60.2014.54
Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante
25 febbraio 2014Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2014.54
Data decisione, Autorità:
25.02.2014, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2014.54
Lugano
25 febbraio
2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/19.02.2014 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia,
degli atti istruttori di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo
archiviato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito dell’esposto 2/5.04.2013 presentato da IS 1 nei confronti di __________
(con la quale ha avuto una relazione) riguardo a presunti fatti avvenuti a __________,
Fatti
il Ministero pubblico ha
aperto un procedimento penale per
le ipotesi di reato di vie di fatto, minaccia e violazione di domicilio (inc. MP __________) sfociato nel decreto
di non luogo a procedere 8.05.2013 con "chiusura senza formalità
procedurali", in ragione del ritiro della querela penale (NLP __________);
che
con la presente istanza l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo
assistito IS 1, che sia ordinato al Ministero pubblico di trasmettergli copia
degli atti istruttori del surriferito procedimento penale in applicazione dell’art.
62 cpv. 4 LOG;
che
a sostegno della sua richiesta precisa in particolare che dopo il ritiro della
querela l’imputata avrebbe continuato ad importunare il suo patrocinato
(mediante telefonate e pedinamenti) e la di lui compagna (che nel frattempo è
divenuta sua moglie), e che egli non è più intenzionato a tollerare siffatti
atteggiamenti che ritiene opportuno segnalare alle autorità anche con riferimento
alla fattispecie di cui alla summenzionata querela (cfr. istanza 18/19.02.2014
e copia procura 21.01.2014 ivi annessa, doc. CRP 1 e doc. CRP 1.a);
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il procuratore pubblico, essendo
il qui istante stato parte (in qualità di accusatore privato) al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
Considerandi
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusatore
privato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la
procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico
legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli
atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio
CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 (rispettivamente del
suo patrocinatore) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in
copia, degli atti istruttori dell’incarto NLP __________, poiché il
procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in
veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che il suo patrocinatore necessita della documentazione richiesta,
essendo intenzionato a segnalare alle autorità il comportamento assunto
dall’imputata, e ciò anche con riferimento alla fattispecie di cui alla querela
2/5.04.2013;
che
di conseguenza la documentazione richiesta (gli atti istruttori dell’incarto
NLP __________) viene trasmessa, in copia, al patrocinatore di IS 1 unitamente
alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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