60.2015.1
Istanza di ispezione degli atti. Servizio sociale quale istante (richiesta respinta)
12 marzo 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.1
Lugano
12 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15.12.2014/5.01.2015 presentata dal
IS 1
rappr. dall’assistente sociale RA 1
tendente ad ottenere informazioni riguardanti due
interventi effettuati dalla Polizia a carico di due genitori;
premesso che la richiesta datata 15.12.2014,
indirizzata al Comando di Polizia cantonale, è stata trasmessa al Ministero
pubblico di __________ il 23.12.2014 rispettivamente al Ministero pubblico di __________
il 29.12.2014, che – per il tramite del procuratore
pubblico Marisa Alfier – l’ha a sua volta
trasmessa, per competenza, a questa Corte il 31.12.2014/5.01.2015;
richiamate le osservazioni 9/12.01.2015 del procuratore
pubblico e 14/15.01.2015 di PI 3, __________, e PI 2, __________, di cui si
dirà in seguito;
rilevato che il IS 1, interpellato da questa Corte,
non ha presentato osservazioni di replica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con
scritto datato 15.12.2014 – indirizzato al Comando della Polizia cantonale e
trasmesso dal procuratore pubblico, per competenza, a questa Corte (alla quale
è pervenuto il 5.01.2015) a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – il IS
1, per il tramite dell’assistente sociale RA 1, espone e postula quanto segue:
"Scrivo a riguardo del signor PI 2 e la sua
compagna PI 3. Come assistente sociale sono preoccupata per la figlia (…)"
__________ "(…) di solo __________ anni. Chiedo pertanto di poter avere
informazioni riguardanti almeno 2 interventi, uno recente condotto dalla Polizia
comunale di __________ in data __________ e l’altro sempre in __________ a __________
effettuato dall’antidroga alfine di poter valutare se vi siano gli estremi per
una segnalazione all’ARP" (istanza 15.12.2014/5.01.2015,
doc. CRP 1.a).
2. Dalle
osservazioni 9/12.01.2015 presentate dal procuratore pubblico risulta anzitutto
che la presente richiesta riguarda i procedimenti penali di cui agli incarti
sfociati nel DA __________ rispettivamente nel NLP __________, entrambi passati
in giudicato.
Il
magistrato inquirente nutre dei dubbi riguardo alla legittimazione di RA 1 in
considerazione della sua funzione (assistente sociale del Comune di __________),
richiamando gli art. 101 e 102 CPP applicabili per analogia ai procedimenti
penali conclusi. Evidenzia inoltre che a RA 1 sarebbero già noti gli interventi
del reparto antidroga inerenti a PI 3 e a PI 2 per poter segnalare il disagio all’Autorità
regionale di protezione (di seguito ARP), cui spetta la competenza di valutare
se compulsare o meno i relativi atti. Per questi motivi si rimette al prudente
giudizio di questa Corte.
3. PI
2 e PI 3, dal canto loro, si
oppongono entrambi alla presente richiesta. A loro giudizio l’istanza non
sarebbe sostenuta da sufficienti motivazioni e non vi sarebbero le basi legali per
il suo accoglimento. Osservano in particolare che per esaminare i loro incarti
penali non sarebbe sufficiente la sola preoccupazione
da parte dell’assistente sociale. Dovrebbero,
per contro, sussistere indizi/prove concreti/e atti/e a comprovare che la loro
figlia sarebbe in pericolo (ciò che non è il caso). Non comprendono in che modo
e da parte di chi sia giunta la notizia al Comune degli interventi effettuati
dalla Polizia. Se la bimba fosse stata in pericolo, le autorità preposte/coinvolte
avrebbero provveduto autonomamente a segnalarlo alle autorità competenti (in
base all’obbligo di segnalazione). Le preoccupazioni dell’assistente sociale
sarebbero infondate. La fattispecie sarebbe da tempo conclusa e le autorità
preposte non avrebbero segnalato alcunché a chicchessia, non avendo i fatti
accaduti coinvolto la figlia (la quale non sarebbe mai stata in pericolo,
godrebbe di ottima salute psicofisica e verrebbe regolarmente seguita da un
pediatra). Mal comprendono poi il motivo per il quale l’assistente sociale cerchi
Fatti
di ottenere informazioni che li riguardano personalmente, senza essere interpellati.
Non vi sarebbe dunque alcun interesse (giuridico legittimo) alla trasmissione
al Comune di informazioni/documenti come postulato nella presente istanza.
4. Come esposto in entrata, il IS 1, interpellato da
questa Corte, non ha presentato osservazioni di replica.
5. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
6. 6.1.
Come visto, con la presente istanza RA 1, quale
assistente sociale e responsabile del IS 1 (cfr., al proposito, __________ e la
carta intestata della presente istanza) esprime delle non meglio precisate
preoccupazioni in merito alla figlia minorenne di PI 2 e PI 3. Chiede di
ottenere informazioni riguardo ad almeno
due interventi effettuati dalla Polizia afferenti ai genitori allo scopo di
valutare l’esistenza degli estremi per una segnalazione all’ARP.
Il
magistrato inquirente, dal canto suo, ha in particolare richiamato gli incarti
penali sfociati nel DA __________ e nel NLP __________, passati in giudicato,
ed ha espresso la sua opinione in merito, rimettendosi comunque al giudizio di
questa Corte.
Tenuto
conto del fatto che PI 3 e PI 2 si oppongono alla presente richiesta, questa
Corte deve procedere ad un’attenta ponderazione degli interessi contrapposti
delle parti in ossequio a quanto sancito dall’art. 62 cpv. 4 LOG.
6.2.
6.2.1.
Giova
anzitutto evidenziare che se nell’ambito dei procedimenti penali sfociati nel
DA __________ rispettivamente nel NLP __________ (passati in giudicato) fossero
emersi elementi/indizi concreti atti a pregiudicare il bene di __________, le
autorità coinvolte (la Polizia e il Ministero pubblico) avrebbero immediatamente
Considerandi
segnalato il caso all’ARP competente in applicazione dell’art. 75 cpv. 3 CPP (secondo
cui se nell’ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti
minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità
penali ne informano senza indugio le autorità tutorie) [cfr., al proposito, BSK
StPO – U. SAXER, 2. ed., art. 75 CPP n. 5 e 9; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar,
2.
ed., art. 75 CPP n. 2 e 6; Messaggio concernente l’unificazione del diritto
processuale penale del 21.12.2005, p. 1062].
Dagli
atti non emerge però alcuna segnalazione in tal senso.
6.2.2
Non
va inoltre dimenticato che i genitori affermano che la minorenne (nata il __________)
è regolarmente seguita dal pediatra, il quale soggiace comunque al diritto di
avviso giusta l’art. 364 CP [secondo cui se è stato commesso un reato contro un
minorenne, le persone tenute al segreto d’ufficio o professionale (art. 320 e
321.
CP) hanno il diritto, nell’interesse del minorenne, di avvisarne l’autorità
di protezione dei minori].
6.2.3
Dal
contenuto della presente richiesta – basata appunto su non meglio precisate
preoccupazioni – appare che l’assistente sociale sia già in qualche modo venuta
in possesso di determinate informazioni riguardanti i genitori di __________, i
quali non sarebbero nemmeno stati da lei interpellati.
Ora,
non spetta a questa Corte indicare quali passi debba intraprendere l’assistente
sociale RA 1, in nome e per conto del IS 1 [il quale si occupa "(…)
delle persone che si trovano momentaneamente o permanentemente in difficoltà
sul piano della gestione della vita quotidiana e che non hanno la possibilità
di ricevere aiuto dai familiari, rete naturale di assistenza: si tratta di
persone che non hanno un reddito sufficiente per vivere, o che hanno gravi
limitazioni a livello delle funzioni quotidiane. Il IS 1 si occupa anche delle
famiglie che, per vari motivi, non riescono a fornire tutta l’assistenza
necessaria ad un loro congiunto ammalato o non autosufficiente. Il IS 1 agisce
positivamente in questi casi privilegiando coloro che, per mancanza di reddito
o per assenza di una famiglia, non potrebbero risolvere il loro problema, con
rischi e conseguenze per la loro sicurezza. Inoltre il IS 1 offre percorsi di
avviamento, inserimento e/ reinserimento in ambito lavorativo per i cittadini
in età lavorativa in condizioni di disagio psico-fisico e/o sociale" (__________)],
visti la sua funzione e la sua formazione, per eventualmente tutelare il bene
della bambina. La questione non merita ulteriori approfondimenti.
In
siffatte circostanze, a giudizio di questa Corte non è dato un interesse giuridico
legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG del IS 1, qui istante, che prevale sui diritti
personali di PI 3 e di PI 2 ad ottenere le informazioni richieste.
7.
L’istanza
va respinta. Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese in considerazione
della particolarità della fattispecie e della funzione dell’autorità istante.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, il CPP, il CP, il CC ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera