60.2014.98
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
17 marzo 2014Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2014.98
Data decisione, Autorità:
17.03.2014, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2014.98
Lugano
17 marzo 2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/6.03.2014 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione dei verbali del
procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata
26.02.2014, spedita il 1°.03.2014, è giunta al Ministero pubblico il 3.03.2014,
che – per il tramite del procuratore
pubblico Andrea Pagani – l’ha
trasmessa, per competenza, a questa Corte il 3/6.03.2014, osservando che nulla
osta alla consegna di quanto richiesto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della denuncia/querela 20.08.2012 sporta da PI 2 nei confronti di ignoti
in relazione ai fatti accaduti a __________ il 21.02.2012, il Ministero pubblico
ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1 per titolo di lesioni
semplici, vie di fatto, ingiuria e minaccia (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 23.09.2013
mediante il quale il procuratore pubblico lo ha posto in stato di accusa
dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici e di
ingiuria ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di quindici aliquote
da CHF 80.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 1'200.--, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni (quale pena totalmente
aggiuntiva alla pena pecuniaria di CHF 400.-- erogata dal Ministero pubblico il
15.04.2013), alla multa di CHF 300.--, al pagamento della tassa di giustizia e
delle spese, e meglio come ivi descritto (DA __________);
che il suddetto decreto è regolarmente
passato in giudicato, non essendo stato impugnato;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione dei verbali riguardanti il
summenzionato procedimento penale;
che a sostegno della sua richiesta precisa che
l’assicurazione infortuni di PI 2 ha fatto valere nei suoi confronti una
pretesa, a suo giudizio spropositata in particolare con riferimento alle cure
mediche, a titolo di risarcimento dei danni in relazione a quanto accaduto quel
giorno e che per questi motivi vorrebbe controllare i verbali del procedimento
penale;
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla
richiesta;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, accusatore privato nel
procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel DA __________ (passato in giudicato), essendo il qui
istante stato parte (in qualità di imputato) al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel
procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista
dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4
LOG ad esaminare e a fotocopiare tutti gli atti istruttori del summenzionato
incarto penale, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha
interessato personalmente in veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che egli potrebbe aver bisogno di tale documentazione per valutare
la pretesa fatta valere nei suoi confronti da parte dell’assicurazione
infortuni dell’accusatore privato;
che di conseguenza questa Corte autorizza IS
1 ad esaminare presso il Ministero pubblico di __________ tutti gli atti
istruttori dell’incarto MP __________ sfociato nel DA __________, concordando i
tempi di accesso con il procuratore pubblico Andrea Pagani, compatibilmente con
Fatti
i suoi impegni;
che
egli è, se del caso, autorizzato a fotocopiare gli atti utili alle sue
Considerandi
incombenze;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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