60.2014.345
Istanza di ispezione degli atti. curatore quale istante
15 ottobre 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.345
Lugano
15 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela
Fossati, vicecancelliera
sedente
per statuire sull’istanza 14.10.2014 presentata
da
RE
1
rappr.
dal curatore: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare
la sentenza di condanna 5.09.2013 (inc. TPC __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
5.09.2013 la Corte delle assise criminali ha emanato una sentenza di condanna a
carico di __________, il quale è stato in particolare condannato alla pena
detentiva di due anni e otto mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto) [inc.
TPC __________].
La
summenzionata sentenza è passata in giudicato il medesimo giorno. __________ è
attualmente in carcere in espiazione della pena.
2. Con la presente istanza l’avv. PR 1, il quale è
stato nominato curatore di __________ (__________) dall’ARP __________, sede di
__________, ed è stato in particolare incaricato di accertare e stabilire il
rapporto di filiazione con il padre del bambino con risoluzione dell’11.04.2014
(doc. CRP 1.A), chiede – in via urgente – di ottenere l’autorizzazione ad
esaminare la surriferita sentenza di condanna.
A
fondamento della sua richiesta il curatore precisa in particolare che la madre sostiene
che il padre del bambino sia __________, attualmente in carcere in espiazione
della pena. Non essendoci però stata alcuna collaborazione particolare né da
parte di __________ né da parte della madre per un eventuale riconoscimento di
paternità consensuale, egli ritiene opportuno ottenere copia della sentenza di
condanna emanata a carico di __________ per sapere quando avverrà la sua
scarcerazione e per utilizzarla come prova nell’ambito di un’eventuale istanza
di assunzione di prova a titolo supercautelare (test di paternità) in sede
civile (cfr., nel dettaglio, istanza 14.10.2014,
doc. CRP 1 e documentazione ivi annessa).
Considerati
l’urgenza della richiesta e gli interessi del bambino in gioco, questa Corte
non ha ritenuto necessario interpellare __________, imputato nel procedimento
penale sfociato nella sentenza di condanna 5.09.2013 (inc. TPC __________),
passata in giudicato.
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.
27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4. Nella fattispecie qui in esame – visti i motivi
addotti nella presente istanza e la finalità della richiesta – a giudizio di
questa Corte è dato un interesse giuridico legittimo del minorenne __________
rispettivamente del suo curatore (avv. PR 1) ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG prevalente
sui diritti personali di __________, ad ottenere copia della sentenza di condanna richiesta,
oltre che della decisione 26.11.2013 di collocamento iniziale (inc. GPC __________).
Questi documenti potrebbero, in effetti, essere utili al curatore nell’ambito
delle sue incombenze, in particolare in sede civile per stabilire il rapporto
di filiazione del bambino con il padre.
Di
conseguenza le predette decisioni vengono trasmesse all’istante unitamente alla
presente decisione.
5. L’istanza è accolta ai sensi del precedente
considerando. Stante la particolarità della fattispecie, si rinuncia al
prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
- avv.
Andres Alessandro Martini, Lugano [con copia della sentenza 5.09.2013 (inc. TPC
Considerandi
72.2013
) e della decisione 26.11.2013 (inc. GPC 850.2013.114)];
- Tribunale
penale cantonale, sede (rif. inc. TPC 72.2013.58, con copia dell’istanza
14.10
, doc. CRP 1);
- giudice
dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi, Lugano (rif. inc.
GPC 850.2013.114, con copia dell’istanza 14.10.2014, doc. CRP 1).
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera