60.2015.112
Istanza di ispezione degli atti. Autorità regionale di protezione quale istante
31 marzo 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.112
Lugano
31 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/24.03.2015 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione degli atti istruttori
più rilevanti riguardanti il procedimento penale di cui all’incarto TPC __________
nel frattempo archiviato, a tutela di un minorenne;
premesso che la richiesta datata 18.03.2015 è giunta
al Tribunale penale cantonale il 20.03.2015, che l’ha trasmessa, per competenza
e per evasione diretta, a questa Corte il 23/24.03.2015, senza formulare osservazioni
in merito;
richiamate le osservazioni 25/26.03.2015 del
procuratore pubblico Nicola Respini, mediante le quali preavvisa favorevolmente
l’istanza;
richiamato inoltre lo scritto 25/26.03.2015 di PI 2, __________
(patr. da: avv. PR 1, __________), mediante il quale comunica di non avere
osservazioni particolari da formulare, ritenuto come nulla osti all’accesso da
parte dell’IS 1 (di seguito IS 1), all’incarto in questione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
data __________ la Corte delle assise criminali ha emanato una sentenza di
condanna a carico di PI 2 ritenendolo autore colpevole di atti sessuali con fanciulli,
coazione sessuale e pornografia ai danni di suo nipote __________ (__________)
[inc. TPC __________].
La
sentenza è stata intimata alle parti il __________ ed è passata in giudicato
retroattivamente il __________ in applicazione dell’art. 437 cpv. 2 CPP.
2. Con
la presente istanza – trasmessa dal Tribunale penale cantonale, per competenza
ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – l’IS 1, per il tramite del suo presidente
e del suo segretario e nell’ambito delle misure a protezione di __________,
chiede di ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori più
rilevanti riguardanti il procedimento penale a carico di PI 2, in cui è stato
coinvolto il minore quale vittima.
3. Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico preavvisa favorevolmente l’istanza.
PI 2, dal canto suo, non vi si oppone. Il Tribunale penale cantonale non ha
presentato osservazioni in merito.
4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il
testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza
del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. 5.1.
Nell'ambito
della protezione dei minori e degli adulti, la legislazione federale prescrive
l'istituzione dell'autorità di protezione (art. 440 CC). Nel Canton Ticino
questa funzione è esercitata dall'Autorità regionale di protezione (art. 2
LPMA), le cui competenze sono stabilite dal CC e dal regolamento di
applicazione della LPMA (ROPMA).
5.2.
Nella
fattispecie in esame – visti le competenze dell’autorità istante, il contenuto
nonché l’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna __________
a carico di PI 2, in cui è stato vittima il minorenne __________ – l’interesse
giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG dell’IS 1 prevale, di
principio, sui diritti personali dell’imputato, il quale peraltro non si oppone
alla richiesta così come è stata formulata.
In
effetti, occorre principalmente tutelare gli interessi e il bene del minore e
mettere a disposizione dell’autorità istante dati e informazioni utili e
pertinenti per valutare al meglio la situazione famigliare e personale di __________,
e, se del caso, ordinare le misure opportune per la protezione del bambino, stante
anche la situazione creatasi a seguito dei fatti accaduti ai suoi danni sfociati
nella sentenza di condanna __________ a carico di suo zio (inc. TPC __________).
Dalla
summenzionata sentenza emergono elementi che potrebbero essere potenzialmente
utili all’autorità istante a tutela degli interessi del minore. Di conseguenza,
la stessa viene trasmessa, in copia, all’IS 1 unitamente alla presente decisione.
Questa
Corte autorizza già sin d’ora un membro dell’IS 1 ad esaminare, se necessario,
gli atti istruttori dell’incarto TPC __________, concordando le modalità e i
tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria del Tribunale penale cantonale
compatibilmente con i loro impegni.
Egli
è, se del caso, autorizzato a fotocopiare soltanto i documenti utili per le sue
incombenze.
Va da sé che i membri dell’IS 1 nonché i
suoi collaboratori sono legati al segreto d’ufficio (art. 12 LPMA).
Fatti
6. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la natura della
richiesta si può prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, il CC, la LPMA, il ROPMA ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per conoscenza:
.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera