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Decisione

60.2014.7

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

15 gennaio 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato;

che

con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a

questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo assistito IS 1, l’autorizzazione

ad esaminare il summenzionato incarto penale;

che a sostegno della sua richiesta precisa

che le è stato conferito un mandato da IS 1 allo scopo di tutelarlo nei suoi

interessi nell’ambito della richiesta di indennizzo presentata nei suoi confronti

dall’accusatore privato PI 2 (cfr. istanza 30.12.2013/8.01.2014 doc. CRP 1.a e

copia della procura 19.12.2013 ivi annessa, doc. CRP 1.b);

che,

come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente

la richiesta (doc. CRP 1);

che

questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, accusatore privato nel

procedimento penale sfociato nel DA __________ (passato in giudicato), essendo il

qui istante stato parte (in qualità di imputato) al medesimo;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)

Considerandi

nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura

prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che,

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione

degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento

penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della

Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –

appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4

LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti dell’incarto MP __________

(AI 1 – AI 8, "situazione

patrimoniale" e verbale del procedimento 23.09.2013) e del decreto di accusa 30.09.2013 (DA __________,

passato in giudicato), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha

interessato personalmente in veste di parte;

che a ciò aggiungasi che il procuratore

pubblico nel summenzionato DA ha rinviato l’accusatore privato PI 2 al

competente foro civile, il quale nel frattempo ha presentato la sua richiesta

di indennizzo: il qui istante necessita dunque degli atti istruttori del

summenzionato procedimento penale nel frattempo archiviato, per una presa di posizione

in merito;

che

di conseguenza gli atti dell’incarto MP __________ (AI 1 – AI 8, "situazione patrimoniale"

e verbale del procedimento 23.09.2013) nonché il decreto di accusa 30.09.2013 (DA __________), vengono

trasmessi, in copia, al patrocinatore di IS 1 unitamente alla presente decisione;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato

parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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