60.2015.124
Istanza di ispezione degli atti. già imputata quale istante
2 giugno 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.124
Lugano
2 giugno 2015/jf
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/7.04.2015 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di
un rapporto di polizia che la concerne personalmente;
premesso che la richiesta datata 1.04.2015 è giunta al
Ministero pubblico il 3.04.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 7.04.2015, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
nell’ambito di un’inchiesta aperta a carico di un’altra persona, il 24.07.2014 è
stata interrogata dinanzi alla polizia in qualità di imputata IS 1, ove ha in
particolare dichiarato di aver acquistato e consumato personalmente, nel
periodo compreso tra il mese di __________, della cocaina (inc. MP __________);
che
in data 18.12.2014 il procuratore pubblico Marisa Alfier, trattandosi di un caso
di poca entità, ha emanato un decreto di non luogo a procedere nei confronti di
IS 1, ammonendola formalmente e ponendo la tassa di giustizia e le spese a suo
carico (NLP __________);
che
il summenzionato decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato
impugnato;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – IS 1 postula la trasmissione del rapporto di polizia allestito
nell’ambito del succitato procedimento penale nel frattempo archiviato (doc.
1.a);
che
a sostegno della sua richiesta l’istante ha prodotto copia di uno scritto
datato 24.03.2015 della Sezione della circolazione mediante il quale le è stato
in particolare comunicato che risulterebbero gli estremi per procedere nei suoi
confronti tramite una misura amministrativa di revoca della licenza allievo
conducente categoria B, richiamando il decreto di non luogo a procedere
18.12.2014 (doc. CRP 1.a);
che,
come esposto in entrata, il Ministero pubblico non ha presentato osservazioni
in merito alla presente richiesta;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di imputata)
nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista
dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare, di principio, pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta
l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto
d’inchiesta di polizia giudiziaria 14.10.2014 allestito nell’ambito del
procedimento di cui all’incarto NLP __________, nel frattempo archiviato,
poiché l’ha interessata personalmente in veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che essa necessiterebbe del citato rapporto nell’ambito della
procedura amministrativa aperta a suo carico da parte della Sezione della circolazione;
che
– nel rispetto del diritto di essere sentito e della sfera privata e personale
delle altre persone coinvolte – dal verbale d’interrogatorio 23.04.2014 di __________
vengono nondimeno eliminati/cancellati tutti i paragrafi che esulano dalla
presente fattispecie;
che
di conseguenza il rapporto richiesto viene trasmesso alle predette condizioni,
in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la qui istante
già stata parte al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
Considerandi
3.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera