60.2014.369
Istanza di ispezione degli atti. medico quale istante
20 novembre 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.369
Lugano
20 novembre 2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 30.10./3.11.2014 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere
alle risultanze delle indagini anatomico-patologiche esperite post mortem
inerenti ad una persona deceduta, già suo peritando;
premesso che la richiesta datata 29.10.2014, spedita
il 30.10.2014, è giunta al Ministero pubblico il 31.10.2014, che – per il
tramite del procuratore pubblico Andrea
Pagani – l’ha trasmessa, per competenza,
a questa Corte il 31.10./3.11.2014, comunicando parimenti che non si oppone
all’istanza, evidenziando l’esistenza di due raccoglitori contenenti diversa
documentazione medica sequestrata il __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data __________ __________ (__________) è stato
trasferito dal __________ all’Ospedale Regionale di __________ a causa di un
malore. Nonostante le cure prestate, egli è deceduto lo stesso giorno. Il
Ministero pubblico ha quindi aperto un procedimento penale (inc. MP __________)
nell’ambito del quale il procuratore
pubblico Andrea Pagani ha ordinato l’autopsia sulla salma della vittima (per stabilire
il momento e l’esatta causa del decesso) e i prelievi tossicologici necessari.
Il __________ il perito incaricato ha allestito il rapporto definitivo,
stabilendo che la causa del decesso di ┼__________ è da ricondurre a un’ischemia miocardica acuta da
trombosi della coronaria destra. L’incarto penale è stato archiviato il __________
(scritto PP __________, NLP __________).
2. Con la presente richiesta – trasmessa dal Ministero
pubblico, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – il dr. med. IS
1 chiede di poter accedere alle risultanze delle indagini anatomico-patologiche
esperite post mortem sulla salma di ┼__________.
A
sostegno della sua richiesta precisa in particolare che nell’estate del 2012 aveva
sottoposto quest’ultimo ad una perizia e che si trattava di un caso molto complesso
dal profilo diagnostico (doc. CRP 1.a).
Come
esposto in entrata, il magistrato inquirente non si è opposto alla richiesta.
3. L’art. 62 cpv. 4
della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011,
che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti
nella presente istanza e la sua finalità – appare, di principio, dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art.
62 cpv. 4 LOG del dr. med. IS 1 a consultare la documentazione medica agli atti.
La sua richiesta è stata formulata sostanzialmente a fini scientifici/professionali
allo scopo di approfondire la causa del decesso di ┼__________,
già suo peritando (che a suo tempo aveva presentato una diagnosi molto
insolita), per poter fare un confronto tra il quadro clinico ottenuto mediante
la perizia e le risultanze dell’esame autoptico.
Di conseguenza le relazioni di autopsie provvisorie
datate 7.05.2013 e 10.09.2013 (AI 14 e AI 17), la relazione integrativa datata
18.09.2013 (AI 18), la relazione medico legale sugli accertamenti necroscopici
eseguiti sulla salma di __________ datata 30.10.2013 (AI 19) e infine
l’expertise toxicologique rapport d’analyse datato 10.10.2013 (AI 20) vengono
trasmessi, in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione.
Questa Corte autorizza già sin d’ora il dr. med. IS 1 ad esaminare, se
necessario, presso il Ministero pubblico i due raccoglitori contenenti diversa
documentazione medica sequestrata il 25.04.2013 presso l’Ospedale Regionale di __________
e presso il __________ (cfr., al proposito, scritto PP 31.10./1.11.2014, doc.
CRP 1), concordando i tempi e le modalità di accesso con il procuratore
pubblico Andrea Pagani, compatibilmente con i suoi impegni. Il medico è, se del
caso, autorizzato a fotocopiare i documenti utili alle sue incombenze.
Va
da sé che il dr. med. IS 1 è tenuto al segreto d’ufficio.
5. L’istanza è accolta ai sensi del surriferito
considerando. Stante la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa
Fatti
di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera