60.2015.102
Istanza di ispezione degli atti. Camera di protezione quale istante
31 marzo 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.102
Lugano
31 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/17.03.2015 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad ispezionare
l’incarto TPC __________, nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 12.03.2015 è giunta al
Tribunale penale cantonale il 13.03.2015, che l’ha trasmessa, per competenza e
per evasione diretta, a questa Corte il 17.03.2015, senza formulare osservazioni
in merito;
richiamate le osservazioni 25/26.03.2015 del
procuratore pubblico Nicola Respini, mediante le quali preavvisa favorevolmente
l’istanza;
richiamato inoltre lo scritto 25/26.03.2015 di PI 2, __________
(patr. da: avv. PR 1, __________), mediante il quale comunica di non avere
osservazioni particolari da formulare, ritenuto come nulla osti all’accesso da
parte della IS 1 all’incarto in questione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
data __________ la Corte delle assise criminali ha emanato una sentenza di
condanna a carico di PI 2 ritenendolo autore colpevole di atti sessuali con fanciulli,
coazione sessuale e pornografia ai danni di suo nipote __________ (__________)
[inc. TPC __________].
La
sentenza è stata intimata alle parti il __________ ed è passata in giudicato
retroattivamente il __________ in applicazione dell’art. 437 cpv. 2 CPP.
2. Con
la presente istanza – trasmessa dal Tribunale penale cantonale, per competenza
ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – la IS 1, per il tramite del suo presidente,
giudice Franco Lardelli, chiede di poter prendere visione del summenzionato
incarto penale per l’evasione di un reclamo presentato dai genitori di __________
avente quale oggetto la richiesta di restituzione della custodia parentale.
3. Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico preavvisa favorevolmente l’istanza.
PI 2, dal canto suo, non vi si oppone. Il Tribunale penale cantonale non ha
presentato particolari osservazioni in merito.
4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il
testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza
del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
Come
ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità
giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza
ammette la richiesta se:
(i) si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
(ii) è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
(ii) è
formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre
deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5. 5.1.
La
IS 1 è (tra l’altro) l’autorità giudiziaria competente per giudicare, in
seconda istanza e nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali
di protezione concernenti maggiorenni e minorenni (cfr., in particolare, gli
art. 450 ss. CC; in via sussidiaria si applicano le norme sulla procedura di
ricorso del Tribunale cantonale amministrativo; cfr. anche l’art. 2 cpv. 2 LPMA
e l’art. 48 lit. f cifra 7 LOG).
5.2.
Per
quanto concerne la fattispecie qui in esame giova in particolare rilevare che
dalla relazione di __________ e __________ sono nati tre figli, tra cui __________
(__________).
In
data __________, a favore di quest’ultimo, è stata istituita una curatela educativa
ex art. 308 cpv. 1 CC, mentre con risoluzione __________ l’allora competente __________
ha confermato la privazione della custodia parentale della madre e il collocamento
del minore in istituto [cfr., nel dettaglio, AI 77 dell’incarto MP __________
(raccoglitore grigio copia incarto __________)].
Come
visto, i genitori di __________ hanno impugnato presso la IS 1 qui istante la
decisione emanata il __________ dall’__________, sede di __________ (di seguito
__________), mediante la quale è stata respinta la loro istanza 2.10.2013 volta
in sintesi all’ottenimento del ripristino della custodia parentale (ris. no. __________
del 22.05.2014 dell’__________).
Ciò
premesso e visti inoltre il contenuto e l’esito dell’incarto penale TPC __________
sfociato nella sentenza di condanna __________ (passata in giudicato), nonché
l’oggetto della vertenza civile di cui all’’incarto __________ pendente presso
l’autorità istante, appare anzitutto data una connessione tra entrambi i
procedimenti, essendovi (stato) coinvolto, suo malgrado, il minorenne __________.
Inoltre
è certamente dato un interesse giuridico
legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG della IS 1 che prevale sui diritti
personali di PI 2, ad esaminare l’incarto penale in questione, e ciò principalmente
a tutela e per il bene del minore __________. Diversi atti istruttori
dell’incarto penale di cui viene postulata la compulsazione così come la
relativa sentenza __________ potrebbero, in effetti, essere potenzialmente
utili ai fini del giudizio, dovendo la IS 1 valutare un eventuale ripristino
della custodia parentale. Occorre dunque mettere a disposizione della predetta
autorità informazioni utili e pertinenti allo scopo di avere un quadro più
completo della situazione personale/famigliare di __________ e del rapporto
instauratosi con i genitori, nell’ottica dell’emanazione di una decisione
conforme al bene del minore.
Non
va infine dimenticato che PI 2 e il procuratore pubblico non si oppongono alla
presente richiesta.
In
siffatte circostanze, questa Corte autorizza il presidente e/o la
vicecancelliera che si occupa dell’incarto __________ pendente presso la IS 1 ad
esaminare tutti gli atti istruttori dell’incarto penale TPC __________ e la
relativa sentenza __________.
Questa
Corte autorizza inoltre il presidente e/o la vicecancelliera a fotocopiare gli
atti necessari alle sue/loro incombenze. Va da sé che un eventuale utilizzo di
questi atti nell’ambito del procedimento civile soggiace al rispetto della
sfera privata/personale delle parti coinvolte e al diritto di essere sentito.
Di
conseguenza, per motivi di praticità, l’incarto penale TPC __________ (composto
da due cubi) e la relativa sentenza __________ vengono trasmessi, in originale,
direttamente all’autorità istante unitamente alla presente decisione.
La
IS 1 ha infine l’obbligo di restituire l’incarto penale in questione
direttamente al Tribunale penale cantonale, al più tardi, a procedimento civile
concluso.
6. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di
tassa di giustizia e spese, viste la natura e la finalità della presente
richiesta.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, il CC, la LPMA ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Considerandi
3.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera