60.2014.394
Istanza di ispezione degli atti. Amministrazione federale delle contribuzioni quale istante
11 dicembre 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.394
Lugano
11 dicembre 2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelleria
sedente per statuire sull’istanza 1.10.2014/24.11.2014 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere della documentazione inerente al
procedimento penale sfociato nella sentenza 29.11.2012 (inc. CARP __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data __________ il procuratore pubblico ha ritenuto
PI 2 autore colpevole di ripetuta infrazione alla Legge federale concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri (per avere, a __________, nel periodo
compreso tra il __________ ed il __________, nella sua qualità di gerente di
fatto della __________, affittacamere sito sotto l’esercizio pubblico __________,
ripetutamente facilitato il soggiorno di un imprecisato numero di cittadine straniere,
ma almeno sedici, permettendo che avessero a loro disposizione le camere,
sapendo o dovendo presumere che, benché prive del necessario permesso, vi
avrebbero esercitato la prostituzione) ed ha proposto la sua condanna alla pena
pecuniaria di quarantacinque aliquote giornaliere da CHF 80.-- cadauna
(corrispondenti a complessivi CHF 3'600.--), sospesa condizionalmente con un
periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 500.-- e al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese.
Con
sentenza __________, statuendo
sull’opposizione tempestivamente interposta dall’imputato, il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione contenuta nel decreto di accusa
ma, tenuto conto della prescrizione
intervenuta per i fatti anteriori al __________, ha adeguato il periodo di commissione del reato a quello compreso tra
Fatti
il __________ e il __________. Ha quindi
condannato l’imputato alla pena pecuniaria di trenta aliquote giornaliere da
CHF 60.-- cadauna (corrispondenti a complessivi CHF 1'800.--), sospesa condizionalmente
con un periodo di prova di tre anni e al pagamento della tassa di giustizia e
delle spese.
Con
sentenza __________ (passata in giudicato, non essendo stata impugnata) la
Corte di appello e di revisione penale (di seguito CARP) ha accolto l’appello
presentato dall’imputato e lo ha prosciolto da ogni imputazione (cfr. inc. CARP
__________).
2. In
data 24.09.2014 questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi l’istanza
26.06.2014 ex art. 62 cpv. 4 LOG presentata dalla IS 1 (di seguito IS 1), autorizzando un funzionario della
predetta autorità ad esaminare, presso questa Corte, gli atti istruttori
dell’incarto CARP __________ e a fotocopiare soltanto i documenti utili alle
sue incombenze (cfr., nel dettaglio, inc. CRP __________).
3. Con la
presente richiesta – per quanto concerne la competenza di questa Corte ai sensi
dell’art. 62 cpv. 4 LOG – la IS 1 postula di esaminare "(…) i
documenti, verbali d’interrogatorio ed altro, relativi all’indagine del
Ministero Pubblico sfociata nella decisione __________ della Corte di appello e
di revisione penale (…)" (istanza 1.10./24.11.2014, p. 3, doc. CRP 1).
A sostegno della sua richiesta, il IS 1 richiama in sostanza gli stessi
motivi indicati nella sua precedente istanza 26.06.2014 (inc. CRP __________).
Precisa in particolare che, su autorizzazione
del 20.02.2012 da parte del capo del __________, è stata avviata un’inchiesta
fiscale speciale in applicazione degli art. 190 ss. LIFD in relazione agli art.
19-50 DPA nei confronti di __________ e __________. Questi ultimi sarebbero
sospettati di avere commesso personalmente delle gravi sottrazioni d’imposta
(art. 175 ss. LIFD), di aver partecipato a reati fiscali commessi da diverse
società anonime (__________) (art. 177 LIFD) e di aver commesso il reato di
frode fiscale (art. 186 LFID). L’inchiesta è stata poi estesa a possibili reati
di cui alla LIP a carico di __________.
Evidenzia
in particolare che l’inchiesta condotta dalla IS 1 sarebbe "(…)
tesa a chiarire l’ammontare delle prestazioni valutabili in denaro corrisposte
agli imputati dalle società che dal 2001 ad oggi hanno gestito l’affittacamere
e il bar siti in Via __________ __________ a __________ con l’insegna __________
(…), rinomato ritrovo ticinese a luci rosse", ove "(…) dodici diverse società si sarebbero susseguite
nella gestione delle due attività (…)" (istanza 1.10./24.11.2014, p. 1, doc. CRP 1). Il credito fiscale delle persone coinvolte
ammonterebbe all’incirca a CHF 15'000'000.--, circostanza che necessita di una
verifica approfondita di tutti gli elementi utili allo scopo di ricostruire in
maniera precisa i fatti.
Rileva
di aver presentato diverse istanze di ispezione degli atti al Ministero pubblico
e alla Corte dei reclami penali in merito, sostenendo tra l’altro che alcune
affermazioni emerse dall’inchiesta condotta dalla IS 1 sarebbero apparentemente
in contrasto con quanto emerso in sede penale e che le informazioni in suo possesso
non sarebbero, ad oggi, complete.
4. L’art. 62 cpv. 4
della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011,
che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. 5.1.
ll capo del Dipartimento federale delle finanze può autorizzare
l’Amministrazione federale delle contribuzioni a svolgere un’inchiesta in
collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se
esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d’assistenza o
d’istigazione a tali atti (art. 190 cpv. 1 LIFD).
Sono
considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata
di importanti somme d’imposta (art. 175 e 176 LIFD) e i delitti fiscali [art.
186 LIFD (frode fiscale) e art. 187 LIFD (appropriazione indebita d’imposte
Considerandi
alla fonte)] (art. 190 cpv. 2 LIFD).
Le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei
circoli e dei Comuni comunicano, su richiesta alle autorità incaricate
dell’esecuzione della LIFD, ogni informazione necessaria per la sua
applicazione (art. 195 LIFD in relazione all’art. 112 cpv. 1 frase 1 LIFD).
L’art.
112.
cpv. 1 LIFD si prefigge di favorire la collaborazione più ampia possibile
tra le autorità (decisione TF 2C_806/2011 del 20.03.2012 consid. 3; DTF 134 II
318.
consid. 6.1.).
5.2
L’allora
Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali), con
riferimento a istanze di ispezione degli atti presentate dalla __________, __________,
e in base al previgente art. 27 CPP TI e alla giurisprudenza del Tribunale
federale, aveva stabilito quanto segue:
"Non essendo
di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne che nei
casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una
sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa
Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc.
60.2006
; decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008).
Questa
Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente
pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando
a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la
cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in alcun
modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente inadeguati a
far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP.
In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons.
6):
"D'altronde
l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la necessità, per l'applicazione
della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati. La valutazione
dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione fiscale delle persone
coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in
quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II 407 consid.
5.2
; 127 II 142 consid. 5a).
Come già in
passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella consultazione di un incarto
penale anche contro terze persone non coinvolte nel procedimento e sulla cui situazione
fiscale inizialmente
non vi era alcuna necessità di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione
coperta dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata
in modo
legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE
1999.
B 92.13
n. 5, consid. 2a).
La
giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di esame da parte dell'autorità fiscale. In particolare, è escluso
che quest'ultima possa domandare di
aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver
motivo di supporre che la legge non
sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di
consultare indistintamente e senza
obiettivo concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)".
Gli stessi principi valgono oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
6.
Nella fattispecie in esame – tenuto conto di quanto
sopra esposto – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse
giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte della IS 1 che
prevale sugli interessi personali dell’imputato (__________), peraltro
prosciolto, ad esaminare gli atti istruttori dell’incarto penale __________, in
cui è contenuto anche l’incarto DA __________, nel frattempo archiviato. Alcuni
documenti ivi contenuti potrebbero essere, in effetti, potenzialmente utili
all’autorità istante ai fini delle sue incombenze.
A
ciò aggiungasi che con le decisioni emanate il 14.06.2012 (inc. CRP __________,
__________, __________, __________ e __________) e il 24.09.2014 (inc. __________)
la Corte dei reclami penali aveva accolto ai sensi dei considerandi le
richieste ex art. 62 cpv. 4 LOG presentante dall’autorità qui istante con lo
scopo di esaminare alcuni incarti penali archiviati, alla cui base vi era
sempre l’inchiesta fiscale speciale (ex art. 190 ss. LIFD) avviata a carico di __________
e di __________, successivamente estesa anche a __________ e a PI 2.
In
siffatte circostanze, questa Corte autorizza un funzionario della IS 1, il
quale è evidentemente legato al segreto d’ufficio, ad esaminare, presso questa
Corte, gli atti istruttori dell’incarto __________ della Pretura penale
(contenente anche l’incarto DA __________ del Ministero pubblico), nel
frattempo archiviato, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della
cancelleria, compatibilmente con i loro impegni.
7.
L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la natura e la finalità
della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LIFD ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera