60.2014.67
Reclamo contro la decisione di assegnazione
6 agosto 2014Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.67
Lugano
6 agosto 2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 27/28.2.2014,
emendato il 12/18.3.2014, presentato da
RE 1
contro
la decisione di assegnazione 18.2.2014 emanata dalla
Corte delle assise criminali (inc. TPC __________);
visto lo scritto 10.3.2014 di PI 2 e PI 3 con il quale
si rimettono entrambi al giudizio di questa Corte;
richiamato lo scritto 20.3.2014 del giudice Marco
Villa, in qualità di presidente della Corte delle assise criminali, nel quale
si riconferma nella decisione impugnata;
richiamate le osservazioni 31.3./1.4.2014 di PI 4 e PI
5 e 31.3./1.4.2014 di PI 7 e PI 8, con le quali postulano la reiezione del
gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
atto d’accusa 6.5.2008, l’allora procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi ha posto in stato d’accusa
dinanzi alla Corte delle assise criminali PI 26 e PI 27 per i titoli di reato
di truffa, falsità in documenti ed appropriazione indebita (ACC __________).
b.In data
15.2.2013, la Corte delle assise criminali ha condannato gli imputati alle pene
di ventiquattro mesi di detenzione per PI 26 e di venti mesi di detenzione per PI
27, siccome ritenuti colpevoli di truffa aggravata, appropriazione indebita e
falsità in documenti (sentenza 15.2.2013, p. 17, inc. TPC __________). Entrambi
gli imputati sono stati condannati ad un risarcimento equivalente in favore
dello Stato di CHF 450'000.-- ciascuno (dispositivo 5.1.2. e 5.2.2.), ed a
versare, in solido, ai ventisette accusatori privati importi per complessivi
CHF 2'969'191.10. La Corte delle assise criminali ha inoltre confiscato “(…)
prestazioni assicurative della polizza d’assicurazione sulla vita (…) presso la
__________; conto di libero passaggio (…) presso __________; fr. 146'517.55 depositati
presso il Tribunale penale (…)” di spettanza di PI 26 e “(…) fr.
211'700.-- depositati presso il Tribunale penale (…)” di spettanza di PI 27.
I risarcimenti compensatori di cui ai dispositivi 5.1.2. e 5.2.2. sono stati
assegnati, previo soddisfacimento di tasse e spese di giustizia, “(…) in
favore degli accusatori privati proporzionalmente ai crediti loro riconosciuti
ai dispositivi 8.3 [PI 24],8.4 [PI 25], 8.12 [__________],
8.25 [RE 1] e 8.26 [__________] (…)” (sentenza 15.2.2013, p.
19, inc. TPC __________).
La sentenza 15.2.2013 è passata in
giudicato.
c. Con
scritto 16.9.2013 il presidente della Corte delle assise criminali, giudice Marco
Villa, ha disposto le assegnazioni a favore di ulteriori cinque accusatori
privati oltre quelli già riconosciuti nella sentenza 15.2.2013, che si erano
annunciati dopo l’emanazione di quest’ultima (scritto 16.9.2013, inc. TPC __________).
d. Contro
tale decisione sono insorti gli accusatori privati che avevano visto riconoscersi
le loro pretese nella sentenza di merito, contestando
nella sostanza le modalità di assegnamento adottate dal presidente della Corte.
A loro dire le assegnazioni disposte nella sentenza di merito del 15.2.2013
avrebbero acquisito forza di cosa giudicata, e sarebbero state, di conseguenza,
vincolanti, e non ulteriormente modificabili. Inoltre, nessuna cessione a favore
dello Stato sarebbe intervenuta da parte di altri accusatori privati. I
reclamanti hanno inoltre censurato una violazione del diritto di essere sentito.
e.Con sentenza
8.10.2013 questa Corte ha accolto i gravami sopraindicati annullando la
decisione 16.9.2013 in quanto adottata dal solo presidente della Corte delle
assise criminali, e non dalla stessa. Ha inoltre constatato una violazione del diritto
di essere sentito in quanto il presidente, prima di prendere la propria decisione,
non aveva intimato le richieste di assegnazione e non aveva dato, almeno a chi
aveva già avanzato simili richieste precedentemente, la possibilità di esprimersi
(sentenza 8.10.2013, inc. CRP __________).
f. Con scritto 25.10.2013 RE 1, per il tramite del suo
avvocato, ha chiesto che “(…) gli importi confiscati come al punto N. 11
della sentenza 15 febbraio 2013, le vengano messi a disposizione, come per gli
altri accusatori privati, proporzionalmente al suo credito, fino al totale
pagamento del suo credito, riservato ogni altro suo diritto” (scritto
25.10.2013, doc. 28).
g.
La Corte delle assise
criminali ha dunque accordato a tutti gli accusatori privati, tra cui a RE 1,
un termine per confermare la cessione allo Stato della quota relativa al loro
credito nei confronti di PI 26 e PI 27 (scritto 6.12.2013, doc. 36, inc. TPC __________).
Dopo aver ricevuto gli scritti di risposta, tra cui quello della qui reclamante
del 13.12.2013 (doc. 46, inc. TPC __________), ha poi emanato la decisione di
assegnazione 18.2.2014. La Corte ha affermato che i valori confiscati al momento
del passaggio in giudicato della sentenza di merito 15.2.2013 ammontavano a CHF
358'217.55. Ha inoltre informato che “(…) con scritto 23.7.2013 della __________
Assicurazioni, le prestazioni assicurative relative alla polizza vita (…) di
pertinenza di PI 26 non sono esigibili e che neppure lo sono attualmente gli
averi della previdenza professionale presso Banca __________ (…), sempre di
pertinenza di PI 26 (…)” e che “(…) i condannati si sono impegnati a
proseguire i versamenti al Tribunale penale cantonale per il risarcimento degli
accusatori privati e, facendo fede ai loro impegni, hanno versato ad oggi (…)
l’ulteriore importo di fr. 51'200.- (…)” (decisione 18.2.2014, p. 3). La
Corte delle assise criminali ha inoltre citato la dottrina e la giurisprudenza
in merito all’art. 73 CP (assegnamenti al danneggiato) affermando che “(…)
dal momento che né in sede d’istruttoria né in sede dibattimentale vi è stata
debita informazione sul contenuto dell’art. 73 CP alle parti lese sprovviste di
rappresentante legale, le richieste degli AP (…), con cessione allo Stato della
relativa quota del loro credito, vanno accolte e, pertanto, anche a loro va
assegnato proporzionalmente al loro credito l’importo disponibile al momento
del passaggio in giudicato della sentenza (…)”. Ha tuttavia precisato che “(…)
ciò non è invece il caso per l’AP RE 1, in quanto validamente assistita da un
avvocato ticinese durante tutto l’iter procedurale e in mancanza della cessione
del suo credito allo Stato entro l’emanazione della sentenza 15.2.2013 (…)”. A
dire dell’autorità giudicante “(…) al momento del suo passaggio in giudicato
la sentenza 15.2.2013 non era in tutti i suoi punti esecutiva, stante l’impegno
di versamenti futuri – nel frattempo effettivamente avvenuti – da parte dei
condannati e stante la non esigibilità delle prestazioni assicurative relative
alla polizza vita e degli averi della previdenza professionale di PI 26 (…)”
(decisione 18.2.2014, p. 5 s., inc. TPC __________). La Corte ha dunque proceduto
all’assegnazione dell’importo confiscato prima dell’emanazione della sentenza
di merito ad ogni singolo accusatore privato, tranne a RE 1, per la quota parte
di loro spettanza. Unicamente l’importo supplementare pari a CHF 51'200.-- maturato
dopo il 15.2.2013 è stato assegnato a tutti gli accusatori privati, qui reclamante
compresa.
h.
Contro tale decisione insorge
ora, fra gli altri, RE 1. A suo dire la decisione impugnata violerebbe l’art.
73 CP: “(…) è ingiusto che questa assegnazione non sia anzitutto avvenuta
contemporaneamente con la decisione di merito della sentenza, avendo la
ricorrente già notificato più volte, e quale accusatrice privata, la pretesa.
La signora RE 1 non può condividere quanto esposto nella decisione alle pagine
N. 4 e 5, e chiede che tutti gli importi confiscati vengano messi anche a sua
disposizione e proporzionalmente al suo credito di fr. 374'902.40 (…)”.
Essa afferma di essere stata “(…) informata dell’esistenza del sequestro e
della possibilità di chiedere la divisione di questi importi, soltanto con la
comunicazione 15 ottobre 2013, e vi ha dato seguito il 25 ottobre 2013. Il
Giudice doveva informarla della possibilità dell’art. 73 CP, di cedere la
relativa quota del suo credito ai sensi dell’art. 73 CP (…)”. Aggiunge
inoltre che “(…) la cessione del credito, non è avvenuta entro l’emanazione
della sentenza 15 febbraio 2013, perché la ricorrente non poteva essere
presente al dibattimento, ne è stata informata dei sequestri (…)” (reclamo
12.3.2014, p. 3).
i. Delle
ulteriori argomentazioni, così come delle successive osservazioni, si dirà, se
necessario, in corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
L’art.
73.
cpv. 3 CP dispone che i Cantoni debbano prevedere una procedura semplice e
rapida per decidere sugli assegnamenti qualora non fosse possibile deciderli
nella sentenza penale. Il testo di questo capoverso è sostanzialmente identico
a quello del previgente art. 60 cpv. 3 vCP. È più che probabile che l’entrata
in vigore del Codice di procedura penale federale (CPP) abbia di fatto reso
superfluo detto capoverso. Di modo che, per determinare le norme procedurali
applicabili, ci si deve orientare sul CPP.
1.2
Nella
presente fattispecie, questa Corte ritiene applicabili le norme degli art. 363
ss. CPP, relative alle decisioni giudiziarie indipendenti successive (N. Schmid, StPO Praxiskommentar, 2.
ed., art. 378 CPP n. 2). Caratterizzando in tal modo la procedura, la via
d’impugnazione è quella del reclamo a questa Corte (Commentario CPP – M. Mini, art. 393 CPP n. 18).
1.3
Il
gravame, inoltrato il 12.3.2014, è dunque tempestivo e proponibile. Le esigenze
di forma e di motivazione sono rispettate. RE 1, quale accusatrice privata, è
pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un
interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio
(BSK StPO – M. ZIEGLER, art. 382 CPP n. 4; PC CPP – L. MOREILLON / A. PEREIN–REYMOND,
art. 382 CPP n. 5).
Il reclamo è,
nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.
2.2.1
Giusta l’art. 73 CP se in seguito a un
crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un’assicurazione
e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti
dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino
all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti
giudizialmente o mediante transazione: a. la pena pecuniaria o la multa pagata
dal condannato; b. gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione,
dedotte le spese; c. le pretese di risarcimento; d. l’importo della cauzione preventiva
prestata. Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il
danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.
2.2
Conformemente al testo di legge, gli
assegnamenti sono concessi al danneggiato unicamente a sua richiesta. Quando
più danneggiati possono pretendere un risarcimento, è dovere di ciascuno di loro
farne domanda al giudice competente. Quest’ultimo dovrà tener conto unicamente
dei danneggiati che avranno espressamente formulato la richiesta sulla base
dell’art. 73 CP. La dottrina sostiene che il giudice deve rendere attento il
danneggiato alla possibilità offerta dall’art. 73 CP, almeno nei casi in cui
quest’ultimo non ha delle conoscenze giuridiche sufficienti o non è assistito
da un avvocato. Anche la giurisprudenza ammette un dovere di informazione da
parte del giudice quando il danneggiato non è pratico nella materia giuridica o
non è assistito da un patrocinatore (cfr. decisione TF 6B_659/2012
dell’8.4.2013; sentenza TF 6B_190/2010 del 16.7.2010; BSK Strafrecht I – F.
BAUMANN, 3. ed., art. 73 CP n. 20).
In virtù del principio dell’economia processuale
l’assegnamento deve essere deciso, di principio, già nella sentenza penale
(art. 73 cpv. 3 CP a contrario). I Cantoni devono prevedere una procedura
semplice e rapida nel caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già
nella sentenza penale (art. 73 cpv. 3 CP). Una tale procedura è possibile nel
caso in cui il danneggiato, che postula l’assegnamento giusta l’art. 73 CP, si
annunci posteriormente. Per esempio nel caso in cui la confisca degli oggetti e
i beni ai sensi degli artt. 69-72 CP sia già stata ordinata o quando la pena
pecuniaria o la multa pagata dal condannato sia già stata acquisita
dall’autorità competente. Una decisione ulteriore è tuttavia possibile nel caso
in cui i beni in questione non siano già stati oggetto di una decisione di
assegnamento, passata in giudicato, in favore di altri danneggiati (decisione
TF 6B_53/2009 del 24.8.2009).
3.3.1
La Corte delle assise criminali al dispositivo 13
della sentenza di merito del 15.2.2013 ha deciso che “(…) i risarcimenti
compensatori di cui ai dispositivi 5.1.2 [CHF 450'000.--] e 5.2.2 [CHF
450'000.--] sono assegnati, previo soddisfacimento di tassa e spese di
giustizia, in favore degli
accusatori privati proporzionalmente ai crediti loro riconosciuti ai
Dispositivo
dispositivi 8.3 [PI 7],8.4 [PI
8], 8.12 [__________], 8.25 [PI 4] e 8.26 [__________]
(…)” (sentenza 15.2.2013, p. 19, inc. TPC __________).
Con scritti 9.3.2013 di PI 17 e PI 18, 20.2.2013 di PI
14, 28.3.2013 di PI 6 e 12.9.2013 di PI 8, gli accusatori privati chiedevano
l’assegnazione, a loro favore, dei risarcimenti compensatori di cui ai
dispositivi 5.1.2 e 5.2.2 (doc. 1/2/3/6, inc. TPC __________).
A seguito di tali richieste il presidente della Corte
delle assise criminali ha deciso di procedere all’assegnazione di quanto confiscato
anche agli accusatori privati sopraindicati che avevano fatto richiesta dopo
l’emanazione della sentenza di merito (decisione 16.9.2013, doc. 7, inc. TPC __________).
3.2.
A seguito della sentenza 8.10.2013 di questa Corte,
che annullava la predetta decisione 16.9.2013, il presidente della Corte delle
assise criminali ha invitato tutti gli accusatori privati o i loro rappresentanti
a confermare, nel termine di dieci giorni, la cessione allo Stato della quota
relativa al loro credito nei confronti di PI 27 e di PI 26 (così come stabilito
nella sentenza 15.2.2013 della Corte delle assise criminali), attirando la loro
attenzione sul fatto che “(…) in mancanza di una loro dichiarazione di
cessione del credito allo Stato l’assegnazione non può essere ordinata (…)”
(scritto 6.12.2013, doc. 36, inc. TPC __________).
È così che (oltre ai cinque accusatori privati che si
erano annunciati prima dell’emanazione della sentenza di merito della Corte
delle assise criminali ed ai cinque del 9.3.2013, 20.2.2013, 28.3.2013 e
12.9.2013) altri dieci accusatori privati hanno fatto richiesta di assegnazione
giusta l’art. 73 CP (scritti doc. 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, inc. TPC __________). Tra questi anche la qui
reclamante con gli scritti 25.10.2013 e 13.12.2013 (doc. 28 e 46, inc. TPC __________).
Con decisione 18.2.2014 la Corte delle assise
criminali ha precisato che “(…) i valori confiscati al momento del passaggio
in giudicato della sentenza ammontavano a fr. 358'217.55, di cui fr.
146'517.55, di pertinenza di PI 26 (…) e fr. 211'700.- di pertinenza di PI 27
(…)”; ha evidenziato che “(…) visto lo scritto 23.7.2013 della __________
Assicurazioni, le prestazioni assicurative relative alla polizza vita (…) di
pertinenza di PI 26 non sono esigibili e che neppure lo sono attualmente gli
averi della previdenza professionale presso Banca __________ (…) sempre di
pertinenza di PI 26 (…)”; ha ricordato che “(…) i condannati si sono
impegnati a proseguire i versamenti al Tribunale penale cantonale per il
risarcimento degli accusatori privati e, facendo fede ai loro impegni, hanno
versato ad oggi (…) l’ulteriore importo di fr. 51'200.- di cui fr. 20'000.- PI
26 e fr. 31'200.- PI 27 (…)” (decisione 18.2.2014, p. 3, doc. 60, inc. TPC __________).
La Corte ha ribadito che per gli accusatori privati PI 25, PI 24, RE 1 e __________
“(…) le rispettive richieste di assegnazione, ribadite in questa sede, sono
già state decise con la sentenza 15.2.2013, passata in giudicato (…)”. Di
conseguenza “(…) dal momento che né in sede d’istruttoria né in sede
dibattimentale vi è stata debita informazione sul contenuto dell’art. 73 CP
alle parti lese sprovviste di rappresentante legale le richieste (…)” degli
ulteriori accusatori privati “(…) con cessione allo Stato della relativa
quota del loro credito, vanno accolte e, pertanto, anche a loro va assegnato
proporzionalmente al loro credito l’importo disponibile al momento del
passaggio in giudicato della sentenza (punti 11.1.3 e 11.2.1 del dispositivo)
(…)” (decisione 18.2.2014, p. 5 s., doc. 60, inc. TPC __________). Ha tuttavia
precisato che tale discorso non poteva essere applicato anche a RE 1 in quanto “(…)
validamente assistita da un avvocato ticinese durante tutto l’iter procedurale
e in mancanza della cessione del suo credito allo Stato entro l’emanazione
della sentenza 15.2.2013 (…)” (decisione 18.2.2014, p. 5, doc. TPC 60, inc.
TPC __________).
Alla luce di quanto precede la Corte delle assise
criminali ha dunque suddiviso l’importo confiscato al punto 11 del dispositivo
della sentenza 15.2.2013 tra i quindici accusatori privati annunciatisi (oltre
a RE 1, __________, PI 24 e PI 25), tranne RE 1, per la quota parte di loro
spettanza in funzione delle altre indennità riconosciute in sentenza.
4.4.1.
La Corte delle assise criminali ha dunque affermato che non essendovi
stata una debita informazione da parte del giudice, né in sede di istruttoria,
né in sede dibattimentale, agli accusatori privati sprovvisti di patrocinatore
in merito ai loro diritti derivanti dall’art. 73 CP, le loro richieste,
avvenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito del 15.2.2013,
devono essere accolte. L’importo disponibile al momento del passaggio in giudicato
di quest’ultima ammontava a CHF 358'217.55; somma di denaro da suddividere
dunque, a mente dell’autorità giudicante, fra diciotto accusatori privati. Al
contrario la Corte delle assise criminali non avrebbe avuto un dovere di
assistenza nei confronti di RE 1, essendo stata validamente assistita da un
avvocato durante tutto l’iter procedurale; la sua richiesta, effettuata dopo il
15.2.2013, non è stata dunque accolta.
4.2.
La Corte delle assise criminali si riferisce al fatto che,
giusta la giurisprudenza e la dottrina, il giudice deve rendere attenta la parte
lesa in merito alle possibilità offerte dall’art. 73 CP, almeno nel caso in cui
quest’ultima non possa fare affidamento sulle sue conoscenze giuridiche o
sull’aiuto di un avvocato. Come indicato il Tribunale federale prevede infatti
il dovere di assistenza del giudice nel caso di danneggiati inesperti non
patrocinati (cfr. sentenza TF 6B_659/2012 dell’8.4.2013). L’assegnazione deve
tuttavia essere ordinata contemporaneamente alla decisione di merito giusta
l’art. 73 cpv. 3 CP, come è avvenuto nel caso in esame. Un’assegnazione
posteriore può infatti essere effettuata unicamente nel caso in cui non sia già
avvenuta alcuna assegnazione passata in giudicato in favore di altri
danneggiati (sentenza TF 6B_53/2009 del 24.8.2009 consid. 2.6; sentenza TF
6B_659/2012 dell’8.4.2013 consid. 3.1.) o se i beni pervengono dopo. Nel caso
in esame nella sentenza 15.2.2013 la Corte delle assise criminali assegnava a PI
24, PI 25, PI 4 e PI 5 i risarcimenti compensatori (punto 13). La sentenza è passata
in giudicato. Pertanto, contrariamente a quanto sembra sostenere l’autorità di
merito, il fatto che né in sede di istruttoria né in sede dibattimentale vi è
stata una debita informazione alle parti lese in merito ai loro diritti, è
irrilevante: determinante è il solo carattere definitivo ed esecutivo della
decisione di assegnazione ai cinque accusatori privati, ossia la sentenza di
merito 15.2.2013 della Corte delle assise criminali. RE 1 non vanta dunque
nessun diritto sui beni confiscati. Tale giudizio si impone anche per garantire
una certa sicurezza del diritto ed evitare che i danneggiati che hanno fatto
valere le proprie pretese durante la procedura si vedano diminuire il loro
risarcimento, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, da ulteriori
accusatori privati annunciatisi successivamente.
Pertanto, anche per quanto
concerne la qui reclamante, è irrilevante il fatto che quest’ultima sia stata
patrocinata per tutto l’iter procedurale da un avvocato; quel che conta è che RE
1 non ha presentato, come peraltro gran parte degli altri accusatori privati,
una richiesta giusta l’art. 73 CP prima dell’emanazione della sentenza di
merito. Il fatto di aver “(…) già notificato più volte, e quale accusatrice
privata la pretesa (…)” non è sufficiente: lei stessa afferma peraltro di
essere stata informata dell’esistenza del sequestro e della possibilità di
chiedere la divisione di questi importi soltanto con scritto 15.10.2013 della
Corte delle assise criminali e di non aver provveduto alla cessione del credito
allo Stato, come prescritto dall’art. 73 CP, entro il 15.2.2013 “(…) poiché
non poteva essere presente al dibattimento, né poteva essere informata dei
sequestri” (reclamo 12/18.3.2014, p. 3).
4.3.
Al contrario, come rettamente
rilevato dalla Corte delle assise criminali, “(…) gli importi maturati
posteriormente al passaggio in giudicato della sentenza ovvero dopo il
15.2.2013 vanno assegnati a tutte le parti istanti proporzionalmente al loro
credito nel frattempo ceduto allo Stato (…)” (sentenza 18.2.2014, p. 6). Pertanto
i versamenti effettuati posteriormente al 15.2.2013, che ammontano a CHF
51'200.--, devono essere assegnati a tutti gli accusatori privati annunciatisi
e di conseguenza anche a RE 1. Al momento del passaggio in giudicato della sentenza
di merito 15.2.2013 tale importo non era infatti ancora stato assegnato, anche
perché non ancora confiscato.
5.Nella
misura delle assegnazioni qui contestate, il gravame è respinto. Non si prelevano
tassa di giustizia e spese. Le ripetibili sono poste a carico della reclamante,
soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 73 CP, 363 ss. CPP ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. RE 1 rifonderà a RE 1, Torricella, PI
7, __________, PI 4, __________ e PI 5, __________, CHF 100.-- (cento) ciascuno
a titolo di ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera