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Decisione

60.2015.105

Istanza di ispezione degli atti. già accusato ai sensi del previgente CPP TI quale istante

24 marzo 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato ai

sensi del previgente CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli

deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un

interesse giuridico legittimo;

che,

come ricordano i lavori preparatori,

l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti

presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS

dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento

penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della

Considerandi

Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS

1.

giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della

sentenza di condanna __________ (inc. TPC __________), passata in giudicato,

poiché il procedimento penale l’ha interessato personalmente in veste di parte;

che

a ciò aggiungasi che egli necessita copia della sentenza in questione nell’ambito

della procedura di naturalizzazione che lo concerne personalmente (cfr., al

proposito, copia scritto 7.03.2014 annessa all’istanza 17/18.03.2015, doc. CRP

1.

a);

che

di conseguenza la sentenza richiesta viene trasmessa, in copia, all’istante unitamente

alla presente decisione;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato

parte al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________, nel frattempo

archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi

dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera