60.2014.420
Reclamo contro la decisione di assegnazione
1 aprile 2015Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.420
Lugano
1 aprile 2015/asp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 9/10.12.2014 presentato
da
RE 1
contro
la decisione di assegnazione 26.11.2014 emanata
dalla Corte delle assise criminali (inc. TPC __________);
richiamate le osservazioni 8.1.2015 del presidente
della Corte delle assise criminali Marco Villa con le quali si rimette al
giudizio di questa Corte;
visti gli scritti 12/14.1.2015 di PI 15 e PI 16,
14/20.1.2015 di PI 13, 18/20.1.2015 di PI 5 e 20/23.1.2015 di PI 9, con i quali
postulano tutti l’accoglimento del gravame;
viste le osservazioni 23.1.2015 di PI 27 e PI 28 e
22/26.1.2015 di PI 23 e PI 24 con le quali tutti chiedono la reiezione del
reclamo;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
atto d’accusa 6.5.2008, l’allora procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi ha posto in stato d’accusa
dinanzi alla Corte delle assise criminali PI 26 e PI 27 per i titoli di reato
di truffa, falsità in documenti ed appropriazione indebita (ACC __________).
b.In data
15.2.2013, la Corte delle assise criminali ha condannato gli imputati alle pene
di ventiquattro mesi di detenzione per PI 26 e di venti mesi di detenzione per PI
27, siccome ritenuti colpevoli di truffa aggravata, appropriazione indebita e
falsità in documenti (sentenza 15.2.2013, p. 17, inc. TPC __________). Entrambi
gli imputati sono stati condannati ad un risarcimento equivalente in favore
dello Stato di CHF 450'000.-- ciascuno (dispositivo 5.1.2. e 5.2.2.), ed a
versare, in solido, ai ventisette accusatori privati importi per complessivi
CHF 2'969'191.10. La Corte delle assise criminali ha inoltre confiscato “(…)
prestazioni assicurative della polizza d’assicurazione sulla vita (…) presso la
__________; conto di libero passaggio (…) presso __________; fr. 146'517.55
depositati presso il Tribunale penale (…)” di spettanza di PI 26 e “(…)
fr. 211'700.-- depositati presso il Tribunale penale (…)” di spettanza di PI
27. I risarcimenti compensatori di cui ai dispositivi 5.1.2. e 5.2.2. sono
stati assegnati, previo soddisfacimento di tasse e spese di giustizia, “(…)
in favore degli accusatori privati proporzionalmente ai crediti loro riconosciuti
ai dispositivi 8.3 [PI 24], 8.4 [PI 25], 8.12 [__________],
8.25 [RE 1] e 8.26 [RE 1] (…)” (sentenza 15.2.2013, p. 19,
inc. TPC __________).
La sentenza 15.2.2013 è passata in
giudicato.
c. Con
scritto 16.9.2013 il presidente della Corte delle assise criminali, giudice Marco
Villa, ha disposto le assegnazioni a favore di ulteriori cinque accusatori
privati oltre quelli già riconosciuti nella sentenza 15.2.2013, che si erano
annunciati dopo l’emanazione di quest’ultima (scritto 16.9.2013, inc. TPC __________).
d. Contro
tale decisione sono insorti i primi accusatori privati a cui erano stati assegnati
i risarcimenti compensatori nella sentenza 15.2.2013, contestando nella sostanza le modalità di assegnamento
adottate dal presidente della Corte. A loro dire le assegnazioni disposte nella
sentenza di merito del 15.2.2013 avrebbero acquisito forza di cosa giudicata, e
sarebbero state, di conseguenza, vincolanti, e non ulteriormente modificabili.
Inoltre, nessuna cessione a favore dello Stato sarebbe intervenuta da parte di
Considerandi
altri accusatori privati. I reclamanti hanno oltre a ciò censurato una
violazione del diritto di essere sentito.
e. Con
sentenza 8.10.2013 questa Corte ha accolto i gravami sopraindicati annullando
la decisione 16.9.2013 in quanto adottata dal solo presidente della Corte delle
assise criminali, e non dalla stessa. Ha inoltre constatato una violazione del
diritto di essere sentito in quanto il presidente, prima di prendere la propria
decisione, non aveva intimato le richieste di assegnazione e non aveva dato,
almeno a chi aveva già avanzato simili richieste precedentemente, la
possibilità di esprimersi (sentenza 8.10.2013, inc. CRP __________).
f. Dopo
aver accordato a tutti gli accusatori privati un termine per confermare la
cessione allo Stato della quota relativa al loro credito nei confronti di PI 26
e PI 27 (scritto 6.12.2013, doc. 36, inc. TPC __________), e dopo aver ricevuto
gli scritti di risposta, la Corte delle assise criminali ha emanato la
decisione di assegnazione 18.2.2014. La Corte ha affermato che i valori
confiscati al momento del passaggio in giudicato della sentenza di merito
15.2.2013
ammontavano a CHF 358'217.55. Ha inoltre informato che “(…) con
scritto 23.7.2013 della __________ Assicurazioni, le prestazioni assicurative
relative alla polizza vita (…) di pertinenza di PI 26 non sono esigibili e che
neppure lo sono attualmente gli averi della previdenza professionale presso
Banca __________ (…), sempre di pertinenza di PI 26 (…)” e che “(…) i
condannati si sono impegnati a proseguire i versamenti al Tribunale penale
cantonale per il risarcimento degli accusatori privati e, facendo fede ai loro
impegni, hanno versato ad oggi (…) l’ulteriore importo di fr. 51'200.- (…)”
(decisione 18.2.2014, p. 3). La Corte delle assise criminali ha inoltre citato
la dottrina e la giurisprudenza in merito all’art. 73 CP (assegnamenti al danneggiato)
affermando che “(…) dal momento che né in sede d’istruttoria né in sede dibattimentale
vi è stata debita informazione sul contenuto dell’art. 73 CP alle parti lese
sprovviste di rappresentante legale, le richieste degli AP (…), con cessione allo
Stato della relativa quota del loro credito, vanno accolte e, pertanto, anche a
loro va assegnato proporzionalmente al loro credito l’importo disponibile al
momento del passaggio in giudicato della sentenza (…). (…) al momento del suo
passaggio in giudicato la sentenza 15.2.2013 non era in tutti i suoi punti
esecutiva, stante l’impegno di versamenti futuri – nel frattempo effettivamente
avvenuti – da parte dei condannati e stante la non esigibilità delle
prestazioni assicurative relative alla polizza vita e degli averi della
previdenza professionale di PI 26 (…)” (decisione 18.2.2014, p. 5 s., inc.
TPC __________). La Corte ha dunque proceduto all’assegnazione dell’importo
confiscato ad ogni singolo accusatore privato per la quota parte di sua
spettanza.
g. Contro
tale decisione sono nuovamente insorti i primi accusatori privati a cui erano
stati assegnati i risarcimenti compensatori nella sentenza 15.2.2013. A loro
dire la decisione impugnata avrebbe violato l’art. 73 CP, nella misura in cui,
la sentenza di merito del 15.2.2013 sarebbe regolarmente passata in giudicato e
sarebbe diventata esecutiva. In particolare sarebbe diventato esecutivo il
Dispositivo
dispositivo che attribuiva i risarcimenti equivalenti agli unici cinque
accusatori privati che avrebbero validamente e tempestivamente formulato
istanza di assegnazione.
h.
Con sentenze 6.8.2014 questa
Corte ha accolto i gravami sopraindicati annullando la decisione 18.2.2014.
Essa ha, in particolare, constatato che la sentenza 15.2.2013 era passata in giudicato;
pertanto le assegnazioni avvenute posteriormente non potevano essere considerate
(sentenza 6.8.2014, inc. CRP __________; inc. CRP __________).
i. La
Corte delle assise criminali ha dunque emanato la decisione di assegnazione
26.11.2014. In concreto essa ha stabilito che per i cinque accusatori privati sopraindicati
“(…) le rispettive richieste di assegnazione sono già state decise con la
sentenza 15.2.2013 passata in giudicato e, per quanto concerne l’importo di fr.
358'217.55 di cui ai punti 11.1.3 e 11.2.1 del dispositivo, a ciascuno di loro
va dunque assegnata la quota parte di sua spettanza in funzione delle indennità
riconosciute in sentenza ai punti 8.3, 8.4, 8.12, 8.26 del dispositivo, mentre
che l’importo di fr. 70'200.- pervenuto successivamente al passaggio in
giudicato della sentenza, nella misura in cui non è ancora intervenuta alcuna
assegnazione, va assegnato anche agli altri AP istanti (…) in funzione delle
indennità riconosciute in sentenza (…)” (sentenza 26.11.2014, p. 5 s., inc.
TPC __________).
l. Contro
tale decisione insorge ora il qui reclamante. Egli afferma che: “(…) In qualità
di accusatore privato per i danni inflittimi dagli imputati, giunti in
tribunale dopo più di dieci anni dai fatti, giudicati finalmente colpevoli e
condannati a risarcire le parti danneggiate, mi aspettavo che la sentenza
venisse applicata e che ogni accusatore venisse risarcito totalmente della
cifra subita come danno secondo la ripartizione proporzionale comunicata il 15
febbraio 2013. (…). Dopo l’intervento del Procuratore Pubblico che chiese “…la
confisca e l’assegnazione ai danneggiati delle liquidità poste sotto
sequestro…” nel verbale delle Assise Criminali al punto 8 si legge la condanna
degli imputati al versamento delle indennità a tutti gli AP elencati in seguito
tra cui al punto 8.19 fr. 67'125.- al sottoscritto. Ora, avendo ricevuto una
nuova ripartizione dei risarcimenti che smentisce ciò che venne stabilito dalla
sentenza del 15.02.13 firmata ancora dalla stessa Corte e dalle medesime
persone (…) mi chiedo che valore abbia avuto tutto lo svolgimento del processo
se poi le conclusioni vengono smentite dalle stesse persone. Chiedo pertanto
che tutto quanto stabilito dalla sentenza del 15.02.13, compreso il risarcimento
agli accusatori privati, sia riconsiderato e che l’assegnazione stabilita il 26
novembre 2014 venga annullata e che si proceda secondo le assegnazioni del 18
febbraio 2014 (…)” (reclamo 9/10.12.2014).
m. Delle ulteriori argomentazioni, così come delle
successive osservazioni, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
1. 1.1.
L’art.
73 cpv. 3 CP dispone che i Cantoni debbano prevedere una procedura semplice e
rapida per decidere sugli assegnamenti qualora non fosse possibile deciderli
nella sentenza penale. Il testo di questo capoverso è sostanzialmente identico
a quello del previgente art. 60 cpv. 3 vCP. È più che probabile che l’entrata
in vigore del Codice di procedura penale federale (CPP) abbia di fatto reso
superfluo detto capoverso. Di modo che, per determinare le norme procedurali
applicabili, ci si deve orientare sul CPP.
1.2.
Nella
presente fattispecie, questa Corte ritiene applicabili le norme degli art. 363
ss. CPP, relative alle decisioni giudiziarie indipendenti successive (N. Schmid, StPO Praxiskommentar, 2.
ed., art. 378 CPP n. 2). Caratterizzando in tal modo la procedura, la via
d’impugnazione è quella del reclamo a questa Corte (Commentario CPP – M. Mini, art. 393 CPP n. 18).
1.3.
Il
gravame, inoltrato il 9/10.12.2014 contro la decisione di assegnazione
26.11.2014, è dunque tempestivo e proponibile. Le esigenze di forma e di motivazione
sono rispettate. RE 1, quale accusatore privato, è pacificamente legittimato a
reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento o alla modifica del giudizio (BSK StPO – M. ZIEGLER, 2. ed.,
art. 382 CPP n. 4; PC CPP – L. MOREILLON / A. PEREIN–REYMOND, art. 382 CPP n.
5).
Il reclamo è,
nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.
2.2.1.
In data 15.2.2013,
la Corte delle assise criminali ha condannato gli imputati alle pene di
ventiquattro mesi di detenzione per PI 25 e di venti mesi di detenzione per PI
26, siccome ritenuti colpevoli di truffa aggravata, appropriazione indebita e
falsità in documenti (sentenza 15.2.2013, p. 17, inc. TPC __________). Entrambi
gli imputati sono stati condannati ad un risarcimento equivalente in favore
dello Stato di CHF 450'000.-- ciascuno (dispositivo 5.1.2. e 5.2.2.), ed a
versare, in solido, ai ventisette accusatori privati importi per complessivi
CHF 2'969'191.10 (dispositivo 8.). Tra questi accusatori privati risulta anche RE
1, con un credito di CHF 67'125.-- (dispositivo 8.19.).
2.2.
I risarcimenti compensatori di cui ai dispositivi
5.1.2. e 5.2.2. (CHF 450'000.--) sono stati assegnati, previo soddisfacimento
di tasse e spese di giustizia, “(…) in favore degli accusatori privati
proporzionalmente ai crediti loro riconosciuti ai dispositivi 8.3 [PI 23],
8.4 [PI 24], 8.12 [__________], 8.25 [PI 27] e 8.26 [PI
28] (…)” (dispositivo 13.).
2.3.
Al
momento del passaggio in giudicato della sentenza 15.2.2013, i valori
confiscati ammontavano a CHF 358'217.55 (dispositivo 11.1.3. e 11.2.1.)
(sentenza 15.2.2013, p. 19, inc. TPC __________).
3.3.1.
Giusta l’art. 73 CP se in seguito a un
crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un’assicurazione
e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti
dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino
all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti
giudizialmente o mediante transazione: a. la pena pecuniaria o la multa pagata
dal condannato; b. gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione,
dedotte le spese; c. le pretese di risarcimento; d. l’importo della cauzione preventiva
prestata. Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il
danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.
3.2.
Conformemente al testo di legge, gli
assegnamenti sono concessi al danneggiato unicamente a sua richiesta. Quando
più danneggiati possono pretendere un risarcimento, è dovere di ciascuno di
loro farne domanda al giudice competente. Quest’ultimo dovrà tener conto
unicamente dei danneggiati che avranno espressamente formulato la richiesta
sulla base dell’art. 73 CP. La dottrina sostiene che il giudice deve rendere
attento il danneggiato alla possibilità offerta dall’art. 73 CP, almeno nei
casi in cui quest’ultimo non ha delle conoscenze giuridiche sufficienti o non è
assistito da un avvocato. Anche la giurisprudenza ammette un dovere di
informazione da parte del giudice quando il danneggiato non è pratico nella
materia giuridica o non è assistito da un patrocinatore (cfr. decisione TF
6B_659/2012 dell’8.4.2013; sentenza TF 6B_190/2010 del 16.7.2010; BSK Strafrecht
I – F. BAUMANN, 3. ed., art. 73 CP n. 20).
In virtù del principio dell’economia
processuale l’assegnamento deve essere deciso, di principio, già nella sentenza
penale (art. 73 cpv. 3 CP a contrario). I Cantoni devono prevedere una procedura
semplice e rapida nel caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già
nella sentenza penale (art. 73 cpv. 3 CP). Una tale procedura è possibile nel
caso in cui il danneggiato, che postula l’assegnamento giusta l’art. 73 CP, si
annunci posteriormente. Per esempio nel caso in cui la confisca degli oggetti e
i beni ai sensi degli artt. 69-72 CP sia già stata ordinata o quando la pena
pecuniaria o la multa pagata dal condannato sia già stata acquisita dall’autorità
competente. Una decisione ulteriore è tuttavia possibile nel caso in cui i beni
in questione non siano già stati oggetto di una decisione di assegnamento,
cresciuta in giudicato, in favore di altri danneggiati (decisione TF 6B_53/2009
del 24.8.2009).
4.4.1.
Considerate la dottrina e la giurisprudenza
sopraindicate, e le sentenze di questa Corte del 6.8.2014 (inc. CRP __________;
inc. CRP __________), la Corte delle assise criminali, con decisione di
assegnazione 26.11.2014, ha così deciso di assegnare l’importo di CHF
358'217.55 disponibile al momento del passaggio in giudicato della sentenza
15.2.2013 (previa deduzione di tassa e spese di giustizia) agli accusatori
privati PI 23, PI 24, __________, PI 27 e PI 28, proporzionalmente alle loro
indennità riconosciute in sentenza (decisione 26.11.2014, p. 6, inc. TPC __________).
4.2.
Questa Corte ha già avuto
occasione di pronunciarsi in merito con sentenze 6.8.2014 (inc. CRP __________;
inc. CRP __________). Essa in tale circostanza ha infatti affermato che l’assegnazione
deve essere ordinata contemporaneamente alla decisione di merito giusta l’art.
73 cpv. 3 CP, come è avvenuto nel caso in esame. Un’assegnazione posteriore può
infatti essere effettuata unicamente nel caso in cui non sia già avvenuta alcuna
assegnazione passata in giudicato in favore di altri danneggiati (sentenza TF
6B_53/2009 del 24.8.2009 consid. 2.6; sentenza TF 6B_659/2012 dell’8.4.2013
consid. 3.1.) o se i beni pervengono dopo. Nel caso in esame nella sentenza
15.2.2013 la Corte delle assise criminali ha assegnato a PI 24, PI 25, RE 1, RE
1 e alla __________ i risarcimenti compensatori (dispositivo 13.). La sentenza
è passata in giudicato. Determinante è il solo carattere definitivo ed
esecutivo della decisione di assegnazione ai cinque accusatori privati, ossia
la sentenza di merito 15.2.2013 della Corte delle assise criminali. L’Autorità ha
dunque deciso di assegnare l’importo di CHF 358'217.55 disponibile al momento
del passaggio in giudicato della sentenza 15.2.2013 (previa deduzione di tassa
e spese di giustizia) agli accusatori privati sopraindicati.
Ciò è dunque già stato stabilito
nelle sentenze 16.8.2014 di questa Corte, contro le quali peraltro RE 1 non ha
posto reclamo.
4.3.
La Corte delle assise criminali,
con decisione di assegnazione 26.11.2014, ha inoltre assegnato l’importo
supplementare di CHF 70'200.--, pervenuto successivamente al passaggio in giudicato
della sentenza 15.2.2013, a tutti gli accusatori privati, in funzione delle
indennità riconosciute in sentenza; fra questi anche a RE 1 per un importo di
CHF 1'861.05 (decisione di assegnazione 26.11.2014, p. 6 s., inc. TPC __________).
4.4.
Il qui reclamante afferma che
questa “(…) nuova ripartizione dei risarcimenti (...) smentisce ciò che
avvenne stabilito dalla sentenza del 15.02.13 (…)” (reclamo 9/10.12.2014).
Tuttavia si rileva come la decisione di assegnazione 26.11.2014 non muta (e
pertanto non smentisce) in alcun modo l’ammontare delle indennità dovute dai
condannati agli accusatori privati e riconosciute nella sentenza 15.2.2013. A RE
1 sono in particolare stati riconosciuti CHF 67'125.-- (dispositivo 8.19.,
sentenza 15.2.2013, inc. TPC 72.2008.55). Quest’ultimo avrà dunque diritto a
tutti gli ulteriori importi/averi che diverranno esigibili e a tutti gli
ulteriori versamenti effettuati dai condannati al Tribunale penale cantonale,
sempre in proporzione al suo credito, fino a concorrenza di CHF 67'125.--.
4.5.
In queste circostanze, la
decisione di assegnazione 26.11.2014 della Corte delle assise criminali è meritevole
di tutela ed il reclamo deve essere quindi respinto.
5.Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste a carico
dell’insorgente, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 73 CP e 363 ss. CPP ed ogni altra
disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto
2. La
tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese do CHF 50.--, per complessivi CHF
550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________, il
quale rifonderà a PI 27, __________, e a PI 28, __________, complessivamente
CHF 200.-- (duecento), e a PI 23, __________, e a PI 24, __________, complessivamente
CHF 200.--(duecento), a titolo di ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera