60.2015.103
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
31 maggio 2015Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.103
Lugano
31 maggio 2015/jf
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/17.03.2015 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di
una sentenza, nel frattempo passata in giudicato, emanata a suo carico;
premesso che la richiesta datata 16.03.2015 è giunta al
Tribunale penale cantonale il 17.03.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a
questa Corte il medesimo giorno, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
data 29.04.2014 la Corte delle assise correzionali di __________ ha emanato una
sentenza di condanna a carico di IS 1 (inc. TPC __________).
La
stessa è passata in giudicato il medesimo giorno, non essendo stata impugnata.
2. Con la presente richiesta IS 1 domanda la trasmissione
della summenzionata decisione, necessitandone una copia.
Come esposto
in entrata, il Tribunale penale cantonale non ha formulato osservazioni in
merito.
3. 3.1.
L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
3.2.
Nel
presente caso, pur essendo stato IS 1 parte (in qualità di imputato) nel procedimento
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62
cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI
si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle
parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987,
art. 8 p. 10).
Inoltre
in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
4. Nella
fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi alla base
della sua richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla costante giurisprudenza
di questa Corte – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta
l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della sentenza
29.04.2014 (inc. TPC __________), poiché il procedimento penale, nel frattempo
archiviato, l’ha interessato personalmente in veste di parte.
Di
conseguenza la sentenza richiesta viene trasmessa, in copia, all’istante unitamente
alla presente decisione.
5. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di
tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale
sfociato nella sentenza 29.04.2014 (inc. TPC __________).
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
Considerandi
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera