60.2014.395
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
9 aprile 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.395
Lugano
9 aprile 2015/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/25.11.2014 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, del
decreto di accusa emanato a suo carico e gli atti istruttori del relativo
incarto penale nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 20.11.2014 è giunta al
Ministero pubblico il 21.11.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 24/25.11.2014, allegando
copia del suo scritto 24.11.2014 e dell’e-mail datata 21.11.2014 di IS 1, segnalando
parimenti di indirizzare ogni ulteriore eventuale comunicazione al suo collega
procuratore pubblico Nicola Respini;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito di varie denunce/querele presentate a carico di IS 1, il Ministero
pubblico ha aperto diversi procedimenti penali a carico di quest’ultimo (cfr.,
nel dettaglio, inc. DAC __________) sfociati in un unico decreto di accusa emanato il 13.12.2013 dal
procuratore pubblico Nicola Respini, mediante il quale ha posto l’imputato
(patr. dall’avv. __________ quale suo difensore d’ufficio) in stato di accusa
dinanzi alla Corte delle assise correzionali siccome ritenuto colpevole di coazione
ripetuta, minaccia, abuso delle targhe di controllo, grave infrazione alle
norme della circolazione ripetuta, impedimento di atti dell’autorità, ingiuria
ripetuta e abuso di impianti di telecomunicazioni in relazione a diverse
fattispecie ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 180 (centoottanta)
aliquote giornaliere da CHF 220.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF
39'600.--, dedotto il carcere preventivo sofferto di venti giorni, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF
1'000.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando gli
accusatori privati al competente foro civile per far valere le loro pretese, e
meglio come descritto nel DAC __________;
che
il suddetto decreto è passato in giudicato, poiché l’opposizione interposta a
titolo cautelativo dal suo difensore d’ufficio è stata considerata ritirata in
applicazione dell’art. 355 cpv. 2 CPP (verbale d’interrogatorio PP 11.02.2014,
inc. MP __________);
che
con la presente istanza l’avv. PR 1 chiede, per quanto interessa la competenza
di questa Corte in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, di ottenere la trasmissione
in copia del DAC __________, così come dei relativi atti istruttori, e ciò per
avere un quadro oggettivo della situazione del suo assistito (doc. CRP 1.a);
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti ai procedimenti
penali sfociati nel DAC __________ (passato in giudicato), essendo IS 1 stato
parte (in qualità di imputato) ai medesimi;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato IS 1 parte (in qualità di imputato) nei
procedimenti nel frattempo terminati (sfociati in unico DAC), egli deve seguire
la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse
giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 e del suo
patrocinatore, avv. PR 1, giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la
trasmissione, in copia, del DAC __________, poiché i procedimenti penali nel
frattempo archiviati hanno interessato l’imputato personalmente in veste di parte;
che
il predetto DAC è utile all’avv. PR 1 per avere un quadro più completo della situazione
personale del suo assistito;
che
di conseguenza il DAC richiesto viene trasmesso, in originale, all’avv. PR 1 unitamente
alla presente decisione;
che,
stante la voluminosità dell’incarto penale in questione e il fatto che coinvolga
diverse e svariate persone, l’eventuale accesso a singoli atti dovrà essere oggetto
di istanza;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte ai procedimenti penali nel frattempo archiviati.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Considerandi
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera