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Decisione

60.2014.6

Reclamo del condannato contro la decisione della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi in materia di ricusazione di un suo membro (procuratore pubblico)

28 gennaio 2014Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

decisione 7.4.2005 la Corte delle assise criminali ha dichiarato IS 1 (__________)

autore colpevole di, tra l’altro, duplice omicidio intenzionale (“per avere intenzionalmente ucciso i

genitori __________ e __________, colpendoli ripetutamente dapprima alla testa

con un bastone e poi con un coltello, mirando alle parti vitali, a __________,

il __________”) e, avendo

agito in stato di scemata responsabilità ed avendo dimostrato sincero

pentimento, lo ha condannato alla pena di sette anni di reclusione, pena

sospesa giusta l’art. 43 vCP per dare luogo all’internamento in applicazione

dell’art. 43 n. 1 cpv. 2 vCP, ordinato contestualmente (inc. __________).

b. Con

scritto 11.11.2013 il giudice Mauro Ermani, presidente supplente della Commissione,

preso atto dell’istanza 4.10.2013 del giudice dei provvedimenti coercitivi

Claudia Solcà, agente quale giudice dell’applicazione della pena, concernente

la procedura di rivalutazione della misura di internamento a’ sensi dell’art.

64 cpv. 1 CP, ha informato IS 1 che l’istanza sarebbe stata esaminata dalla

Commissione composta dal giudice Mauro Ermani, presidente supplente, da Giorgio

Battaglioni, capo della divisione della giustizia, dal procuratore pubblico

Chiara Borelli, dall’avv. Goran Mazzucchelli e dal dr. med. Rafael Traber. Gli

ha assegnato un termine di cinque giorni per comunicare se intendeva esercitare

il diritto di ricusazione nei confronti dei predetti membri ed avvalersi della

facoltà di essere sentito dalla Commissione stessa.

c. Con

istanza 18/19.11.2013 IS 1 ha chiesto la ricusazione del procuratore pubblico

Chiara Borelli, membro supplente della Commissione in sostituzione di Moreno Capella.

Il

membro supplente avrebbe interrogato, quale sostituto procuratore pubblico, le

sorelle ed il cognato di IS 1 nell’ambito del noto procedimento penale, per cui

sarebbero adempiuti i motivi di ricusazione a’ sensi dell’art. 56 lit. b/f CPP.

d. Con

decisione 26.11.2013 la Commissione (composta dal giudice Mauro Ermani, da

Giorgio Battaglioni, dal procuratore pubblico Chiara Borelli, dall’avv. Goran

Mazzucchelli e dal dr. med. Rafael Traber) ha respinto detta istanza di

ricusazione: il procuratore pubblico Chiara Borelli era intervenuto nel

procedimento penale in maniera marginale e, soprattutto, non aveva sostenuto

l’accusa nei suoi confronti.

e. Con

gravame 5/6.12.2013 IS 1 ha postulato l’annullamento della decisione e la ricusazione

del procuratore pubblico Chiara Borelli.

f. Con

sentenza del 16.12.2013 (inc. CRP __________) questa Corte ha annullato la

decisione 26.11.2013 della Commissione, rinviando l’incarto per nuova decisione.

g. Con

decisione del 20.12.2013 la Commissione ha respinto l’istanza di ricusazione

del procuratore pubblico Chiara Borelli in quanto il suo intervento nel

procedimento penale relativo al reclamante era stato solo marginale, e

soprattutto non aveva sostenuto l’accusa, con riferimento alla sentenza del TF

6B_358/2008.

h. Con

nuovo gravame 7/8.1.2014 RE 1 postula che la citata decisione sia annullata e

che il procuratore pubblico Chiara Borelli sia ricusato quale membro supplente

della Commissione.

i. La

Commissione ha rinunciato a presentare osservazioni, mentre il procuratore

pubblico ha ricordato quale fosse stata la sua partecipazione nel procedimento

a carico del reclamante, sostenendo che la stessa fosse marginale e che in ogni

modo non avesse sostenuto l’accusa.

j. Le

parti non hanno replicato e duplicato.

Considerandi

1.

1.1.

La

competenza di questa Corte a decidere i gravami presentati contro le decisioni

in materia di ricusazione dei membri della Commissione è stata ammessa, in applicazione

dell’art. 80 cpv. 2 LTF, nella precedente decisione del 16.12.2013 relativa al gravame

presentato da questo reclamante (punto 4, inc. CRP __________).

1.2

IS

1.

si aggrava contro la decisione 20.12.2013 della Commissione che ha respinto

la sua istanza di ricusazione nei confronti del procuratore pubblico Chiara

Borelli, membro supplente della Commissione.

Il

reclamo, inoltrato il 7/8.1.2014, è tempestivo (siccome presentato nel termine

di dieci giorni di cui all’art. 396 cpv. 1 CPP).

IS

1, condannato nei cui confronti è pendente la procedura di rivalutazione della

misura d’internamento a’ sensi dell’art. 64 cpv. 1 CP, nel cui contesto è stata

interpellata la Commissione, è legittimato a reclamare in applicazione

dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto

all’annullamento o alla modifica della decisione della Commissione che non ha

accolto la sua istanza di ricusazione a carico di un membro che reputa

parziale.

Le esigenze

di forma e motivazione del gravame sono rispettate.

Il

reclamo è quindi ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Il

reclamante invoca anzitutto il caso di ricusazione previsto all’art. 56 lit. b

CPP, applicabile a chi ha partecipato alla medesima causa in altra veste,

segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito o

testimone.

Si

ricorda che il procuratore pubblico è parte al procedimento (art. 104 cpv. 1

lit. c CPP) e dirige il procedimento durante l’istruzione (art. 61 lit. a CPP).

Il

reclamante ritiene che il motivo di ricusa valga non solo per chi è stato

delegato ad assumere il caso, ma anche per ogni persona supplente.

Il

reclamante invoca pure l’art. 56 lit. f CPP, adducendo motivi di prevenzione,

oggettivi: il procuratore pubblico che ha concorso alla sua condanna vorrebbe

ora far parte della Commissione che deve formulare un preavviso al giudice dei

provvedimenti coercitivi relativo alla misura adottata in seguito alla medesima

condanna.

Dal

canto suo il procuratore pubblico di cui è chiesta la ricusazione precisa di

essere intervenuto quale sostituto procuratore pubblico, a sostegno del

procuratore pubblico, non avendo la competenza per assumere simile procedimento.

Ricorda di aver partecipato passivamente, la notte dei fatti, a un verbale del

qui reclamante, unitamente al procuratore pubblico, e di aver interrogato tre

testimoni il giorno seguente, in quanto il procuratore pubblico titolare

dell’inchiesta era impossibilitato.

Ritiene

di non aver partecipato attivamente all’istruzione del procedimento, di non

aver presenziato al dibattimento e di non essere intervenuto attivamente in

sostegno del procuratore titolare. La sua partecipazione sarebbe pertanto stata

marginale e non avrebbe in ogni caso sostenuto l’accusa, con riferimento alla

giurisprudenza del TF.

2.2

Giusta

gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ognuno ha il diritto

di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito,

indipendente e imparziale.

La

garanzia del diritto ad un giudice imparziale vieta l'influsso sulla decisione

di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarla della necessaria

oggettività a favore o a pregiudizio di una parte (sentenze TF 1B_305/2010 del 25.10.2010 e 1B_264/2009 del 18.11.2009; DTF 134 I 238, consid. 2.1; 131 I 24, consid.

1.

; 126 I 68 consid. 3a): a chiunque sia sottoposto a influenze di tal genere

non può essere riconosciuta la qualità di “giusto mediatore” (DTF 135 Ia

14).

Sebbene la semplice affermazione di

parzialità basata sui sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente a

fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente

prevenuto: basta la constatazione

oggettiva di circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una

prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità, per giustificare la sua

ricusazione (sentenze TF 1B_285/2012 del 20.12.2012 consid. 3.1;4A_672/2011

del 31.1.2012, parzialmente pubblicata in DTF 138 I 1 consid. 2.2;6B_556/2010

del 18.1.2011;1B_305/2010 del 25.10.2010 e 1B_264/2009 del 18.11.2009; DTF 134 IV 289 consid. 6.2.1; sentenza TPF BB.2011.23 del 14.3.2011).

L’imparzialità

del giudice è presunta – in modo refragabile – per non rendere illusoria l'organizzazione regolare della competenza

dei tribunali e per non svuotare del proprio contenuto la garanzia di un

giudice costituzionale (ZK StPO – A. J. KELLER, art. 56 CPP n. 11; Y. DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire,

art. 34 LTF n. 533-535; N.

SCHMID, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, p. 192-193

n. 509).

La ricusazione riveste un carattere

eccezionale, per non intralciare l’ordinato e ordinario funzionamento della

giustizia: deve essere ammessa solo in presenza di motivi gravi ed oggettivi

che permettano di dubitare dell'imparzialità del giudice (Commentario CPP – M. MINI, art. 56 CPP n. 10).

Sotto

il profilo oggettivo occorre ricercare se il magistrato ricusato offra le

necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono

considerati, in tale ambito, anche aspetti di carattere funzionale e

organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le

apparenze stesse. Una parte (al procedimento) può personalmente risentire certi

atteggiamenti del magistrato come determinati da parzialità ma è decisivo

sapere se le sue apprensioni soggettive possano considerarsi oggettivamente

giustificate (sentenza TF 1B_264/2009 del 18.11.2009, consid. 2.3; DTF 134 I 238, consid. 2.1.; 131 I 24 consid. 1.1.; sentenza TPF BB.2011.23 del

14.3

).

Il

principio dell'indipendenza è ripreso dall'art. 4 CPP e concerne tutte le

autorità penali di cui agli art. 12 e 13 CPP.

2.3

L'art.

56.

CPP – che concretizza i diritti fondamentali di

cui agli art. 29 cpv. 1, 30 cpv. 1 Cost e 6 n. 1 CEDU – si

applica allo stesso modo sia alle autorità penali giudicanti sia a quelle non

giudicanti preposte al procedimento penale.

Di

principio, non è ammissibile né si giustifica, che gli interessi personali

(art. 56 lit. a CPP) oppure il coinvolgimento personale per precedenti attività

professionali (art. 56 lit. b CPP) o per vincoli familiari (art. 56 lit. d ed e

CPP) non conducano alla ricusazione del magistrato inquirente o del funzionario

di polizia al pari del giudice, così che i motivi di cui alle lettere a-e

valgono per la polizia, per il pubblico ministero e per l'autorità penale delle

contravvenzioni, alla stregua del giudice.

Per

contro nel caso di una prevenzione fondata sugli “altri motivi”, di cui

all'art. 56 lit. f CPP, è necessario operare una distinzione a dipendenza della

diversa situazione o del diverso grado di funzione dell'autorità coinvolta. In

effetti, la dottrina ritiene che, a dipendenza delle circostanze, non risulta

essere appropriato esigere dal funzionario di polizia, nell'ambito dei suoi

compiti di indagine, lo stesso riserbo e la stessa equidistanza di quelli richiesti

al giudice (ZK StPO – A. J. KELLER, art. 56 CPP n. 3 e 7-8).

2.4

Il testo dell'art. 56 lit. b CPP fonda, in

maniera generale, un motivo di ricusazione allorquando il magistrato abbia

partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come patrocinatore

di una parte, oltre che come membro di un'autorità, perito o testimone.

Trattasi di un motivo che va oltre le esigenze poste dall'art. 6 n. 1 CEDU, da

un lato, perché ha allargato la cerchia di persone che ne sono interessate e,

dall'altro lato, perché il fatto stesso di aver partecipato al medesimo

procedimento è considerato per sé stesso motivo di parzialità, contrariamente a

quanto fin qui ritenuto dalla giurisprudenza europea (CR CPP - J.-M. VERNIORY,

art. 56 CPP n. 15).

Per

partecipazione al medesimo procedimento, ai sensi della norma di cui è parola,

è da intendere l'essere intervenuti nello stesso con funzioni diverse. È il

caso, fra l'altro, dell'avvocato che accede alla magistratura: egli non può

giudicare la causa in cui egli in precedenza ha funto da patrocinatore di una

parte (CR CPP - J.-M. VERNIORY, art. 56 CPP n. 19).

Per

la dottrina, accertata l'identità del procedimento, la ricusazione deve

avvenire in modo meccanico senza dar luogo a ulteriori disquisizioni. Il fatto

che il magistrato non abbia giocato che un ruolo accessorio o non abbia avuto

che pochi contatti con una delle parti o con l'oggetto della causa sono

elementi privi di pertinenza (Y. DONZALLAZ, op. cit., art. 34 LTF n. 547).

2.5

L'art.

56.

lit. f CPP - che in quanto clausola generale e indeterminata gioca un ruolo

residuo per i motivi di ricusazione non già compresi alle lettere da a ad e (CR

CPP - J.-M. VERNIORY, art. 56 CPP n. 27; sentenza TF 1B_243/2011 dell'8.7.2011

consid. 3.1.) - al pari dell'art. 34 cpv. 1 lit. e LTF, impone a chi opera in

seno ad un'autorità penale di ricusarsi se potrebbe avere una prevenzione nella

causa per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o

d’inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore.

Un

rapporto di vicinanza tra colui che opera in seno ad un'autorità penale e una

parte (o il di lei patrocinatore), che va oltre la misura usuale su un piano

sociale può oggettivamente fondare sospetto di parzialità. Al proposito il

testo di legge elenca in modo esemplificativo i rapporti di amicizia o di

inimicizia (che devono sussistere nella persona attiva nell'autorità penale,

mentre che è ininfluente se gli stessi sentimenti vengono nutriti dalla parte o

dal suo patrocinatore). Simpatia ("Zuneigung") o avversione

("Abneigung") vengono considerati motivi di ricusazione se rimarchevoli

("ausgeprägt"), ovverossia quando sussistono rilevanti attriti

personali o un grave disaccordo, ritenuto che devono essere dei motivi

oggettivi a definire una certa intensità del rapporto (BSK StPO - M. BOOG, art.

56.

CPP n. 39). In altre parole il sospetto di parzialità e il rischio di

prevenzione non devono essere valutati in funzione dei sentimenti personali di

una parte bensì devono fondarsi su criteri oggettivi (DTF 127 I 196 consid. 2;

F. RIKLIN, StPO Kommentar, art. 56 CPP n. 4).

È

altresì data prevenzione ai sensi dell'art. 56 lit. f CPP quando il rapporto di

colui che opera in seno ad un'autorità penale con l'oggetto della causa è, dal

profilo oggettivo, tale che l'esito del procedimento per il membro

dell'autorità penale non è più libero (N. SCHMID, Praxiskommentar, art. 56 CPP

n. 14).

2.6

Nella sentenza in cui ha ammesso la

possibilità della ricusazione dei membri della Commissione per l’esame dei

condannati pericolosi (DTF 134 IV 289 ss.), il TF ha avuto modo di stabilire

che la presenza, in seno alla Commissione, di un giudice che aveva precedentemente

condannato la medesima persona, ma in altri procedimenti sfociati in condanne a

pene privative della libertà, non era tale da far sorgere dubbi riguardo alla

sua imparzialità nella procedura relativa alla liberazione condizionale.

Riguardo

al procuratore pubblico, il TF ha per contro ritenuto problematica la presenza

nella Commissione di un procuratore pubblico che in precedenza aveva assunto la

veste di accusatore pubblico nel medesimo procedimento, in quanto in tale funzione

è assurto a vera e propria controparte dell’accusato.

È

dato motivo di ricusazione qualora il procuratore pubblico, membro della Commissione,

abbia sostenuto l’accusa contro il detenuto nei processi sfociati in condanne a

pene privative della libertà di cui chiede di esser liberato condizionalmente;

non è data ricusazione se il procuratore pubblico ha esercitato l’azione

pubblica in altri procedimenti conclusi con un proscioglimento, un abbandono,

una condanna a pene ormai scontate, prescritte o non più esecutive per altri

motivi.

In

una successiva sentenza, il TF ha ribadito gli stessi concetti (sentenza 6B_26/2013

del 14.3.2013 consid. 2.2. e 2.3.).

3.

3.1.

Nel

presente caso, abbiamo a che fare con una situazione diversa rispetto a quelle

analizzate dal TF nella surriferita decisione.

3.2

L’allora

sostituto procuratore pubblico, Chiara Borelli, durante un periodo di picchetto,

era intervenuto sul luogo del delitto la sera stessa dei fatti, unitamente al

procuratore pubblico responsabile dell’inchiesta, che ha proceduto

all’audizione del qui reclamante.

Il

giorno successivo, l’allora sostituto procuratore pubblico ha interrogato tre

persone (parenti prossime del qui reclamante), data l’impossibilità del

procuratore pubblico titolare di procedervi direttamente.

Per

il seguito, non ha potuto (date le limitate competenze a suo tempo riconosciute

ai sostituti procuratori pubblici) o dovuto occuparsi del procedimento penale

sfociato nella condanna del qui reclamante indicata al punto a. del presente giudizio.

3.3

L’allora

sostituto procuratore pubblico, la sera del 16.2.2004 e il giorno successivo, era

intervenuto nella medesima causa. Il procedimento penale conseguente a quei

fatti è sfociato nel giudizio 7.4.2005 e nell’adozione della misura (internamento)

la cui rivalutazione è oggetto della procedura pendente presso il giudice dei

provvedimenti coercitivi e nella quale la Commissione è chiamata ad esprimere un

proprio parere.

3.4

Il

16.2.2004

e il 17.2.2004 l’allora sostituto procuratore pubblico era intervento

quale ausiliare del procuratore pubblico Moreno Capella, responsabile del

procedimento. Si tratta di un'altra veste rispetto a quella di membro supplente

della Commissione.

3.5

Con

riferimento alla giurisprudenza del TF citata, si deve constatare che, nel

presente caso, Chiara Borelli per un verso non sia intervenuta in altro

procedimento a carico del qui reclamante (ciò che escluderebbe la ricusazione)

ma nella medesima causa, e per altro verso nella medesima causa non abbia

sostenuto l’accusa al dibattimento (ciò che, diversamente, comporterebbe la

ricusazione).

Ella

si trova in una situazione intermedia: intervenuta nella medesima causa, in

altra veste, a sostegno del procuratore pubblico, ma senza sostenere l’accusa

al dibattimento.

3.6

Un’interpretazione

restrittiva della giurisprudenza del TF esclude la sua ricusazione.

Diverso

è sostenere l’accusa al dibattimento, più in generale esercitare l’azione pubblica

(mansioni queste svolte, in concreto, dal procuratore pubblico Moreno Capella),

un’altra cosa è intervenire, all’inizio del procedimento, quale ausiliare del

procuratore titolare del procedimento.

3.7

A

sostegno della mancata ricusazione milita, in generale, la funzione di pubblico

ministero nel CPP, ed in particolare, il testo dell’art. 104 cpv. 1 lit. c CPP.

3.7.1

Nel

corso del procedimento penale il pubblico ministero cambia la propria funzione.

Nella

procedura preliminare, il pubblico ministero dirige il procedimento ed interviene

in posizione sovrana rispetto all'imputato.

Nondimeno

egli è tenuto al rispetto del principio della verità materiale ancorato all'art.

6.

CPP che gli fa obbligo di raccogliere d'ufficio tutte le prove necessarie per

il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all'imputato (cpv. 1),

indipendentemente dalle domande o dalle dichiarazioni o dall'atteggiamento

passivo dei partecipanti al processo.

Ciò

comporta per le autorità di perseguimento penale il compito non solo di raccogliere

le prove a carico dell'imputato bensì anche quello di verificare con la medesima

cura gli elementi a suo discarico (cpv. 2) [Messaggio 21.12.2005, FF 2006 p. 1036; Commentario CPP - P. BERNASCONI, art. 6 CPP n. 1-3; ZK StPO - A. J.

KELLER, art. 16 CPP n. 7]. In altre parole, secondo quanto voluto dal

legislatore, in questa fase del procedimento, il pubblico ministero deve

assumere una posizione neutrale nei confronti dell'imputato e delle altre

parti.

Ciononostante

nella procedura preliminare il procuratore pubblico deve partire da un'ipotesi

accusatoria: nel diritto procedurale penale svizzero (sia prima e sia dopo

l'entrata in vigore l'1.1.2011 del nuovo Codice di diritto processuale penale

svizzero) vige infatti il cosiddetto principio "in dubio pro duriore",

secondo cui il magistrato inquirente dispone l'abbandono del procedimento soltanto

in caso di evidente impunità rispettivamente di assenza manifesta di un

presupposto processuale (sentenze TF 1B_123/2011 dell'11.7.2011 consid. 7.1B_46/2011 dell'1.6.2011 consid. 4.;

1B_1/2011 del 20.4.2011 consid. 4.; ZK StPO - A. J. KELLER, art. 56 CPP n. 36;

HAUSER / SCHWERI / HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrechts, 2a. ed., n.

1375).

Con la promozione dell'accusa la posizione

del procuratore pubblico cambia, segnatamente per rapporto all'imputato.

In

questa fase il pubblico ministero non è più tenuto a mantenere una posizione neutrale

rispetto alle parti. Nondimeno egli rimane sottoposto al principio della correttezza

processuale ("Prinzip der Fairness") come pure sottostà al

divieto dell'arbitrio ("Willkürverbot") [ZK StPO - A. J.

KELLER, art. 16 CPP n. 7-12 e art. 56 CPP n. 36-37].

3.7.2

Questa

diversa funzione è resa in modo plastico dall’art. 104 cpv.1 lit. c CPP, che qualifica

il procuratore pubblico di parte solo nella procedura dibattimentale e in

quella di ricorso. Solo da quel momento il procuratore pubblico assurge a vera

e propria controparte dell’accusato, per riprendere le parole del TF (DTF 134

IV 296).

3.7.3

Analogo

cambiamento di funzione del procuratore pubblico era previsto dal previgente

CPP-TI (in vigore al momento dell’intervento dell’allora sostituto procuratore

pubblico), che il CPP ha preso quale modello.

Come

ricorda L. MARAZZI (Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 9),

la posizione del procuratore pubblico cambiava dopo l’emanazione dell’atto

d’accusa. Il magistrato inquirente durante l’inchiesta deve imparzialmente

raccogliere tutte le prove, incluse quelle a favore dell’accusato, mentre in

qualità di magistrato requirente rappresenta gli interessi dello Stato ed è

allora parte a pieno titolo.

3.8

L’intervento

dell’allora sostituto procuratore pubblico, Chiara Borelli, dev’essere qualificato

di iniziale, ausiliario, non di parte.

Iniziale

perché era intervenuto nella fase delle informazioni preliminari e della promozione

dell’accusa, in cui abbiamo detto quale fosse (e sia) il ruolo del pubblico

ministero.

Ausiliario,

a sostegno del procuratore pubblico che ha assunto il procedimento e che ha poi

sostenuto l’accusa. L’allora sostituto procuratore pubblico non poteva, e neppure

avrebbe potuto, assumere, personalmente, la competenza di condurre il procedimento

a carico di RE 1.

Non

di parte, perché, allora (CPP-TI) come ora (CPP), il pubblico ministero assurge

al ruolo di parte a tutti gli effetti solo nella fase dibattimentale e in

quella di ricorso.

3.9

Per

questi motivi, la ricusazione del procuratore pubblico quale membro supplente

della Commissione va respinta, sia nell’ottica dell’art. 56 lit. b CPP, sia in

quella più generale dell’art. 56 lit. f CPP, in relazione al quale peraltro il

reclamo non ha formulato particolari argomentazioni.

3.10

Data

la particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 56 lit. b e lit. f, 379

ss. e 393 ss. CPP, la legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli

adulti (LEPM) ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali

sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e

incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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