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Decisione

60.2014.48

Istanza di ispezione degli atti. già accusato ai sensi del CPP TI quale istante

19 febbraio 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di minaccia e lo ha nondimeno dichiarato autore colpevole di violazione di

domicilio "per essersi

indebitamente introdotto, al fine di appropriarsi di un cancello da lui

asserito di sua proprietà, nel fondo in uso e godimento al figlio __________ e

alla signora PI 2, contro la di loro volontà", condannandolo alla multa di CHF 150.-- e al

pagamento della tassa di giustizia e delle spese (inc. __________);

che la summenzionata sentenza è

regolarmente passata in giudicato (inc. __________);

che

con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a

questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo assistito IS 1

(cfr., al proposito copia procura del 9.04.2013, doc. 1.a), la trasmissione, in

copia, di un decreto di accusa (passato in giudicato), in cui il suo cliente è

stato condannato verosimilmente per il reato di violazione di domicilio in

relazione a fatti accaduti sei/sette anni fa;

che a sostegno della sua richiesta precisa

che dinanzi alla Pretura di __________ sarebbe pendente una vertenza di natura

successoria contro __________ e la di lei figlia __________ (doc. CRP 1.a);

che, come esposto in entrata, il

procuratore generale ha preavvisato favorevolmente la presente richiesta;

che

questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, parte civile ai

sensi del CPP TI nel procedimento penale di cui all’incarto __________ nel

frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di accusato

ai sensi del CPP TI) al medesimo;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

Considerandi

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato ai

sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire

la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse

giuridico legittimo;

che,

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione

degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e

il contenuto dell’incarto penale sfociato nella sentenza di condanna 7.07.2006

a carico di IS 1 (passata in giudicato) – appare dato un interesse giuridico

legittimo del qui istante giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia della

sentenza 7.07.2006 emanata dall’allora giudice Giorgio Bassetti e del relativo

verbale del dibattimento (inc. __________), poiché il procedimento penale nel

frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

che

considerato come alcuni atti istruttori del summenzionato procedimento penale

potrebbero essere potenzialmente utili per il patrocinatore del qui istante ad

avere un quadro più completo dei rapporti che esistevano tra le parti ed

eventualmente per la procedura civile pendente presso la Pretura di __________, questa Corte autorizza inoltre l’avv. PR 1 ad esaminare, presso il

Ministero pubblico di __________, l’incarto DA __________ (corrispondente all’incarto

__________ della Pretura penale), concordando le modalità di accesso con il

procuratore generale, compatibilmente con i suoi impegni;

che

il patrocinatore è, se del caso, autorizzato a fotocopiare gli atti istruttori

utili alle sue incombenze;

che

l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte

al summenzionato procedimento penale, nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

per conoscenza:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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