60.2014.412
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
11 dicembre 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.412
Lugano
11 dicembre 2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/9.12.2014 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di
una sentenza (passata in giudicato) e di due verbali di dibattimento che lo
concernono personalmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
in data 3.09.2010 la Corte delle assise correzionali di __________ ha emanato
una sentenza di condanna a carico di IS 1 per vari titoli di reato e lo ha conseguentemente
condannato (inc. TPC __________);
che
con decisione 14.03.2011 la Corte di appello e di revisione penale ha accolto
ai sensi dei considerandi il ricorso presentato dall’imputato, annullando la summenzionata
decisione e rinviando gli atti ad un’altra Corte delle assise correzionali per
un nuovo giudizio (inc. CARP __________);
che,
a seguito del predetto rinvio, il 5.09.2011 la Corte delle assise criminali ha
emanato una sentenza di condanna a carico di IS 1 e lo ha in particolare riconosciuto
autore colpevole di ripetuta coazione (in parte tentata), ripetuta sottrazione
Fatti
di minorenne, ripetuta minaccia, lesioni semplici, ripetute vie di fatto,
ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità, ingiuria, ripetuta guida
senza l'assicurazione di responsabilità civile e inosservanza dei doveri in
caso di infortunio (inc. TPC __________);
che con giudizio 2.02.2012 la Corte di appello e di
revisione penale ha parzialmente accolto l’appello presentato dall’imputato,
riducendo a ventiquattro mesi la pena detentiva, confermando in sostanza la
condanna dei summenzionati reati;
che
con sentenza __________ il Tribunale federale ha respinto, nella misura della
sua ammissibilità, il ricorso presentato dall’imputato (decisione TF __________
del __________);
che
il 16.12.2013 la Corte delle assise correzionali di __________ ha ritenuto IS 1
autore colpevole di coazione, ingiuria, minaccia, vie di fatto, disobbedienza a
decisioni dell’autorità e, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità,
lo ha in particolare condannato alla pena detentiva di dodici mesi (da dedursi
il carcere preventivo sofferto) (inc. TPC __________);
che
con sentenza 16.04.2014 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone
Ticino, in parziale accoglimento dell'appello dell’imputato, lo ha dichiarato
autore colpevole di coazione, ingiuria, minaccia, vie di fatto e disobbedienza
a decisioni dell'autorità; riconoscendogli di aver agito in stato di lieve
scemata imputabilità, gli ha in particolare inflitto una pena detentiva di
dieci mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto);
che
il __________ il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato
dall’imputato (decisione TF __________ del __________);
che
con decisione 3.12.2014 questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi
l’istanza 26/27.11.2014 ex art. 62 cpv. 4 LOG presentata da IS 1 e gli ha
trasmesso copia della sentenza 5.09.2011
(inc. __________) e copia della sentenza 16.12.2013 (inc. __________), come da
lui postulato (inc. CRP __________);
che con la presente richiesta IS 1 chiede di ottenere la trasmissione,
in copia, della sentenza di cui all’incarto TPC __________ e dei verbali del
Considerandi
dibattimento degli incarti TPC __________ e TPC __________ (doc. CRP 1);
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti ai summenzionati
procedimenti penali nel frattempo archiviati, essendo il qui istante stato
parte (in qualità di imputato) ai medesimi;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)
nei procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista
dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – nonostante abbia (nuovamente) omesso di indicare i
motivi che stanno alla base della sua richiesta – appare pacifico l’interesse
giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la
trasmissione, in copia, della sentenza e dei verbali di dibattimento richiesti,
poiché i procedimenti penali, nel frattempo archiviati, l’hanno interessato
personalmente in veste di parte;
che
di conseguenza la sentenza 3.09.2010 (inc. TPC __________) e il suo verbale del
dibattimento 2/3.09.2010 (inc. TPC __________), il verbale del dibattimento
2.09.2011
(con gli allegati) (inc. TPC __________) e il verbale del dibattimento
16.12.2013
(con gli allegati) (inc. TPC __________) vengono trasmessi, in
copia, al qui istante unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante
già stato parte ai suddetti procedimenti penali nel frattempo archiviati.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera