60.2014.6
Reclamo del condannato contro la decisione della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi in materia di ricusazione di un suo membro (procuratore pubblico)
28 gennaio 2014Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2014.6
Data decisione, Autorità:
28.01.2014, CRPTI
Titolo:
Reclamo del condannato contro la decisione della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi in materia di ricusazione di un suo membro (procuratore pubblico)
DOMANDA DI RICUSAZIONE
GIURISDIZIONE DI RECLAMO
MOTIVI DI RICUSAZIONE
RECLAMO
art. 56 let. b CPP
art. 56 let. f CPP
Incarto n.
60.2014.6
Lugano
28 gennaio
2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 7/8.1.2014
presentato da
RE 1, ,
patr. da: PR 1, ,
contro
la decisione 20.12.2013 della Commissione per
l’esame dei condannati pericolosi in materia di ricusazione del procuratore
pubblico Chiara Borelli, membro supplente (inc. __________);
richiamato lo scritto 10.1.2014, mediante
il quale la Commissione per l’esame dei condannati pericolosi (Commissione) ha
comunicato di rinunciare a presentare osservazioni, rimettendosi al giudizio di
questa Corte;
richiamate le osservazioni 16.1.2014 del
procuratore pubblico Chiara Borelli, mediante le quali contesta l’esistenza di
motivi di prevenzione e di parzialità;
preso atto che il reclamante, con scritto
20/21.1.2014, ha comunicato di rinunciare a replicare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
decisione 7.4.2005 la Corte delle assise criminali ha dichiarato IS 1 (__________)
autore colpevole di, tra l’altro, duplice omicidio intenzionale (“per avere intenzionalmente ucciso i
genitori __________ e __________, colpendoli ripetutamente dapprima alla testa
con un bastone e poi con un coltello, mirando alle parti vitali, a __________,
il __________”) e, avendo
agito in stato di scemata responsabilità ed avendo dimostrato sincero
pentimento, lo ha condannato alla pena di sette anni di reclusione, pena
sospesa giusta l’art. 43 vCP per dare luogo all’internamento in applicazione
dell’art. 43 n. 1 cpv. 2 vCP, ordinato contestualmente (inc. __________).
b. Con
scritto 11.11.2013 il giudice Mauro Ermani, presidente supplente della Commissione,
preso atto dell’istanza 4.10.2013 del giudice dei provvedimenti coercitivi
Claudia Solcà, agente quale giudice dell’applicazione della pena, concernente
la procedura di rivalutazione della misura di internamento a’ sensi dell’art.
64 cpv. 1 CP, ha informato IS 1 che l’istanza sarebbe stata esaminata dalla
Commissione composta dal giudice Mauro Ermani, presidente supplente, da Giorgio
Battaglioni, capo della divisione della giustizia, dal procuratore pubblico
Chiara Borelli, dall’avv. Goran Mazzucchelli e dal dr. med. Rafael Traber. Gli
ha assegnato un termine di cinque giorni per comunicare se intendeva esercitare
il diritto di ricusazione nei confronti dei predetti membri ed avvalersi della
facoltà di essere sentito dalla Commissione stessa.
c. Con
istanza 18/19.11.2013 IS 1 ha chiesto la ricusazione del procuratore pubblico
Chiara Borelli, membro supplente della Commissione in sostituzione di Moreno Capella.
Il
membro supplente avrebbe interrogato, quale sostituto procuratore pubblico, le
sorelle ed il cognato di IS 1 nell’ambito del noto procedimento penale, per cui
sarebbero adempiuti i motivi di ricusazione a’ sensi dell’art. 56 lit. b/f CPP.
d. Con
decisione 26.11.2013 la Commissione (composta dal giudice Mauro Ermani, da
Giorgio Battaglioni, dal procuratore pubblico Chiara Borelli, dall’avv. Goran
Mazzucchelli e dal dr. med. Rafael Traber) ha respinto detta istanza di
ricusazione: il procuratore pubblico Chiara Borelli era intervenuto nel
procedimento penale in maniera marginale e, soprattutto, non aveva sostenuto
l’accusa nei suoi confronti.
e. Con
gravame 5/6.12.2013 IS 1 ha postulato l’annullamento della decisione e la ricusazione
del procuratore pubblico Chiara Borelli.
f. Con
sentenza del 16.12.2013 (inc. CRP __________) questa Corte ha annullato la
decisione 26.11.2013 della Commissione, rinviando l’incarto per nuova decisione.
g. Con
decisione del 20.12.2013 la Commissione ha respinto l’istanza di ricusazione
del procuratore pubblico Chiara Borelli in quanto il suo intervento nel
procedimento penale relativo al reclamante era stato solo marginale, e
soprattutto non aveva sostenuto l’accusa, con riferimento alla sentenza del TF
6B_358/2008.
h. Con
nuovo gravame 7/8.1.2014 RE 1 postula che la citata decisione sia annullata e
che il procuratore pubblico Chiara Borelli sia ricusato quale membro supplente
della Commissione.
i. La
Commissione ha rinunciato a presentare osservazioni, mentre il procuratore
pubblico ha ricordato quale fosse stata la sua partecipazione nel procedimento
a carico del reclamante, sostenendo che la stessa fosse marginale e che in ogni
modo non avesse sostenuto l’accusa.
j. Le
parti non hanno replicato e duplicato.
Considerandi
1.
1.1.
La
competenza di questa Corte a decidere i gravami presentati contro le decisioni
in materia di ricusazione dei membri della Commissione è stata ammessa, in applicazione
dell’art. 80 cpv. 2 LTF, nella precedente decisione del 16.12.2013 relativa al gravame
presentato da questo reclamante (punto 4, inc. CRP __________).
1.2
IS
1.
si aggrava contro la decisione 20.12.2013 della Commissione che ha respinto
la sua istanza di ricusazione nei confronti del procuratore pubblico Chiara
Borelli, membro supplente della Commissione.
Il
reclamo, inoltrato il 7/8.1.2014, è tempestivo (siccome presentato nel termine
di dieci giorni di cui all’art. 396 cpv. 1 CPP).
IS
1, condannato nei cui confronti è pendente la procedura di rivalutazione della
misura d’internamento a’ sensi dell’art. 64 cpv. 1 CP, nel cui contesto è stata
interpellata la Commissione, è legittimato a reclamare in applicazione
dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento o alla modifica della decisione della Commissione che non ha
accolto la sua istanza di ricusazione a carico di un membro che reputa
parziale.
Le esigenze
di forma e motivazione del gravame sono rispettate.
Il
reclamo è quindi ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Il
reclamante invoca anzitutto il caso di ricusazione previsto all’art. 56 lit. b
CPP, applicabile a chi ha partecipato alla medesima causa in altra veste,
segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito o
testimone.
Si
ricorda che il procuratore pubblico è parte al procedimento (art. 104 cpv. 1
lit. c CPP) e dirige il procedimento durante l’istruzione (art. 61 lit. a CPP).
Il
reclamante ritiene che il motivo di ricusa valga non solo per chi è stato
delegato ad assumere il caso, ma anche per ogni persona supplente.
Il
reclamante invoca pure l’art. 56 lit. f CPP, adducendo motivi di prevenzione,
oggettivi: il procuratore pubblico che ha concorso alla sua condanna vorrebbe
ora far parte della Commissione che deve formulare un preavviso al giudice dei
provvedimenti coercitivi relativo alla misura adottata in seguito alla medesima
condanna.
Dal
canto suo il procuratore pubblico di cui è chiesta la ricusazione precisa di
essere intervenuto quale sostituto procuratore pubblico, a sostegno del
procuratore pubblico, non avendo la competenza per assumere simile procedimento.
Ricorda di aver partecipato passivamente, la notte dei fatti, a un verbale del
qui reclamante, unitamente al procuratore pubblico, e di aver interrogato tre
testimoni il giorno seguente, in quanto il procuratore pubblico titolare
dell’inchiesta era impossibilitato.
Ritiene
di non aver partecipato attivamente all’istruzione del procedimento, di non
aver presenziato al dibattimento e di non essere intervenuto attivamente in
sostegno del procuratore titolare. La sua partecipazione sarebbe pertanto stata
marginale e non avrebbe in ogni caso sostenuto l’accusa, con riferimento alla
giurisprudenza del TF.
2.2
Giusta
gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ognuno ha il diritto
di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito,
indipendente e imparziale.
La
garanzia del diritto ad un giudice imparziale vieta l'influsso sulla decisione
di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarla della necessaria
oggettività a favore o a pregiudizio di una parte (sentenze TF 1B_305/2010 del 25.10.2010 e 1B_264/2009 del 18.11.2009; DTF 134 I 238, consid. 2.1; 131 I 24, consid.
1.
; 126 I 68 consid. 3a): a chiunque sia sottoposto a influenze di tal genere
non può essere riconosciuta la qualità di “giusto mediatore” (DTF 135 Ia
14).
Sebbene la semplice affermazione di
parzialità basata sui sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente a
fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente
prevenuto: basta la constatazione
oggettiva di circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una
prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità, per giustificare la sua
ricusazione (sentenze TF 1B_285/2012 del 20.12.2012 consid. 3.1;4A_672/2011
del 31.1.2012, parzialmente pubblicata in DTF 138 I 1 consid. 2.2;6B_556/2010
del 18.1.2011;1B_305/2010 del 25.10.2010 e 1B_264/2009 del 18.11.2009; DTF 134 IV 289 consid. 6.2.1; sentenza TPF BB.2011.23 del 14.3.2011).
L’imparzialità
del giudice è presunta – in modo refragabile – per non rendere illusoria l'organizzazione regolare della competenza
dei tribunali e per non svuotare del proprio contenuto la garanzia di un
giudice costituzionale (ZK StPO – A. J. KELLER, art. 56 CPP n. 11; Y. DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire,
art. 34 LTF n. 533-535; N.
SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, p. 192-193
n. 509).
La ricusazione riveste un carattere
eccezionale, per non intralciare l’ordinato e ordinario funzionamento della
giustizia: deve essere ammessa solo in presenza di motivi gravi ed oggettivi
che permettano di dubitare dell'imparzialità del giudice (Commentario CPP – M. MINI, art. 56 CPP n. 10).
Sotto
il profilo oggettivo occorre ricercare se il magistrato ricusato offra le
necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono
considerati, in tale ambito, anche aspetti di carattere funzionale e
organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le
apparenze stesse. Una parte (al procedimento) può personalmente risentire certi
atteggiamenti del magistrato come determinati da parzialità ma è decisivo
sapere se le sue apprensioni soggettive possano considerarsi oggettivamente
giustificate (sentenza TF 1B_264/2009 del 18.11.2009, consid. 2.3; DTF 134 I 238, consid. 2.1.; 131 I 24 consid. 1.1.; sentenza TPF BB.2011.23 del
14.3
).
Il
principio dell'indipendenza è ripreso dall'art. 4 CPP e concerne tutte le
autorità penali di cui agli art. 12 e 13 CPP.
2.3
L'art.
56.
CPP – che concretizza i diritti fondamentali di
cui agli art. 29 cpv. 1, 30 cpv. 1 Cost e 6 n. 1 CEDU – si
applica allo stesso modo sia alle autorità penali giudicanti sia a quelle non
giudicanti preposte al procedimento penale.
Di
principio, non è ammissibile né si giustifica, che gli interessi personali
(art. 56 lit. a CPP) oppure il coinvolgimento personale per precedenti attività
professionali (art. 56 lit. b CPP) o per vincoli familiari (art. 56 lit. d ed e
CPP) non conducano alla ricusazione del magistrato inquirente o del funzionario
di polizia al pari del giudice, così che i motivi di cui alle lettere a-e
valgono per la polizia, per il pubblico ministero e per l'autorità penale delle
contravvenzioni, alla stregua del giudice.
Per
contro nel caso di una prevenzione fondata sugli “altri motivi”, di cui
all'art. 56 lit. f CPP, è necessario operare una distinzione a dipendenza della
diversa situazione o del diverso grado di funzione dell'autorità coinvolta. In
effetti, la dottrina ritiene che, a dipendenza delle circostanze, non risulta
essere appropriato esigere dal funzionario di polizia, nell'ambito dei suoi
compiti di indagine, lo stesso riserbo e la stessa equidistanza di quelli richiesti
al giudice (ZK StPO – A. J. KELLER, art. 56 CPP n. 3 e 7-8).
2.4
Il testo dell'art. 56 lit. b CPP fonda, in
maniera generale, un motivo di ricusazione allorquando il magistrato abbia
partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come patrocinatore
di una parte, oltre che come membro di un'autorità, perito o testimone.
Trattasi di un motivo che va oltre le esigenze poste dall'art. 6 n. 1 CEDU, da
un lato, perché ha allargato la cerchia di persone che ne sono interessate e,
dall'altro lato, perché il fatto stesso di aver partecipato al medesimo
procedimento è considerato per sé stesso motivo di parzialità, contrariamente a
quanto fin qui ritenuto dalla giurisprudenza europea (CR CPP - J.-M. VERNIORY,
art. 56 CPP n. 15).
Per
partecipazione al medesimo procedimento, ai sensi della norma di cui è parola,
è da intendere l'essere intervenuti nello stesso con funzioni diverse. È il
caso, fra l'altro, dell'avvocato che accede alla magistratura: egli non può
giudicare la causa in cui egli in precedenza ha funto da patrocinatore di una
parte (CR CPP - J.-M. VERNIORY, art. 56 CPP n. 19).
Per
la dottrina, accertata l'identità del procedimento, la ricusazione deve
avvenire in modo meccanico senza dar luogo a ulteriori disquisizioni. Il fatto
che il magistrato non abbia giocato che un ruolo accessorio o non abbia avuto
che pochi contatti con una delle parti o con l'oggetto della causa sono
elementi privi di pertinenza (Y. DONZALLAZ, op. cit., art. 34 LTF n. 547).
2.5
L'art.
56.
lit. f CPP - che in quanto clausola generale e indeterminata gioca un ruolo
residuo per i motivi di ricusazione non già compresi alle lettere da a ad e (CR
CPP - J.-M. VERNIORY, art. 56 CPP n. 27; sentenza TF 1B_243/2011 dell'8.7.2011
consid. 3.1.) - al pari dell'art. 34 cpv. 1 lit. e LTF, impone a chi opera in
seno ad un'autorità penale di ricusarsi se potrebbe avere una prevenzione nella
causa per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o
d’inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore.
Un
rapporto di vicinanza tra colui che opera in seno ad un'autorità penale e una
parte (o il di lei patrocinatore), che va oltre la misura usuale su un piano
sociale può oggettivamente fondare sospetto di parzialità. Al proposito il
testo di legge elenca in modo esemplificativo i rapporti di amicizia o di
inimicizia (che devono sussistere nella persona attiva nell'autorità penale,
mentre che è ininfluente se gli stessi sentimenti vengono nutriti dalla parte o
dal suo patrocinatore). Simpatia ("Zuneigung") o avversione
("Abneigung") vengono considerati motivi di ricusazione se rimarchevoli
("ausgeprägt"), ovverossia quando sussistono rilevanti attriti
personali o un grave disaccordo, ritenuto che devono essere dei motivi
oggettivi a definire una certa intensità del rapporto (BSK StPO - M. BOOG, art.
56.
CPP n. 39). In altre parole il sospetto di parzialità e il rischio di
prevenzione non devono essere valutati in funzione dei sentimenti personali di
una parte bensì devono fondarsi su criteri oggettivi (DTF 127 I 196 consid. 2;
F. RIKLIN, StPO Kommentar, art. 56 CPP n. 4).
È
altresì data prevenzione ai sensi dell'art. 56 lit. f CPP quando il rapporto di
colui che opera in seno ad un'autorità penale con l'oggetto della causa è, dal
profilo oggettivo, tale che l'esito del procedimento per il membro
dell'autorità penale non è più libero (N. SCHMID, Praxiskommentar, art. 56 CPP
n. 14).
2.6
Nella sentenza in cui ha ammesso la
possibilità della ricusazione dei membri della Commissione per l’esame dei
condannati pericolosi (DTF 134 IV 289 ss.), il TF ha avuto modo di stabilire
che la presenza, in seno alla Commissione, di un giudice che aveva precedentemente
condannato la medesima persona, ma in altri procedimenti sfociati in condanne a
pene privative della libertà, non era tale da far sorgere dubbi riguardo alla
sua imparzialità nella procedura relativa alla liberazione condizionale.
Riguardo
al procuratore pubblico, il TF ha per contro ritenuto problematica la presenza
nella Commissione di un procuratore pubblico che in precedenza aveva assunto la
veste di accusatore pubblico nel medesimo procedimento, in quanto in tale funzione
è assurto a vera e propria controparte dell’accusato.
È
dato motivo di ricusazione qualora il procuratore pubblico, membro della Commissione,
abbia sostenuto l’accusa contro il detenuto nei processi sfociati in condanne a
pene privative della libertà di cui chiede di esser liberato condizionalmente;
non è data ricusazione se il procuratore pubblico ha esercitato l’azione
pubblica in altri procedimenti conclusi con un proscioglimento, un abbandono,
una condanna a pene ormai scontate, prescritte o non più esecutive per altri
motivi.
In
una successiva sentenza, il TF ha ribadito gli stessi concetti (sentenza 6B_26/2013
del 14.3.2013 consid. 2.2. e 2.3.).
3.
3.1.
Nel
presente caso, abbiamo a che fare con una situazione diversa rispetto a quelle
analizzate dal TF nella surriferita decisione.
3.2
L’allora
sostituto procuratore pubblico, Chiara Borelli, durante un periodo di picchetto,
era intervenuto sul luogo del delitto la sera stessa dei fatti, unitamente al
procuratore pubblico responsabile dell’inchiesta, che ha proceduto
all’audizione del qui reclamante.
Il
giorno successivo, l’allora sostituto procuratore pubblico ha interrogato tre
persone (parenti prossime del qui reclamante), data l’impossibilità del
procuratore pubblico titolare di procedervi direttamente.
Per
il seguito, non ha potuto (date le limitate competenze a suo tempo riconosciute
ai sostituti procuratori pubblici) o dovuto occuparsi del procedimento penale
sfociato nella condanna del qui reclamante indicata al punto a. del presente giudizio.
3.3
L’allora
sostituto procuratore pubblico, la sera del 16.2.2004 e il giorno successivo, era
intervenuto nella medesima causa. Il procedimento penale conseguente a quei
fatti è sfociato nel giudizio 7.4.2005 e nell’adozione della misura (internamento)
la cui rivalutazione è oggetto della procedura pendente presso il giudice dei
provvedimenti coercitivi e nella quale la Commissione è chiamata ad esprimere un
proprio parere.
3.4
Il
16.2.2004
e il 17.2.2004 l’allora sostituto procuratore pubblico era intervento
quale ausiliare del procuratore pubblico Moreno Capella, responsabile del
procedimento. Si tratta di un'altra veste rispetto a quella di membro supplente
della Commissione.
3.5
Con
riferimento alla giurisprudenza del TF citata, si deve constatare che, nel
presente caso, Chiara Borelli per un verso non sia intervenuta in altro
procedimento a carico del qui reclamante (ciò che escluderebbe la ricusazione)
ma nella medesima causa, e per altro verso nella medesima causa non abbia
sostenuto l’accusa al dibattimento (ciò che, diversamente, comporterebbe la
ricusazione).
Ella
si trova in una situazione intermedia: intervenuta nella medesima causa, in
altra veste, a sostegno del procuratore pubblico, ma senza sostenere l’accusa
al dibattimento.
3.6
Un’interpretazione
restrittiva della giurisprudenza del TF esclude la sua ricusazione.
Diverso
è sostenere l’accusa al dibattimento, più in generale esercitare l’azione pubblica
(mansioni queste svolte, in concreto, dal procuratore pubblico Moreno Capella),
un’altra cosa è intervenire, all’inizio del procedimento, quale ausiliare del
procuratore titolare del procedimento.
3.7
A
sostegno della mancata ricusazione milita, in generale, la funzione di pubblico
ministero nel CPP, ed in particolare, il testo dell’art. 104 cpv. 1 lit. c CPP.
3.7.1
Nel
corso del procedimento penale il pubblico ministero cambia la propria funzione.
Nella
procedura preliminare, il pubblico ministero dirige il procedimento ed interviene
in posizione sovrana rispetto all'imputato.
Nondimeno
egli è tenuto al rispetto del principio della verità materiale ancorato all'art.
6.
CPP che gli fa obbligo di raccogliere d'ufficio tutte le prove necessarie per
il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all'imputato (cpv. 1),
indipendentemente dalle domande o dalle dichiarazioni o dall'atteggiamento
passivo dei partecipanti al processo.
Ciò
comporta per le autorità di perseguimento penale il compito non solo di raccogliere
le prove a carico dell'imputato bensì anche quello di verificare con la medesima
cura gli elementi a suo discarico (cpv. 2) [Messaggio 21.12.2005, FF 2006 p. 1036; Commentario CPP - P. BERNASCONI, art. 6 CPP n. 1-3; ZK StPO - A. J.
KELLER, art. 16 CPP n. 7]. In altre parole, secondo quanto voluto dal
legislatore, in questa fase del procedimento, il pubblico ministero deve
assumere una posizione neutrale nei confronti dell'imputato e delle altre
parti.
Ciononostante
nella procedura preliminare il procuratore pubblico deve partire da un'ipotesi
accusatoria: nel diritto procedurale penale svizzero (sia prima e sia dopo
l'entrata in vigore l'1.1.2011 del nuovo Codice di diritto processuale penale
svizzero) vige infatti il cosiddetto principio "in dubio pro duriore",
secondo cui il magistrato inquirente dispone l'abbandono del procedimento soltanto
in caso di evidente impunità rispettivamente di assenza manifesta di un
presupposto processuale (sentenze TF 1B_123/2011 dell'11.7.2011 consid. 7.1B_46/2011 dell'1.6.2011 consid. 4.;
1B_1/2011 del 20.4.2011 consid. 4.; ZK StPO - A. J. KELLER, art. 56 CPP n. 36;
HAUSER / SCHWERI / HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrechts, 2a. ed., n.
1375).
Con la promozione dell'accusa la posizione
del procuratore pubblico cambia, segnatamente per rapporto all'imputato.
In
questa fase il pubblico ministero non è più tenuto a mantenere una posizione neutrale
rispetto alle parti. Nondimeno egli rimane sottoposto al principio della correttezza
processuale ("Prinzip der Fairness") come pure sottostà al
divieto dell'arbitrio ("Willkürverbot") [ZK StPO - A. J.
KELLER, art. 16 CPP n. 7-12 e art. 56 CPP n. 36-37].
3.7.2
Questa
diversa funzione è resa in modo plastico dall’art. 104 cpv.1 lit. c CPP, che qualifica
il procuratore pubblico di parte solo nella procedura dibattimentale e in
quella di ricorso. Solo da quel momento il procuratore pubblico assurge a vera
e propria controparte dell’accusato, per riprendere le parole del TF (DTF 134
IV 296).
3.7.3
Analogo
cambiamento di funzione del procuratore pubblico era previsto dal previgente
CPP-TI (in vigore al momento dell’intervento dell’allora sostituto procuratore
pubblico), che il CPP ha preso quale modello.
Come
ricorda L. MARAZZI (Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 9),
la posizione del procuratore pubblico cambiava dopo l’emanazione dell’atto
d’accusa. Il magistrato inquirente durante l’inchiesta deve imparzialmente
raccogliere tutte le prove, incluse quelle a favore dell’accusato, mentre in
qualità di magistrato requirente rappresenta gli interessi dello Stato ed è
allora parte a pieno titolo.
3.8
L’intervento
dell’allora sostituto procuratore pubblico, Chiara Borelli, dev’essere qualificato
di iniziale, ausiliario, non di parte.
Iniziale
perché era intervenuto nella fase delle informazioni preliminari e della promozione
dell’accusa, in cui abbiamo detto quale fosse (e sia) il ruolo del pubblico
ministero.
Ausiliario,
a sostegno del procuratore pubblico che ha assunto il procedimento e che ha poi
sostenuto l’accusa. L’allora sostituto procuratore pubblico non poteva, e neppure
avrebbe potuto, assumere, personalmente, la competenza di condurre il procedimento
a carico di RE 1.
Non
di parte, perché, allora (CPP-TI) come ora (CPP), il pubblico ministero assurge
al ruolo di parte a tutti gli effetti solo nella fase dibattimentale e in
quella di ricorso.
3.9
Per
questi motivi, la ricusazione del procuratore pubblico quale membro supplente
della Commissione va respinta, sia nell’ottica dell’art. 56 lit. b CPP, sia in
quella più generale dell’art. 56 lit. f CPP, in relazione al quale peraltro il
reclamo non ha formulato particolari argomentazioni.
3.10
Data
la particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 56 lit. b e lit. f, 379
ss. e 393 ss. CPP, la legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli
adulti (LEPM) ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali
sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e
incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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