60.2014.436
Reclamo contro la decisione del GPC in materia di concessione della liberazione condizionale. Prognosi sfavorevole circa il pericolo di recidiva (numerosi precedenti penali, vicinanza con l'Italia). G
12 febbraio 2015Italiano29 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.436
Lugano
12 febbraio 2015/asp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 20/22.12.2014
presentato da
RE 1,
patr. da: PR 1,
contro
la decisione 15.12.2014 del giudice dei
provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, sedente in materia di applicazione
della pena, mediante la quale non ha concesso la liberazione condizionale
(inc. GPC __________);
richiamate le osservazioni 29/30.12.2014 e la duplica
14/15.1.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, mediante
le quali si riconferma nella propria decisione;
visti gli scritti 29.12.2014 e 12/13.1.2015 del
procuratore pubblico Paolo Bordoli, in cui dichiara di non avere osservazioni particolari
da formulare;
richiamate le osservazioni di replica 8/9.1.2015 del
reclamante, che sostanzialmente si riconferma nelle sue allegazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In
data 6.12.2013 la Corte delle assise criminali ha condannato RE 1 alla pena
detentiva di 3 anni e 6 mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto, avendolo
riconosciuto autore colpevole di ripetuta tentata rapina aggravata, furto,
infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, ripetuta guida in stato di inattitudine,
ripetuto furto d’uso, ripetuta guida senza autorizzazione e contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti (inc. TPC __________).
A
seguito di impugnazione in appello, il 28.7.2014 la Corte di appello e di revisione
penale ha ridotto la condanna a 3 anni di pena detentiva, dedotti 565 giorni di
carcere preventivo già sofferto. Gli è inoltre stata inflitta una multa di CHF
100.--, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe
stata commutata in 1 giorno di pena detentiva (inc. CARP 17.2014.58-60 e
17.2014.87-89).
Questa
sentenza è cresciuta in giudicato.
b. Con
decisione 14.10.2014 (inc. GPC __________) il giudice dei provvedimenti
coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha ordinato il
collocamento iniziale di RE 1 in sezione chiusa e ha determinato i seguenti
termini di espiazione:
1/3 08.01.2014
1/2 10.07.2014
2/3 08.01.2015
Fine pena 08.01.2016
c. Nel
contempo nei confronti di RE 1 la Sezione della popolazione, Bellinzona, in
data 15.10.2014 ha ordinato il suo allontanamento al momento della scarcerazione,
mentre l’Ufficio federale della migrazione, Berna, il 6.11.2014 ha pronunciato
il divieto d’entrata nel nostro territorio valido fino al novembre 2034.
d. Raccolti i preavvisi di rito, stante
l’approssimarsi del termine dei 2/3, e sentito il reclamante in udienza del 10.12.2014,
il giudice dei provvedimenti coercitivi non ha concesso a RE 1 la liberazione
condizionale con decisione 15.12.2014, qui impugnata.
Malgrado i preavvisi favorevoli espressi dalla Direzione delle
strutture carcerarie e dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (UAR),
rilevato il mancato allestimento del PES, preso atto che RE 1 non è stato
seguito dal servizio psichiatrico, sentito quest’ultimo in udienza, e, inoltre,
dopo aver ricordato il diritto applicabile, il giudice ha concluso per
l’assenza di sufficienti elementi per fondare una prognosi non negativa circa
il pericolo di recidiva nel caso concreto.
Ciò
in particolare avuto riguardo alla forte recidiva del reclamante, ricostruita
sulla base del casellario giudiziario italiano, peraltro sempre per reati quali
furti, rapine e reati inerenti la detenzione di armi. Sostanzialmente, a dire
del magistrato, il reclamante avrebbe complessivamente espiato all’estero poco
più di 9 anni di detenzione e dopo circa 6 mesi dalla sua ultima scarcerazione
sarebbe stato arrestato sul nostro territorio per i fatti che hanno portato
alla condanna di cui sta espiando la pena. Dal casellario italiano emergerebbe
pure che il reclamante avrebbe a più riprese beneficiato di liberazioni
anticipate, ma che nessuno di questi atti di fiducia avrebbe indotto RE 1 a
modificare il proprio comportamento.
A
fronte di tale situazione, tenuto conto altresì della situazione descritta
nelle sentenze di merito di primo e di secondo grado, il giudice non ha
ritenuto essere sufficienti − a scongiurare il pericolo di recidiva rispettivamente
a formulare una prognosi non negativa − né la presenza di un contratto di lavoro, né
l’alloggio presso i genitori e il loro sostegno, né i buoni intenti del reclamante
di intraprendere una vita lontana dalla delinquenza − come
emergono dal verbale d’udienza e dal preavviso positivo espresso dall’UAR −, né il
buon comportamento tenuto in carcere. Inoltre, assevera il giudice, che
nonostante il divieto d’entrata il reclamante potrebbe rientrare in Svizzera dalla
vicina Italia per commettere nuovi crimini dello stesso tipo per i quali è
stato condannato.
e. Nel
proprio gravame, il reclamante sostiene la violazione dell’art. 86 CP e rimprovera
al giudice dei provvedimenti coercitivi di aver ecceduto rispettivamente abusato
del proprio potere d’apprezzamento, per avere egli rifiutato la concessione
della liberazione condizionale esigendo la certezza che non vi fosse in
concreto il pericolo di recidiva, anziché formulare una prognosi − intesa
come “previsione suffragata da una certa probabilità” (reclamo
20/22.12.2014, p. 2) − non sfavorevole.
Sostiene altresì che il giudice avrebbe abusivamente fondato il suo
giudizio esclusivamente tenendo conto degli antecedenti del reclamante, e avrebbe
omesso di considerare altri criteri pertinenti. Avrebbe quindi erroneamente valutato
la prognosi al momento dell’arresto (gennaio 2013), guardando unicamente al
passato, anziché tenere conto dei cambiamenti in positivo avuti da RE 1 dopo la
sua incarcerazione in Ticino.
Rileva
al proposito l’esistenza di un serio pre-contratto di lavoro e della sincera
volontà di emendamento, nonché evidenzia l’impegno e l’ottimo lavoro svolto in
carcere nel reparto legatoria, che avrebbe preparato il reclamante al suo reinserimento
sociale. Ciò che non sarebbe invece stato possibile nelle carcerazioni subite all’estero,
date le carenti possibilità di formazione professionale ed educative dei
precedenti istituti penali.
Contesta
inoltre il rischio, sostenuto dal giudice, che RE 1 possa far rientro nel
nostro Paese malgrado il divieto d’entrata. A suo avviso il magistrato avrebbe
solamente tenuto conto degli antecedenti del reclamante rapportandoli alla
problematica generale delle frequenti entrate illegali sul nostro territorio,
anziché considerare gli elementi positivi a favore del detenuto in questione
rapportandoli alla sua situazione specifica.
Il
reclamante chiede infine la concessione dell’assistenza giudiziaria nella forma
più estesa possibile.
f. Il
procuratore pubblico con scritti 29.12.2014 e 12/13.1.2015 ha comunicato di non
avere particolari osservazioni da formulare.
g. Nelle
proprie osservazioni del 29/30.12.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi,
rilevato come il buon comportamento in carcere debba essere la regola, evidenzia
che a distanza di pochi mesi dal rilascio di RE 1 dalla sua carcerazione
avvenuta in Romania − di cui non sono note le condizioni di espiazione − egli è venuto nel nostro Paese a commettere
insieme a due correi dei reati. Reati questi che, richiedendo del tempo per la
loro preparazione, dimostrano ancora di più il breve lasso di tempo trascorso
tra il suo rilascio e il nuovo delinquere.
Assevera
altresì che la prevista attività lavorativa del reclamante, dopo la sua
scarcerazione, è solo eventuale e non concreta e sicura.
Conclude
sostenendo nella fattispecie la pericolosità sociale del reclamante e l’esistenza
di una prognosi negativa circa il pericolo di recidiva, da intendere come
concreta possibilità che il reclamante possa facilmente far rientro in Svizzera
per perpetrare ulteriori reati analoghi a quelli per cui è stato condannato, e
non alla sola probabilità che egli commetta il reato di entrata illegale.
h. Con scritto 8/9.1.2015 il reclamante, in replica,
descrive brevemente le misere condizioni di carcerazione sofferte in Romania,
ove non gli sarebbe stata offerta alcuna possibilità di reinserimento o
integrazione sociale-professionale. Al contrario di quanto sarebbe accaduto
presso il carcere “La Stampa”, di cui mette in rilievo le attività svolte a
piena soddisfazione degli operatori sociali.
Sostiene
inoltre la serietà e concretezza della prospettata attività lavorativa prevista
a partire dall’8.1.2015 per tempo indeterminato, con una retribuzione mensile
di Euro 1'280.-- per 8 ore giornaliere.
i. Nelle
sue osservazioni di duplica del 14/15.1.2015, il giudice dei provvedimenti
coercitivi evidenzia nuovamente come il duro periodo di carcerazione subito in
Romania non ha dissuaso il reclamante dal commettere nuovi crimini in Ticino a
pochi mesi dal suo ultimo rilascio. In relazione alla prospettata attività lavorativa
in Italia, rileva che gli scritti agli atti non costituiscono ancora un
contratto di lavoro e che, comunque, non potendo sottoporre il reclamante ad
assistenza riabilitativa, non vi sarebbe la possibilità di sorvegliare
l’effettivo inizio e la continuazione di detta attività. Infine ricorda la
prognosi negativa espressa dalla Corte di merito di primo grado nella sentenza
del 6.12.2013.
Considerandi
1.
1.1.
Il Codice di diritto processuale penale svizzero
(Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni
la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e
delle misure e di stabilire la relativa procedura.
L'art.
10.
cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
del 20.4.2010 (LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena −
in Ticino dall’1.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta
l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, di adottare le decisioni
relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).
Contro
tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre
reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali
(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con il reclamo si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e
l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
La prevalenza dei principi della verità
materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di
un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni
addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario
CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.7.2014
consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.1.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma
scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare il reclamo deve
indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di
una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b
e c CPP).
1.2
Inoltrato
il 20/22.12.2014 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 15.12.2014
del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________), il gravame è
tempestivo oltre che proponibile, giusta l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM.
Le
esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1, quale destinatario della decisione impugnata, è pacificamente
legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando
il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre
mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento
durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che
commetterà nuovi crimini o delitti.
L'autorità
competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.
Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto
deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione
condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta
all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).
2.2
La
concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni:
il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena
privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed
almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione
della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli
commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).
La liberazione condizionale è una
modalità d'esecuzione della pena detentiva.
Non costituisce né un diritto, né un
favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di
accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP
I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).
Si tratta della quarta ed ultima fase
del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione
definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid.
2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena
privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione
risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona
condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A.
KUHN, art. 86 CP n. 2).
L’adempimento delle condizioni per la
sua concessione deve essere esaminato d’ufficio dalla competente autorità, che
chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario (art. 86 cpv.
2.
CP).
2.3
Dal
punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal
precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.9.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802).
Con
l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.1.2007, c'è stata tuttavia una modifica:
se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere
ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova
disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che
commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in altre
parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro
del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014
del 13.1.2015, consid. 3.1.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.;6B_451/2012
del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_900/2010 del 20.12.2010, consid. 1.; DTF 133
IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si
arriva a formulare una prognosi certa. Per il resto la nuova normativa non si
discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza resa
sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014
del 13.1.2015, consid. 3.1.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.;6B_428/2009
del 9.7.2009; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.).
La
concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo
rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si
contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove
infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono
importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del
31.3
, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).
La
prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,
che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del
suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della
commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del
suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le
condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua
liberazione (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.1.2015, consid. 3.1.;6B_842/2013
del 31.3.2014, consid. 2.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.;6B_451/2012
del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_206/2011 del 5.7.2011, consid. 1.4.;
6B_714/2010 del 4.1.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.7.2009 consid. 1.1.;
DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3).
La
natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene
giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante
per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze
nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre
conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro
comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).
Infatti per determinare se è possibile correre il
rischio di recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o
definitiva, bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un
nuovo reato venga commesso, bensì anche l’importanza del bene che verrebbe
minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in
cui l’autore ha leso la vita o l’integrità personale delle sue vittime, è minore
rispetto al caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il
patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del
13.1
, consid. 3.1.).
Al riguardo, di fronte a pene privative della libertà
di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà,
rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente
scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata
dall’assistenza riabilitativa e da regole di condotta, non sia più favorevole
alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (decisione
TF 6B_1003/2014 del 13.1.2015, consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).
Per
quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo
comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che
denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per
escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece
essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà
(DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi
alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.1.2007, si
ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione
condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della
liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti
(cfr. Messaggio del CF del 21.9.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p.
1801).
3.
3.1.
Nel
caso in esame, è pacificamente ammesso e accertato che il reclamante ha
scontato, l’8.1.2015, i 2/3 della pena detentiva (3 anni) che gli è stata
inflitta dalla Corte di appello e di revisione penale con sentenza 28.7.2014, dedotto
il carcere preventivo sofferto (565 giorni).
3.2
Con
riguardo alla condotta tenuta durante
l'esecuzione della pena, dagli atti risulta un comportamento positivo.
Al
proposito la Direzione delle Strutture carcerarie ha espresso preavviso favorevole,
tenuto conto dell’ottimo comportamento del reclamante con il personale di
custodia, del buon rendimento nell’attività lavorativa svolta presso il
laboratorio di legatoria e della presenza di un pre-contratto di lavoro, pur
rilevando la pronuncia, il 22.11.2013, di una sanzione disciplinare (5 giorni
di isolamento in cella di rigore) nei confronti di RE 1 per aver egli fatto uso
di cocaina, che tuttavia la Direzione ha considerato come fatto isolato. Consumo
questo avvenuto il 14.11.2013 e sfociato nel reato di contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti, di cui - tra l’altro - alla condanna del 28.7.2014.
L’ufficio
di patronato, dal canto suo, che pure ha concluso per un preavviso favorevole, ha
evidenziato l’evoluzione positiva avuta dal reclamante in carcere, con la sua
vieppiù presa di coscienza dell’importanza di dare una svolta alla sua vita,
del proprio consumo problematico di alcool e cocaina - per il quale egli si
dichiarerebbe pronto a rivolgersi ai preposti servizi sociali italiani in caso
di ricadute - nonché al suo serio impegno nella ricerca di un impiego, sfociato
effettivamente nella conferma da parte di una ditta italiana di essere disposta
ad assumerlo. Ditta questa presso la quale egli in precedenza aveva già
lavorato quale operaio in prestito.
3.3
Contestata
è nella fattispecie l’esistenza o meno del pericolo concreto che il reclamante
possa commettere nuovi crimini o delitti.
Il
giudice dei provvedimenti coercitivi formula una prognosi negativa e pertanto
ritiene dato in concreto il pericolo di recidiva.
Per
il reclamante invece la prognosi non è sfavorevole, stante l’ottimo comportamento
tenuto in esecuzione di pena, il serio impegno profuso nel suo reinserimento
sociale, così come l’esistenza di un pre-contratto di lavoro, che si contrappongono
ai suoi precedenti penali, che sostiene non debbano essere i soli criteri da
considerare per decidere la liberazione condizionale.
3.4
Nato
e cresciuto nella provincia di __________, RE 1 (__________1976) dopo le scuole
dell’obbligo ha cominciato a lavorare nel settore edile. Non ancora maggiorenne
ha iniziato a consumare cocaina e haschisch, dapprima saltuariamente e in
seguito, all’atto del suo primo arresto, avvenuto all’età di 20 anni, in modo
più regolare.
Incensurato
in Svizzera, nel suo paese vanta diversi precedenti penali, come ha accertato
la Corte delle assise criminali nella sentenza 6.12.2013 sulla base del
casellario giudiziale italiano.
Il
5.10
, riconosciuto colpevole di furto, egli è stato condannato alla reclusione
di 3 mesi, sospesa condizionalmente, ed alla multa di Lire 200'000.--.
Ancora ventenne, il 29.10.1996, è stato condannato alla reclusione di 6
mesi, sospesa condizionalmente, e alla multa di Lire 200'000.-- per evasione e
furto, e il 3.2.1997 per i reati di furto ed estorsione si è visto infliggere,
senza più beneficiare della condizionale, la reclusione di 1 anno e la multa di
Lire 600'000.--.
Il
12.5.1998
è stato condannato per guida di veicolo senza aver conseguito la patente
all’ammenda di Lire 2'450'000.--.
Il
23.11
, all’età di 22 anni, per i reati - in concorso - di rapina,
detenzione illegale di armi e munizioni, detenzione abusiva di armi, porto
illegale di armi e ricettazione gli sono stati inflitti 3 anni e 4 mesi di reclusione
e la multa di Lire 2'000'000.--. Gli è inoltre stata revocata la sospensione
condizionale delle pene di cui alle condanne del 5.10.1996 e del 29.10.1996
(sentenza 6.12.2013 della Corte delle assise criminali, p. 15 ss., inc. TPC __________).
Scarcerato
nel 2001, dopo 6-7 mesi ha iniziato a lavorare quale posatore di pavimenti
industriali. Nel 2003, come da lui riferito agli operatori sociali dell’Ufficio
di patronato, ha fondato un ditta in proprio, che nel 2007 ha dovuto chiudere per fallimento, conseguente al mancato pagamento di lavori eseguiti per conto
di ditte in difficoltà finanziarie. Ancora nel 2007, all’età di 31 anni, ha
ripreso i consumi di cocaina e l’abuso di alcool, e, secondo quanto riferito
dal reclamante stesso, è stato condannato in Romania per rapina ad una pena di
7.
anni, di cui ha scontato 4 anni e mezzo. Rilasciato nel giugno 2012 egli è
rientrato in Italia, alloggiando presso i propri genitori e lavorando
saltuariamente in nero quale posatore e installatore di celle frigorifere.
Il
9.1.2013
è stato arrestato sul nostro territorio per i fatti che hanno portato
alla sua condanna alla pena detentiva di 3 anni − che sta tuttora espiando −, per i
reati di ripetuta tentata rapina aggravata, furto, infrazione alla LF sulle
armi e sulle munizioni, ripetuta guida in stato d’inattitudine, ripetuto furto
d’uso, ripetuta guida senza autorizzazione, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
Orbene,
all’età di 38 anni RE 1 si ritrova con una forte recidiva alle spalle, anche specifica,
per reati che dimostrano un crescendo di violenza e pericolosità, siccome al
furto si è aggiunta la rapina, anche a mano armata, come pure reati inerenti la
detenzione illegale di armi.
Sull’arco
di all’incirca 17 anni il reclamante ha subito all’estero ben 6 condanne,
espiando complessivamente oltre 9 anni di carcere. Pur beneficiando della sospensione
condizionale − per le prime due condanne − nonché
di liberazioni anticipate, egli è sempre ricaduto nel delinquere. Neanche
l’aver patito, come asserito dal reclamante stesso, 4 anni e mezzo di
detenzione (di una pena di 7 anni) in condizioni durissime in un istituto penale
in Romania, lo ha trattenuto dal ricadere in poco tempo nel crimine. Infatti, rilasciato
nel giugno 2012 e tornato in Italia a vivere presso l’azienda agricola dei
genitori svolgendo saltuariamente dei lavori al nero, già nell’autunno del
medesimo anno, si univa ad un pregiudicato, conosciuto anni prima in una
precedente carcerazione in Italia, per concertare insieme a lui il disegno criminale
di venire nel nostro paese a rapinare l’ufficio postale di __________, stante
le loro rispettive difficoltà finanziarie. Nel dicembre 2012, onde preparare il
colpo, essi hanno effettuato dei sopralluoghi, e in ben due precedenti occasioni
sono giunti sul nostro territorio al fine di metterlo a segno, ignari del fatto
di essere sotto osservazione dei carabinieri italiani e, da questi ultimi
allarmati, anche degli inquirenti ticinesi. Il loro colpo è stato del tutto
sventato dagli inquirenti, intervenuti tempestivamente il 9.1.2013 arrestandoli,
insieme ad un terzo correo.
RE
1, di sua iniziativa, si è munito di un’arma da fuoco, carica e funzionante - ritrovata
all’atto del suo arresto - con la quale, secondo i loro piani, avrebbe minacciato
l’impiegata - dopo averla attesa al momento dell’apertura dell’ufficio postale
- onde farsi consegnare il denaro.
Tutto ciò, come ritenuto dalla Corte di merito di primo grado (sentenza
6.12
, p. 65-66), denota la forte determinazione a raggiungere l’obiettivo
prefissato, senza ripensamento alcuno.
L’abuso
di alcool e il consumo di cocaina, unitamente alle difficoltà economiche legate
all’assenza di un’attività lavorativa regolare - secondo quanto riferito dal
reclamante agli operatori sociali dell’Ufficio di patronato, nonché dalle sue dichiarazioni
agli inquirenti in corso d’inchiesta e ai magistrati ticinesi - sarebbero la
causa principale del suo delinquere e delle sue ricadute. I suoi consumi di
stupefacente, purtroppo come visto, presenti sin dalla giovane età e diventati
regolari ancora ventenne, sono perdurati negli anni. Egli ha ammesso di essere
un consumatore abituale di cocaina. Ed in effetti, prima dei fatti di cui alla
condanna ticinese, ancora abusava di questa sostanza, come accertato dalle
analisi tossicologiche effettuate all’atto del suo arresto nonché dalla
commissione, nel gennaio 2013, del reato di guida in stato di inattitudine.
Il
pesante trascorso penale descritto più sopra − ove il reclamante ha
subito anche lunghi periodi di carcerazione, che tuttavia non hanno avuto su di
lui alcun effetto monitorio, così che a distanza di poco più di mezz’anno dal
suo ultimo rilascio si è ritrovato a commettere reati gravi − non può
non portare ad una prognosi sfavorevole circa il pericolo di recidiva. Tant’è
che la Corte del merito di secondo grado ha escluso il beneficio della sospensione
condizionale parziale ex art. 43 CP.
Ora,
l’elevato rischio di recidiva valutato al momento della sua condanna, non
appare a questa Corte, eliminato o ridotto in modo sostanziale nemmeno dalla situazione
prospettata per il reclamante nel prossimo futuro, in caso di liberazione
condizionale.
Egli
andrebbe ad abitare presso l’azienda agricola (nella Provincia di __________) dei
suoi (anziani) genitori, che si sono parimenti offerti di dargli sostegno. Situazione
questa in cui egli già si trovava prima della commissione dei reati in Ticino,
e che dunque non ha funto da deterrente.
L’attività
lavorativa che si prospetta al reclamante, in base alla documentazione da lui
prodotta, attesta la disponibilità di una ditta sita nel suo paese d’origine (attiva
nell’ambito della fornitura ed installazione di celle frigorifere) ad assumerlo
per tempo indeterminato con una retribuzione mensile di Euro 1'280.-- per 20
giorni lavorativi a 8 ore giornaliere. Trattasi della medesima ditta per la
quale egli, prima dei fatti che hanno portato alla condanna ticinese, già aveva
lavorato quale operaio in prestito.
Al
di là del fatto che ci si potrebbe chiedere perché tale disponibilità
lavorativa per tempo indeterminato si presenti solo ora (dopo un’assenza del
reclamante dal lavoro di almeno due anni e sul quale pende ancora un debito con
la giustizia) e non prima del suo ultimo arresto (quando già aveva avuto modo
di offrire i suoi servigi, sembrerebbe, a piena soddisfazione del datore di
lavoro) e pur non considerando che comunque non si è in presenza di un vero e
proprio contratto di lavoro, questa circostanza non è ancora sufficiente a
questa Corte a scongiurare l’alto pericolo di una ricaduta nell’attività
criminale, a fronte di un passato penale come il suo.
Colpito
da un ordine di allontanamento e da un divieto d’entrata, che escludono un
reinserimento sociale in Svizzera e l’adozione di misure finalizzate a questo
scopo sul nostro territorio, non vi è la possibilità di sottoporlo ad
assistenza riabilitativa onde potere sorvegliare l’inizio effettivo di detto
lavoro e il suo proseguimento in territorio italiano.
Senza dunque l’esistenza di una sicura e continua attività lavorativa,
sufficiente a risollevare la sua difficile situazione economica, con dei
consumi di cocaina che non sembrano essere stati completamente gettati alle
spalle (come lo dimostra il consumo avvenuto ancora in carcere nel novembre
2013, che gli è costata una sanzione disciplinare e la condanna per il reato di
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, seppure considerato come episodio
isolato) e con la sola vicinanza dei genitori, che in passato non ha funto da
deterrente, egli verrebbe a trovarsi ancora in una situazione fragile, del
tutto simile a quelle esistite in passato, e che non lo hanno frenato dal
ricadere nell’attività criminale.
Neppure
il fatto che il reclamante debba lasciare la Svizzera a seguito della decisione
di allontanamento, esclude un pericolo di recidiva.
Se
in astratto potrebbe essere un elemento da prendere in considerazione, in
concreto, come rilevato dal giudice dei provvedimenti coercitivi, stante la
vicinanza del luogo ove egli andrebbe a risiedere oltre confine, ciò non
esclude l’eventualità che egli possa far ritorno nel nostro paese a delinquere,
sfruttando i valichi incustoditi. Inoltre, in questa valutazione, non si può
scartare l’eventualità della perpetrazione di eventuali futuri reati anche
all’estero.
3.5
In
queste condizioni la prognosi negativa già prospettata dalla Corte di merito, a
fronte dei suoi ripetuti comportamenti illeciti che hanno configurato reati
gravi nonché delle ripetute condanne e soggiorni in carcere, appare anche a
questo stadio sostanzialmente immutata. Non ci sono in concreto sufficienti
elementi per ritenere che a questo punto, nell’ottica della pericolosità del
reclamante, la sua liberazione condizionale sarebbe più favorevole alla sua
risocializzazione, stante oltretutto l’impossibilità di assortire in modo
efficace tale istituto alla misura dell’assistenza riabilitativa e a norme di
condotta. Ciò in particolare per monitorare il consumo (eventuale) di
stupefacenti e l’effettivo svolgimento della prospettata attività lavorativa.
Gli
elementi positivi relativi al buon comportamento del reclamante in carcere e al
suo impegno lavorativo, non sono tali per questa Corte da modificare, in una
ponderazione degli elementi rilevanti e pertinenti, la prognosi sfavorevole
valutata dal giudice dei provvedimenti coercitivi. Testimoniano semmai l’inizio
di un’evoluzione positiva in corso, che lo sta preparando al suo reinserimento
sociale.
In
conclusione, il rischio di recidiva valutato dal giudice dei provvedimenti
coercitivi, appare, in concreto, dato anche per questa Corte, così che la
decisione impugnata merita di essere tutelata.
4.
4.1.
Nel
proprio gravame il reclamante chiede di essere messo al beneficio
dell’assistenza giudiziaria nella forma più estesa possibile, in relazione alla
procedura pendente davanti a questa Corte.
4.2
In
ossequio al chiaro testo di legge dell’art. 132 CPP un difensore d’ufficio può
essere nominato – da chi dirige il procedimento – solamente a favore di un imputato,
mentre non è prevista dal Codice la difesa d’ufficio di una persona condannata
con sentenza passata in giudicato, come lo è in concreto il qui reclamante
nella presente procedura.
A
seguito dell’entrata in vigore del CPP l’1.1.2011, si è reso necessario
adattare il diritto cantonale al diritto federale.
È
stata abrogata la legge (cantonale) del 3.6.2002 sul patrocinio d'ufficio e
sull’assistenza giudiziaria (Lag), è stata modificata la LEPM (con l'abolizione
del cpv. 2 dell'art. 11 che lasciava al giudice dell'applicazione della pena la
competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio d'ufficio e al
gratuito patrocinio) ed è stata emanata una nuova legge sull'assistenza giudiziaria
e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15.3.2011 (in vigore retroattivamente
all’1.1.2011), tendente a disciplinare questi due istituti nelle materie in cui
i cantoni hanno mantenuto la loro competenza a legiferare.
È
il caso dell'esecuzione delle pene e delle misure in base all'art. 439 cpv. 1
CPP, e in particolare delle procedure davanti al giudice dei provvedimenti
coercitivi in materia di applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1).
Giusta
l'art. 10 LAG l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a
designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito: da questa norma
discende la competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di assistenza
giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede dal qui
reclamante, in base alle normative in vigore dall’1.1.2011.
Il
diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono
dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei
mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura, se la sua causa non
sembra priva di probabilità di successo, ed al gratuito patrocinio, qualora la
presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
4.3
La
procedura di liberazione condizionale è attivata non su istanza del detenuto,
bensì d’ufficio, al sopraggiungere della scadenza dei 2/3 di pena e consta di
vari dettagliati preavvisi prodotti dalle competenti autorità e
dall’approfondito apprezzamento, tra l’altro, della condotta oggettivamente
tenuta dal condannato nel corso della carcerazione.
L’istanza
che tende, oltre al beneficio della gratuità della procedura, anche
all’ammissione al gratuito patrocinio, deve essere adeguatamente motivata e sostanziata.
4.4
Pur
considerando che in discussione vi sia un periodo di detenzione di una certa
importanza, l’esistenza di una prognosi negativa a fronte del pesante passato
penale del reclamante, rappresenta una situazione di partenza tale, per cui un
esito positivo potrebbe apparire, d’acchito, sfavorevole.
Ad
ogni modo, trattandosi, nel caso della liberazione condizionale, di una procedura
condotta d’ufficio, che pone delle condizioni precise nel rispetto dei diritti
del detenuto, l’assistenza di un legale risulta necessaria solo in casi
particolari, situazione questa non realizzata in concreto.
Di
conseguenza in questa sede, non viene riconosciuto il beneficio del gratuito
patrocinio.
Considerata
la particolare situazione personale ed economica del reclamante, e ritenuto che
nella procedura di merito gli è stato riconosciuto un difensore d’ufficio (da
cui si può ammettere l’assenza dei mezzi necessari), si prescinde dal prelevare
la tassa di giustizia e le spese.
5.
Il
reclamo è respinto. Data la situazione particolare del reclamante nella fattispecie,
la procedura è gratuita.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86 ss., 379 ss., 393 ss., 439 CPP,
la LEPM, la LAG, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
4. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
5. Intimazione:
- ;
per conoscenza:
- .
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera