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Decisione

60.2014.77

Reclamo contro la decisione di assegnazione

6 agosto 2014Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

atto d’accusa 6.5.2008, l’allora procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi ha posto in stato d’accusa

dinanzi alla Corte delle assise criminali PI 26 e PI 27 per i titoli di reato

di truffa, falsità in documenti ed appropriazione indebita (ACC __________).

b.In data

15.2.2013, la Corte delle assise criminali ha condannato gli imputati alle pene

di ventiquattro mesi di detenzione per PI 26 e di venti mesi di detenzione per PI

27, siccome ritenuti colpevoli di truffa aggravata, appropriazione indebita e

falsità in documenti (sentenza 15.2.2013, p. 17, inc. TPC __________). Entrambi

gli imputati sono stati condannati ad un risarcimento equivalente in favore

dello Stato di CHF 450'000.-- ciascuno (dispositivo 5.1.2. e 5.2.2.), ed a

versare, in solido, ai ventisette accusatori privati importi per complessivi

CHF 2'969'191.10. La Corte delle assise criminali ha inoltre confiscato “(…)

prestazioni assicurative della polizza d’assicurazione sulla vita (…) presso la

__________; conto di libero passaggio (…) presso __________; fr. 146'517.55

depositati presso il Tribunale penale (…)” di spettanza di PI 26 e “(…)

fr. 211'700.-- depositati presso il Tribunale penale (…)” di spettanza di PI

27. I risarcimenti compensatori di cui ai dispositivi 5.1.2. e 5.2.2. sono

stati assegnati, previo soddisfacimento di tasse e spese di giustizia, “(…)

in favore degli accusatori privati proporzionalmente ai crediti loro riconosciuti

ai dispositivi 8.3 [PI 24],8.4 [PI 25], 8.12 [__________],

8.25 [RE 1] e 8.26 [__________] (…)” (sentenza 15.2.2013, p.

19, inc. TPC __________).

La sentenza 15.2.2013 è passata in

giudicato.

c. Con

scritto 16.9.2013 il presidente della Corte delle assise criminali, giudice Marco

Villa, ha disposto le assegnazioni a favore di ulteriori cinque accusatori

privati oltre quelli già riconosciuti nella sentenza 15.2.2013, che si erano

annunciati dopo l’emanazione di quest’ultima (scritto 16.9.2013, inc. TPC __________).

d. Contro

tale decisione sono insorti, fra gli altri, i qui reclamanti contestando nella sostanza le modalità di assegnamento

adottate dal presidente della Corte. A loro dire le assegnazioni disposte nella

sentenza di merito del 15.2.2013 avrebbero acquisito forza di cosa giudicata, e

sarebbero state, di conseguenza, vincolanti, e non ulteriormente modificabili.

Inoltre, nessuna cessione a favore dello Stato sarebbe intervenuta da parte di

altri accusatori privati. I reclamanti hanno inoltre censurato una violazione

del diritto di essere sentito.

e.Con

sentenza 8.10.2013 questa Corte ha accolto i gravami sopraindicati annullando

la decisione 16.9.2013 in quanto adottata dal solo presidente della Corte delle

assise criminali, e non dalla stessa. Ha inoltre constatato una violazione del diritto

di essere sentito in quanto il presidente, prima di prendere la propria decisione,

non aveva intimato le richieste di assegnazione e non aveva dato, almeno a chi

aveva già avanzato simili richieste precedentemente, la possibilità di esprimersi

(sentenza 8.10.2013, inc. CRP __________).

f. Dopo aver accordato a tutti gli accusatori privati

un termine per confermare la cessione allo Stato della quota relativa al loro

credito nei confronti di PI 26 e PI 27 (scritto 6.12.2013, doc. 36, inc. TPC __________),

e dopo aver ricevuto gli scritti di risposta, la Corte delle assise criminali

ha emanato la decisione di assegnazione 18.2.2014. La Corte ha affermato che i

valori confiscati al momento del passaggio in giudicato della sentenza di

merito 15.2.2013 ammontavano a CHF 358'217.55. Ha inoltre informato che “(…)

con scritto 23.7.2013 della __________ Assicurazioni, le prestazioni

assicurative relative alla polizza vita (…) di pertinenza di PI 26 non sono

esigibili e che neppure lo sono attualmente gli averi della previdenza

professionale presso Banca __________ (…), sempre di pertinenza di PI 26 (…)”

e che “(…) i condannati si sono impegnati a proseguire i versamenti al Tribunale

penale cantonale per il risarcimento degli accusatori privati e, facendo fede

ai loro impegni, hanno versato ad oggi (…) l’ulteriore importo di fr. 51'200.-

(…)” (decisione 18.2.2014, p. 3). La Corte delle assise criminali ha inoltre

citato la dottrina e la giurisprudenza in merito all’art. 73 CP (assegnamenti

al danneggiato) affermando che “(…) dal momento che né in sede d’istruttoria

né in sede dibattimentale vi è stata debita informazione sul contenuto

dell’art. 73 CP alle parti lese sprovviste di rappresentante legale, le

richieste degli AP (…), con cessione allo Stato della relativa quota del loro

credito, vanno accolte e, pertanto, anche a loro va assegnato proporzionalmente

al loro credito l’importo disponibile al momento del passaggio in giudicato

della sentenza (…). (…) al momento del suo passaggio in giudicato la sentenza

15.2.2013 non era in tutti i suoi punti esecutiva, stante l’impegno di

versamenti futuri – nel frattempo effettivamente avvenuti – da parte dei

condannati e stante la non esigibilità delle prestazioni assicurative relative

alla polizza vita e degli averi della previdenza professionale di PI 26 (…)”

(decisione 18.2.2014, p. 5 s., inc. TPC __________). La Corte ha dunque

proceduto all’assegnazione dell’importo confiscato ad ogni singolo accusatore

privato per la quota parte di sua spettanza.

g.

Contro tale decisione

insorgono nuovamente, fra gli altri, RE 1 e __________. A loro dire la

decisione impugnata violerebbe l’art. 73 CP, nella misura in cui, la sentenza

di merito del 15.2.2013 sarebbe regolarmente passata in giudicato e sarebbe

diventata esecutiva. In particolare sarebbe diventato esecutivo il dispositivo

che attribuiva i risarcimenti equivalenti agli unici cinque accusatori privati,

fra cui gli stessi reclamanti, che avrebbero validamente e tempestivamente

formulato istanza di assegnazione. Al contrario la Corte non avrebbe attribuito loro l’importo complessivo di CHF 358'217.55 disponibile al

momento del passaggio in giudicato della sentenza. Essi chiedono che

quest’ultimo importo sia assegnato ai cinque, fra cui gli stessi reclamanti,

accusatori privati, riconosciuti nella sentenza di merito del 15.2.2013. Per

contro, che l’importo supplementare di CHF 51'200.--, maturato dopo il

15.2.2013, sia assegnato a tutti gli accusatori privati istanti (cfr. reclami

28.2./3.3.2014, inc. CRP __________). In merito, essi precisano che la Corte delle assise criminali avrebbe sottratto erroneamente da quest’ultimo importo anche la

tassa e le spese di giustizia pari a CHF 5'473.30, ciò che non sarebbe corretto

dato che la precitata somma di denaro era già stata dedotta in precedenza. A

loro dire inoltre la decisione della Corte delle assise criminali creerebbe “(…)

un paradosso (…) qualora gli effetti vincolanti dell’assegnamento avvenuto con

sentenza 15 febbraio 2013 non fossero rispettati (…)”: “Un domani uno o

più degli altri accusatori privati (…), la cui pretesa è stata riconosciuta al

punto 8 del dispositivo della sentenza 15 febbraio 2013 e che non hanno ancora

inoltrato un’istanza di assegnamento, potrebbero farsi avanti (…). (…). Ora,

applicando la stessa modalità di giudizio messa in atto con la pronuncia del 18

febbraio 2014, la Corte delle assise criminali dovrebbe nella nuova sentenza

trascurare quanto già statuito nelle decisioni precedenti e porre anche i nuovi

accusatori privati al beneficio dell’assegnamento e ciò non solo con

riferimento a quanto versato dai due condannati dopo la sua ultima decisione,

bensì tenendo conto della totalità di quanto versato dai due condananti sin

dall’inizio, il tutto in barba al passaggio in giudicato di sentenze

precedenti. Ciò avrebbe conseguenze paradossali, dovendosi poi recuperare

presso gli accusatori privati arrivati prima, quanto essi hanno ricevuto in

eccesso. (…)” (reclamo 3.3.2014, p. 10 s.).

h.

Delle ulteriori

argomentazioni, così come delle successive osservazioni, si dirà, se

necessario, in corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

L’art.

73.

cpv. 3 CP dispone che i Cantoni debbano prevedere una procedura semplice e

rapida per decidere sugli assegnamenti qualora non fosse possibile deciderli

nella sentenza penale. Il testo di questo capoverso è sostanzialmente identico

a quello del previgente art. 60 cpv. 3 vCP. È più che probabile che l’entrata

in vigore del Codice di procedura penale federale (CPP) abbia di fatto reso

superfluo detto capoverso. Di modo che, per determinare le norme procedurali

applicabili, ci si deve orientare sul CPP.

1.2

Nella

presente fattispecie, questa Corte ritiene applicabili le norme degli art. 363

ss. CPP, relative alle decisioni giudiziarie indipendenti successive (N. Schmid, StPO Praxiskommentar, 2.

ed., art. 378 CPP n. 2). Caratterizzando in tal modo la procedura, la via

d’impugnazione è quella del reclamo a questa Corte (Commentario CPP – M. Mini, art. 393 CPP n. 18).

1.3

I

gravami, inoltrati il 3.3.2014, sono dunque tempestivi e proponibili. Le

esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. RE 1 e __________, quali

accusatori privati, sono pacificamente legittimati a reclamare ex art. 382 cpv.

1.

CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla

modifica del giudizio (BSK StPO – M. ZIEGLER, art. 382 CPP n. 4; PC CPP – L.

MOREILLON / A. PEREIN–REYMOND, art. 382 CPP n. 5).

I reclami

sono, nelle predette circostanze, ricevibili in ordine.

2.2.1

Giusta l’art. 73 CP se in seguito a un

crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un’assicurazione

e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall’autore,

il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all’importo del

risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o

mediante transazione: a. la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato;

b. gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione,

dedotte le spese; c. le pretese di risarcimento; d. l’importo della cauzione preventiva

prestata. Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il

danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.

2.2

Conformemente al testo di legge, gli

assegnamenti sono concessi al danneggiato unicamente a sua richiesta. Quando

più danneggiati possono pretendere un risarcimento, è dovere di ciascuno di

loro farne domanda al giudice competente. Quest’ultimo dovrà tener conto

unicamente dei danneggiati che avranno espressamente formulato la richiesta

sulla base dell’art. 73 CP. La dottrina sostiene che il giudice deve rendere

attento il danneggiato alla possibilità offerta dall’art. 73 CP, almeno nei

casi in cui quest’ultimo non ha delle conoscenze giuridiche sufficienti o non è

assistito da un avvocato. Anche la giurisprudenza ammette un dovere di

informazione da parte del giudice quando il danneggiato non è pratico nella

materia giuridica o non è assistito da un patrocinatore (cfr. decisione TF

6B_659/2012 dell’8.4.2013; sentenza TF 6B_190/2010 del 16.7.2010; BSK Strafrecht

I – F. BAUMANN, 3. ed., art. 73 CP n. 20).

In virtù del principio dell’economia

processuale l’assegnamento deve essere deciso, di principio, già nella sentenza

penale (art. 73 cpv. 3 CP a contrario). I Cantoni devono prevedere una procedura

semplice e rapida nel caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già

nella sentenza penale (art. 73 cpv. 3 CP). Una tale procedura è possibile nel

caso in cui il danneggiato, che postula l’assegnamento giusta l’art. 73 CP, si

annunci posteriormente. Per esempio nel caso in cui la confisca degli oggetti e

i beni ai sensi degli artt. 69-72 CP sia già stata ordinata o quando la pena

pecuniaria o la multa pagata dal condannato sia già stata acquisita

dall’autorità competente. Una decisione ulteriore è tuttavia possibile nel caso

in cui i beni in questione non siano già stati oggetto di una decisione di

assegnamento, passata in giudicato, in favore di altri danneggiati (decisione

TF 6B_53/2009 del 24.8.2009).

3.3.1

La Corte delle assise criminali al dispositivo 13

della sentenza di merito del 15.2.2013 ha deciso che “(…) i risarcimenti

compensatori di cui ai dispositivi 5.1.2 [CHF 450'000.--] e 5.2.2 [CHF

450'000.--] sono assegnati, previo soddisfacimento di tassa e spese di

giustizia, in favore degli

accusatori privati proporzionalmente ai crediti loro riconosciuti ai

Dispositivo

dispositivi 8.3 [RE 1],8.4 [RE

1], 8.12 [__________], 8.25 [PI 25] e 8.26 [__________]

(…)” (sentenza 15.2.2013, p. 19, inc. TPC __________).

Con scritti 9.3.2013 di PI 17 e PI 18, 20.2.2013 di PI

14, 28.3.2013 di PI 6 e 12.9.2013 di PI 8, gli accusatori privati chiedevano

l’assegnazione, a loro favore, dei risarcimenti compensatori di cui ai

dispositivi 5.1.2 e 5.2.2 (doc. 1/2/3/6, inc. TPC __________).

A seguito di tali richieste il presidente della Corte

delle assise criminali ha deciso di procedere all’assegnazione di quanto confiscato

anche agli accusatori privati sopraindicati che avevano fatto richiesta dopo

l’emanazione della sentenza di merito (decisione 16.9.2013, doc. 7, inc. TPC __________).

3.2.

A seguito della sentenza 8.10.2013 di questa Corte,

che annullava la predetta decisione 16.9.2013, il presidente della Corte delle

assise criminali ha invitato tutti gli accusatori privati o i loro rappresentanti

a confermare, nel termine di dieci giorni, la cessione allo Stato della quota

relativa al loro credito nei confronti di PI 27 e di PI 26 (così come stabilito

nella sentenza 15.2.2013 della Corte delle assise criminali), attirando la loro

attenzione sul fatto che “(…) in mancanza di una loro dichiarazione di

cessione del credito allo Stato l’assegnazione non può essere ordinata (…)”

(scritto 6.12.2013, doc. 36, inc. TPC __________).

È così che (oltre ai cinque accusatori privati che si

erano annunciati prima dell’emanazione della sentenza di merito della Corte

delle assise criminali ed ai cinque del 9.3.2013, 20.2.2013, 28.3.2013 e

12.9.2013) altri dieci accusatori privati hanno fatto richiesta di assegnazione

giusta l’art. 73 CP (scritti doc. 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, inc. TPC __________).

Con decisione 18.2.2014 la Corte delle assise

criminali ha precisato che “(…) i valori confiscati al momento del passaggio

in giudicato della sentenza ammontavano a fr. 358'217.55, di cui fr.

146'517.55, di pertinenza di PI 26 (…) e fr. 211'700.- di pertinenza di PI 27

(…)”; ha evidenziato che “(…) visto lo scritto 23.7.2013 della __________

Assicurazioni, le prestazioni assicurative relative alla polizza vita (…) di

pertinenza di PI 26 non sono esigibili e che neppure lo sono attualmente gli

averi della previdenza professionale presso Banca __________ (…) sempre di

pertinenza di PI 26 (…)”; ha ricordato che “(…) i condannati si sono

impegnati a proseguire i versamenti al Tribunale penale cantonale per il

risarcimento degli accusatori privati e, facendo fede ai loro impegni, hanno

versato ad oggi (…) l’ulteriore importo di fr. 51'200.- di cui fr. 20'000.- PI

26 e fr. 31'200.- PI 27 (…)” (decisione 18.2.2014, p. 3, doc. TPC 60, inc.

TPC __________). La Corte ha ribadito che per gli accusatori privati PI 25, PI

24, RE 1 e __________ “(…) le rispettive richieste di assegnazione, ribadite

in questa sede, sono già state decise con la sentenza 15.2.2013, passata in

giudicato (…)”. Di conseguenza “(…) dal momento che né in sede

d’istruttoria né in sede dibattimentale vi è stata debita informazione sul

contenuto dell’art. 73 CP alle parti lese sprovviste di rappresentante legale

le richieste (…)” degli ulteriori accusatori privati “(…) con cessione

allo Stato della relativa quota del loro credito, vanno accolte e, pertanto,

anche a loro va assegnato proporzionalmente al loro credito l’importo disponibile

al momento del passaggio in giudicato della sentenza (punti 11.1.3 e 11.2.1 del

dispositivo) (…)” (decisione 18.2.2014, p. 5 s., doc. 60, inc. TPC __________).

Alla luce di quanto precede la Corte delle assise

criminali ha dunque suddiviso l’importo confiscato al punto 11 del dispositivo

della sentenza 15.2.2013 tra i quindici accusatori privati annunciatisi (oltre

a RE 1, __________, PI 24 e PI 25) per la quota parte di loro spettanza in

funzione delle altre indennità riconosciute in sentenza.

4.4.1.

La Corte delle assise criminali sostiene dunque che non essendovi

stata una debita informazione da parte del giudice, né in sede di istruttoria,

né in sede dibattimentale, agli accusatori privati sprovvisti di patrocinatore

in merito ai loro diritti derivanti dall’art. 73 CP, le loro richieste,

avvenute dopo la crescita in giudicato della sentenza di merito, del 15.2.2013,

devono essere accolte. L’importo disponibile al momento del passaggio in giudicato

di quest’ultima ammontava a CHF 358'217.55; somma di denaro da suddividere

dunque, a mente dell’autorità giudicante, fra diciotto accusatori privati.

4.2.

Tale tesi non può tuttavia

essere condivisa da questa Corte.

La Corte delle assise criminali si riferisce al fatto che,

giusta la giurisprudenza e la dottrina, il giudice deve rendere attenta la

parte lesa in merito alle possibilità offerte dall’art. 73 CP, almeno nel caso

in cui quest’ultima non possa fare affidamento sulle sue conoscenze giuridiche

o sull’aiuto di un avvocato. Come già sopraindicato il Tribunale federale

sancisce infatti il dovere di assistenza del giudice nel caso di danneggiati

inesperti non patrocinati (cfr. sentenza TF 6B_659/2012 dell’8.4.2013).

L’assegnazione deve tuttavia essere ordinata contemporaneamente alla decisione

di merito giusta l’art. 73 cpv. 3 CP, come è avvenuto nel caso in esame.

Un’assegnazione posteriore può infatti essere effettuata unicamente nel caso in

cui non sia già avvenuta alcuna assegnazione passata in giudicato in favore di

altri danneggiati (sentenza TF 6B_53/2009 del 24.8.2009 consid. 2.6; sentenza

TF 6B_659/2012 dell’8.4.2013 consid. 3.1.) o se i beni pervengono dopo. Nel

caso in esame nella sentenza 15.2.2013 la Corte delle assise criminali assegnava a PI 24, PI 25, RE 1 e __________ i risarcimenti compensatori (punto 13).

La sentenza è passata in giudicato. Pertanto, contrariamente a quanto sembra

sostenere l’autorità di merito, il fatto che né in sede di istruttoria né in sede

dibattimentale vi è stata una debita informazione alle parti lese in merito ai

loro diritti, è irrilevante: determinante è il solo carattere definitivo ed

esecutivo della decisione di assegnazione ai cinque accusatori privati, ossia

la sentenza di merito 15.2.2013 della Corte delle assise criminali. RE 1 e RE 1

hanno dunque diritto alle assegnazioni derivanti dai beni confiscati. Tale giudizio

si impone anche per garantire una certa sicurezza del diritto ed evitare che i

danneggiati che hanno fatto valere le proprie pretese durante la procedura si vedano

diminuire il loro risarcimento, dopo il passaggio in giudicato della sentenza,

da ulteriori accusatori privati annunciatisi successivamente.

4.3.

Al contrario, come rettamente

rilevato dalla Corte delle assise criminali, “(…) gli importi maturati

posteriormente al passaggio in giudicato della sentenza ovvero dopo il

15.2.2013 vanno assegnati a tutte le parti istanti proporzionalmente al loro

credito nel frattempo ceduto allo Stato (…)” (sentenza 18.2.2014, p. 6). Pertanto

i versamenti effettuati posteriormente al 15.2.2013, che ammontano a CHF

51'200.--, devono essere assegnati a tutti gli accusatori privati annunciatisi e

di conseguenza anche a RE 1 e a RE 1. Al momento del passaggio in giudicato

della sentenza di merito 15.2.2013 tale importo non era infatti ancora stato assegnato,

anche perché non ancora confiscato. Medesima sorte per le prestazioni

assicurative della polizza d’assicurazione sulla vita della __________ e del

conto di libero passaggio presso __________.

5.I

gravami sono accolti. La decisione di assegnazione 18.2.2014 è annullata e gli

atti rinviati alla Corte delle assise criminali affinché emani una nuova

decisione tenendo conto dei considerandi precedenti.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 73 CP, 363 ss. CPP ed ogni altra disposizione

applicabile,

pronuncia

1.I reclami sono

accolti.

§. La

decisione di assegnazione 18.2.2014 emanata dalla Corte delle assise criminali

è annullata (inc. TPC __________).

§§. Gli

atti sono trasmessi alla Corte delle assise criminali per i suoi incombenti.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà a RE 1 e __________, __________, CHF 400.-- (quattrocento)

ciascuno a titolo di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera