60.2014.69
Reclamo contro la decisione di assegnazione
6 agosto 2014Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.69
60.2014.70
Lugano
6 agosto 2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sui reclami 28.2/3.3.2014 presentati
da
RE 1
RE 1,
entrambi patr. da: PR 1
contro
la decisione di assegnazione 18.2.2014 emanata dalla
Corte delle assise criminali (inc. TPC __________);
richiamato lo scritto 3.3.2014 di questa Corte
mediante il quale ai gravami è stato concesso effetto sospensivo;
visto lo scritto 6.3.2014 del giudice Marco Villa, in
qualità di presidente della Corte delle assise criminali, nel quale si
riconferma nella decisione impugnata;
richiamate le osservazioni 6/7.3.2014 di PI 26 e PI 27
e 7/10.3.2014 del procuratore pubblico Nicola Corti, i quali si rimettono al
giudizio di questa Corte;
visto lo scritto 11/13.3.2014 di PI 3, 12/13.3.2014 di
PI 20, 13/14.3.2014 di PI 18 e PI 17, 13/14.3.2014 di PI 14, 21/28.3.2014 di PI
23, con i quali postulano tutti la reiezione del gravame;
richiamate le osservazioni 20/21.3.2014 di PI 24 e PI
25, con le quali dichiarano di essere in sintonia con le conclusioni dei qui
reclamanti;
visto l’ulteriore scritto 11/15.4.2014 di PI 23;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
atto d’accusa 6.5.2008, l’allora procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi ha posto in stato d’accusa
dinanzi alla Corte delle assise criminali PI 26 e PI 27 per i titoli di reato
di truffa, falsità in documenti ed appropriazione indebita (ACC __________).
b.In data
15.2.2013, la Corte delle assise criminali ha condannato gli imputati alle pene
di ventiquattro mesi di detenzione per PI 26 e di venti mesi di detenzione per PI
27, siccome ritenuti colpevoli di truffa aggravata, appropriazione indebita e
falsità in documenti (sentenza 15.2.2013, p. 17, inc. TPC __________). Entrambi
gli imputati sono stati condannati ad un risarcimento equivalente in favore
dello Stato di CHF 450'000.-- ciascuno (dispositivo 5.1.2. e 5.2.2.), ed a
versare, in solido, ai ventisette accusatori privati importi per complessivi
CHF 2'969'191.10. La Corte delle assise criminali ha inoltre confiscato “(…)
prestazioni assicurative della polizza d’assicurazione sulla vita (…) presso la
__________; conto di libero passaggio (…) presso __________; fr. 146'517.55
depositati presso il Tribunale penale (…)” di spettanza di PI 26 e “(…)
fr. 211'700.-- depositati presso il Tribunale penale (…)” di spettanza di PI
27. I risarcimenti compensatori di cui ai dispositivi 5.1.2. e 5.2.2. sono
stati assegnati, previo soddisfacimento di tasse e spese di giustizia, “(…)
in favore degli accusatori privati proporzionalmente ai crediti loro riconosciuti
ai dispositivi 8.3 [PI 24],8.4 [PI 25], 8.12 [__________],
8.25 [RE 1] e 8.26 [RE 1] (…)” (sentenza 15.2.2013, p. 19,
inc. TPC __________).
La sentenza 15.2.2013 è passata in
giudicato.
c. Con
scritto 16.9.2013 il presidente della Corte delle assise criminali, giudice Marco
Villa, ha disposto le assegnazioni a favore di ulteriori cinque accusatori
privati oltre quelli già riconosciuti nella sentenza 15.2.2013, che si erano
annunciati dopo l’emanazione di quest’ultima (scritto 16.9.2013, inc. TPC __________).
d. Contro
tale decisione sono insorti, fra gli altri, i qui reclamanti contestando nella sostanza le modalità di assegnamento
adottate dal presidente della Corte. A loro dire le assegnazioni disposte nella
sentenza di merito del 15.2.2013 avrebbero acquisito forza di cosa giudicata, e
sarebbero state, di conseguenza, vincolanti, e non ulteriormente modificabili.
Inoltre, nessuna cessione a favore dello Stato sarebbe intervenuta da parte di
altri accusatori privati. I reclamanti hanno inoltre censurato una violazione
del diritto di essere sentito.
e.Con
sentenza 8.10.2013 questa Corte ha accolto i gravami sopraindicati annullando
la decisione 16.9.2013 in quanto adottata dal solo presidente della Corte delle
assise criminali, e non dalla stessa. Ha inoltre constatato una violazione del diritto
di essere sentito in quanto il presidente, prima di prendere la propria decisione,
non aveva intimato le richieste di assegnazione e non aveva dato, almeno a chi
aveva già avanzato simili richieste precedentemente, la possibilità di esprimersi
(sentenza 8.10.2013, inc. CRP __________).
f. Dopo aver accordato a tutti gli accusatori privati
un termine per confermare la cessione allo Stato della quota relativa al loro
credito nei confronti di PI 26 e PI 27 (scritto 6.12.2013, doc. 36, inc. TPC __________),
e dopo aver ricevuto gli scritti di risposta, la Corte delle assise criminali
ha emanato la decisione di assegnazione 18.2.2014. La Corte ha affermato che i
valori confiscati al momento del passaggio in giudicato della sentenza di
merito 15.2.2013 ammontavano a CHF 358'217.55. Ha inoltre informato che “(…)
con scritto 23.7.2013 della __________ Assicurazioni, le prestazioni
assicurative relative alla polizza vita (…) di pertinenza di PI 26 non sono
esigibili e che neppure lo sono attualmente gli averi della previdenza
professionale presso Banca __________ (…), sempre di pertinenza di PI 26 (…)”
e che “(…) i condannati si sono impegnati a proseguire i versamenti al Tribunale
penale cantonale per il risarcimento degli accusatori privati e, facendo fede
ai loro impegni, hanno versato ad oggi (…) l’ulteriore importo di fr. 51'200.-
(…)” (decisione 18.2.2014, p. 3). La Corte delle assise criminali ha
inoltre citato la dottrina e la giurisprudenza in merito all’art. 73 CP
(assegnamenti al danneggiato) affermando che “(…) dal momento che né in sede
d’istruttoria né in sede dibattimentale vi è stata debita informazione sul contenuto
dell’art. 73 CP alle parti lese sprovviste di rappresentante legale, le
richieste degli AP (…), con cessione allo Stato della relativa quota del loro
credito, vanno accolte e, pertanto, anche a loro va assegnato proporzionalmente
al loro credito l’importo disponibile al momento del passaggio in giudicato
della sentenza (…). (…) al momento del suo passaggio in giudicato la sentenza
15.2.2013 non era in tutti i suoi punti esecutiva, stante l’impegno di
versamenti futuri – nel frattempo effettivamente avvenuti – da parte dei
condannati e stante la non esigibilità delle prestazioni assicurative relative
alla polizza vita e degli averi della previdenza professionale di PI 26 (…)”
(decisione 18.2.2014, p. 5 s., inc. TPC __________). La Corte ha dunque
proceduto all’assegnazione dell’importo confiscato ad ogni singolo accusatore
privato per la quota parte di sua spettanza.
g.
Contro tale decisione
insorgono nuovamente, fra gli altri, RE 1 e RE 1. A loro dire la decisione
impugnata violerebbe l’art. 73 CP, nella misura in cui, la sentenza di merito
del 15.2.2013 sarebbe regolarmente passata in giudicato e sarebbe diventata
esecutiva. In particolare sarebbe diventato esecutivo il dispositivo che attribuiva
i risarcimenti equivalenti agli unici cinque accusatori privati, fra cui gli
stessi reclamanti, che avrebbero validamente e tempestivamente formulato istanza
di assegnazione. Al contrario la Corte non avrebbe attribuito loro l’importo
complessivo di CHF 358'217.55 disponibile al momento del passaggio in giudicato
della sentenza. Essi chiedono in conclusione che quest’ultimo importo sia assegnato
ai cinque, fra cui gli stessi reclamanti, accusatori privati, riconosciuti nella
sentenza di merito del 15.2.2013. Per contro, che l’importo supplementare di
CHF 51'200.--, maturato dopo il 15.2.2013, sia assegnato a tutti gli accusatori
privati istanti (cfr. reclami 28.2./3.3.2014).
h.
Delle ulteriori
argomentazioni, così come delle successive osservazioni, si dirà, se
necessario, in corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
L’art.
73.
cpv. 3 CP dispone che i Cantoni debbano prevedere una procedura semplice e
rapida per decidere sugli assegnamenti qualora non fosse possibile deciderli
nella sentenza penale. Il testo di questo capoverso è sostanzialmente identico
a quello del previgente art. 60 cpv. 3 vCP. È più che probabile che l’entrata
in vigore del Codice di procedura penale federale (CPP) abbia di fatto reso
superfluo detto capoverso. Di modo che, per determinare le norme procedurali
applicabili, ci si deve orientare sul CPP.
1.2
Nella
presente fattispecie, questa Corte ritiene applicabili le norme degli art. 363
ss. CPP, relative alle decisioni giudiziarie indipendenti successive (N. Schmid, StPO Praxiskommentar, 2.
ed., art. 378 CPP n. 2). Caratterizzando in tal modo la procedura, la via
d’impugnazione è quella del reclamo a questa Corte (Commentario CPP – M. Mini, art. 393 CPP n. 18).
1.3
I
gravami, inoltrati il 28.2./3.3.2014, sono dunque tempestivi e proponibili. Le
esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. RE 1 e RE 1, quali
accusatori privati, sono pacificamente legittimati a reclamare ex art. 382 cpv.
1.
CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla
modifica del giudizio (BSK StPO – M. ZIEGLER, art. 382 CPP n. 4; PC CPP – L. MOREILLON
/ A. PEREIN–REYMOND, art. 382 CPP n. 5).
I reclami
sono, nelle predette circostanze, ricevibili in ordine.
2.2.1
Giusta l’art. 73 CP se in seguito a un
crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un’assicurazione
e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti
dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino
all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti
giudizialmente o mediante transazione: a. la pena pecuniaria o la multa pagata
dal condannato; b. gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione,
dedotte le spese; c. le pretese di risarcimento; d. l’importo della cauzione preventiva
prestata. Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il
danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.
2.2
Conformemente al testo di legge, gli
assegnamenti sono concessi al danneggiato unicamente a sua richiesta. Quando
più danneggiati possono pretendere un risarcimento, è dovere di ciascuno di
loro farne domanda al giudice competente. Quest’ultimo dovrà tener conto unicamente
dei danneggiati che avranno espressamente formulato la richiesta sulla base
dell’art. 73 CP. La dottrina sostiene che il giudice deve rendere attento il
danneggiato alla possibilità offerta dall’art. 73 CP, almeno nei casi in cui
quest’ultimo non ha delle conoscenze giuridiche sufficienti o non è assistito
da un avvocato. Anche la giurisprudenza ammette un dovere di informazione da
parte del giudice quando il danneggiato non è pratico nella materia giuridica o
non è assistito da un patrocinatore (cfr. decisione TF 6B_659/2012
dell’8.4.2013; sentenza TF 6B_190/2010 del 16.7.2010; BSK Strafrecht I – F.
BAUMANN, 3. ed., art. 73 CP n. 20).
In virtù del principio dell’economia
processuale l’assegnamento deve essere deciso, di principio, già nella sentenza
penale (art. 73 cpv. 3 CP a contrario). I Cantoni devono prevedere una procedura
semplice e rapida nel caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già
nella sentenza penale (art. 73 cpv. 3 CP). Una tale procedura è possibile nel
caso in cui il danneggiato, che postula l’assegnamento giusta l’art. 73 CP, si
annunci posteriormente. Per esempio nel caso in cui la confisca degli oggetti e
i beni ai sensi degli artt. 69-72 CP sia già stata ordinata o quando la pena
pecuniaria o la multa pagata dal condannato sia già stata acquisita
dall’autorità competente. Una decisione ulteriore è tuttavia possibile nel caso
in cui i beni in questione non siano già stati oggetto di una decisione di
assegnamento, cresciuta in giudicato, in favore di altri danneggiati (decisione
TF 6B_53/2009 del 24.8.2009).
3.3.1
La Corte delle assise criminali al dispositivo 13 della
sentenza di merito del 15.2.2013 ha deciso che “(…) i risarcimenti compensatori
di cui ai dispositivi 5.1.2 [CHF 450'000.--] e 5.2.2 [CHF
450'000.--] sono assegnati, previo soddisfacimento di tassa e spese di
giustizia, in favore degli
accusatori privati proporzionalmente ai crediti loro riconosciuti ai
Dispositivo
dispositivi 8.3 [PI 24],8.4 [PI
25], 8.12 [__________], 8.25 [RE 1] e 8.26 [__________]
(…)” (sentenza 15.2.2013, p. 19, inc. TPC __________).
Con scritti 9.3.2013 di PI 17 e PI 18, 20.2.2013 di PI
14, 28.3.2013 di PI 6 e 12.9.2013 di PI 8, gli accusatori privati chiedevano l’assegnazione,
a loro favore, dei risarcimenti compensatori di cui ai dispositivi 5.1.2 e
5.2.2 (doc. 1/2/3/6, inc. TPC __________).
A seguito di tali richieste il presidente della Corte
delle assise criminali ha deciso di procedere all’assegnazione di quanto confiscato
anche agli accusatori privati sopraindicati che avevano fatto richiesta dopo
l’emanazione della sentenza di merito (decisione 16.9.2013, doc. 7, inc. TPC __________).
3.2.
A seguito della sentenza 8.10.2013 di questa Corte,
che annullava la predetta decisione 16.9.2013, il presidente della Corte delle
assise criminali ha invitato tutti gli accusatori privati o i loro rappresentanti
a confermare, nel termine di dieci giorni, la cessione allo Stato della quota
relativa al loro credito nei confronti di PI 27 e di PI 26 (così come stabilito
nella sentenza 15.2.2013 della Corte delle assise criminali), attirando la loro
attenzione sul fatto che “(…) in mancanza di una loro dichiarazione di
cessione del credito allo Stato l’assegnazione non può essere ordinata (…)”
(scritto 6.12.2013, doc. 36, inc. TPC __________).
È così che (oltre ai cinque accusatori privati che si
erano annunciati prima dell’emanazione della sentenza di merito della Corte
delle assise criminali ed ai cinque del 9.3.2013, 20.2.2013, 28.3.2013 e 12.9.2013)
altri dieci accusatori privati hanno fatto richiesta di assegnazione giusta
l’art. 73 CP (scritti doc. 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 57, inc. TPC __________).
Con decisione 18.2.2014 la Corte delle assise criminali
ha precisato che “(…) i valori confiscati al momento del passaggio in giudicato
della sentenza ammontavano a fr. 358'217.55, di cui fr. 146'517.55, di
pertinenza di PI 26 (…) e fr. 211'700.- di pertinenza di PI 27 (…)”; ha evidenziato
che “(…) visto lo scritto 23.7.2013 della __________ Assicurazioni, le
prestazioni assicurative relative alla polizza vita (…) di pertinenza di PI 26
non sono esigibili e che neppure lo sono attualmente gli averi della previdenza
professionale presso Banca __________ (…) sempre di pertinenza di PI 26 (…)”;
ha ricordato che “(…) i condannati si sono impegnati a proseguire i
versamenti al Tribunale penale cantonale per il risarcimento degli accusatori
privati e, facendo fede ai loro impegni, hanno versato ad oggi (…) l’ulteriore
importo di fr. 51'200.- di cui fr. 20'000.- PI 26 e fr. 31'200.- PI 27 (…)”
(decisione 18.2.2014, p. 3, doc. TPC 60, inc. TPC __________). La Corte ha
ribadito che per gli accusatori privati PI 25, PI 24, RE 1 e RE 1 “(…) le
rispettive richieste di assegnazione, ribadite in questa sede, sono già state
decise con la sentenza 15.2.2013, passata in giudicato (…)”. Di conseguenza
“(…) dal momento che né in sede d’istruttoria né in sede dibattimentale vi è
stata debita informazione sul contenuto dell’art. 73 CP alle parti lese
sprovviste di rappresentante legale le richieste (…)” degli ulteriori
accusatori privati “(…) con cessione allo Stato della relativa quota del
loro credito, vanno accolte e, pertanto, anche a loro va assegnato
proporzionalmente al loro credito l’importo disponibile al momento del
passaggio in giudicato della sentenza (punti 11.1.3 e 11.2.1 del dispositivo)
(…)” (decisione 18.2.2014, p. 5 s., doc. 60, inc. TPC __________).
Alla luce di quanto precede la Corte delle assise
criminali ha dunque suddiviso l’importo confiscato al punto 11 del dispositivo
della sentenza 15.2.2013 tra i quindici accusatori privati annunciatisi (oltre
a RE 1, RE 1, PI 24 e PI 25) per la quota parte di loro spettanza in funzione
delle altre indennità riconosciute in sentenza.
4.4.1.
La Corte delle assise criminali sostiene dunque che non essendovi
stata una debita informazione da parte del giudice, né in sede di istruttoria,
né in sede dibattimentale, agli accusatori privati sprovvisti di patrocinatore
in merito ai loro diritti derivanti dall’art. 73 CP, le loro richieste,
avvenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito, del
15.2.2013, devono essere accolte. L’importo disponibile al momento del
passaggio in giudicato di quest’ultima ammontava a CHF 358'217.55; somma di
denaro da suddividere dunque, a mente dell’autorità giudicante, fra diciotto
accusatori privati.
4.2.
Tale tesi non può tuttavia
essere condivisa da questa Corte.
La Corte delle assise criminali si riferisce al fatto che,
giusta la giurisprudenza e la dottrina, il giudice deve rendere attenta la
parte lesa in merito alle possibilità offerte dall’art. 73 CP, almeno nel caso
in cui quest’ultima non possa fare affidamento sulle sue conoscenze giuridiche
o sull’aiuto di un avvocato. Come indicato il Tribunale federale prevede infatti
il dovere di assistenza del giudice nel caso di danneggiati inesperti non
patrocinati (cfr. sentenza TF 6B_659/2012 dell’8.4.2013). L’assegnazione deve
tuttavia essere ordinata contemporaneamente alla decisione di merito giusta
l’art. 73 cpv. 3 CP, come è avvenuto nel caso in esame. Un’assegnazione
posteriore può infatti essere effettuata unicamente nel caso in cui non sia già
avvenuta alcuna assegnazione passata in giudicato in favore di altri
danneggiati (sentenza TF 6B_53/2009 del 24.8.2009 consid. 2.6; sentenza TF
6B_659/2012 dell’8.4.2013 consid. 3.1.) o se i beni pervengono dopo. Nel caso
in esame nella sentenza 15.2.2013 la Corte delle assise criminali assegnava a PI
24, PI 25, RE 1 e RE 1 i risarcimenti compensatori (punto 13). La sentenza è passata
in giudicato. Pertanto, contrariamente a quanto sembra sostenere l’autorità di
merito, il fatto che né in sede di istruttoria né in sede dibattimentale vi è
stata una debita informazione alle parti lese in merito ai loro diritti, è
irrilevante: determinante è il solo carattere definitivo ed esecutivo della decisione
di assegnazione ai cinque accusatori privati, ossia la sentenza di merito 15.2.2013
della Corte delle assise criminali. RE 1 e RE 1 hanno dunque diritto alle
assegnazioni derivanti dai beni confiscati. Tale giudizio si impone anche per
garantire una certa sicurezza del diritto ed evitare che i danneggiati che
hanno fatto valere le proprie pretese durante la procedura si vedano diminuire
il loro risarcimento, dopo la crescita in giudicato della sentenza, da
ulteriori accusatori privati annunciatisi successivamente.
4.3.
Al contrario, come rettamente
rilevato dalla Corte delle assise criminali, “(…) gli importi maturati
posteriormente al passaggio in giudicato della sentenza ovvero dopo il
15.2.2013 vanno assegnati a tutte le parti istanti proporzionalmente al loro
credito nel frattempo ceduto allo Stato (…)” (sentenza 18.2.2014, p. 6). Pertanto
i versamenti effettuati posteriormente al 15.2.2013, che ammontano a CHF
51'200.--, devono essere assegnati a tutti gli accusatori privati annunciatisi e
di conseguenza anche a RE 1 ed a RE 1. Al momento del passaggio in giudicato
della sentenza di merito 15.2.2013 tale importo non era infatti ancora stato assegnato,
anche perché non ancora confiscato.
5.I
gravami sono accolti. La decisione di assegnazione 18.2.2014 è annullata e gli
atti rinviati alla Corte delle assise criminali affinché emani una nuova
decisione tenendo conto dei considerandi precedenti.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 73 CP, 363 ss. CPP ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1.I reclami sono
accolti.
§. La
decisione di assegnazione 18.2.2014 emanata dalla Corte delle assise criminali
è annullata (inc. TPC __________).
§§. Gli
atti sono trasmessi alla Corte delle assise criminali per i suoi incombenti.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà a RE 1 e RE 1, __________, CHF 400.-- (quattrocento) ciascuno
a titolo di ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
-
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera