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Decisione

60.2014.394

Istanza di ispezione degli atti. Amministrazione federale delle contribuzioni quale istante

11 dicembre 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

il __________ e il __________. Ha quindi

condannato l’imputato alla pena pecuniaria di trenta aliquote giornaliere da

CHF 60.-- cadauna (corrispondenti a complessivi CHF 1'800.--), sospesa condizionalmente

con un periodo di prova di tre anni e al pagamento della tassa di giustizia e

delle spese.

Con

sentenza __________ (passata in giudicato, non essendo stata impugnata) la

Corte di appello e di revisione penale (di seguito CARP) ha accolto l’appello

presentato dall’imputato e lo ha prosciolto da ogni imputazione (cfr. inc. CARP

__________).

2. In

data 24.09.2014 questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi l’istanza

26.06.2014 ex art. 62 cpv. 4 LOG presentata dalla IS 1 (di seguito IS 1), autorizzando un funzionario della

predetta autorità ad esaminare, presso questa Corte, gli atti istruttori

dell’incarto CARP __________ e a fotocopiare soltanto i documenti utili alle

sue incombenze (cfr., nel dettaglio, inc. CRP __________).

3. Con la

presente richiesta – per quanto concerne la competenza di questa Corte ai sensi

dell’art. 62 cpv. 4 LOG – la IS 1 postula di esaminare "(…) i

documenti, verbali d’interrogatorio ed altro, relativi all’indagine del

Ministero Pubblico sfociata nella decisione __________ della Corte di appello e

di revisione penale (…)" (istanza 1.10./24.11.2014, p. 3, doc. CRP 1).

A sostegno della sua richiesta, il IS 1 richiama in sostanza gli stessi

motivi indicati nella sua precedente istanza 26.06.2014 (inc. CRP __________).

Precisa in particolare che, su autorizzazione

del 20.02.2012 da parte del capo del __________, è stata avviata un’inchiesta

fiscale speciale in applicazione degli art. 190 ss. LIFD in relazione agli art.

19-50 DPA nei confronti di __________ e __________. Questi ultimi sarebbero

sospettati di avere commesso personalmente delle gravi sottrazioni d’imposta

(art. 175 ss. LIFD), di aver partecipato a reati fiscali commessi da diverse

società anonime (__________) (art. 177 LIFD) e di aver commesso il reato di

frode fiscale (art. 186 LFID). L’inchiesta è stata poi estesa a possibili reati

di cui alla LIP a carico di __________.

Evidenzia

in particolare che l’inchiesta condotta dalla IS 1 sarebbe "(…)

tesa a chiarire l’ammontare delle prestazioni valutabili in denaro corrisposte

agli imputati dalle società che dal 2001 ad oggi hanno gestito l’affittacamere

e il bar siti in Via __________ __________ a __________ con l’insegna __________

(…), rinomato ritrovo ticinese a luci rosse", ove "(…) dodici diverse società si sarebbero susseguite

nella gestione delle due attività (…)" (istanza 1.10./24.11.2014, p. 1, doc. CRP 1). Il credito fiscale delle persone coinvolte

ammonterebbe all’incirca a CHF 15'000'000.--, circostanza che necessita di una

verifica approfondita di tutti gli elementi utili allo scopo di ricostruire in

maniera precisa i fatti.

Rileva

di aver presentato diverse istanze di ispezione degli atti al Ministero pubblico

e alla Corte dei reclami penali in merito, sostenendo tra l’altro che alcune

affermazioni emerse dall’inchiesta condotta dalla IS 1 sarebbero apparentemente

in contrasto con quanto emerso in sede penale e che le informazioni in suo possesso

non sarebbero, ad oggi, complete.

4. L’art. 62 cpv. 4

della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011,

che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

5. 5.1.

ll capo del Dipartimento federale delle finanze può autorizzare

l’Amministrazione federale delle contribuzioni a svolgere un’inchiesta in

collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se

esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d’assistenza o

d’istigazione a tali atti (art. 190 cpv. 1 LIFD).

Sono

considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata

di importanti somme d’imposta (art. 175 e 176 LIFD) e i delitti fiscali [art.

186 LIFD (frode fiscale) e art. 187 LIFD (appropriazione indebita d’imposte

Considerandi

alla fonte)] (art. 190 cpv. 2 LIFD).

Le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei

circoli e dei Comuni comunicano, su richiesta alle autorità incaricate

dell’esecuzione della LIFD, ogni informazione necessaria per la sua

applicazione (art. 195 LIFD in relazione all’art. 112 cpv. 1 frase 1 LIFD).

L’art.

112.

cpv. 1 LIFD si prefigge di favorire la collaborazione più ampia possibile

tra le autorità (decisione TF 2C_806/2011 del 20.03.2012 consid. 3; DTF 134 II

318.

consid. 6.1.).

5.2

L’allora

Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali), con

riferimento a istanze di ispezione degli atti presentate dalla __________, __________,

e in base al previgente art. 27 CPP TI e alla giurisprudenza del Tribunale

federale, aveva stabilito quanto segue:

"Non essendo

di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne che nei

casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una

sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa

Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc.

60.2006

; decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008).

Questa

Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente

pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando

a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la

cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in alcun

modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente inadeguati a

far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP.

In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons.

6):

"D'altronde

l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la necessità, per l'applicazione

della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati. La valutazione

dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione fiscale delle persone

coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in

quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II 407 consid.

5.2

; 127 II 142 consid. 5a).

Come già in

passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella consultazione di un incarto

penale anche contro terze persone non coinvolte nel procedimento e sulla cui situazione

fiscale inizialmente

non vi era alcuna necessità di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione

coperta dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata

in modo

legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE

1999.

B 92.13

n. 5, consid. 2a).

La

giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di esame da parte dell'autorità fiscale. In particolare, è escluso

che quest'ultima possa domandare di

aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver

motivo di supporre che la legge non

sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di

consultare indistintamente e senza

obiettivo concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)".

Gli stessi principi valgono oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

6.

Nella fattispecie in esame – tenuto conto di quanto

sopra esposto – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse

giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte della IS 1 che

prevale sugli interessi personali dell’imputato (__________), peraltro

prosciolto, ad esaminare gli atti istruttori dell’incarto penale __________, in

cui è contenuto anche l’incarto DA __________, nel frattempo archiviato. Alcuni

documenti ivi contenuti potrebbero essere, in effetti, potenzialmente utili

all’autorità istante ai fini delle sue incombenze.

A

ciò aggiungasi che con le decisioni emanate il 14.06.2012 (inc. CRP __________,

__________, __________, __________ e __________) e il 24.09.2014 (inc. __________)

la Corte dei reclami penali aveva accolto ai sensi dei considerandi le

richieste ex art. 62 cpv. 4 LOG presentante dall’autorità qui istante con lo

scopo di esaminare alcuni incarti penali archiviati, alla cui base vi era

sempre l’inchiesta fiscale speciale (ex art. 190 ss. LIFD) avviata a carico di __________

e di __________, successivamente estesa anche a __________ e a PI 2.

In

siffatte circostanze, questa Corte autorizza un funzionario della IS 1, il

quale è evidentemente legato al segreto d’ufficio, ad esaminare, presso questa

Corte, gli atti istruttori dell’incarto __________ della Pretura penale

(contenente anche l’incarto DA __________ del Ministero pubblico), nel

frattempo archiviato, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della

cancelleria, compatibilmente con i loro impegni.

7.

L’istanza

è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la natura e la finalità

della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LIFD ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi

dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera