60.2014.398
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
3 dicembre 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.398
Lugano
3 dicembre 2014/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/27.11.2014 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere, in copia, due sentenze,
passate in giudicato, che lo riguardano personalmente;
premesso che la richiesta è stata inviata via fax il
26.11.2014 al Tribunale penale cantonale, che l’ha trasmessa, per competenza, a
questa Corte il 27.11.2014, allegando
copia delle due sentenze richieste;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 5.09.2011 la Corte delle assise criminali ha
emanato una sentenza di condanna a carico di IS 1 e lo ha in particolare riconosciuto
autore colpevole di ripetuta coazione (in parte tentata), ripetuta sottrazione
di minorenne, ripetuta minaccia, lesioni semplici, ripetute vie di fatto,
ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità, ingiuria, ripetuta guida
senza l'assicurazione di responsabilità civile e inosservanza dei doveri in
caso di infortunio (inc. TPC __________);
che con giudizio 2.02.2012 la Corte di appello e di
revisione penale ha parzialmente accolto l’appello presentato dall’imputato,
riducendo a ventiquattro mesi la pena detentiva, confermando in sostanza la
condanna dei summenzionati reati;
che
con sentenza __________ il Tribunale federale ha respinto, nella misura della
sua ammissibilità, il ricorso presentato dall’imputato (decisione TF __________
del __________);
che
il 16.12.2013 la Corte delle assise correzionali di __________ ha ritenuto IS 1
autore colpevole di coazione, ingiuria, minaccia, vie di fatto, disobbedienza a
decisioni dell’autorità e, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità,
lo ha in particolare condannato alla pena detentiva di dodici mesi (da dedursi
il carcere preventivo sofferto) (inc. TPC __________);
che
con sentenza 16.04.2014 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone
Ticino, in parziale accoglimento dell'appello dell’imputato, lo ha dichiarato
autore colpevole di coazione, ingiuria, minaccia, vie di fatto e disobbedienza
a decisioni dell'autorità; riconoscendogli di aver agito in stato di lieve
scemata imputabilità, gli ha in particolare inflitto una pena detentiva di
dieci mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto);
che
il __________ il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato
dall’imputato (decisione TF __________ del 5.06.2014);
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Tribunale penale
cantonale a questa Corte – IS 1 postula, urgentemente, la trasmissione, in
copia delle sentenze di cui agli incarti TPC __________ e __________, senza però
indicare i motivi alla base della sua richiesta (doc. CRP 1.a);
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti ai due summenzionati
procedimenti penali nel frattempo archiviati, essendo il qui istante stato
parte (in qualità di imputato) ai medesimi;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)
nei due procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista
dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di indicare i motivi che
stanno alla base della sua richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico
legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in
copia, delle due sentenze richieste, poiché i procedimenti penali, nel
frattempo archiviati, l’hanno interessato personalmente in veste di parte;
che
di conseguenza le due sentenze richieste vengono trasmessa, in copia, al qui
istante unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante
già stato parte ai suddetti procedimenti penali nel frattempo archiviati.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
Considerandi
3.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera