60.2014.7
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
15 gennaio 2014Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2014.7
Data decisione, Autorità:
15.01.2014, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2014.7
Lugano
15 gennaio
2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 30.12.2013/8.01.2014 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare
gli atti istruttori dell’incarto penale DA __________ (inc. MP __________) nel
frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 30.12.2013
è giunta al Ministero pubblico il 31.12.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Paolo Bordoli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 7/8.01.2014, preavvisandola favorevolmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della denuncia/querela 8/9.07.2013 sporta da PI 2 per "aggressione"
nei confronti di IS 1 in
relazione ai fatti accaduti a __________, il 4.07.2013, il Ministero pubblico
ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di
accusa 30.09.2013 mediante il quale il procuratore pubblico lo ha posto in
stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di
lesioni semplici giusta l’art. 123 cifra 1 CP "per avere, a __________,
in data 04 luglio 2013, colpito PI 2 al volto con pugni, accartocciandogli nel
contempo gli occhiali gettati poi a terra, provocandogli le lesioni attestate
dal certificato medico 08.07.2013 del caposervizio di radiologia e dal punto 2.
della lettera d’uscita 16.07.2013 dell’Ospedale Regionale di __________, dove
l’accusatore privato rimase ricoverato per altri motivi" ed ha
proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di trenta aliquote da CHF 90.--
cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 2'700.--, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 400.--, al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese, rinviando l’accusatore privato PI 2 al
competente foro per le pretese di natura civile, non revocando il beneficio
della condizionale concesso alla pena pecuniaria di settanta aliquote
giornaliere da CHF 60.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 4'200.--
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di __________ il 6.06.2011,
ma prolungandone il periodo di prova di sei mesi (DA __________);
che
Fatti
il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo assistito IS 1, l’autorizzazione
ad esaminare il summenzionato incarto penale;
che a sostegno della sua richiesta precisa
che le è stato conferito un mandato da IS 1 allo scopo di tutelarlo nei suoi
interessi nell’ambito della richiesta di indennizzo presentata nei suoi confronti
dall’accusatore privato PI 2 (cfr. istanza 30.12.2013/8.01.2014 doc. CRP 1.a e
copia della procura 19.12.2013 ivi annessa, doc. CRP 1.b);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente
la richiesta (doc. CRP 1);
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, accusatore privato nel
procedimento penale sfociato nel DA __________ (passato in giudicato), essendo il
qui istante stato parte (in qualità di imputato) al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)
Considerandi
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4
LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti dell’incarto MP __________
(AI 1 – AI 8, "situazione
patrimoniale" e verbale del procedimento 23.09.2013) e del decreto di accusa 30.09.2013 (DA __________,
passato in giudicato), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha
interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che il procuratore
pubblico nel summenzionato DA ha rinviato l’accusatore privato PI 2 al
competente foro civile, il quale nel frattempo ha presentato la sua richiesta
di indennizzo: il qui istante necessita dunque degli atti istruttori del
summenzionato procedimento penale nel frattempo archiviato, per una presa di posizione
in merito;
che
di conseguenza gli atti dell’incarto MP __________ (AI 1 – AI 8, "situazione patrimoniale"
e verbale del procedimento 23.09.2013) nonché il decreto di accusa 30.09.2013 (DA __________), vengono
trasmessi, in copia, al patrocinatore di IS 1 unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster