con

duplica 24/25.11.2014 PI 1 ribadisce che era ancora minorenne allorquando ha

subito le condanne e che pertanto le considerazioni esposte dal giudice delegato

non potrebbero trovare applicazione al caso in esame, e ciò nel rispetto del

principio di proporzionalità. Inoltre non sarebbe giustificato da alcun interesse

pubblico preponderante. In conclusione si rimette nondimeno al prudente

giudizio di questa Corte (doc. CRP 10 – inc. __________).

4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il

testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza

del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di

copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti

personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle

parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

Come

ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità

giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza

ammette la richiesta se:

(i) si

riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

(ii) è

compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

(ii) è

formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

Inoltre

deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

5. 5.1.

La

competenza del RE 1 discende dagli art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale

del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2) e dall’art. 41a cpv. 2 della legge sulla

cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit; RL

1.2.1.1) rispettivamente dall’art. 9 cpv. 2 della Legge di applicazione alla

legislazione federale in materia di persone straniere dell’8.06.1998 (LALPS; RL

1.2.2.1).

5.2.

Secondo

l'art. 38 cpv. 2 Cost., la Confederazione emana prescrizioni minime sulla

naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso.

L'acquisto

e la perdita della cittadinanza è disciplinata dalla Legge sulla cittadinanza

(LCit; RS 141.0).

La

cittadinanza svizzera si acquista mediante la naturalizzazione in un Cantone e

in un Comune (art. 12 cpv. 1 LCit).

Nell’ambito

della procedura ordinaria di naturalizzazione il richiedente deve adempiere

alle condizioni di residenza di cui all’art. 15 LCit. Inoltre occorre esaminare

se il richiedente è idoneo all’ottenimento della naturalizzazione in applicazione

dell’art. 14 LCit [secondo cui il richiedente è considerato idoneo all'ottenimento

della naturalizzazione se si è integrato nella comunità svizzera (lit. a), si è

familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi elvetici (lit. b), si

conforma al nostro ordine giuridico (lit. c) e non compromette la sicurezza

Considerandi

interna o esterna della Svizzera (lit. d)] (DTF 140 I 99 consid. 2.1).

5.3

In

Ticino, la cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero, se ha risieduto

nel Cantone durante cinque anni e se adempie i requisiti per la concessione

dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione (art. 12 cpv. 1 LCCit).

Lo

straniero che intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e l'attinenza

comunale, e con ciò la cittadinanza svizzera, deve presentare la sua domanda al

Municipio del comune di residenza, utilizzando l'apposito modulo ufficiale e

allegando i documenti previsti (art. 15 cpv. 1 LCCit e 5 RLCCit).

Ricevuta

la domanda, il Municipio assume per mezzo dei suoi servizi, della polizia

cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico, tutte le informazioni

atte a dare un quadro completo della personalità del richiedente e dei membri

della sua famiglia, in particolare, per quanto si riferisce all'integrazione

nella comunità ticinese, alla condotta, alle condizioni economiche e sociali,

come pure alle relazioni con il paese d'origine (art. 6 cpv. 1 RLCCit).

Conclusi gli accertamenti, dispone l'art. 17 LCCit, il legislativo comunale

decide sulla concessione dell'attinenza comunale (cpv. 1). Se l'attinenza

comunale è rifiutata, la procedura ha termine (cpv. 2). Il Municipio comunica

in forma scritta al richiedente il risultato della decisione dell'assemblea o

del consiglio comunale (art. 4 cpv. 2 RLCCit, giusta il rinvio di cui all'art.

8.

RLCCit).

5.4

5.4.1

In

particolare, con riferimento all’art. 14 lit. c LCit (cfr. considerando 5.2.

della presente decisione), è "(…) richiesta una reputazione intatta, ovvero

l’assenza di precedenti penali. (…). Concretamente, il fatto di conformarsi

all’ordine giuridico svizzero significa non essere oggetto di procedimenti

penali pendenti o di pene privative della libertà, condizionali o meno, non

radiate; in caso di scarsa gravità è comunque possibile accordare la naturalizzazione"

(Messaggio relativo alla cittadinanza per giovani stranieri e alla revisione

della legge sulla cittadinanza del 21.11.2001, FF 2002 p. 1766).

5.4.2

Con

la modifica del Codice penale svizzero, entrata in vigore l’1.1.2007, il titolo

quinto relativo al casellario giudiziale (art. 359 ss. vCP) è stato sostituito

dal titolo sesto (art. 365 – 371 CP).

L’art.

365.

CP – che sostituisce il previgente art. 359 CP – dispone che l’Ufficio

federale di giustizia gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni

(art. 367 cpv. 1 CP), un casellario giudiziale informatizzato nel quale sono

iscritte le condanne e le richieste di estratti del casellario giudiziale in

relazione con procedimenti penali pendenti, contenente dati personali e profili

della personalità degni di particolare protezione (cpv. 1 frase 1).

5.4.3

Il

contenuto dell’estratto del casellario giudiziale è sancito dall’art. 366 CP.

Il

cpv. 3 della predetta disposizione prevede che le sentenze pronunciate contro

minori per un crimine o un delitto sono iscritte se la sanzione inflitta è una

privazione della libertà (art. 25 DPMin) [lit. a], un collocamento (art. 15

DPMin) [lit. b], un trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMin) [lit. c] oppure

un’interdizione di esercitare un’attività o un divieto di avere contatti e di

accedere ad aree determinate (art. 16a DPMin) [lit. d]. Le sentenze pronunciate

contro minori per una contravvenzione sono iscritte se la sanzione inflitta è

un’interdizione di esercitare un’attività o un divieto di avere contatti e di

accedere ad aree determinate (art. 16a DPMin) [art. 366 cpv. 3bis CP].

Nel

casellario giudiziale figurano soltanto le condanne per le quali sono previste

delle sanzioni più gravi contemplate dal diritto penale minorile, allo scopo di

evitare l’azione di stigmatizzazione della repressione penale esercitata nei

confronti dei minori e tenere conto del carattere sporadico di buona parte

della criminalità minorile. Con riferimento alla criminalità dei minori non si

è voluto però rinunciare ad ogni iscrizione, poiché in caso di condanna di un

adulto bisogna poter disporre di informazioni relative a reati gravi commessi

durante la sua adolescenza [Messaggio concernente la modifica del Codice penale

svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del

Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile

del 21.09.1998, p. 1845].

Va

in ogni modo evidenziato che le condanne minorili gravi costituiscono un impedimento

alla naturalizzazione. In caso di condanne meno gravi si deve valutare, sotto

l’aspetto dell’integrazione, la situazione complessiva (cfr. Manuale sulla

cittadinanza, capitolo 4, p. 38).

5.4.4

Secondo

l’art. 369 cpv. 3 CP le sentenze che contengono come pena principale una pena

detentiva con la condizionale, una privazione della libertà con la condizionale,

una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa sono eliminate

d'ufficio dopo dieci anni.

Le sentenze che contengono una pena con la

condizionale, totale o parziale, non vengono riportate nell'estratto rilasciato

a privati se il condannato ha superato con successo il periodo di prova (art.

371.

cpv. 3bis CP).

Giova al proposito evidenziare che – secondo il Manuale sulla

cittadinanza rilasciato dall’UFM – il richiedente è (tra l’altro) tenuto ad

allegare una dichiarazione ("Dichiarazione di osservanza dell’ordine giuridico", Allegato

V cifra 2) attestante che negli ultimi dieci anni precedenti la sottoscrizione egli

si è attenuto alle disposizioni dell’ordinamento giuridico. Se l’interessato è

stato condannato ad una pena detentiva, a una pena pecuniaria e al lavoro di

pubblica utilità sospesa condizionalmente, occorre aspettare la scadenza del periodo

di prova e un ulteriore termine di sei mesi. Scaduto tale termine le condanne

penali non vengono più considerate. Se il richiedente ha subito ripetute

condanne con la condizionale, questa circostanza può essere un indizio di

insufficiente integrazione (cfr. Manuale sulla cittadinanza, capitolo 4, p. 34

ss.).

6.

Ora, dall’autocertificazione sulla situazione

penale sottoscritta da PI 1 il 4.10.2012 egli ha in particolare dichiarato di

non essere oggetto di condanne antecedenti non eliminate né di procedimenti

penali pendenti in Svizzera o all’estero (doc. 25 allegato alla risposta

19/20.02.2014 del Comune di __________, inc. __________ del Servizio dei

ricorsi del CdS inserito nell’incarto TRAM __________).

Come

visto, il __________ il procuratore pubblico Nicola Respini ha posto PI 1 in

stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di grave

infrazione alle norme della circolazione ed ha proposto la sua condanna alla pena

pecuniaria di CHF 450.-- (corrispondente a quindici aliquote da CHF 30.-- cadauna),

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, quale pena

aggiuntiva alla misura protettiva della sorveglianza, nonché alla pena detentiva

di sessanta giorni, sospesa condizionalmente per un anno, decretata nei suoi

confronti dalla Magistratura dei minorenni il __________, alla multa di CHF

600.

-- e al pagamento della tassa di giustizia e spese, con l’iscrizione della

condanna a casellario giudiziale la cui eliminazione soggiace all’art. 369 CP

(DA __________). Il predetto decreto è passato in giudicato il __________.

La

summenzionata condanna figura ancora iscritta a casellario giudiziale, non

essendo trascorsi i dieci anni previsti dall’art. 369 cpv. 3 CP. La stessa, ad

oggi, non dovrebbe più figurare nell’estratto del casellario giudiziale rilasciato

a privati, essendo scaduto il periodo di prova di due anni a cui va aggiunto il

termine supplementare di sei mesi (cfr. Manuale sulla cittadinanza, capitolo 4,

p. 36 e 37).

Per

quanto concerne le condanne subite da PI 1 da minorenne va rilevato che

dall’estratto del casellario giudiziale 20.01.2015 risulta soltanto la pena

inflittagli il __________ [decisione no. SORV __________ SORV-DECO – inc. __________

e inc. __________, in cui è stato ritenuto autore colpevole di violenza carnale

(art. 160 CP) e denuncia mendace (art. 303 CP) ed è stato condannato a

sottostare alla misura protettiva della sorveglianza, a sessanta giorni di detenzione,

dedotti sedici giorni di carcere preventivo già sofferto, la cui esecuzione è stata

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di un anno].

Le

decisioni del __________ e del __________ (cfr., al proposito, considerando

1.1

della presente decisione) sono, per contro, state eliminate d’ufficio e

non figurano più a casellario giudiziale.

Tutto

ciò ponderato, a giudizio di questa Corte è dato un interesse giuridico legittimo

ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte del RE 1 a consultare gli atti

istruttori limitatamente agli incarti penali __________ e __________ riguardanti

PI 1 entrambi sfociati nel decreto __________ (decisione no. SORV __________/FG/mr

SORV-DECO), in considerazione del fatto che la predetta condanna è ancora

iscritta a casellario giudiziale e non è ancora stata eliminata d’ufficio e della

gravità dei reati commessi da PI 1 in età adolescenziale [violenza carnale

(art. 190 cpv. 1 CP) e denuncia mendace (art. 303 CP)]. Come visto, una

condanna di tale portata potrebbe essere un motivo di impedimento alla naturalizzazione.

In tal modo l’autorità istante potrà comunque avere un quadro più completo

sulla sua persona per valutare la sua reputazione e il livello di integrazione

durante la sua permanenza in Svizzera.

Di

conseguenza – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – gli

incarti penali __________ e __________ della Magistratura dei minorenni riguardanti

PI 1 vengono trasmessi, in originale, al IS 1 con l’obbligo di restituirli alla

predetta autorità, al più tardi, a procedimento amministrativo concluso.

Il

giudice delegato è – se necessario – autorizzato a fotocopiare soltanto i documenti

necessari ai fini del suo giudizio.

7.

L’istanza è accolta ai sensi del precedente

considerando. Visti la natura e la finalità della richiesta, si prescinde dal

prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, il CP, la DPMin, la LCit,

la LCCit, il RLCCit ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi

dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera