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Decisione

60.2015.1

Istanza di ispezione degli atti. Servizio sociale quale istante (richiesta respinta)

12 marzo 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

di ottenere informazioni che li riguardano personalmente, senza essere interpellati.

Non vi sarebbe dunque alcun interesse (giuridico legittimo) alla trasmissione

al Comune di informazioni/documenti come postulato nella presente istanza.

4. Come esposto in entrata, il IS 1, interpellato da

questa Corte, non ha presentato osservazioni di replica.

5. L’art.

62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

6. 6.1.

Come visto, con la presente istanza RA 1, quale

assistente sociale e responsabile del IS 1 (cfr., al proposito, __________ e la

carta intestata della presente istanza) esprime delle non meglio precisate

preoccupazioni in merito alla figlia minorenne di PI 2 e PI 3. Chiede di

ottenere informazioni riguardo ad almeno

due interventi effettuati dalla Polizia afferenti ai genitori allo scopo di

valutare l’esistenza degli estremi per una segnalazione all’ARP.

Il

magistrato inquirente, dal canto suo, ha in particolare richiamato gli incarti

penali sfociati nel DA __________ e nel NLP __________, passati in giudicato,

ed ha espresso la sua opinione in merito, rimettendosi comunque al giudizio di

questa Corte.

Tenuto

conto del fatto che PI 3 e PI 2 si oppongono alla presente richiesta, questa

Corte deve procedere ad un’attenta ponderazione degli interessi contrapposti

delle parti in ossequio a quanto sancito dall’art. 62 cpv. 4 LOG.

6.2.

6.2.1.

Giova

anzitutto evidenziare che se nell’ambito dei procedimenti penali sfociati nel

DA __________ rispettivamente nel NLP __________ (passati in giudicato) fossero

emersi elementi/indizi concreti atti a pregiudicare il bene di __________, le

autorità coinvolte (la Polizia e il Ministero pubblico) avrebbero immediatamente

Considerandi

segnalato il caso all’ARP competente in applicazione dell’art. 75 cpv. 3 CPP (secondo

cui se nell’ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti

minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità

penali ne informano senza indugio le autorità tutorie) [cfr., al proposito, BSK

StPO – U. SAXER, 2. ed., art. 75 CPP n. 5 e 9; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar,

2.

ed., art. 75 CPP n. 2 e 6; Messaggio concernente l’unificazione del diritto

processuale penale del 21.12.2005, p. 1062].

Dagli

atti non emerge però alcuna segnalazione in tal senso.

6.2.2

Non

va inoltre dimenticato che i genitori affermano che la minorenne (nata il __________)

è regolarmente seguita dal pediatra, il quale soggiace comunque al diritto di

avviso giusta l’art. 364 CP [secondo cui se è stato commesso un reato contro un

minorenne, le persone tenute al segreto d’ufficio o professionale (art. 320 e

321.

CP) hanno il diritto, nell’interesse del minorenne, di avvisarne l’autorità

di protezione dei minori].

6.2.3

Dal

contenuto della presente richiesta – basata appunto su non meglio precisate

preoccupazioni – appare che l’assistente sociale sia già in qualche modo venuta

in possesso di determinate informazioni riguardanti i genitori di __________, i

quali non sarebbero nemmeno stati da lei interpellati.

Ora,

non spetta a questa Corte indicare quali passi debba intraprendere l’assistente

sociale RA 1, in nome e per conto del IS 1 [il quale si occupa "(…)

delle persone che si trovano momentaneamente o permanentemente in difficoltà

sul piano della gestione della vita quotidiana e che non hanno la possibilità

di ricevere aiuto dai familiari, rete naturale di assistenza: si tratta di

persone che non hanno un reddito sufficiente per vivere, o che hanno gravi

limitazioni a livello delle funzioni quotidiane. Il IS 1 si occupa anche delle

famiglie che, per vari motivi, non riescono a fornire tutta l’assistenza

necessaria ad un loro congiunto ammalato o non autosufficiente. Il IS 1 agisce

positivamente in questi casi privilegiando coloro che, per mancanza di reddito

o per assenza di una famiglia, non potrebbero risolvere il loro problema, con

rischi e conseguenze per la loro sicurezza. Inoltre il IS 1 offre percorsi di

avviamento, inserimento e/ reinserimento in ambito lavorativo per i cittadini

in età lavorativa in condizioni di disagio psico-fisico e/o sociale" (__________)],

visti la sua funzione e la sua formazione, per eventualmente tutelare il bene

della bambina. La questione non merita ulteriori approfondimenti.

In

siffatte circostanze, a giudizio di questa Corte non è dato un interesse giuridico

legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG del IS 1, qui istante, che prevale sui diritti

personali di PI 3 e di PI 2 ad ottenere le informazioni richieste.

7.

L’istanza

va respinta. Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese in considerazione

della particolarità della fattispecie e della funzione dell’autorità istante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, il CPP, il CP, il CC ed

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è respinta.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera