60.2014.419
Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. emendamento. ricevibilità
6 febbraio 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.419
Lugano
6 febbraio 2015
In
nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera,
sedente per statuire sul reclamo 3/11.12.2014
presentato da
RE
1
contro
il decreto di non luogo a procedere 26.11.2014
emanato dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (NLP __________) nel procedimento
penale inc. MP __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
che il 3.11.2014
RE 1 ha operato una segnalazione presso il Ministero pubblico contro la
Direzione sanitaria dell’Ospedale __________ (inc. MP __________);
che con
decisione 26.11.2014 il procuratore pubblico ha emanato un decreto il non
luogo a procedere, non ritenendo dati gli elementi costitutivi di nessuna ipotesi
di reato;
che lo
scritto 3.12.2014 (inviato al Ministero pubblico e da questo trasmesso per competenza
a questa Corte in data 10/11.12.2014) non adempiva alle condizioni previste
dagli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP;
che pertanto,
con decreto 11.12.2014 questa Corte ha invitato la reclamante ad emendare il
proprio gravame;
che neppure
l'allegato 27.11.2014, in evasione di
quanto richiesto da questa Corte, rispetta i presupposti di cui agli art. 396
cpv. 1, 390 e 385 CPP, ritenuto che la reclamante si limita a ribadire, del
resto in modo alquanto confuso e senza indicare (e confrontarsi con) delle
ipotesi di reato, la sua tesi;
che in
presenza di un non luogo a procedere, gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP consentono
alle parti di impugnare il medesimo con reclamo, entro dieci giorni (art. 396
cpv. 1 CPP);
che il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art.
385 CPP per la motivazione;
che in
particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare,
Fatti
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 381 cpv. 1 lit. a, b e c CPP);
che i motivi
per l'accoglimento di un reclamo contro un non luogo a procedere sono
l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio,
infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal
procuratore pubblico per cui non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento
soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti
e sufficienti;
che in questo
Considerandi
senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte della
reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado
circa altra conclusione che merita approfondimento;
che i mezzi
di prova eventualmente auspicati devono essere nuovi, rispettivamente occorre
indicare la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da
consentire in prospettiva la promozione dell’accusa;
che manifestamente
il reclamo non adempie questi requisiti e pertanto deve essere dichiarato
irricevibile giusta l’art. 385 cpv. 2 in fine CPP, ciò che consente di prescindere da un esame del merito, così come dalla sua intimazione alle altre
parti e al procuratore pubblico per osservazioni;
che, data la
particolare situazione, si prescinde dal carico della tassa di giustizia e delle
spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è
irricevibile.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
__________
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera