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Decisione

60.2015.104

Istanza di ispezione degli atti. Autorità regionale di protezione quale istante

15 aprile 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

ivi annessa, doc. CRP 1, 1.a e 1.b, alla cui lettura si rimanda per brevità).

3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il

testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza

del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di

copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti

personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti,

del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

4. 4.1.

Nell'ambito

della protezione dei minori e degli adulti, la legislazione federale prescrive

l'istituzione dell'autorità di protezione (art. 440 CC). Nel Canton Ticino

questa funzione è esercitata dall'Autorità regionale di protezione (art. 2

LPMA), le cui competenze sono stabilite dal CC e dal regolamento di

applicazione della LPMA (ROPMA).

4.2.

Nella

fattispecie in esame – visti le competenze dell’autorità istante, il contenuto

nonché l’esito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato

nel DAC __________ (a carico di PI 1) rispettivamente nel DA __________ (a

Considerandi

carico di PI 2), in cui è stata (tra l’altro) vittima la loro figlia minorenne __________

– l’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG dell’IS 1

prevale, di principio, sui diritti personali degli imputati, i quali peraltro

non si sono opposti alla presente richiesta.

In

effetti, occorre principalmente tutelare gli interessi e il bene della minorenne

e mettere a disposizione dell’autorità istante – la quale (in particolare) esamina

d’ufficio i fatti, raccoglie le informazioni occorrenti, assume le prove

necessarie e applica d’ufficio il diritto (cfr. in particolare l’art. 446 CC in

relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) – dati e informazioni utili

e pertinenti per valutare al meglio la situazione famigliare e personale di __________,

e, se del caso, ordinare le misure opportune (urgenti) per la protezione della

ragazza, stante anche i fatti accaduti penalmente rilevanti ai suoi danni

In

siffatte circostanze diversi atti istruttori dell’incarto penale in questione

potrebbero essere indubbiamente utili ai fini delle incombenze dell’IS 1.

Di

conseguenza l’incarto DAC __________ – DA __________ (composto da un

raccoglitore rosso) viene trasmesso, in originale, all’autorità istante

unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente

al Ministero pubblico, al più tardi, a procedimento civile concluso.

Va da sé che i membri dell’IS 1 nonché i

suoi collaboratori sono legati al segreto d’ufficio (art. 12 LPMA).

5.

L’istanza

è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la natura della richiesta,

si può prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, il CC, la LPMA, il ROPMA ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi

dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera