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Decisione

60.2014.419

Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. emendamento. ricevibilità

6 febbraio 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 381 cpv. 1 lit. a, b e c CPP);

che i motivi

per l'accoglimento di un reclamo contro un non luogo a procedere sono

l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio,

infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal

procuratore pubblico per cui non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento

soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti

e sufficienti;

che in questo

Considerandi

senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte della

reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado

circa altra conclusione che merita approfondimento;

che i mezzi

di prova eventualmente auspicati devono essere nuovi, rispettivamente occorre

indicare la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da

consentire in prospettiva la promozione dell’accusa;

che manifestamente

il reclamo non adempie questi requisiti e pertanto deve essere dichiarato

irricevibile giusta l’art. 385 cpv. 2 in fine CPP, ciò che consente di prescindere da un esame del merito, così come dalla sua intimazione alle altre

parti e al procuratore pubblico per osservazioni;

che, data la

particolare situazione, si prescinde dal carico della tassa di giustizia e delle

spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo è

irricevibile.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

__________

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera