60.2014.405
Istanza di ispezione degli atti. Fondazione quale istante
11 dicembre 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.405
Lugano
11 dicembre 2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26.11./2.12.2014 presentata dalla
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare
l’incarto penale NLP __________, nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 26.11.2014 è giunta al
Ministero pubblico il 28.11.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Moreno Capella – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte
l’1/2.12.2014, preavvisandola favorevolmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
__________, verso le ore __________, in territorio di __________, sulle rive
del fiume __________, è avvenuto un incidente ai danni di __________ (__________),
cittadina __________, che stava partecipando alla colonia "__________" organizzato dalla IS 1 (di
seguito IS 1). Quel giorno la ragazza è rimasta
schiacciata da un masso sul quale era seduta. Il medico intervenuto in loco non
ha potuto fare altro che costatarne il decesso.
A
seguito di quanto accaduto, è stato aperto d’ufficio un procedimento penale
contro ignoti per l’ipotesi di reato di omicidio colposo (art. 117 CP) sfociato
nel decreto di non luogo a procedere 3.07.2014 emanato dal procuratore pubblico
Moreno Capella (NLP __________; ndr. visti gli atti istruttori, il magistrato
inquirente avrebbe nondimeno dovuto procedere all’apertura dell’istruzione ed emanare
un decreto di abbandono, ma ciò è ininfluente ai fini del giudizio).
Il
summenzionato decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato.
Il medesimo, dopo la sua crescita in giudicato, è stato tra l’altro inviato
alla IS 1 qui istante (AI 32 e AI 34).
2. Con
la presente istanza (redatta in lingua francese) – trasmessa dal Ministero
pubblico, per competenza, a questa Corte – la IS 1, per il tramite dell’avv. PR
1 in qualità di segretario generale di quest’ultima, chiede di poter esaminare
gli atti istruttori del surriferito procedimento penale.
A
sostegno della sua richiesta l’avv. PR 1 precisa in particolare che la IS 1 organizza
numerosi campi di vacanza per ragazzi svizzeri residenti all’estero. Egli,
quale segretario generale dal __________, è intenzionato a migliorare le misure
atte a garantire la sicurezza sui bambini che partecipano ai campi. Vorrebbe quindi
esaminare l’incarto penale inerente al decesso di __________ per poter
riesaminare gli strumenti di sicurezza e la procedura prevista dalla IS 1 in
caso di incidenti.
Come
esposto in entrata, il magistrato inquirente, visti i motivi alla base della presente
richiesta, preavvisa favorevolmente la richiesta.
Questa
Corte ha rinunciato ad interpellare gli eredi della vittima, poiché la IS 1,
dopo il passaggio in giudicato del NLP __________, ha ricevuto una copia del
predetto decreto.
3. L’art. 62 cpv. 4
della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011,
che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. In
casu – visti i motivi apportati nella presente istanza – è, di principio, dato
un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte
della IS 1 (rispettivamente dell’avv. PR 1), che prevale sugli interessi
personali della vittima e dei suoi eredi, poiché lo scopo della richiesta è
quello di voler migliorare le misure di sicurezza nei confronti dei bambini che
partecipano ai campi organizzati dalla stessa IS 1.
Giova
inoltre rilevare che dal NLP __________ risulta che la fattispecie in esame è
stata segnalata agli Uffici cantonali competenti per i corsi d’acqua e la
geologia cantonale e all’autorità cantonale preposta alla sicurezza dei fiumi.
Dall’incontro con il presidente di quest’ultima autorità è emerso che "(…) la
presenza di massi e sassi apparentemente stabili e innocui ai margini dei fiumi
ticinesi è un effettivo pericolo e questo merita effettivamente di essere
considerato già nella campagna 2014 per la sicurezza dei corsi d’acqua del
cantone" (decreto di non luogo a procedere 3.07.2014, NLP __________,
p. 9, AI 32).
Ciò
è sufficiente per ammettere un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art.
62 cpv. 4 LOG.
Di
conseguenza, l’avv. PR 1 è autorizzato ad esaminare presso questa Corte tutti
gli atti istruttori dell’incarto NLP __________ (composto da un raccoglitore
blu), concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria,
compatibilmente con i loro impegni.
Il
legale è, se del caso, autorizzato a fotocopiare gli atti utili alle sue
incombenze.
Va
da sé che l’avv. PR 1 è legato al segreto d’ufficio/professionale.
5. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia,
contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG, sulle spese l’art. 25 LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
Considerandi
150.
-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1 __________.
4.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera