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Decisione

60.2014.381

Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante

27 novembre 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i decreti sono regolarmente passati in giudicato, non essendo stati impugnati.

2. Con scritto datato 27.08.2014 – trasmesso, per

competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte (soltanto) il 10/11.11.2014 –

la IS 1 postula la trasmissione, in copia, del rapporto di Polizia allestito

dalla Gendarmeria cantonale in occasione dei fatti accaduti il __________, a __________,

presso l’esercizio pubblico __________, verso le ore __________, in cui

sarebbero stati coinvolti __________, __________, __________, __________, __________

e __________ (doc. CRP 1.a).

3. Il

procuratore pubblico nella sua lettera 10/11.11.2014, trasmessa a questa Corte

e per conoscenza anche alla IS 1, rileva anzitutto che quest’ultima non ha minimamente

motivato la sua domanda. Dalla richiesta ha in ogni caso dedotto che l’istante

agisce in rappresentanza della vittima __________ in sede civile, evidenziando nondimeno

che non è dato a sapere se la relativa azione sia pendente o meno dinanzi alla

Pretura. Il magistrato inquirente non si oppone all’istanza nella misura in cui

dovesse trovare conferma la sua deduzione (doc. CRP 1).

4. Mediante

lo scritto 18/19.11.2014, inviato a questa Corte, la IS 1 prende posizione in

merito alla lettera 10/11.11.2014 del procuratore pubblico, esponendo nel dettaglio

i motivi che stanno alla base della presente richiesta (come peraltro esatto

dalla costante giurisprudenza di questa Corte ai sensi dell’art. 62 cpv. 4

LOG).

La

qui istante rileva in particolare che il magistrato inquirente, mediante il DA __________, ha rinviato il loro assicurato, __________, al

competente foro civile per far valere le sue pretese. Sostiene al proposito che

a seguito dei fatti accaduti il __________ egli soffrirebbe di forti mal di

testa e di dolori al fianco sinistro. La sera della colluttazione il loro

assicurato avrebbe inoltre perso una collana d’oro (del valore di € 850.--); i

suoi pantaloni (marca Armani del valore di CHF 59.90) e la sua maglietta (marca

Adidas del valore di CHF 49.90) avrebbero subito dei danni. A dire di __________

ciò risulterebbe dal rapporto allestito dalla Polizia. Da qui la presente

richiesta (doc. CRP 4).

5. Questa Corte non ha ritenuto necessario

interpellare __________, imputato nel summenzionato procedimento penale sfociato,

tra l’altro, nel DA __________, essendo __________ – i cui interessi vengono

tutelati dalla IS 1, qui istante – stato parte, in qualità di accusatore

Considerandi

privato, al medesimo.

6.

L’art.

62.

cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

7.

Nel

presente caso, pur essendo stato __________ parte (in qualità di accusatore

privato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la

procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico

legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI

si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle

parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987,

ad art. 8 p. 10).

Inoltre

in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento

penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della

Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

Lo

stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

8.

Nella

fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare

pacifico l’interesse giuridico legittimo di __________ (e, per esso, della IS 1,

qui istante, che tutela i suoi interessi) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad

ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria 15.09.2014 richiesto, poiché il procedimento penale nel frattempo

archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte.

A

ciò aggiungasi che nel DA __________ (passato in giudicato), il procuratore

pubblico ha rinviato __________ al competente foro civile per far valere eventuali

pretese. Il rapporto in questione (contenente il verbale d’interrogatorio

dell’imputato, due verbali d’interrogatorio dell’accusatore privato, nonché le

deposizioni rese dalle persone informate sui fatti in merito a quanto accaduto

la sera del __________ ai danni di __________) potrebbe essere, in effetti,

utile alla IS 1 per avere un quadro più completo della fattispecie e per valutare

se avviare nei confronti di __________ un procedimento civile.

Di

conseguenza il rapporto richiesto viene trasmesso, in copia, alla qui istante

unitamente alla presente decisione.

9.

Si

rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo __________ già stato

parte al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi

dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera