60.2014.42
Istanza di ispezione degli atti. denunciato/querelato/accusato ai sensi del CPP TI
24 marzo 2014Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2014.42
Data decisione, Autorità:
24.03.2014, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. denunciato/querelato/accusato ai sensi del CPP TI
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2014.42
Lugano
24 marzo 2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13.01./10.02.2014 presentata da
RE 1
tendente ad ottenere informazioni inerenti a un
procedimento penale che lo ha coinvolto personalmente (nel frattempo archiviato);
premesso che la richiesta datata 13.01.2014
è giunta al Ministero pubblico il 14.01.2014, che – per il tramite dell’allora
procuratore pubblico Amos Pagnamenta – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte l’8/10.02.2014, osservando di non avere obiezioni
all’invio della documentazione richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con
la presente istanza – trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, dal Ministero
pubblico a questa Corte – RE 1 chiede in particolare di ottenere la trasmissione
dei documenti riguardanti un procedimento a suo carico per il quale ha dovuto
pagare una multa pari a CHF 1'300.-- e di cui non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione
(cfr., nel dettaglio, lettera manoscritta 13.01./10.02.2014, doc. 1.a).
2. Dall’incarto penale MP __________ risulta che la
denuncia/querela datata 7.01.2010 (consegnata brevi manu il 12.01.2010 al
Ministero pubblico) sporta da __________ e da __________ nei confronti di RE 1
per varie ipotesi di reato è sfociata da un lato nel NLP __________
emanato l’8.03.2010 dall’allora sostituto procuratore Amos Pagnamenta per le ipotesi di reato di lesioni
semplici, vie di fatto, furto, minaccia e danneggiamento, rispettivamente nel DA __________ di medesima
data (mediante il quale il medesimo
magistrato inquirente ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale RE
1 siccome ritenuto colpevole di sottrazione di una cosa mobile e furto di poca
entità in relazione ai fatti accaduti a __________, il 5.01.2010, ai danni di __________,
ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere
da CHF 90.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 900.--, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 400.--
e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come ivi
descritto).
Nell’ambito
di un ulteriore incarto penale (inc. MP __________) con decreto di accusa emanato
il 6.10.2010 sempre a carico di RE 1 il procuratore pubblico Antonio Perugini
lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto
colpevole di coazione e ha proposto – tra l’altro – la sua condanna al pagamento
della multa di CHF 300.--, revocando contestualmente il beneficio della sospensione condizionale concesso
alla pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere da CHF 90.-- ciascuna, per
complessivi CHF 900.--, decretato con decisione 8.03.2010 (DA __________).
Fatti
I
predetti decreti sono passati in giudicato, non essendo stati impugnati.
3. Questa
Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti ai procedimenti penali
di cui ai summenzionati incarti nel frattempo archiviati, essendo il qui
istante stato parte (in qualità di denunciato/querelato e accusato ai sensi del
CPP TI) ai medesimi.
4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di denunciato/querelato
e accusato ai sensi del CPP TI) nei procedimenti nel frattempo terminati, egli
Considerandi
deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse
giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27.
CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987,
ad art. 8 p. 10).
Inoltre in base ai successivi lavori
preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse
giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
6.
Nella
fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare
dato un interesse giuridico legittimo di RE 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere
la trasmissione, in copia, del DA __________ e del DA __________ emanati a suo carico, poiché lo hanno interessato
personalmente in veste di parte.
Di conseguenza il DA __________ e il DA __________ vengono trasmessi, in
copia, all’istante unitamente alla presente decisione.
7.
L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di
tassa di giustizia e spese, essendo RE 1 già stato parte ai procedimenti penali
nel frattempo archiviati.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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