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Decisione

60.2014.436

Reclamo contro la decisione del GPC in materia di concessione della liberazione condizionale. Prognosi sfavorevole circa il pericolo di recidiva (numerosi precedenti penali, vicinanza con l'Italia). G

12 febbraio 2015Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

a. In

data 6.12.2013 la Corte delle assise criminali ha condannato RE 1 alla pena

detentiva di 3 anni e 6 mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto, avendolo

riconosciuto autore colpevole di ripetuta tentata rapina aggravata, furto,

infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, ripetuta guida in stato di inattitudine,

ripetuto furto d’uso, ripetuta guida senza autorizzazione e contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti (inc. TPC __________).

A

seguito di impugnazione in appello, il 28.7.2014 la Corte di appello e di revisione

penale ha ridotto la condanna a 3 anni di pena detentiva, dedotti 565 giorni di

carcere preventivo già sofferto. Gli è inoltre stata inflitta una multa di CHF

100.--, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe

stata commutata in 1 giorno di pena detentiva (inc. CARP 17.2014.58-60 e

17.2014.87-89).

Questa

sentenza è cresciuta in giudicato.

b. Con

decisione 14.10.2014 (inc. GPC __________) il giudice dei provvedimenti

coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha ordinato il

collocamento iniziale di RE 1 in sezione chiusa e ha determinato i seguenti

termini di espiazione:

1/3 08.01.2014

1/2 10.07.2014

2/3 08.01.2015

Fine pena 08.01.2016

c. Nel

contempo nei confronti di RE 1 la Sezione della popolazione, Bellinzona, in

data 15.10.2014 ha ordinato il suo allontanamento al momento della scarcerazione,

mentre l’Ufficio federale della migrazione, Berna, il 6.11.2014 ha pronunciato

il divieto d’entrata nel nostro territorio valido fino al novembre 2034.

d. Raccolti i preavvisi di rito, stante

l’approssimarsi del termine dei 2/3, e sentito il reclamante in udienza del 10.12.2014,

il giudice dei provvedimenti coercitivi non ha concesso a RE 1 la liberazione

condizionale con decisione 15.12.2014, qui impugnata.

Malgrado i preavvisi favorevoli espressi dalla Direzione delle

strutture carcerarie e dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (UAR),

rilevato il mancato allestimento del PES, preso atto che RE 1 non è stato

seguito dal servizio psichiatrico, sentito quest’ultimo in udienza, e, inoltre,

dopo aver ricordato il diritto applicabile, il giudice ha concluso per

l’assenza di sufficienti elementi per fondare una prognosi non negativa circa

il pericolo di recidiva nel caso concreto.

Ciò

in particolare avuto riguardo alla forte recidiva del reclamante, ricostruita

sulla base del casellario giudiziario italiano, peraltro sempre per reati quali

furti, rapine e reati inerenti la detenzione di armi. Sostanzialmente, a dire

del magistrato, il reclamante avrebbe complessivamente espiato all’estero poco

più di 9 anni di detenzione e dopo circa 6 mesi dalla sua ultima scarcerazione

sarebbe stato arrestato sul nostro territorio per i fatti che hanno portato

alla condanna di cui sta espiando la pena. Dal casellario italiano emergerebbe

pure che il reclamante avrebbe a più riprese beneficiato di liberazioni

anticipate, ma che nessuno di questi atti di fiducia avrebbe indotto RE 1 a

modificare il proprio comportamento.

A

fronte di tale situazione, tenuto conto altresì della situazione descritta

nelle sentenze di merito di primo e di secondo grado, il giudice non ha

ritenuto essere sufficienti − a scongiurare il pericolo di recidiva rispettivamente

a formulare una prognosi non negativa − né la presenza di un contratto di lavoro, né

l’alloggio presso i genitori e il loro sostegno, né i buoni intenti del reclamante

di intraprendere una vita lontana dalla delinquenza − come

emergono dal verbale d’udienza e dal preavviso positivo espresso dall’UAR −, né il

buon comportamento tenuto in carcere. Inoltre, assevera il giudice, che

nonostante il divieto d’entrata il reclamante potrebbe rientrare in Svizzera dalla

vicina Italia per commettere nuovi crimini dello stesso tipo per i quali è

stato condannato.

e. Nel

proprio gravame, il reclamante sostiene la violazione dell’art. 86 CP e rimprovera

al giudice dei provvedimenti coercitivi di aver ecceduto rispettivamente abusato

del proprio potere d’apprezzamento, per avere egli rifiutato la concessione

della liberazione condizionale esigendo la certezza che non vi fosse in

concreto il pericolo di recidiva, anziché formulare una prognosi − intesa

come “previsione suffragata da una certa probabilità” (reclamo

20/22.12.2014, p. 2) − non sfavorevole.

Sostiene altresì che il giudice avrebbe abusivamente fondato il suo

giudizio esclusivamente tenendo conto degli antecedenti del reclamante, e avrebbe

omesso di considerare altri criteri pertinenti. Avrebbe quindi erroneamente valutato

la prognosi al momento dell’arresto (gennaio 2013), guardando unicamente al

passato, anziché tenere conto dei cambiamenti in positivo avuti da RE 1 dopo la

sua incarcerazione in Ticino.

Rileva

al proposito l’esistenza di un serio pre-contratto di lavoro e della sincera

volontà di emendamento, nonché evidenzia l’impegno e l’ottimo lavoro svolto in

carcere nel reparto legatoria, che avrebbe preparato il reclamante al suo reinserimento

sociale. Ciò che non sarebbe invece stato possibile nelle carcerazioni subite all’estero,

date le carenti possibilità di formazione professionale ed educative dei

precedenti istituti penali.

Contesta

inoltre il rischio, sostenuto dal giudice, che RE 1 possa far rientro nel

nostro Paese malgrado il divieto d’entrata. A suo avviso il magistrato avrebbe

solamente tenuto conto degli antecedenti del reclamante rapportandoli alla

problematica generale delle frequenti entrate illegali sul nostro territorio,

anziché considerare gli elementi positivi a favore del detenuto in questione

rapportandoli alla sua situazione specifica.

Il

reclamante chiede infine la concessione dell’assistenza giudiziaria nella forma

più estesa possibile.

f. Il

procuratore pubblico con scritti 29.12.2014 e 12/13.1.2015 ha comunicato di non

avere particolari osservazioni da formulare.

g. Nelle

proprie osservazioni del 29/30.12.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi,

rilevato come il buon comportamento in carcere debba essere la regola, evidenzia

che a distanza di pochi mesi dal rilascio di RE 1 dalla sua carcerazione

avvenuta in Romania − di cui non sono note le condizioni di espiazione − egli è venuto nel nostro Paese a commettere

insieme a due correi dei reati. Reati questi che, richiedendo del tempo per la

loro preparazione, dimostrano ancora di più il breve lasso di tempo trascorso

tra il suo rilascio e il nuovo delinquere.

Assevera

altresì che la prevista attività lavorativa del reclamante, dopo la sua

scarcerazione, è solo eventuale e non concreta e sicura.

Conclude

sostenendo nella fattispecie la pericolosità sociale del reclamante e l’esistenza

di una prognosi negativa circa il pericolo di recidiva, da intendere come

concreta possibilità che il reclamante possa facilmente far rientro in Svizzera

per perpetrare ulteriori reati analoghi a quelli per cui è stato condannato, e

non alla sola probabilità che egli commetta il reato di entrata illegale.

h. Con scritto 8/9.1.2015 il reclamante, in replica,

descrive brevemente le misere condizioni di carcerazione sofferte in Romania,

ove non gli sarebbe stata offerta alcuna possibilità di reinserimento o

integrazione sociale-professionale. Al contrario di quanto sarebbe accaduto

presso il carcere “La Stampa”, di cui mette in rilievo le attività svolte a

piena soddisfazione degli operatori sociali.

Sostiene

inoltre la serietà e concretezza della prospettata attività lavorativa prevista

a partire dall’8.1.2015 per tempo indeterminato, con una retribuzione mensile

di Euro 1'280.-- per 8 ore giornaliere.

i. Nelle

sue osservazioni di duplica del 14/15.1.2015, il giudice dei provvedimenti

coercitivi evidenzia nuovamente come il duro periodo di carcerazione subito in

Romania non ha dissuaso il reclamante dal commettere nuovi crimini in Ticino a

pochi mesi dal suo ultimo rilascio. In relazione alla prospettata attività lavorativa

in Italia, rileva che gli scritti agli atti non costituiscono ancora un

contratto di lavoro e che, comunque, non potendo sottoporre il reclamante ad

assistenza riabilitativa, non vi sarebbe la possibilità di sorvegliare

l’effettivo inizio e la continuazione di detta attività. Infine ricorda la

prognosi negativa espressa dalla Corte di merito di primo grado nella sentenza

del 6.12.2013.

Considerandi

1.

1.1.

Il Codice di diritto processuale penale svizzero

(Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni

la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e

delle misure e di stabilire la relativa procedura.

L'art.

10.

cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

del 20.4.2010 (LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena −

in Ticino dall’1.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta

l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, di adottare le decisioni

relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).

Contro

tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre

reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali

(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con il reclamo si possono censurare le

violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),

l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e

l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

La prevalenza dei principi della verità

materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di

un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni

addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario

CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.7.2014

consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.1.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma

scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare il reclamo deve

indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di

una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b

e c CPP).

1.2

Inoltrato

il 20/22.12.2014 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 15.12.2014

del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________), il gravame è

tempestivo oltre che proponibile, giusta l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM.

Le

esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1, quale destinatario della decisione impugnata, è pacificamente

legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando

il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre

mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento

durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che

commetterà nuovi crimini o delitti.

L'autorità

competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.

Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto

deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione

condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta

all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

2.2

La

concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni:

il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena

privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed

almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione

della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli

commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).

La liberazione condizionale è una

modalità d'esecuzione della pena detentiva.

Non costituisce né un diritto, né un

favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di

accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP

I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).

Si tratta della quarta ed ultima fase

del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione

definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid.

2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena

privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione

risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona

condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A.

KUHN, art. 86 CP n. 2).

L’adempimento delle condizioni per la

sua concessione deve essere esaminato d’ufficio dalla competente autorità, che

chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario (art. 86 cpv.

2.

CP).

2.3

Dal

punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal

precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.9.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802).

Con

l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.1.2007, c'è stata tuttavia una modifica:

se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere

ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova

disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che

commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in altre

parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro

del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014

del 13.1.2015, consid. 3.1.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.;6B_451/2012

del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_900/2010 del 20.12.2010, consid. 1.; DTF 133

IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si

arriva a formulare una prognosi certa. Per il resto la nuova normativa non si

discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza resa

sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014

del 13.1.2015, consid. 3.1.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.;6B_428/2009

del 9.7.2009; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.).

La

concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo

rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si

contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove

infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono

importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del

31.3

, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).

La

prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,

che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del

suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della

commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del

suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le

condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua

liberazione (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.1.2015, consid. 3.1.;6B_842/2013

del 31.3.2014, consid. 2.;6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.;6B_451/2012

del 29.10.2012, consid. 3.1.;6B_206/2011 del 5.7.2011, consid. 1.4.;

6B_714/2010 del 4.1.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.7.2009 consid. 1.1.;

DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3).

La

natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene

giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante

per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze

nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre

conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro

comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).

Infatti per determinare se è possibile correre il

rischio di recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o

definitiva, bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un

nuovo reato venga commesso, bensì anche l’importanza del bene che verrebbe

minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in

cui l’autore ha leso la vita o l’integrità personale delle sue vittime, è minore

rispetto al caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il

patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del

13.1

, consid. 3.1.).

Al riguardo, di fronte a pene privative della libertà

di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà,

rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente

scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata

dall’assistenza riabilitativa e da regole di condotta, non sia più favorevole

alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (decisione

TF 6B_1003/2014 del 13.1.2015, consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).

Per

quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo

comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che

denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per

escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece

essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà

(DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi

alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.1.2007, si

ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione

condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della

liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti

(cfr. Messaggio del CF del 21.9.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p.

1801).

3.

3.1.

Nel

caso in esame, è pacificamente ammesso e accertato che il reclamante ha

scontato, l’8.1.2015, i 2/3 della pena detentiva (3 anni) che gli è stata

inflitta dalla Corte di appello e di revisione penale con sentenza 28.7.2014, dedotto

il carcere preventivo sofferto (565 giorni).

3.2

Con

riguardo alla condotta tenuta durante

l'esecuzione della pena, dagli atti risulta un comportamento positivo.

Al

proposito la Direzione delle Strutture carcerarie ha espresso preavviso favorevole,

tenuto conto dell’ottimo comportamento del reclamante con il personale di

custodia, del buon rendimento nell’attività lavorativa svolta presso il

laboratorio di legatoria e della presenza di un pre-contratto di lavoro, pur

rilevando la pronuncia, il 22.11.2013, di una sanzione disciplinare (5 giorni

di isolamento in cella di rigore) nei confronti di RE 1 per aver egli fatto uso

di cocaina, che tuttavia la Direzione ha considerato come fatto isolato. Consumo

questo avvenuto il 14.11.2013 e sfociato nel reato di contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti, di cui - tra l’altro - alla condanna del 28.7.2014.

L’ufficio

di patronato, dal canto suo, che pure ha concluso per un preavviso favorevole, ha

evidenziato l’evoluzione positiva avuta dal reclamante in carcere, con la sua

vieppiù presa di coscienza dell’importanza di dare una svolta alla sua vita,

del proprio consumo problematico di alcool e cocaina - per il quale egli si

dichiarerebbe pronto a rivolgersi ai preposti servizi sociali italiani in caso

di ricadute - nonché al suo serio impegno nella ricerca di un impiego, sfociato

effettivamente nella conferma da parte di una ditta italiana di essere disposta

ad assumerlo. Ditta questa presso la quale egli in precedenza aveva già

lavorato quale operaio in prestito.

3.3

Contestata

è nella fattispecie l’esistenza o meno del pericolo concreto che il reclamante

possa commettere nuovi crimini o delitti.

Il

giudice dei provvedimenti coercitivi formula una prognosi negativa e pertanto

ritiene dato in concreto il pericolo di recidiva.

Per

il reclamante invece la prognosi non è sfavorevole, stante l’ottimo comportamento

tenuto in esecuzione di pena, il serio impegno profuso nel suo reinserimento

sociale, così come l’esistenza di un pre-contratto di lavoro, che si contrappongono

ai suoi precedenti penali, che sostiene non debbano essere i soli criteri da

considerare per decidere la liberazione condizionale.

3.4

Nato

e cresciuto nella provincia di __________, RE 1 (__________1976) dopo le scuole

dell’obbligo ha cominciato a lavorare nel settore edile. Non ancora maggiorenne

ha iniziato a consumare cocaina e haschisch, dapprima saltuariamente e in

seguito, all’atto del suo primo arresto, avvenuto all’età di 20 anni, in modo

più regolare.

Incensurato

in Svizzera, nel suo paese vanta diversi precedenti penali, come ha accertato

la Corte delle assise criminali nella sentenza 6.12.2013 sulla base del

casellario giudiziale italiano.

Il

5.10

, riconosciuto colpevole di furto, egli è stato condannato alla reclusione

di 3 mesi, sospesa condizionalmente, ed alla multa di Lire 200'000.--.

Ancora ventenne, il 29.10.1996, è stato condannato alla reclusione di 6

mesi, sospesa condizionalmente, e alla multa di Lire 200'000.-- per evasione e

furto, e il 3.2.1997 per i reati di furto ed estorsione si è visto infliggere,

senza più beneficiare della condizionale, la reclusione di 1 anno e la multa di

Lire 600'000.--.

Il

12.5.1998

è stato condannato per guida di veicolo senza aver conseguito la patente

all’ammenda di Lire 2'450'000.--.

Il

23.11

, all’età di 22 anni, per i reati - in concorso - di rapina,

detenzione illegale di armi e munizioni, detenzione abusiva di armi, porto

illegale di armi e ricettazione gli sono stati inflitti 3 anni e 4 mesi di reclusione

e la multa di Lire 2'000'000.--. Gli è inoltre stata revocata la sospensione

condizionale delle pene di cui alle condanne del 5.10.1996 e del 29.10.1996

(sentenza 6.12.2013 della Corte delle assise criminali, p. 15 ss., inc. TPC __________).

Scarcerato

nel 2001, dopo 6-7 mesi ha iniziato a lavorare quale posatore di pavimenti

industriali. Nel 2003, come da lui riferito agli operatori sociali dell’Ufficio

di patronato, ha fondato un ditta in proprio, che nel 2007 ha dovuto chiudere per fallimento, conseguente al mancato pagamento di lavori eseguiti per conto

di ditte in difficoltà finanziarie. Ancora nel 2007, all’età di 31 anni, ha

ripreso i consumi di cocaina e l’abuso di alcool, e, secondo quanto riferito

dal reclamante stesso, è stato condannato in Romania per rapina ad una pena di

7.

anni, di cui ha scontato 4 anni e mezzo. Rilasciato nel giugno 2012 egli è

rientrato in Italia, alloggiando presso i propri genitori e lavorando

saltuariamente in nero quale posatore e installatore di celle frigorifere.

Il

9.1.2013

è stato arrestato sul nostro territorio per i fatti che hanno portato

alla sua condanna alla pena detentiva di 3 anni − che sta tuttora espiando −, per i

reati di ripetuta tentata rapina aggravata, furto, infrazione alla LF sulle

armi e sulle munizioni, ripetuta guida in stato d’inattitudine, ripetuto furto

d’uso, ripetuta guida senza autorizzazione, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

Orbene,

all’età di 38 anni RE 1 si ritrova con una forte recidiva alle spalle, anche specifica,

per reati che dimostrano un crescendo di violenza e pericolosità, siccome al

furto si è aggiunta la rapina, anche a mano armata, come pure reati inerenti la

detenzione illegale di armi.

Sull’arco

di all’incirca 17 anni il reclamante ha subito all’estero ben 6 condanne,

espiando complessivamente oltre 9 anni di carcere. Pur beneficiando della sospensione

condizionale − per le prime due condanne − nonché

di liberazioni anticipate, egli è sempre ricaduto nel delinquere. Neanche

l’aver patito, come asserito dal reclamante stesso, 4 anni e mezzo di

detenzione (di una pena di 7 anni) in condizioni durissime in un istituto penale

in Romania, lo ha trattenuto dal ricadere in poco tempo nel crimine. Infatti, rilasciato

nel giugno 2012 e tornato in Italia a vivere presso l’azienda agricola dei

genitori svolgendo saltuariamente dei lavori al nero, già nell’autunno del

medesimo anno, si univa ad un pregiudicato, conosciuto anni prima in una

precedente carcerazione in Italia, per concertare insieme a lui il disegno criminale

di venire nel nostro paese a rapinare l’ufficio postale di __________, stante

le loro rispettive difficoltà finanziarie. Nel dicembre 2012, onde preparare il

colpo, essi hanno effettuato dei sopralluoghi, e in ben due precedenti occasioni

sono giunti sul nostro territorio al fine di metterlo a segno, ignari del fatto

di essere sotto osservazione dei carabinieri italiani e, da questi ultimi

allarmati, anche degli inquirenti ticinesi. Il loro colpo è stato del tutto

sventato dagli inquirenti, intervenuti tempestivamente il 9.1.2013 arrestandoli,

insieme ad un terzo correo.

RE

1, di sua iniziativa, si è munito di un’arma da fuoco, carica e funzionante - ritrovata

all’atto del suo arresto - con la quale, secondo i loro piani, avrebbe minacciato

l’impiegata - dopo averla attesa al momento dell’apertura dell’ufficio postale

- onde farsi consegnare il denaro.

Tutto ciò, come ritenuto dalla Corte di merito di primo grado (sentenza

6.12

, p. 65-66), denota la forte determinazione a raggiungere l’obiettivo

prefissato, senza ripensamento alcuno.

L’abuso

di alcool e il consumo di cocaina, unitamente alle difficoltà economiche legate

all’assenza di un’attività lavorativa regolare - secondo quanto riferito dal

reclamante agli operatori sociali dell’Ufficio di patronato, nonché dalle sue dichiarazioni

agli inquirenti in corso d’inchiesta e ai magistrati ticinesi - sarebbero la

causa principale del suo delinquere e delle sue ricadute. I suoi consumi di

stupefacente, purtroppo come visto, presenti sin dalla giovane età e diventati

regolari ancora ventenne, sono perdurati negli anni. Egli ha ammesso di essere

un consumatore abituale di cocaina. Ed in effetti, prima dei fatti di cui alla

condanna ticinese, ancora abusava di questa sostanza, come accertato dalle

analisi tossicologiche effettuate all’atto del suo arresto nonché dalla

commissione, nel gennaio 2013, del reato di guida in stato di inattitudine.

Il

pesante trascorso penale descritto più sopra − ove il reclamante ha

subito anche lunghi periodi di carcerazione, che tuttavia non hanno avuto su di

lui alcun effetto monitorio, così che a distanza di poco più di mezz’anno dal

suo ultimo rilascio si è ritrovato a commettere reati gravi − non può

non portare ad una prognosi sfavorevole circa il pericolo di recidiva. Tant’è

che la Corte del merito di secondo grado ha escluso il beneficio della sospensione

condizionale parziale ex art. 43 CP.

Ora,

l’elevato rischio di recidiva valutato al momento della sua condanna, non

appare a questa Corte, eliminato o ridotto in modo sostanziale nemmeno dalla situazione

prospettata per il reclamante nel prossimo futuro, in caso di liberazione

condizionale.

Egli

andrebbe ad abitare presso l’azienda agricola (nella Provincia di __________) dei

suoi (anziani) genitori, che si sono parimenti offerti di dargli sostegno. Situazione

questa in cui egli già si trovava prima della commissione dei reati in Ticino,

e che dunque non ha funto da deterrente.

L’attività

lavorativa che si prospetta al reclamante, in base alla documentazione da lui

prodotta, attesta la disponibilità di una ditta sita nel suo paese d’origine (attiva

nell’ambito della fornitura ed installazione di celle frigorifere) ad assumerlo

per tempo indeterminato con una retribuzione mensile di Euro 1'280.-- per 20

giorni lavorativi a 8 ore giornaliere. Trattasi della medesima ditta per la

quale egli, prima dei fatti che hanno portato alla condanna ticinese, già aveva

lavorato quale operaio in prestito.

Al

di là del fatto che ci si potrebbe chiedere perché tale disponibilità

lavorativa per tempo indeterminato si presenti solo ora (dopo un’assenza del

reclamante dal lavoro di almeno due anni e sul quale pende ancora un debito con

la giustizia) e non prima del suo ultimo arresto (quando già aveva avuto modo

di offrire i suoi servigi, sembrerebbe, a piena soddisfazione del datore di

lavoro) e pur non considerando che comunque non si è in presenza di un vero e

proprio contratto di lavoro, questa circostanza non è ancora sufficiente a

questa Corte a scongiurare l’alto pericolo di una ricaduta nell’attività

criminale, a fronte di un passato penale come il suo.

Colpito

da un ordine di allontanamento e da un divieto d’entrata, che escludono un

reinserimento sociale in Svizzera e l’adozione di misure finalizzate a questo

scopo sul nostro territorio, non vi è la possibilità di sottoporlo ad

assistenza riabilitativa onde potere sorvegliare l’inizio effettivo di detto

lavoro e il suo proseguimento in territorio italiano.

Senza dunque l’esistenza di una sicura e continua attività lavorativa,

sufficiente a risollevare la sua difficile situazione economica, con dei

consumi di cocaina che non sembrano essere stati completamente gettati alle

spalle (come lo dimostra il consumo avvenuto ancora in carcere nel novembre

2013, che gli è costata una sanzione disciplinare e la condanna per il reato di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, seppure considerato come episodio

isolato) e con la sola vicinanza dei genitori, che in passato non ha funto da

deterrente, egli verrebbe a trovarsi ancora in una situazione fragile, del

tutto simile a quelle esistite in passato, e che non lo hanno frenato dal

ricadere nell’attività criminale.

Neppure

il fatto che il reclamante debba lasciare la Svizzera a seguito della decisione

di allontanamento, esclude un pericolo di recidiva.

Se

in astratto potrebbe essere un elemento da prendere in considerazione, in

concreto, come rilevato dal giudice dei provvedimenti coercitivi, stante la

vicinanza del luogo ove egli andrebbe a risiedere oltre confine, ciò non

esclude l’eventualità che egli possa far ritorno nel nostro paese a delinquere,

sfruttando i valichi incustoditi. Inoltre, in questa valutazione, non si può

scartare l’eventualità della perpetrazione di eventuali futuri reati anche

all’estero.

3.5

In

queste condizioni la prognosi negativa già prospettata dalla Corte di merito, a

fronte dei suoi ripetuti comportamenti illeciti che hanno configurato reati

gravi nonché delle ripetute condanne e soggiorni in carcere, appare anche a

questo stadio sostanzialmente immutata. Non ci sono in concreto sufficienti

elementi per ritenere che a questo punto, nell’ottica della pericolosità del

reclamante, la sua liberazione condizionale sarebbe più favorevole alla sua

risocializzazione, stante oltretutto l’impossibilità di assortire in modo

efficace tale istituto alla misura dell’assistenza riabilitativa e a norme di

condotta. Ciò in particolare per monitorare il consumo (eventuale) di

stupefacenti e l’effettivo svolgimento della prospettata attività lavorativa.

Gli

elementi positivi relativi al buon comportamento del reclamante in carcere e al

suo impegno lavorativo, non sono tali per questa Corte da modificare, in una

ponderazione degli elementi rilevanti e pertinenti, la prognosi sfavorevole

valutata dal giudice dei provvedimenti coercitivi. Testimoniano semmai l’inizio

di un’evoluzione positiva in corso, che lo sta preparando al suo reinserimento

sociale.

In

conclusione, il rischio di recidiva valutato dal giudice dei provvedimenti

coercitivi, appare, in concreto, dato anche per questa Corte, così che la

decisione impugnata merita di essere tutelata.

4.

4.1.

Nel

proprio gravame il reclamante chiede di essere messo al beneficio

dell’assistenza giudiziaria nella forma più estesa possibile, in relazione alla

procedura pendente davanti a questa Corte.

4.2

In

ossequio al chiaro testo di legge dell’art. 132 CPP un difensore d’ufficio può

essere nominato – da chi dirige il procedimento – solamente a favore di un imputato,

mentre non è prevista dal Codice la difesa d’ufficio di una persona condannata

con sentenza passata in giudicato, come lo è in concreto il qui reclamante

nella presente procedura.

A

seguito dell’entrata in vigore del CPP l’1.1.2011, si è reso necessario

adattare il diritto cantonale al diritto federale.

È

stata abrogata la legge (cantonale) del 3.6.2002 sul patrocinio d'ufficio e

sull’assistenza giudiziaria (Lag), è stata modificata la LEPM (con l'abolizione

del cpv. 2 dell'art. 11 che lasciava al giudice dell'applicazione della pena la

competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio d'ufficio e al

gratuito patrocinio) ed è stata emanata una nuova legge sull'assistenza giudiziaria

e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15.3.2011 (in vigore retroattivamente

all’1.1.2011), tendente a disciplinare questi due istituti nelle materie in cui

i cantoni hanno mantenuto la loro competenza a legiferare.

È

il caso dell'esecuzione delle pene e delle misure in base all'art. 439 cpv. 1

CPP, e in particolare delle procedure davanti al giudice dei provvedimenti

coercitivi in materia di applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1).

Giusta

l'art. 10 LAG l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a

designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito: da questa norma

discende la competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di assistenza

giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede dal qui

reclamante, in base alle normative in vigore dall’1.1.2011.

Il

diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono

dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei

mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura, se la sua causa non

sembra priva di probabilità di successo, ed al gratuito patrocinio, qualora la

presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

4.3

La

procedura di liberazione condizionale è attivata non su istanza del detenuto,

bensì d’ufficio, al sopraggiungere della scadenza dei 2/3 di pena e consta di

vari dettagliati preavvisi prodotti dalle competenti autorità e

dall’approfondito apprezzamento, tra l’altro, della condotta oggettivamente

tenuta dal condannato nel corso della carcerazione.

L’istanza

che tende, oltre al beneficio della gratuità della procedura, anche

all’ammissione al gratuito patrocinio, deve essere adeguatamente motivata e sostanziata.

4.4

Pur

considerando che in discussione vi sia un periodo di detenzione di una certa

importanza, l’esistenza di una prognosi negativa a fronte del pesante passato

penale del reclamante, rappresenta una situazione di partenza tale, per cui un

esito positivo potrebbe apparire, d’acchito, sfavorevole.

Ad

ogni modo, trattandosi, nel caso della liberazione condizionale, di una procedura

condotta d’ufficio, che pone delle condizioni precise nel rispetto dei diritti

del detenuto, l’assistenza di un legale risulta necessaria solo in casi

particolari, situazione questa non realizzata in concreto.

Di

conseguenza in questa sede, non viene riconosciuto il beneficio del gratuito

patrocinio.

Considerata

la particolare situazione personale ed economica del reclamante, e ritenuto che

nella procedura di merito gli è stato riconosciuto un difensore d’ufficio (da

cui si può ammettere l’assenza dei mezzi necessari), si prescinde dal prelevare

la tassa di giustizia e le spese.

5.

Il

reclamo è respinto. Data la situazione particolare del reclamante nella fattispecie,

la procedura è gratuita.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 ss., 379 ss., 393 ss., 439 CPP,

la LEPM, la LAG, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

4. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

5. Intimazione:

- ;

per conoscenza:

- .

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera