60.2014.65
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
11 marzo 2014Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2014.65
Data decisione, Autorità:
11.03.2014, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2014.65
Lugano
11 marzo 2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25/27.02.2014 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia dei verbali di polizia di
cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 25.02.2014
è giunta al Ministero pubblico il 26.02.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza ex art.
62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 26/27.02.2014, comunicando parimenti che nulla osta all’accesso agli
atti da parte dell’imputato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito di un controllo avvenuto a __________, il 10.08.2013, in occasione
del quale IS 1 è stato trovato in possesso di 9.40 grammi di marijuana (successivamente sequestrata), è stato aperto un procedimento penale a suo
carico per l’ipotesi di reato di contravvenzione alla LStup (inc. NLP __________)
sfociato nel decreto di non luogo a procedere 7.01.2014 (NLP __________)
emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni (mediante il quale l’imputato è
stato formalmente ammonito con contestuale confisca e distruzione della sostanza
stupefacente in questione);
che avverso il suddetto decreto non è stato
presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv.
2 CPP: il medesimo è dunque passato in giudicato;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo assistito, la
trasmissione, in copia, dei verbali di polizia di cui al summenzionato
procedimento penale, allegando la relativa procura (doc. CRP 1.a e doc. CRP
1.b);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla
richiesta;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi alla
base della sua richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla costante
giurisprudenza di questa Corte – appare pacifico l’interesse giuridico
legittimo di IS 1 (rispettivamente del suo patrocinatore) in virtù della citata
disposizione cantonale ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto di
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti del 5.11.2013 (in cui è
contenuto anche il verbale d’interrogatorio 27.08.2013 dell’imputato, AI 1),
poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente
in veste di parte (imputato);
che
a ciò aggiungasi che dall’incarto penale in questione emerge che l’avv. PR 1 è
stato presente all’interrogatorio dell’imputato dinanzi alla polizia (AI 1 –
inc. NLP __________);
che
di conseguenza il predetto rapporto viene trasmesso, in copia, al patrocinatore
di IS 1 unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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