60.2015.105
Istanza di ispezione degli atti. già accusato ai sensi del previgente CPP TI quale istante
24 marzo 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.105
Lugano
24 marzo 2015/asp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/18.03.2015 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di
una sentenza emanata a suo carico (passata in giudicato);
premesso che la richiesta datata 17.03.2015 è giunta
al Tribunale penale cantonale il 18.03.2015, che l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Corte il medesimo
giorno, unitamente alla sentenza __________
(copia conforme all’originale, inc. TPC __________), senza formulare
osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il __________ l’allora presidente della Corte delle assise
correzionali di Lugano, giudice Agnese Balestra-Bianchi, ha emanato una
sentenza di condanna, tra l’altro, a carico di IS 1 – detenuto dall’11.03.2008
al 2.04.2008 – in cui lo ha ritenuto coautore colpevole di aggressione in
relazione ai fatti accaduti a __________, l’__________, lo ha prosciolto
dall’imputazione di omissione di soccorso, e lo ha in particolare condannato alla
pena detentiva di sedici mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto),
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni (inc. TPC __________);
che
la summenzionata sentenza è passata in giudicato il __________;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Tribunale penale
cantonale a questa Corte – IS 1 postula la trasmissione, in copia, della citata
sentenza;
che a sostegno della sua domanda egli precisa di necessitarne una copia
nell’ambito della procedura di naturalizzazione, essendo stata richiesta dal Servizio
naturalizzazione (doc. CRP 1.a);
che,
come esposto in entrata, il Tribunale penale cantonale non ha presentato
osservazioni in merito;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti del procedimento
penale in questione, nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato
parte (in qualità di accusato ai sensi del previgente CPP TI) al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
Fatti
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato ai
sensi del previgente CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli
deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un
interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Considerandi
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS
1.
giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della
sentenza di condanna __________ (inc. TPC __________), passata in giudicato,
poiché il procedimento penale l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che egli necessita copia della sentenza in questione nell’ambito
della procedura di naturalizzazione che lo concerne personalmente (cfr., al
proposito, copia scritto 7.03.2014 annessa all’istanza 17/18.03.2015, doc. CRP
1.
a);
che
di conseguenza la sentenza richiesta viene trasmessa, in copia, all’istante unitamente
alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________, nel frattempo
archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera