60.2014.363
Reclamo del condannato contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha rifiutato la liberazione condizionale. gratuito patrocinio
13 novembre 2014Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.363
Lugano
13 novembre 2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Sabrina Gianola, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 28.10.2014 presentato
da
RE 1, ,
patr. da: PR 1, ,
contro
la decisione 24.10.2014 del giudice dei
provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi (inc. GPC __________)
mediante la quale ha negato la sua liberazione condizionale;
richiamato lo scritto 3/4.11.2014 del procuratore
pubblico Chiara Borelli mediante il quale comunica di non avere particolari
osservazioni da formulare;
viste le osservazioni 4/5.11.2014 del giudice dei
provvedimenti coercitivi mediante le quali chiede che il reclamo sia respinto e
la sua decisione confermata;
richiamati gli scritti di replica del 6.11.2014 del
patrocinatore di RE 1, di duplica del 12/13.11.2014 del procuratore pubblico e
dell’11/12.11.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.Prima dei
fatti oggetto dei procedimenti che hanno condotto alla sua condanna da parte
della Corte di appello e di revisione penale il 4.9.2014 (inc. CARP n. __________),
RE 1 era già stato inchiestato e condannato, a seguito di precedenti episodi di
rilevanza penale.
Con
sentenza del 4.9.2007 egli era stato punito con una pena di 16 mesi di detenzione,
sospesi condizionalmente, per infrazione aggravata e contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti (di seguito LStup), ripetuto furto, danneggiamento, violazione
di domicilio, guida senza assicurazione per la responsabilità civile, contravvenzione
alla LF sul trasporto pubblico.
Con
sentenza della Pretura penale del 13.7.2010, egli è stato condannato a trenta
aliquote giornaliere di CHF 80.-- cadauna per infrazione alla LF sugli
stranieri (LStr), lesioni semplici e contravvenzione alla LStup.
Con
decisione 20.10.2010 egli è stato ritenuto colpevole dal Tribunale militare 8 di
__________ che gli ha inflitto 30 aliquote giornaliere di CHF 80.-- cadauna per
omissione del servizio militare ed assenza ingiustificata.
Con
decreto d’accusa 28.11.2011 è stato condannato per violazione alla LStr a 120
aliquote giornaliere di CHF 80.-- cadauna.
b. Per
i fatti oggetto dei procedimenti penali che hanno portato alla condanna - che
attualmente sta scontando - RE 1 è stato in detenzione preventiva dal 9
all’11.5.2012, dal 7.3.2014 al 3.4.2014 e, poi, in regime di carcerazione di
sicurezza dal 4.4.2014 fino al dibattimento.
c. Il
Ministero pubblico ha emesso contro di lui, il 23.7.2012, un decreto d’accusa
DA __________ ed il 4.4.2014 un atto d’accusa ACC __________. I fatti contestatigli
sono relativi al 2012 (quelli del decreto di accusa) e al 2013/2014 (quelli
dell’atto di accusa).
d.RE 1 è
stato condannato dalla Corte delle assise correzionali di __________ in data
12.5.2014 (inc. TPC __________) per diverse imputazioni (vie di fatto, lesioni
semplici, minaccia ripetuta, danneggiamento ripetuto, contravvenzione alla
LStup, infrazione alla LStup ripetuta, furto e violazione di domicilio) ad una
pena detentiva di 10 mesi non sospesi condizionalmente, ad una multa di CHF
100.--, alla revoca di due sospensioni condizionali di pena (120 aliquote e 30 aliquote).
e. Con sentenza del 4.9.2014, motivata per iscritto il
29.9.2014, la Corte di appello e di revisione penale ha parzialmente accolto il
gravame presentato dal qui reclamante, riducendo la pena a 9 mesi detentivi,
non sospesi condizionalmente (inc. CARP __________).
f. L’esecuzione della pena è iniziata il 4.4.2014. Con
decisione di collocamento del 2.10.2014 (inc. GPC __________), il giudice dei
provvedimenti coercitivi, agente in materia di applicazione della pena, ha
ordinato il collocamento in sezione chiusa del qui reclamante. Ha stabilito che
i 2/3 della pena erano scaduti il 2.9.2014.
g.Dopo gli
accertamenti necessari per statuire sulla liberazione condizionale, con
decisione 24.10.2014 (inc. GPC __________), qui impugnata, il giudice dei provvedimenti
coercitivi ha negato al reclamante il beneficio dell’art. 86 CP.
Sebbene
a favore della liberazione condizionale si fossero espressi sia la direzione
delle Strutture carcerarie, sia l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (di
seguito UAR), il magistrato ha ritenuto che il pericolo di recidiva fosse
particolarmente presente per il reclamante, in considerazione anche dei reati
per cui era stato condannato.
Per
il pericolo di recidiva, nella decisione il magistrato ha fatto riferimento
alla violazione delle norme sostitutive alla carcerazione preventiva, all’elenco
delle infrazioni esposte a pag. 32/33 della sentenza di primo grado, a passaggi
relativi alla mancata sospensione condizionale dell’esecuzione della pena nella
decisione di appello, ricordando inoltre che proprio per il pericolo di
recidiva il reclamante era giunto a processo in stato di detenzione (preventiva
prima, di sicurezza poi).
Questi
elementi oggettivi non risultano controbilanciati dal progetto presentato
dall’UAR.
Il
magistrato ha ritenuto che il maggior problema risiedesse nella personalità del
reclamante, nella sua impulsività, nell’incapacità a controllarsi, passando
facilmente all’atto o alle minacce, facendo così prevalere il pericolo di
recidiva.
h.Con il
gravame qui in esame, RE 1 evidenzia anzitutto la necessità dell’adozione in
tempi brevi di una decisione. Riprende poi un passaggio della sentenza
d’appello (a p. 52 della sentenza 4/29.9.2014, inc. __________), evidenziando
come i giudici di secondo grado abbiano lasciato aperta la possibilità di
richiedere la liberazione condizionale.
Dopo
aver ricordato i motivi che hanno portato alla decisione sulla (mancata) liberazione
condizionale, il reclamante censura un accertamento inesatto dei fatti e
un’errata applicazione dell’art. 86 CP, e ciò con riferimento ad un passaggio
di p. 52 della sentenza d’appello e ad un estratto della decisione 4.9.2014 che
l’ha mantenuto in carcerazione di sicurezza (allegato E al reclamo), che
dimostrerebbero come egli abbia intrapreso un percorso di elaborazione
dell’accaduto. Questo sarebbe confermato dalla sua disponibilità a cambiare
dimora, in relazione al programma elaborato dall’UAR. La prognosi negativa operata
dalla Corte di appello e di revisione penale, menzionata dal magistrato, sarebbe
riferita unicamente alla sospensione condizionale della pena, non alla
liberazione condizionale. Determinante per la decisione sarebbe l’importante
processo di maturazione evidenziato dalla CARP, completato con l’accettazione
del piano di sostegno preparato dall’UAR.
Sulla
personalità del reclamante, nel gravame si evidenzia come occorra tener
presente quanto indicato dalla CARP, la disponibilità a seguire il piano riabilitativo,
lo scritto allegato L al reclamo, la condotta positiva tenuta in carcere, i
preavvisi favorevoli raccolti dal giudice.
Ci
sarebbero segni chiari e inequivocabili di un percorso di rieducazione, con
risultati positivi. Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice, il progetto
riabilitativo, in quanto prevede lo spostamento della dimora del reclamante,
sarebbe adeguato ad eliminare il pericolo di recidiva.
Nell’ottica
dell’inadeguatezza, il reclamante sostiene che la mancata liberazione escluda l’applicazione
del piano riabilitativo, di modo che, una volta scarcerato, si troverà senza
dimora e senza possibilità di essere seguito da un sostegno psicologico. La liberazione
condizionale permetterebbe di imporre delle norme di comportamento e quindi un
reinserimento più adeguato.
Per
questi motivi, conclude chiedendo la concessione della libertà condizionale,
con un periodo di prova di un anno, ritenuto che dovrà attenersi al progetto
UAR. Chiede inoltre la concessione del gratuito patrocinio, e trasmette la
relativa nota in data 29.10.2014.
i. Il procuratore pubblico, interpellato, non presenta
particolari osservazioni alla richiesta del reclamante.
j. Nelle proprie osservazioni il giudice dei
provvedimenti coercitivi sostiene che la decisione di non concessione della
libertà condizionale rispetterebbe l’interesse pubblico, visto l’elevato
rischio di recidiva, evidenziato anche dagli scritti della patrocinatrice di
una vittima dei suoi reati. Il magistrato sostiene poi che il progetto di
liberazione condizionale dell’UAR non contenga norme di condotta. Il sostegno
da parte dell’UAR potrà essere fornito anche in assenza di un obbligo legale. Il
magistrato conclude chiedendo di respingere il reclamo.
k. In replica, il reclamante indica che, per decidere
sulla libertà condizionale, occorre valutare se la pericolosità dell’agente diminuisca,
rimanga invariata o aumenti qualora la pena sia scontata interamente. Occorre
poi determinare se una liberazione, accompagnata da norme di condotta, non sia più
favorevole alla risocializzazione.
l. Nelle osservazioni di duplica 11/12.11.2014 il giudice
dei provvedimenti coercitivi indica come il residuo di pena che RE 1 è ancora
astretto a scontare non può fungere da deterrente nell’ottica di un’eventuale
liberazione condizionale, posti i precedenti dell’insorgente ed il rischio di
recidiva.
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,
CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le
autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire
la relativa procedura.
L'art.
10.
cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
del 20.4.2010 (LEPM), entrata in vigore il 1°.1.2011, conferisce al giudice
dell'applicazione della pena - funzione questa attribuita in Ticino dal
1°.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG -
la competenza, fra l'altro, di adottare le decisioni relative alla liberazione
condizionale da una pena detentiva (lit. j).
Contro
tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre
reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali
(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con il reclamo si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e
l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
La prevalenza dei principi della verità
materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di
un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni
addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio
(Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisione TF
1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.). La giurisdizione di ricorso non può
modificare una decisione a pregiudizio dell’imputato (art. 391 cpv. 2 CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art.
385.
CPP per la motivazione. In particolare il reclamo deve indicare i punti
della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Inoltrato
il 28.10.2014 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG,
contro la decisione 24.10.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc.
GPC __________), il gravame è tempestivo, oltre che proponibile giusta l’art.
12.
cpv. 1 lit. b LEPM.
Le
esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1, quale destinatario della decisione impugnata, è pacificamente
legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
In
generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i
due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo
libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena
lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
L'autorità competente esamina d'ufficio se il
detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una
relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito
(art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità
competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3
CP).
2.2
La
concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni:
il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena
privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed
almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione
della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli
commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).
La liberazione condizionale è una
modalità d'esecuzione della pena detentiva.
Non costituisce né un diritto, né un
favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di
accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar –
S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 12; Commentaire romand, Code pénal I – A. KUHN, art.
86.
CP n. 16).
Si tratta della quarta ed ultima fase
del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione
definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid.
2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena
privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione
risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona
condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; Commentaire
romand, Code pénal I – A. KUHN, art. 86 CP n. 2).
L’adempimento delle condizioni per la
sua concessione deve essere esaminato d’ufficio dalla competente autorità, che
chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario (art. 86 cpv.
2.
CP).
2.3
Dal
punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal
precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.9.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802).
Con
l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica: se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere
ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova
disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che
commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in altre
parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro
del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisione TF 6B_900/2010
del 20.12.2010; DTF 133 IV 201 consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi
intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa. Per il resto la
nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che
la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità
(decisione TF 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201).
La
prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,
che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del
suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della
commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del
suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le
condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua
liberazione (decisioni del TF 6B_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4.,6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3). Al riguardo, di fronte a pene privative
della libertà di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se
questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse
interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente
accompagnata da regole di condotta e da un patronato, non sia più favorevole
alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (DTF 124 IV
193.
consid. 4).
La
natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene
giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante
per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze
nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre
conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro
comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).
Per
quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo
comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che
denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per
escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece
essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà
(DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi
alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore il 1°.01.2007, si
ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione
condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione,
circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr.
Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).
3.
3.1.
Nel
presente caso, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha formulato una prognosi
negativa, ravvisando un pericolo di recidiva con riferimento ai reati commessi,
ai precedenti, nonché al comportamento anche processuale del reclamante, più in
generale alla sua personalità.
3.2
Nel
proprio gravame, il reclamante propugna la concessione della liberazione
condizionale sostenendo un proprio ravvedimento, a seguito dell’elaborazione di
quanto accaduto, nonché argomenta che la liberazione condizionale favorirebbe
il suo reinserimento sociale, mentre che l’espiazione integrale della pena non
diminuirebbe la pericolosità.
3.3
Si
deve constatare che il reclamante ha dei precedenti: inoltre la condanna che sta
attualmente espiando è riferita a molteplici episodi a pregiudizio di vittime. Nel
corso del procedimento, messo in libertà provvisoria con misure sostitutive, ha
violato queste ultime, arrivando pertanto al processo in detenzione preventiva
prima, in detenzione di sicurezza poi. La prognosi riferita alla pena inflitta
è stata negativa, sia in primo, sia in secondo grado. Il presidente di
quest’ultima istanza ha mantenuto la carcerazione di sicurezza anche dopo il
giudizio d’appello.
Nel
giudizio di primo grado (sentenza 12.5.2014, p. 35), nell’elaborazione della
prognosi per la sospensione condizionale, la Corte ha ritenuto “D’altra
parte è ancora presente un alto rischio di recidiva, con riferimento ai coniugi
(...), rischio ampiamento dimostrato dall’inadempienza alle norme di condotta
sostitutive all’arresto, dalle difficoltà nel distacco da (...), dall’evidente
rancore verso il (…), dal suo atteggiamento processuale dal quale traspare
evidentemente che non ha imboccato la via del ravvedimento. ”
Da
una valutazione complessiva, riferita ai precedenti, alla personalità, al comportamento,
sono dati concreti elementi a sostegno del pericolo di recidiva. Considerato
anche il breve periodo che rimane prima dell’espiazione integrale della pena, è
difficile ritenere che la concessione della libertà condizionale sia una misura
tale da diminuirne la pericolosità.
3.4
Nel
gravame, il reclamante riporta un passaggio della sentenza della Corte di appello
e di revisione penale, così come una frase contenuta nella decisione del
presidente della CARP che ha mantenuto la carcerazione di sicurezza.
Se
la Corte di appello e di revisione penale ha riscontrato “…un barlume di
elaborazione dell’accaduto che è apparso brillare durante il processo
d’appello, segno che questa esperienza detentiva lo ha finalmente portato a comprendere
che è giunto il momento di tirare i remi in barca e inizare a mettere le basi
per una vita futura degna di tale nome” (sentenza 4/29.9.2014, p. 52), ciò
malgrado la medesima Corte ha, per un verso, formulato una prognosi negativa riguardo
la sospensione della pena e, per altro verso, ha indicato che “È
indiscutibile che senza la seria volontà di cambiare lo stile di vita ed il modo
di rapportarsi agli altri e alle regole, che passa inevitabilmente per la
decisione di far capo all’aiuto di persone esperte, le buone intenzioni
arrischiano di rimanere tali” (p. 52).
Anche
la frase contenuta nella decisione 4.9.2014 del presidente della Corte di appello
e di revisione penale “(…) ritenuto anche che l’imputato ha dimostrato
d’aver in questi ultimi mesi elaborato convenientemente quanto accaduto (...)”,
va inserita nel giusto contesto, ovvero quello di una decisione che comunque ha
mantenuto lo stato di detenzione di sicurezza del reclamante, dopo che anche la
Corte di appello ha formulato una prognosi negativa per la sospensione condizionale
della pena. Di modo che difficilmente si può sostenere che questi due passaggi
siano la prova di un ravvedimento del reclamante, tale da sovrastare gli
elementi oggettivi precedentemente menzionati. Questo risultato non sembra
neppure scaturire dal piano dell’UAR, che peraltro non contiene norme di condotta
precise e vincolanti. Pure il cambiamento di dimora prospettato, menzionato
quale elemento di ravvedimento, va collocato nel contesto (ovvero dello scritto
doc. L): appare più come merce di scambio che non atto unilaterale di ravvedimento.
3.5
Per
tutti questi motivi, il reclamo è respinto.
4.4.1
Con l’entrata in vigore del CPP l’1.1.2011 è stata
abrogata la legge (cantonale) del 3.6.2002 sul patrocinio d'ufficio e
sull’assistenza giudiziaria (Lag), è stata modificata la LEPM (con l'abolizione
del cpv. 2 dell'art. 11 che lasciava al giudice dell'applicazione della pena la
competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio d'ufficio e al
gratuito patrocinio) ed è stata emanata una nuova legge sull'assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15.3.2011 (in vigore
retroattivamente all’1.1.2011), tendente a disciplinare questi due istituti
nelle materie in cui i cantoni hanno mantenuto la loro competenza a legiferare.
È il caso dell'esecuzione delle pene e delle misure in base all'art. 439 cpv. 1
CPP, e in particolare delle procedure davanti al giudice dei provvedimenti
coercitivi in materia di applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1).
Giusta l'art. 10 LAG l'autorità competente a concedere
l'assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d'ufficio è quella del
merito: da questa norma discende la competenza di questa Corte a decidere sull'istanza
di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede dal
qui reclamante, in base alle nuove normative in vigore dall’1.1.2011.
4.2
Il
diritto all'assistenza giudiziaria e al
gratuito patrocinio discendono dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost.,
secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della
procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al
patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per
tutelare i suoi diritti.
4.3
Nel
presente caso, la situazione economica del reclamante emerge dall’incarto ed è
particolarmente debitoria, di modo che adempie la condizione della mancanza di
mezzi necessari.
Neppure
si può considerare che il reclamo fosse, a priori, privo di probabilità di esito
favorevole, ritenuto inoltre come l’assistenza giudiziaria è stata concessa
anche dal giudice dei provvedimenti coercitivi.
4.4
Nella
quantificazione della retribuzione del difensore d’ufficio designato, occorre
per un verso tener presente la nota prodotta in data 29.10.2014, e d’altra
parte valutare il tempo esposto (otto ore) che, in concreto, va ridotto a sei
ore per il reclamo (considerato, per un verso, come il patrocinatore ben
conoscesse l’incarto, avendo patrocinato nel merito e avendo assistito il reclamante
avanti il giudice dei provvedimenti coercitivi, e, per altro verso, in
applicazione di una valutazione dello scritto di reclamo medesimo), a cui si
può aggiungere un’ora per la replica del 6.11.2014. Di modo che l’importo
riconosciuto è di CHF 1'260.-- di onorario.
Non
viene per contro riconosciuta la posta d’IVA pari a CHF 100.80, posto come
l’avv. __________ non è personalmente soggetto ad IVA, ma bensì lo è lo studio
presso il quale lavora. L’importo
relativo a tale imposta non può essere riconosciuto, visto come, nell’ambito
del patrocinio presso quest’istanza, si deve considerare che egli abbia agito come
avvocato indipendente (cfr. per analogia sentenza TF 6B_638/2012 del 10.12.2012,
consid. 3.7.).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 86 CP, la LEPM, ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
La
domanda di gratuito patrocinio è accolta. La nota 29.10.2014 è tassata in CHF
1'260.--.
3.Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera