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Decisione

60.2014.420

Reclamo contro la decisione di assegnazione

1 aprile 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

atto d’accusa 6.5.2008, l’allora procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi ha posto in stato d’accusa

dinanzi alla Corte delle assise criminali PI 26 e PI 27 per i titoli di reato

di truffa, falsità in documenti ed appropriazione indebita (ACC __________).

b.In data

15.2.2013, la Corte delle assise criminali ha condannato gli imputati alle pene

di ventiquattro mesi di detenzione per PI 26 e di venti mesi di detenzione per PI

27, siccome ritenuti colpevoli di truffa aggravata, appropriazione indebita e

falsità in documenti (sentenza 15.2.2013, p. 17, inc. TPC __________). Entrambi

gli imputati sono stati condannati ad un risarcimento equivalente in favore

dello Stato di CHF 450'000.-- ciascuno (dispositivo 5.1.2. e 5.2.2.), ed a

versare, in solido, ai ventisette accusatori privati importi per complessivi

CHF 2'969'191.10. La Corte delle assise criminali ha inoltre confiscato “(…)

prestazioni assicurative della polizza d’assicurazione sulla vita (…) presso la

__________; conto di libero passaggio (…) presso __________; fr. 146'517.55

depositati presso il Tribunale penale (…)” di spettanza di PI 26 e “(…)

fr. 211'700.-- depositati presso il Tribunale penale (…)” di spettanza di PI

27. I risarcimenti compensatori di cui ai dispositivi 5.1.2. e 5.2.2. sono

stati assegnati, previo soddisfacimento di tasse e spese di giustizia, “(…)

in favore degli accusatori privati proporzionalmente ai crediti loro riconosciuti

ai dispositivi 8.3 [PI 24], 8.4 [PI 25], 8.12 [__________],

8.25 [RE 1] e 8.26 [RE 1] (…)” (sentenza 15.2.2013, p. 19,

inc. TPC __________).

La sentenza 15.2.2013 è passata in

giudicato.

c. Con

scritto 16.9.2013 il presidente della Corte delle assise criminali, giudice Marco

Villa, ha disposto le assegnazioni a favore di ulteriori cinque accusatori

privati oltre quelli già riconosciuti nella sentenza 15.2.2013, che si erano

annunciati dopo l’emanazione di quest’ultima (scritto 16.9.2013, inc. TPC __________).

d. Contro

tale decisione sono insorti i primi accusatori privati a cui erano stati assegnati

i risarcimenti compensatori nella sentenza 15.2.2013, contestando nella sostanza le modalità di assegnamento

adottate dal presidente della Corte. A loro dire le assegnazioni disposte nella

sentenza di merito del 15.2.2013 avrebbero acquisito forza di cosa giudicata, e

sarebbero state, di conseguenza, vincolanti, e non ulteriormente modificabili.

Inoltre, nessuna cessione a favore dello Stato sarebbe intervenuta da parte di

Considerandi

altri accusatori privati. I reclamanti hanno oltre a ciò censurato una

violazione del diritto di essere sentito.

e. Con

sentenza 8.10.2013 questa Corte ha accolto i gravami sopraindicati annullando

la decisione 16.9.2013 in quanto adottata dal solo presidente della Corte delle

assise criminali, e non dalla stessa. Ha inoltre constatato una violazione del

diritto di essere sentito in quanto il presidente, prima di prendere la propria

decisione, non aveva intimato le richieste di assegnazione e non aveva dato,

almeno a chi aveva già avanzato simili richieste precedentemente, la

possibilità di esprimersi (sentenza 8.10.2013, inc. CRP __________).

f. Dopo

aver accordato a tutti gli accusatori privati un termine per confermare la

cessione allo Stato della quota relativa al loro credito nei confronti di PI 26

e PI 27 (scritto 6.12.2013, doc. 36, inc. TPC __________), e dopo aver ricevuto

gli scritti di risposta, la Corte delle assise criminali ha emanato la

decisione di assegnazione 18.2.2014. La Corte ha affermato che i valori

confiscati al momento del passaggio in giudicato della sentenza di merito

15.2.2013

ammontavano a CHF 358'217.55. Ha inoltre informato che “(…) con

scritto 23.7.2013 della __________ Assicurazioni, le prestazioni assicurative

relative alla polizza vita (…) di pertinenza di PI 26 non sono esigibili e che

neppure lo sono attualmente gli averi della previdenza professionale presso

Banca __________ (…), sempre di pertinenza di PI 26 (…)” e che “(…) i

condannati si sono impegnati a proseguire i versamenti al Tribunale penale

cantonale per il risarcimento degli accusatori privati e, facendo fede ai loro

impegni, hanno versato ad oggi (…) l’ulteriore importo di fr. 51'200.- (…)”

(decisione 18.2.2014, p. 3). La Corte delle assise criminali ha inoltre citato

la dottrina e la giurisprudenza in merito all’art. 73 CP (assegnamenti al danneggiato)

affermando che “(…) dal momento che né in sede d’istruttoria né in sede dibattimentale

vi è stata debita informazione sul contenuto dell’art. 73 CP alle parti lese

sprovviste di rappresentante legale, le richieste degli AP (…), con cessione allo

Stato della relativa quota del loro credito, vanno accolte e, pertanto, anche a

loro va assegnato proporzionalmente al loro credito l’importo disponibile al

momento del passaggio in giudicato della sentenza (…). (…) al momento del suo

passaggio in giudicato la sentenza 15.2.2013 non era in tutti i suoi punti

esecutiva, stante l’impegno di versamenti futuri – nel frattempo effettivamente

avvenuti – da parte dei condannati e stante la non esigibilità delle

prestazioni assicurative relative alla polizza vita e degli averi della

previdenza professionale di PI 26 (…)” (decisione 18.2.2014, p. 5 s., inc.

TPC __________). La Corte ha dunque proceduto all’assegnazione dell’importo

confiscato ad ogni singolo accusatore privato per la quota parte di sua

spettanza.

g. Contro

tale decisione sono nuovamente insorti i primi accusatori privati a cui erano

stati assegnati i risarcimenti compensatori nella sentenza 15.2.2013. A loro

dire la decisione impugnata avrebbe violato l’art. 73 CP, nella misura in cui,

la sentenza di merito del 15.2.2013 sarebbe regolarmente passata in giudicato e

sarebbe diventata esecutiva. In particolare sarebbe diventato esecutivo il

Dispositivo

dispositivo che attribuiva i risarcimenti equivalenti agli unici cinque

accusatori privati che avrebbero validamente e tempestivamente formulato

istanza di assegnazione.

h.

Con sentenze 6.8.2014 questa

Corte ha accolto i gravami sopraindicati annullando la decisione 18.2.2014.

Essa ha, in particolare, constatato che la sentenza 15.2.2013 era passata in giudicato;

pertanto le assegnazioni avvenute posteriormente non potevano essere considerate

(sentenza 6.8.2014, inc. CRP __________; inc. CRP __________).

i. La

Corte delle assise criminali ha dunque emanato la decisione di assegnazione

26.11.2014. In concreto essa ha stabilito che per i cinque accusatori privati sopraindicati

“(…) le rispettive richieste di assegnazione sono già state decise con la

sentenza 15.2.2013 passata in giudicato e, per quanto concerne l’importo di fr.

358'217.55 di cui ai punti 11.1.3 e 11.2.1 del dispositivo, a ciascuno di loro

va dunque assegnata la quota parte di sua spettanza in funzione delle indennità

riconosciute in sentenza ai punti 8.3, 8.4, 8.12, 8.26 del dispositivo, mentre

che l’importo di fr. 70'200.- pervenuto successivamente al passaggio in

giudicato della sentenza, nella misura in cui non è ancora intervenuta alcuna

assegnazione, va assegnato anche agli altri AP istanti (…) in funzione delle

indennità riconosciute in sentenza (…)” (sentenza 26.11.2014, p. 5 s., inc.

TPC __________).

l. Contro

tale decisione insorge ora il qui reclamante. Egli afferma che: “(…) In qualità

di accusatore privato per i danni inflittimi dagli imputati, giunti in

tribunale dopo più di dieci anni dai fatti, giudicati finalmente colpevoli e

condannati a risarcire le parti danneggiate, mi aspettavo che la sentenza

venisse applicata e che ogni accusatore venisse risarcito totalmente della

cifra subita come danno secondo la ripartizione proporzionale comunicata il 15

febbraio 2013. (…). Dopo l’intervento del Procuratore Pubblico che chiese “…la

confisca e l’assegnazione ai danneggiati delle liquidità poste sotto

sequestro…” nel verbale delle Assise Criminali al punto 8 si legge la condanna

degli imputati al versamento delle indennità a tutti gli AP elencati in seguito

tra cui al punto 8.19 fr. 67'125.- al sottoscritto. Ora, avendo ricevuto una

nuova ripartizione dei risarcimenti che smentisce ciò che venne stabilito dalla

sentenza del 15.02.13 firmata ancora dalla stessa Corte e dalle medesime

persone (…) mi chiedo che valore abbia avuto tutto lo svolgimento del processo

se poi le conclusioni vengono smentite dalle stesse persone. Chiedo pertanto

che tutto quanto stabilito dalla sentenza del 15.02.13, compreso il risarcimento

agli accusatori privati, sia riconsiderato e che l’assegnazione stabilita il 26

novembre 2014 venga annullata e che si proceda secondo le assegnazioni del 18

febbraio 2014 (…)” (reclamo 9/10.12.2014).

m. Delle ulteriori argomentazioni, così come delle

successive osservazioni, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

1. 1.1.

L’art.

73 cpv. 3 CP dispone che i Cantoni debbano prevedere una procedura semplice e

rapida per decidere sugli assegnamenti qualora non fosse possibile deciderli

nella sentenza penale. Il testo di questo capoverso è sostanzialmente identico

a quello del previgente art. 60 cpv. 3 vCP. È più che probabile che l’entrata

in vigore del Codice di procedura penale federale (CPP) abbia di fatto reso

superfluo detto capoverso. Di modo che, per determinare le norme procedurali

applicabili, ci si deve orientare sul CPP.

1.2.

Nella

presente fattispecie, questa Corte ritiene applicabili le norme degli art. 363

ss. CPP, relative alle decisioni giudiziarie indipendenti successive (N. Schmid, StPO Praxiskommentar, 2.

ed., art. 378 CPP n. 2). Caratterizzando in tal modo la procedura, la via

d’impugnazione è quella del reclamo a questa Corte (Commentario CPP – M. Mini, art. 393 CPP n. 18).

1.3.

Il

gravame, inoltrato il 9/10.12.2014 contro la decisione di assegnazione

26.11.2014, è dunque tempestivo e proponibile. Le esigenze di forma e di motivazione

sono rispettate. RE 1, quale accusatore privato, è pacificamente legittimato a

reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto

all’annullamento o alla modifica del giudizio (BSK StPO – M. ZIEGLER, 2. ed.,

art. 382 CPP n. 4; PC CPP – L. MOREILLON / A. PEREIN–REYMOND, art. 382 CPP n.

5).

Il reclamo è,

nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

2.2.1.

In data 15.2.2013,

la Corte delle assise criminali ha condannato gli imputati alle pene di

ventiquattro mesi di detenzione per PI 25 e di venti mesi di detenzione per PI

26, siccome ritenuti colpevoli di truffa aggravata, appropriazione indebita e

falsità in documenti (sentenza 15.2.2013, p. 17, inc. TPC __________). Entrambi

gli imputati sono stati condannati ad un risarcimento equivalente in favore

dello Stato di CHF 450'000.-- ciascuno (dispositivo 5.1.2. e 5.2.2.), ed a

versare, in solido, ai ventisette accusatori privati importi per complessivi

CHF 2'969'191.10 (dispositivo 8.). Tra questi accusatori privati risulta anche RE

1, con un credito di CHF 67'125.-- (dispositivo 8.19.).

2.2.

I risarcimenti compensatori di cui ai dispositivi

5.1.2. e 5.2.2. (CHF 450'000.--) sono stati assegnati, previo soddisfacimento

di tasse e spese di giustizia, “(…) in favore degli accusatori privati

proporzionalmente ai crediti loro riconosciuti ai dispositivi 8.3 [PI 23],

8.4 [PI 24], 8.12 [__________], 8.25 [PI 27] e 8.26 [PI

28] (…)” (dispositivo 13.).

2.3.

Al

momento del passaggio in giudicato della sentenza 15.2.2013, i valori

confiscati ammontavano a CHF 358'217.55 (dispositivo 11.1.3. e 11.2.1.)

(sentenza 15.2.2013, p. 19, inc. TPC __________).

3.3.1.

Giusta l’art. 73 CP se in seguito a un

crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un’assicurazione

e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti

dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino

all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti

giudizialmente o mediante transazione: a. la pena pecuniaria o la multa pagata

dal condannato; b. gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione,

dedotte le spese; c. le pretese di risarcimento; d. l’importo della cauzione preventiva

prestata. Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il

danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.

3.2.

Conformemente al testo di legge, gli

assegnamenti sono concessi al danneggiato unicamente a sua richiesta. Quando

più danneggiati possono pretendere un risarcimento, è dovere di ciascuno di

loro farne domanda al giudice competente. Quest’ultimo dovrà tener conto

unicamente dei danneggiati che avranno espressamente formulato la richiesta

sulla base dell’art. 73 CP. La dottrina sostiene che il giudice deve rendere

attento il danneggiato alla possibilità offerta dall’art. 73 CP, almeno nei

casi in cui quest’ultimo non ha delle conoscenze giuridiche sufficienti o non è

assistito da un avvocato. Anche la giurisprudenza ammette un dovere di

informazione da parte del giudice quando il danneggiato non è pratico nella

materia giuridica o non è assistito da un patrocinatore (cfr. decisione TF

6B_659/2012 dell’8.4.2013; sentenza TF 6B_190/2010 del 16.7.2010; BSK Strafrecht

I – F. BAUMANN, 3. ed., art. 73 CP n. 20).

In virtù del principio dell’economia

processuale l’assegnamento deve essere deciso, di principio, già nella sentenza

penale (art. 73 cpv. 3 CP a contrario). I Cantoni devono prevedere una procedura

semplice e rapida nel caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già

nella sentenza penale (art. 73 cpv. 3 CP). Una tale procedura è possibile nel

caso in cui il danneggiato, che postula l’assegnamento giusta l’art. 73 CP, si

annunci posteriormente. Per esempio nel caso in cui la confisca degli oggetti e

i beni ai sensi degli artt. 69-72 CP sia già stata ordinata o quando la pena

pecuniaria o la multa pagata dal condannato sia già stata acquisita dall’autorità

competente. Una decisione ulteriore è tuttavia possibile nel caso in cui i beni

in questione non siano già stati oggetto di una decisione di assegnamento,

cresciuta in giudicato, in favore di altri danneggiati (decisione TF 6B_53/2009

del 24.8.2009).

4.4.1.

Considerate la dottrina e la giurisprudenza

sopraindicate, e le sentenze di questa Corte del 6.8.2014 (inc. CRP __________;

inc. CRP __________), la Corte delle assise criminali, con decisione di

assegnazione 26.11.2014, ha così deciso di assegnare l’importo di CHF

358'217.55 disponibile al momento del passaggio in giudicato della sentenza

15.2.2013 (previa deduzione di tassa e spese di giustizia) agli accusatori

privati PI 23, PI 24, __________, PI 27 e PI 28, proporzionalmente alle loro

indennità riconosciute in sentenza (decisione 26.11.2014, p. 6, inc. TPC __________).

4.2.

Questa Corte ha già avuto

occasione di pronunciarsi in merito con sentenze 6.8.2014 (inc. CRP __________;

inc. CRP __________). Essa in tale circostanza ha infatti affermato che l’assegnazione

deve essere ordinata contemporaneamente alla decisione di merito giusta l’art.

73 cpv. 3 CP, come è avvenuto nel caso in esame. Un’assegnazione posteriore può

infatti essere effettuata unicamente nel caso in cui non sia già avvenuta alcuna

assegnazione passata in giudicato in favore di altri danneggiati (sentenza TF

6B_53/2009 del 24.8.2009 consid. 2.6; sentenza TF 6B_659/2012 dell’8.4.2013

consid. 3.1.) o se i beni pervengono dopo. Nel caso in esame nella sentenza

15.2.2013 la Corte delle assise criminali ha assegnato a PI 24, PI 25, RE 1, RE

1 e alla __________ i risarcimenti compensatori (dispositivo 13.). La sentenza

è passata in giudicato. Determinante è il solo carattere definitivo ed

esecutivo della decisione di assegnazione ai cinque accusatori privati, ossia

la sentenza di merito 15.2.2013 della Corte delle assise criminali. L’Autorità ha

dunque deciso di assegnare l’importo di CHF 358'217.55 disponibile al momento

del passaggio in giudicato della sentenza 15.2.2013 (previa deduzione di tassa

e spese di giustizia) agli accusatori privati sopraindicati.

Ciò è dunque già stato stabilito

nelle sentenze 16.8.2014 di questa Corte, contro le quali peraltro RE 1 non ha

posto reclamo.

4.3.

La Corte delle assise criminali,

con decisione di assegnazione 26.11.2014, ha inoltre assegnato l’importo

supplementare di CHF 70'200.--, pervenuto successivamente al passaggio in giudicato

della sentenza 15.2.2013, a tutti gli accusatori privati, in funzione delle

indennità riconosciute in sentenza; fra questi anche a RE 1 per un importo di

CHF 1'861.05 (decisione di assegnazione 26.11.2014, p. 6 s., inc. TPC __________).

4.4.

Il qui reclamante afferma che

questa “(…) nuova ripartizione dei risarcimenti (...) smentisce ciò che

avvenne stabilito dalla sentenza del 15.02.13 (…)” (reclamo 9/10.12.2014).

Tuttavia si rileva come la decisione di assegnazione 26.11.2014 non muta (e

pertanto non smentisce) in alcun modo l’ammontare delle indennità dovute dai

condannati agli accusatori privati e riconosciute nella sentenza 15.2.2013. A RE

1 sono in particolare stati riconosciuti CHF 67'125.-- (dispositivo 8.19.,

sentenza 15.2.2013, inc. TPC 72.2008.55). Quest’ultimo avrà dunque diritto a

tutti gli ulteriori importi/averi che diverranno esigibili e a tutti gli

ulteriori versamenti effettuati dai condannati al Tribunale penale cantonale,

sempre in proporzione al suo credito, fino a concorrenza di CHF 67'125.--.

4.5.

In queste circostanze, la

decisione di assegnazione 26.11.2014 della Corte delle assise criminali è meritevole

di tutela ed il reclamo deve essere quindi respinto.

5.Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste a carico

dell’insorgente, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 73 CP e 363 ss. CPP ed ogni altra

disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto

2. La

tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese do CHF 50.--, per complessivi CHF

550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________, il

quale rifonderà a PI 27, __________, e a PI 28, __________, complessivamente

CHF 200.-- (duecento), e a PI 23, __________, e a PI 24, __________, complessivamente

CHF 200.--(duecento), a titolo di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera