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Decisione

60.2015.10

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

12 febbraio 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)

nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura

prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che,

come ricordano i lavori preparatori,

l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti

presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS

dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento

penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della

Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

Considerandi

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –

appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di RE 1 giusta l’art. 62 cpv. 4

LOG ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli atti istruttori dell’incarto

penale sfociato nel DA __________, poiché il procedimento penale nel frattempo

archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

che

a ciò aggiungasi che egli necessiterebbe della summenzionata documentazione

nell’ambito di una richiesta di ottenimento di un permesso di lavoro;

che

di conseguenza RE 1 è autorizzato a visionare presso questa Corte l’incarto DA __________,

concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente

con i loro impegni;

che

egli è, se necessario, autorizzato a fotocopiare i documenti utili alle sue incombenze;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante

già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi

dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

per

conoscenza:

-

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera