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Decisione

60.2014.42

Istanza di ispezione degli atti. denunciato/querelato/accusato ai sensi del CPP TI

24 marzo 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

I

predetti decreti sono passati in giudicato, non essendo stati impugnati.

3. Questa

Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti ai procedimenti penali

di cui ai summenzionati incarti nel frattempo archiviati, essendo il qui

istante stato parte (in qualità di denunciato/querelato e accusato ai sensi del

CPP TI) ai medesimi.

4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso

il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

5. Nel

presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di denunciato/querelato

e accusato ai sensi del CPP TI) nei procedimenti nel frattempo terminati, egli

Considerandi

deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse

giuridico legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art.

27.

CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate

dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987,

ad art. 8 p. 10).

Inoltre in base ai successivi lavori

preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse

giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

Lo

stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

6.

Nella

fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare

dato un interesse giuridico legittimo di RE 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere

la trasmissione, in copia, del DA __________ e del DA __________ emanati a suo carico, poiché lo hanno interessato

personalmente in veste di parte.

Di conseguenza il DA __________ e il DA __________ vengono trasmessi, in

copia, all’istante unitamente alla presente decisione.

7.

L’istanza

è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di

tassa di giustizia e spese, essendo RE 1 già stato parte ai procedimenti penali

nel frattempo archiviati.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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