60.2014.375
Istanza di ispezione degli atti. Autorità regionale di protezione quale istante
22 dicembre 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.375
Lugano
22 dicembre 2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.10./7.11.2014 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere informazioni riguardanti una
persona nell’ambito di misure di protezione di una minorenne;
premesso che la richiesta datata 28.10.2014 è giunta al
Ministero pubblico il 29.10.2014, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 7.11.2014, unitamente a quattro incarti penali;
richiamato lo scritto 11/12.11.2014 del procuratore
generale John Noseda, mediante il quale comunica di non avere particolari
osservazioni da formulare, rimettendosi parimenti al giudizio di questa Corte;
rilevato che PI 1, interpellata da questa Corte, non
ha presentato osservazioni in merito alla presente istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
carico di PI 1 nata __________ (__________) sono stati aperti quattro procedimenti
penali, tutti nel frattempo archiviati, segnatamente l’incarto DA __________
sfociato nel decreto di accusa 3.10.2007 emanato dal procuratore pubblico
Antonio Perugini, l’incarto DA __________ sfociato nel decreto di accusa
16.12.2013 emanato sempre dal procuratore pubblico Antonio Perugini, l’incarto
DA __________ sfociato nel decreto di accusa 10.03.2014 emanato dal procuratore
pubblico Margherita Lanzillo e infine l’incarto DA __________ sfociato nel
decreto di accusa 5.05.2014 emanato dal procuratore pubblico Antonio Perugini.
Tutti
e quattro i decreti sono stati emanati a carico di PI 1 nata __________ e sono
regolarmente passati in giudicato, non essendo stati impugnati.
2. Con
la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza ex art.
62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – IS 1 (di seguito IS 1) chiede di ottenere informazioni
riguardanti la persona di PI 1 nata __________ (__________), già domiciliata a __________
e dal __________ a __________.
A
sostegno della sua richiesta l’IS 1 precisa che, a seguito di alcune verifiche
effettuate nell’ambito di una procedura tendente a valutare il collocamento di
una minorenne presso PI 1, essa avrebbe ottenuto alcune sommarie informazioni
da parte della Polizia comunale che vedono coinvolta quest’ultima in alcuni
procedimenti penali. Per questi motivi necessiterebbe di ottenere informazioni
in merito per verificare/valutare la necessità di attivare ulteriori
provvedimenti a tutela della minore (doc. CRP 1.a).
3. Come esposto in entrata, il procuratore generale si è
rimesso al prudente giudizio di questa Corte.
PI
1, dal canto suo, interpellata da questa Corte, non ha presentato osservazioni.
4. L’art. 62 cpv. 4
della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011,
che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. 5.1.
Nell'ambito
della protezione dei minori e degli adulti, la legislazione federale prescrive
l'istituzione dell'autorità di protezione (art. 440 CC). Nel Canton Ticino questa
funzione è esercitata dall'autorità regionale di protezione (art. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto dell’8.03.1999, di seguito LPMA), le cui competenze sono stabilite
dal CC e dal regolamento di applicazione della LPMA (ROPMA).
5.2.
Dall’incarto
penale DA __________ emerge che unitamente a PI 1 vive sua sorella minorenne.
Trattasi di __________ nata il __________ (cfr., al proposito, banca dati Movpop).
Ciò
posto, in casu appare, di principio, dato un interesse giuridico legittimo ai
sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG dell’IS 1 che prevale sui diritti personali di PI
1: occorre, in effetti, anzitutto tutelare gli interessi della minorenne e
quindi mettere a disposizione dell’autorità istante dati e informazioni utili e
pertinenti per poter valutare al meglio la situazione personale/famigliare
della ragazza e il rapporto instauratosi con sua sorella (PI 1).
Di
conseguenza, un membro dell’IS 1 è autorizzato ad esaminare presso questa Corte
gli incarti penali DA __________, DA __________, DA __________ e DA __________,
concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria compatibilmente
con i loro impegni.
Il
membro è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti strettamente necessari
ai fini delle sue incombenze.
Va da sé che il membro è legato al
segreto d’ufficio (art. 12 LPMA).
6. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la natura della
richiesta si può prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, il CC, la LPMA, il ROPMA ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
Considerandi
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera