60.2015.10
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
12 febbraio 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.10
Lugano
12 febbraio 2015/asp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela
Fossati, vicecancelliera
sedente
per statuire sull’istanza 9/13.01.2015 presentata
da
RE
1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare e
a fotocopiare gli atti istruttori di un incarto penale, nel frattempo
archiviato, che lo concerne personalmente;
premesso che la richiesta datata 9.01.2015 è stata
consegnata brevi manu al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il
tramite del procuratore pubblico Marisa Alfier – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il
9/13.01.2013 senza formulare particolari osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della denuncia/querela sporta da __________ nei confronti, tra
l’altro, di RE 1 per le ipotesi di reato di furto e violazione di domicilio in relazione ai fatti accaduti a __________ nel
periodo compreso tra il 7.10.2013 e il 9.10.2013, il Ministero pubblico ha
aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di
accusa 11.10.2013 mediante il quale il procuratore pubblico Marisa Alfier ha
posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale RE 1, in carcerazione preventiva
dal 9.10.2013 all’11.10.2013, siccome ritenuto colpevole di furto (ripetuto),
violazione di domicilio, infrazione alla LStup, contravvenzione alla LStup, ed
ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di trenta aliquote giornaliere
da CHF 30.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 900.--, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 100.--, al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel DA __________;
che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non
essendo stato impugnato;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – RE 1 chiede di poter visionare il summenzionato incarto penale
con la facoltà di estrarne delle copie, per la richiesta di un permesso di
lavoro G (doc. CRP 1.a);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha formulato particolari
osservazioni in merito;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
Fatti
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
Considerandi
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di RE 1 giusta l’art. 62 cpv. 4
LOG ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli atti istruttori dell’incarto
penale sfociato nel DA __________, poiché il procedimento penale nel frattempo
archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che egli necessiterebbe della summenzionata documentazione
nell’ambito di una richiesta di ottenimento di un permesso di lavoro;
che
di conseguenza RE 1 è autorizzato a visionare presso questa Corte l’incarto DA __________,
concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente
con i loro impegni;
che
egli è, se necessario, autorizzato a fotocopiare i documenti utili alle sue incombenze;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante
già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per
conoscenza:
-
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera