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Decisione

60.2014.363

Reclamo del condannato contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha rifiutato la liberazione condizionale. gratuito patrocinio

13 novembre 2014Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

a.Prima dei

fatti oggetto dei procedimenti che hanno condotto alla sua condanna da parte

della Corte di appello e di revisione penale il 4.9.2014 (inc. CARP n. __________),

RE 1 era già stato inchiestato e condannato, a seguito di precedenti episodi di

rilevanza penale.

Con

sentenza del 4.9.2007 egli era stato punito con una pena di 16 mesi di detenzione,

sospesi condizionalmente, per infrazione aggravata e contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti (di seguito LStup), ripetuto furto, danneggiamento, violazione

di domicilio, guida senza assicurazione per la responsabilità civile, contravvenzione

alla LF sul trasporto pubblico.

Con

sentenza della Pretura penale del 13.7.2010, egli è stato condannato a trenta

aliquote giornaliere di CHF 80.-- cadauna per infrazione alla LF sugli

stranieri (LStr), lesioni semplici e contravvenzione alla LStup.

Con

decisione 20.10.2010 egli è stato ritenuto colpevole dal Tribunale militare 8 di

__________ che gli ha inflitto 30 aliquote giornaliere di CHF 80.-- cadauna per

omissione del servizio militare ed assenza ingiustificata.

Con

decreto d’accusa 28.11.2011 è stato condannato per violazione alla LStr a 120

aliquote giornaliere di CHF 80.-- cadauna.

b. Per

i fatti oggetto dei procedimenti penali che hanno portato alla condanna - che

attualmente sta scontando - RE 1 è stato in detenzione preventiva dal 9

all’11.5.2012, dal 7.3.2014 al 3.4.2014 e, poi, in regime di carcerazione di

sicurezza dal 4.4.2014 fino al dibattimento.

c. Il

Ministero pubblico ha emesso contro di lui, il 23.7.2012, un decreto d’accusa

DA __________ ed il 4.4.2014 un atto d’accusa ACC __________. I fatti contestatigli

sono relativi al 2012 (quelli del decreto di accusa) e al 2013/2014 (quelli

dell’atto di accusa).

d.RE 1 è

stato condannato dalla Corte delle assise correzionali di __________ in data

12.5.2014 (inc. TPC __________) per diverse imputazioni (vie di fatto, lesioni

semplici, minaccia ripetuta, danneggiamento ripetuto, contravvenzione alla

LStup, infrazione alla LStup ripetuta, furto e violazione di domicilio) ad una

pena detentiva di 10 mesi non sospesi condizionalmente, ad una multa di CHF

100.--, alla revoca di due sospensioni condizionali di pena (120 aliquote e 30 aliquote).

e. Con sentenza del 4.9.2014, motivata per iscritto il

29.9.2014, la Corte di appello e di revisione penale ha parzialmente accolto il

gravame presentato dal qui reclamante, riducendo la pena a 9 mesi detentivi,

non sospesi condizionalmente (inc. CARP __________).

f. L’esecuzione della pena è iniziata il 4.4.2014. Con

decisione di collocamento del 2.10.2014 (inc. GPC __________), il giudice dei

provvedimenti coercitivi, agente in materia di applicazione della pena, ha

ordinato il collocamento in sezione chiusa del qui reclamante. Ha stabilito che

i 2/3 della pena erano scaduti il 2.9.2014.

g.Dopo gli

accertamenti necessari per statuire sulla liberazione condizionale, con

decisione 24.10.2014 (inc. GPC __________), qui impugnata, il giudice dei provvedimenti

coercitivi ha negato al reclamante il beneficio dell’art. 86 CP.

Sebbene

a favore della liberazione condizionale si fossero espressi sia la direzione

delle Strutture carcerarie, sia l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (di

seguito UAR), il magistrato ha ritenuto che il pericolo di recidiva fosse

particolarmente presente per il reclamante, in considerazione anche dei reati

per cui era stato condannato.

Per

il pericolo di recidiva, nella decisione il magistrato ha fatto riferimento

alla violazione delle norme sostitutive alla carcerazione preventiva, all’elenco

delle infrazioni esposte a pag. 32/33 della sentenza di primo grado, a passaggi

relativi alla mancata sospensione condizionale dell’esecuzione della pena nella

decisione di appello, ricordando inoltre che proprio per il pericolo di

recidiva il reclamante era giunto a processo in stato di detenzione (preventiva

prima, di sicurezza poi).

Questi

elementi oggettivi non risultano controbilanciati dal progetto presentato

dall’UAR.

Il

magistrato ha ritenuto che il maggior problema risiedesse nella personalità del

reclamante, nella sua impulsività, nell’incapacità a controllarsi, passando

facilmente all’atto o alle minacce, facendo così prevalere il pericolo di

recidiva.

h.Con il

gravame qui in esame, RE 1 evidenzia anzitutto la necessità dell’adozione in

tempi brevi di una decisione. Riprende poi un passaggio della sentenza

d’appello (a p. 52 della sentenza 4/29.9.2014, inc. __________), evidenziando

come i giudici di secondo grado abbiano lasciato aperta la possibilità di

richiedere la liberazione condizionale.

Dopo

aver ricordato i motivi che hanno portato alla decisione sulla (mancata) liberazione

condizionale, il reclamante censura un accertamento inesatto dei fatti e

un’errata applicazione dell’art. 86 CP, e ciò con riferimento ad un passaggio

di p. 52 della sentenza d’appello e ad un estratto della decisione 4.9.2014 che

l’ha mantenuto in carcerazione di sicurezza (allegato E al reclamo), che

dimostrerebbero come egli abbia intrapreso un percorso di elaborazione

dell’accaduto. Questo sarebbe confermato dalla sua disponibilità a cambiare

dimora, in relazione al programma elaborato dall’UAR. La prognosi negativa operata

dalla Corte di appello e di revisione penale, menzionata dal magistrato, sarebbe

riferita unicamente alla sospensione condizionale della pena, non alla

liberazione condizionale. Determinante per la decisione sarebbe l’importante

processo di maturazione evidenziato dalla CARP, completato con l’accettazione

del piano di sostegno preparato dall’UAR.

Sulla

personalità del reclamante, nel gravame si evidenzia come occorra tener

presente quanto indicato dalla CARP, la disponibilità a seguire il piano riabilitativo,

lo scritto allegato L al reclamo, la condotta positiva tenuta in carcere, i

preavvisi favorevoli raccolti dal giudice.

Ci

sarebbero segni chiari e inequivocabili di un percorso di rieducazione, con

risultati positivi. Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice, il progetto

riabilitativo, in quanto prevede lo spostamento della dimora del reclamante,

sarebbe adeguato ad eliminare il pericolo di recidiva.

Nell’ottica

dell’inadeguatezza, il reclamante sostiene che la mancata liberazione escluda l’applicazione

del piano riabilitativo, di modo che, una volta scarcerato, si troverà senza

dimora e senza possibilità di essere seguito da un sostegno psicologico. La liberazione

condizionale permetterebbe di imporre delle norme di comportamento e quindi un

reinserimento più adeguato.

Per

questi motivi, conclude chiedendo la concessione della libertà condizionale,

con un periodo di prova di un anno, ritenuto che dovrà attenersi al progetto

UAR. Chiede inoltre la concessione del gratuito patrocinio, e trasmette la

relativa nota in data 29.10.2014.

i. Il procuratore pubblico, interpellato, non presenta

particolari osservazioni alla richiesta del reclamante.

j. Nelle proprie osservazioni il giudice dei

provvedimenti coercitivi sostiene che la decisione di non concessione della

libertà condizionale rispetterebbe l’interesse pubblico, visto l’elevato

rischio di recidiva, evidenziato anche dagli scritti della patrocinatrice di

una vittima dei suoi reati. Il magistrato sostiene poi che il progetto di

liberazione condizionale dell’UAR non contenga norme di condotta. Il sostegno

da parte dell’UAR potrà essere fornito anche in assenza di un obbligo legale. Il

magistrato conclude chiedendo di respingere il reclamo.

k. In replica, il reclamante indica che, per decidere

sulla libertà condizionale, occorre valutare se la pericolosità dell’agente diminuisca,

rimanga invariata o aumenti qualora la pena sia scontata interamente. Occorre

poi determinare se una liberazione, accompagnata da norme di condotta, non sia più

favorevole alla risocializzazione.

l. Nelle osservazioni di duplica 11/12.11.2014 il giudice

dei provvedimenti coercitivi indica come il residuo di pena che RE 1 è ancora

astretto a scontare non può fungere da deterrente nell’ottica di un’eventuale

liberazione condizionale, posti i precedenti dell’insorgente ed il rischio di

recidiva.

Considerandi

1.

1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,

CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le

autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire

la relativa procedura.

L'art.

10.

cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

del 20.4.2010 (LEPM), entrata in vigore il 1°.1.2011, conferisce al giudice

dell'applicazione della pena - funzione questa attribuita in Ticino dal

1°.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG -

la competenza, fra l'altro, di adottare le decisioni relative alla liberazione

condizionale da una pena detentiva (lit. j).

Contro

tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre

reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali

(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con il reclamo si possono censurare le

violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),

l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e

l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

La prevalenza dei principi della verità

materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di

un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni

addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio

(Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisione TF

1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.). La giurisdizione di ricorso non può

modificare una decisione a pregiudizio dell’imputato (art. 391 cpv. 2 CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art.

385.

CPP per la motivazione. In particolare il reclamo deve indicare i punti

della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Inoltrato

il 28.10.2014 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG,

contro la decisione 24.10.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc.

GPC __________), il gravame è tempestivo, oltre che proponibile giusta l’art.

12.

cpv. 1 lit. b LEPM.

Le

esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1, quale destinatario della decisione impugnata, è pacificamente

legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

In

generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i

due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo

libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena

lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

L'autorità competente esamina d'ufficio se il

detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una

relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito

(art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità

competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3

CP).

2.2

La

concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni:

il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena

privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed

almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione

della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli

commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).

La liberazione condizionale è una

modalità d'esecuzione della pena detentiva.

Non costituisce né un diritto, né un

favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di

accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar –

S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 12; Commentaire romand, Code pénal I – A. KUHN, art.

86.

CP n. 16).

Si tratta della quarta ed ultima fase

del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione

definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid.

2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena

privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione

risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona

condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; Commentaire

romand, Code pénal I – A. KUHN, art. 86 CP n. 2).

L’adempimento delle condizioni per la

sua concessione deve essere esaminato d’ufficio dalla competente autorità, che

chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario (art. 86 cpv.

2.

CP).

2.3

Dal

punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal

precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.9.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802).

Con

l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica: se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere

ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova

disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che

commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in altre

parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro

del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisione TF 6B_900/2010

del 20.12.2010; DTF 133 IV 201 consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi

intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa. Per il resto la

nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che

la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità

(decisione TF 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201).

La

prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,

che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del

suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della

commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del

suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le

condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua

liberazione (decisioni del TF 6B_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4.,6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3). Al riguardo, di fronte a pene privative

della libertà di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se

questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse

interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente

accompagnata da regole di condotta e da un patronato, non sia più favorevole

alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (DTF 124 IV

193.

consid. 4).

La

natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene

giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante

per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze

nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre

conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro

comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).

Per

quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo

comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che

denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per

escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece

essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà

(DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi

alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore il 1°.01.2007, si

ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione

condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione,

circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr.

Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).

3.

3.1.

Nel

presente caso, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha formulato una prognosi

negativa, ravvisando un pericolo di recidiva con riferimento ai reati commessi,

ai precedenti, nonché al comportamento anche processuale del reclamante, più in

generale alla sua personalità.

3.2

Nel

proprio gravame, il reclamante propugna la concessione della liberazione

condizionale sostenendo un proprio ravvedimento, a seguito dell’elaborazione di

quanto accaduto, nonché argomenta che la liberazione condizionale favorirebbe

il suo reinserimento sociale, mentre che l’espiazione integrale della pena non

diminuirebbe la pericolosità.

3.3

Si

deve constatare che il reclamante ha dei precedenti: inoltre la condanna che sta

attualmente espiando è riferita a molteplici episodi a pregiudizio di vittime. Nel

corso del procedimento, messo in libertà provvisoria con misure sostitutive, ha

violato queste ultime, arrivando pertanto al processo in detenzione preventiva

prima, in detenzione di sicurezza poi. La prognosi riferita alla pena inflitta

è stata negativa, sia in primo, sia in secondo grado. Il presidente di

quest’ultima istanza ha mantenuto la carcerazione di sicurezza anche dopo il

giudizio d’appello.

Nel

giudizio di primo grado (sentenza 12.5.2014, p. 35), nell’elaborazione della

prognosi per la sospensione condizionale, la Corte ha ritenuto “D’altra

parte è ancora presente un alto rischio di recidiva, con riferimento ai coniugi

(...), rischio ampiamento dimostrato dall’inadempienza alle norme di condotta

sostitutive all’arresto, dalle difficoltà nel distacco da (...), dall’evidente

rancore verso il (…), dal suo atteggiamento processuale dal quale traspare

evidentemente che non ha imboccato la via del ravvedimento. ”

Da

una valutazione complessiva, riferita ai precedenti, alla personalità, al comportamento,

sono dati concreti elementi a sostegno del pericolo di recidiva. Considerato

anche il breve periodo che rimane prima dell’espiazione integrale della pena, è

difficile ritenere che la concessione della libertà condizionale sia una misura

tale da diminuirne la pericolosità.

3.4

Nel

gravame, il reclamante riporta un passaggio della sentenza della Corte di appello

e di revisione penale, così come una frase contenuta nella decisione del

presidente della CARP che ha mantenuto la carcerazione di sicurezza.

Se

la Corte di appello e di revisione penale ha riscontrato “…un barlume di

elaborazione dell’accaduto che è apparso brillare durante il processo

d’appello, segno che questa esperienza detentiva lo ha finalmente portato a comprendere

che è giunto il momento di tirare i remi in barca e inizare a mettere le basi

per una vita futura degna di tale nome” (sentenza 4/29.9.2014, p. 52), ciò

malgrado la medesima Corte ha, per un verso, formulato una prognosi negativa riguardo

la sospensione della pena e, per altro verso, ha indicato che “È

indiscutibile che senza la seria volontà di cambiare lo stile di vita ed il modo

di rapportarsi agli altri e alle regole, che passa inevitabilmente per la

decisione di far capo all’aiuto di persone esperte, le buone intenzioni

arrischiano di rimanere tali” (p. 52).

Anche

la frase contenuta nella decisione 4.9.2014 del presidente della Corte di appello

e di revisione penale “(…) ritenuto anche che l’imputato ha dimostrato

d’aver in questi ultimi mesi elaborato convenientemente quanto accaduto (...)”,

va inserita nel giusto contesto, ovvero quello di una decisione che comunque ha

mantenuto lo stato di detenzione di sicurezza del reclamante, dopo che anche la

Corte di appello ha formulato una prognosi negativa per la sospensione condizionale

della pena. Di modo che difficilmente si può sostenere che questi due passaggi

siano la prova di un ravvedimento del reclamante, tale da sovrastare gli

elementi oggettivi precedentemente menzionati. Questo risultato non sembra

neppure scaturire dal piano dell’UAR, che peraltro non contiene norme di condotta

precise e vincolanti. Pure il cambiamento di dimora prospettato, menzionato

quale elemento di ravvedimento, va collocato nel contesto (ovvero dello scritto

doc. L): appare più come merce di scambio che non atto unilaterale di ravvedimento.

3.5

Per

tutti questi motivi, il reclamo è respinto.

4.4.1

Con l’entrata in vigore del CPP l’1.1.2011 è stata

abrogata la legge (cantonale) del 3.6.2002 sul patrocinio d'ufficio e

sull’assistenza giudiziaria (Lag), è stata modificata la LEPM (con l'abolizione

del cpv. 2 dell'art. 11 che lasciava al giudice dell'applicazione della pena la

competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio d'ufficio e al

gratuito patrocinio) ed è stata emanata una nuova legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15.3.2011 (in vigore

retroattivamente all’1.1.2011), tendente a disciplinare questi due istituti

nelle materie in cui i cantoni hanno mantenuto la loro competenza a legiferare.

È il caso dell'esecuzione delle pene e delle misure in base all'art. 439 cpv. 1

CPP, e in particolare delle procedure davanti al giudice dei provvedimenti

coercitivi in materia di applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1).

Giusta l'art. 10 LAG l'autorità competente a concedere

l'assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d'ufficio è quella del

merito: da questa norma discende la competenza di questa Corte a decidere sull'istanza

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede dal

qui reclamante, in base alle nuove normative in vigore dall’1.1.2011.

4.2

Il

diritto all'assistenza giudiziaria e al

gratuito patrocinio discendono dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost.,

secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della

procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al

patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per

tutelare i suoi diritti.

4.3

Nel

presente caso, la situazione economica del reclamante emerge dall’incarto ed è

particolarmente debitoria, di modo che adempie la condizione della mancanza di

mezzi necessari.

Neppure

si può considerare che il reclamo fosse, a priori, privo di probabilità di esito

favorevole, ritenuto inoltre come l’assistenza giudiziaria è stata concessa

anche dal giudice dei provvedimenti coercitivi.

4.4

Nella

quantificazione della retribuzione del difensore d’ufficio designato, occorre

per un verso tener presente la nota prodotta in data 29.10.2014, e d’altra

parte valutare il tempo esposto (otto ore) che, in concreto, va ridotto a sei

ore per il reclamo (considerato, per un verso, come il patrocinatore ben

conoscesse l’incarto, avendo patrocinato nel merito e avendo assistito il reclamante

avanti il giudice dei provvedimenti coercitivi, e, per altro verso, in

applicazione di una valutazione dello scritto di reclamo medesimo), a cui si

può aggiungere un’ora per la replica del 6.11.2014. Di modo che l’importo

riconosciuto è di CHF 1'260.-- di onorario.

Non

viene per contro riconosciuta la posta d’IVA pari a CHF 100.80, posto come

l’avv. __________ non è personalmente soggetto ad IVA, ma bensì lo è lo studio

presso il quale lavora. L’importo

relativo a tale imposta non può essere riconosciuto, visto come, nell’ambito

del patrocinio presso quest’istanza, si deve considerare che egli abbia agito come

avvocato indipendente (cfr. per analogia sentenza TF 6B_638/2012 del 10.12.2012,

consid. 3.7.).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 86 CP, la LEPM, ed ogni altra disposizione

applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

La

domanda di gratuito patrocinio è accolta. La nota 29.10.2014 è tassata in CHF

1'260.--.

3.Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera