60.2015.104
Istanza di ispezione degli atti. Autorità regionale di protezione quale istante
15 aprile 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.104
Lugano
15 aprile 2015/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/18.03.2015 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli
atti del procedimento penale MP __________ sfociato nel DAC __________
rispettivamente nel DA __________, entrambi passati in giudicato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito della segnalazione del __________ da parte del Direttore delle __________
di __________ (il quale ha comunicato alla Polizia che l’allieva __________
avrebbe riferito di aver avuto alcuni problemi con il padre), il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale a carico dei genitori della minore, PI
1 e PI 2 (inc. MP __________).
Il
procedimento penale è sfociato, da un lato, nel decreto di accusa __________ (DAC
__________) a carico di PI 1, in carcerazione preventiva dal __________ all’__________
[mediante il quale il procuratore pubblico Arturo Garzoni lo ha posto in stato
di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________ siccome
ritenuto colpevole di ripetuta violazione del dovere d’assistenza o educazione
(ai danni di __________ e di suo __________), ripetute lesioni semplici
qualificate, siccome commesse nei confronti di un fanciullo di cui aveva la custodia
e la cura (ai danni del __________ di __________), ripetute vie di fatto qualificate,
siccome commesse nei confronti di un fanciullo di cui aveva la custodia e la
cura (ai danni di __________ e di suo __________) ed ha proposto la relativa
condanna, e meglio come ivi descritto], e dall’altro lato nel decreto di accusa
sempre datato 29.01.2013 emanato a carico di PI 2 [mediante il quale il
procuratore pubblico l’ha posta in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale
siccome ritenuta colpevole di ripetuta violazione del dovere d’assistenza o
educazione (ai danni di __________ e di suo __________) ed ha proposto la
relativa condanna, e meglio come descritto nel DA __________].
Entrambi i decreti sono regolarmente
passati in giudicato, non essendo stati impugnati.
2. Con
la presente (dettagliata) istanza l’IS 1 (di seguito IS 1), per il tramite del
suo presidente e della sua segretaria, chiede di ottenere l’autorizzazione ad
accedere agli atti del summenzionato procedimento penale.
A sostegno della sua richiesta l’autorità istante precisa, tra l’altro,
di aver conferito all’UAP un mandato di verifica delle condizioni di
accoglienza e di valutazione del bisogno di affidamento a terzi della minorenne
__________ in applicazione degli art. 307 e 446 CC, fissando il termine entro
il __________ per presentare il relativo rapporto, avendo la minore manifestato
il suo disagio (tra l’altro) alla curatrice, dichiarando la sua volontà di
voler lasciare immediatamente la sua abitazione.
L’incarto
penale in questione sarebbe utile per poter disporre di tutte le informazioni
necessarie per costruire un quadro preciso della situazione famigliare, tenendo
conto anche dei fatti accaduti in passato. Evidenzia inoltre che i genitori hanno
dato il loro consenso all’accesso agli atti dell’incarto penale (cfr., nel dettaglio,
istanza 17/18.03.2015, con la documentazione
Fatti
ivi annessa, doc. CRP 1, 1.a e 1.b, alla cui lettura si rimanda per brevità).
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il
testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza
del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti,
del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. 4.1.
Nell'ambito
della protezione dei minori e degli adulti, la legislazione federale prescrive
l'istituzione dell'autorità di protezione (art. 440 CC). Nel Canton Ticino
questa funzione è esercitata dall'Autorità regionale di protezione (art. 2
LPMA), le cui competenze sono stabilite dal CC e dal regolamento di
applicazione della LPMA (ROPMA).
4.2.
Nella
fattispecie in esame – visti le competenze dell’autorità istante, il contenuto
nonché l’esito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato
nel DAC __________ (a carico di PI 1) rispettivamente nel DA __________ (a
Considerandi
carico di PI 2), in cui è stata (tra l’altro) vittima la loro figlia minorenne __________
– l’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG dell’IS 1
prevale, di principio, sui diritti personali degli imputati, i quali peraltro
non si sono opposti alla presente richiesta.
In
effetti, occorre principalmente tutelare gli interessi e il bene della minorenne
e mettere a disposizione dell’autorità istante – la quale (in particolare) esamina
d’ufficio i fatti, raccoglie le informazioni occorrenti, assume le prove
necessarie e applica d’ufficio il diritto (cfr. in particolare l’art. 446 CC in
relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) – dati e informazioni utili
e pertinenti per valutare al meglio la situazione famigliare e personale di __________,
e, se del caso, ordinare le misure opportune (urgenti) per la protezione della
ragazza, stante anche i fatti accaduti penalmente rilevanti ai suoi danni
In
siffatte circostanze diversi atti istruttori dell’incarto penale in questione
potrebbero essere indubbiamente utili ai fini delle incombenze dell’IS 1.
Di
conseguenza l’incarto DAC __________ – DA __________ (composto da un
raccoglitore rosso) viene trasmesso, in originale, all’autorità istante
unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente
al Ministero pubblico, al più tardi, a procedimento civile concluso.
Va da sé che i membri dell’IS 1 nonché i
suoi collaboratori sono legati al segreto d’ufficio (art. 12 LPMA).
5.
L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la natura della richiesta,
si può prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, il CC, la LPMA, il ROPMA ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera