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Decisione

60.2014.54

Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante

25 febbraio 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il Ministero pubblico ha

aperto un procedimento penale per

le ipotesi di reato di vie di fatto, minaccia e violazione di domicilio (inc. MP __________) sfociato nel decreto

di non luogo a procedere 8.05.2013 con "chiusura senza formalità

procedurali", in ragione del ritiro della querela penale (NLP __________);

che

con la presente istanza l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo

assistito IS 1, che sia ordinato al Ministero pubblico di trasmettergli copia

degli atti istruttori del surriferito procedimento penale in applicazione dell’art.

62 cpv. 4 LOG;

che

a sostegno della sua richiesta precisa in particolare che dopo il ritiro della

querela l’imputata avrebbe continuato ad importunare il suo patrocinato

(mediante telefonate e pedinamenti) e la di lui compagna (che nel frattempo è

divenuta sua moglie), e che egli non è più intenzionato a tollerare siffatti

atteggiamenti che ritiene opportuno segnalare alle autorità anche con riferimento

alla fattispecie di cui alla summenzionata querela (cfr. istanza 18/19.02.2014

e copia procura 21.01.2014 ivi annessa, doc. CRP 1 e doc. CRP 1.a);

che

questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il procuratore pubblico, essendo

il qui istante stato parte (in qualità di accusatore privato) al medesimo;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

Considerandi

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusatore

privato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la

procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico

legittimo;

che,

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli

atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio

CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –

appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 (rispettivamente del

suo patrocinatore) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in

copia, degli atti istruttori dell’incarto NLP __________, poiché il

procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in

veste di parte;

che

a ciò aggiungasi che il suo patrocinatore necessita della documentazione richiesta,

essendo intenzionato a segnalare alle autorità il comportamento assunto

dall’imputata, e ciò anche con riferimento alla fattispecie di cui alla querela

2/5.04.2013;

che

di conseguenza la documentazione richiesta (gli atti istruttori dell’incarto

NLP __________) viene trasmessa, in copia, al patrocinatore di IS 1 unitamente

alla presente decisione;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato

parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e

spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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