60.2014.48
Istanza di ispezione degli atti. già accusato ai sensi del CPP TI quale istante
19 febbraio 2014Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2014.48
Data decisione, Autorità:
19.02.2014, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato ai sensi del CPP TI quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2014.48
Lugano
19 febbraio
2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21.01./12.02.2014 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di
una decisione, passata in giudicato, emanata a suo carico;
premesso che la richiesta datata 21.01.2014
è giunta al Ministero pubblico il 23.01.2014, che – per il tramite del procuratore generale John Noseda – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte l’11/12.02.2014, preavvisando favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della denuncia/querela 30.04./4.05.2004 sporta da PI 2 nei confronti
di IS 1 per varie ipotesi di reato in relazione ad alcuni fatti accaduti, tra
l’altro, il 28.04.2004, ai di
lei danni e ai danni del figlio __________, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale (inc. MP __________) sfociato dapprima nel decreto di
accusa 11.07.2005 mediante il quale l’allora procuratore pubblico Luca Maghetti
ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto
colpevole di furto, minaccia e violazione di domicilio ed ha proposto la sua
condanna alla pena di cinque giorni di detenzione sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di due anni a valere quale pena interamente aggiuntiva al
DA __________ del 24.05.2004 e al pagamento della tassa di giustizia e delle
spese, rinviando la parte civile al competente foro per le sue pretese (DA __________);
che avverso il suddetto decreto IS 1 ha interposto tem-pestiva opposizione;
che il 7.07.2006 l’allora giudice della
Pretura penale Giorgio Bassetti ha prosciolto IS 1 dalle imputazioni di furto e
Fatti
di minaccia e lo ha nondimeno dichiarato autore colpevole di violazione di
domicilio "per essersi
indebitamente introdotto, al fine di appropriarsi di un cancello da lui
asserito di sua proprietà, nel fondo in uso e godimento al figlio __________ e
alla signora PI 2, contro la di loro volontà", condannandolo alla multa di CHF 150.-- e al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese (inc. __________);
che la summenzionata sentenza è
regolarmente passata in giudicato (inc. __________);
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo assistito IS 1
(cfr., al proposito copia procura del 9.04.2013, doc. 1.a), la trasmissione, in
copia, di un decreto di accusa (passato in giudicato), in cui il suo cliente è
stato condannato verosimilmente per il reato di violazione di domicilio in
relazione a fatti accaduti sei/sette anni fa;
che a sostegno della sua richiesta precisa
che dinanzi alla Pretura di __________ sarebbe pendente una vertenza di natura
successoria contro __________ e la di lei figlia __________ (doc. CRP 1.a);
che, come esposto in entrata, il
procuratore generale ha preavvisato favorevolmente la presente richiesta;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, parte civile ai
sensi del CPP TI nel procedimento penale di cui all’incarto __________ nel
frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di accusato
ai sensi del CPP TI) al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
Considerandi
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato ai
sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire
la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse
giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e
il contenuto dell’incarto penale sfociato nella sentenza di condanna 7.07.2006
a carico di IS 1 (passata in giudicato) – appare dato un interesse giuridico
legittimo del qui istante giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia della
sentenza 7.07.2006 emanata dall’allora giudice Giorgio Bassetti e del relativo
verbale del dibattimento (inc. __________), poiché il procedimento penale nel
frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che
considerato come alcuni atti istruttori del summenzionato procedimento penale
potrebbero essere potenzialmente utili per il patrocinatore del qui istante ad
avere un quadro più completo dei rapporti che esistevano tra le parti ed
eventualmente per la procedura civile pendente presso la Pretura di __________, questa Corte autorizza inoltre l’avv. PR 1 ad esaminare, presso il
Ministero pubblico di __________, l’incarto DA __________ (corrispondente all’incarto
__________ della Pretura penale), concordando le modalità di accesso con il
procuratore generale, compatibilmente con i suoi impegni;
che
il patrocinatore è, se del caso, autorizzato a fotocopiare gli atti istruttori
utili alle sue incombenze;
che
l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte
al summenzionato procedimento penale, nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per conoscenza:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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