60.2015.133
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
20 maggio 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.133
Lugano
20 maggio 2015/jf
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela
Fossati, vicecancelliera
sedente
per statuire sull’istanza 9/15.04.2015 –
emendata su richiesta il 12/15.05.2015 – presentata da
IS
1
tendente ad ottenere la trasmissione di una
sentenza, passata in giudicato;
premesso che la richiesta datata 9.04.2015 è stata
trasmessa, per competenza, dalla Pretura penale a questa Corte il 14/15.04.2015,
senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una segnalazione pervenuta dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale ordinario di __________, nel mese di agosto del __________, il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di __________ (__________),
sfociato dapprima nel decreto di accusa __________ mediante il quale è stato
ritenuto colpevole di pornografia
e di violazione della Legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri,
e meglio come ivi descritto.
Il
__________ il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione interposta dall’accusato,
ha dichiarato l’accusato autore colpevole di pornografia (art. 197 cpv. 1, 3 e
4 CP) in relazione ai fatti avvenuti a __________ ed in altri paesi dal mese di
__________ al __________, rispettivamente nel corso del mese di __________. Il
giudice lo ha, per contro, prosciolto dall’accusa di infrazione alla LDDS (per
intervenuta prescrizione del reato, rispettivamente per intervenuta
promulgazione di una lex mitior). In applicazione della pena, ha condannato l’imputato
a sessanta giorni di detenzione e all’espulsione per tre anni dalla Svizzera,
pene sospese con la condizionale per un periodo di prova di due anni, oltre a
una multa di CH 3’000.--.
Fatti
Il
__________ la Corte di cassazione e di revisione penale, in parziale accoglimento
del ricorso presentato dall’accusato, ha annullato la sentenza e ha rinviato
gli atti ad un altro giudice della Pretura penale per nuova decisione in relazione
alla fattispecie di cui all’art. 197 cifra 1 e 4 CP, ha prosciolto l’accusato
dall’imputazione di cui all’art. 197 cifra 3 e 4 CP e ha infine respinto il
ricorso in relazione alla condanna fondata sul solo art. 197 cifra 3 CP.
Il
__________ il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato
dall’accusato avverso la summenzionata decisione (decisione TF __________ del __________).
Con
sentenza __________ l’allora giudice della Pretura penale Damiano Stefani ha
dichiarato estinta l’azione penale nei confronti di __________ per il reato di
cui all’art. 197 cifre 1 e 4 CP per intervenuta prescrizione (inc. __________).
2. Con la presente istanza – emendata su richiesta
29.04.2015 di questa Corte il 12/15.05.2015 – IS 1, figlia di __________, chiede
di ottenere la trasmissione della sentenza della Pretura penale per poterla a
sua volta trasmettere agli organi di stampa __________, i quali, "(…) fino ad oggi lasciano pubblicato
l’articolo diffamatorio, dannoso e pericoloso per tutta la famiglia"
(istanza di emendamento 12/15.05.2015, doc. CRP 4). Ha contestualmente allegato
Considerandi
uno scritto, inviatole via email da __________, da cui risulta in particolare
quanto segue: "(…). La vicenda è stata riportata da molti siti on line __________
anni fa. Qui solo alcuni, reperiti in pochi secondi. Per tanto credo sia difficile
che il nostro articolo venga eliminato, a meno che non vengano eliminati tutti
gli altri articoli che vediamo on line e lei possa dimostrare – con carte alla
mano – la totale estraneità di suo padre ai fatti. (….)" (istanza di
emendamento 12/15.05.2015, doc. CRP 4).
3.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il
testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza
del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.
Nella presente fattispecie – visti i motivi addotti
nella presente richiesta – appare dato un interesse giuridico legittimo ex art.
62.
cpv. 4 LOG di IS 1 ad ottenere copia della sentenza __________ (inc. __________)
emanata nei confronti di suo padre __________, potendo essere potenzialmente
utile per eventualmente tutelare gli interessi della qui istante e dei suoi
famigliari.
Di
conseguenza la sentenza richiesta viene trasmessa, in copia, all’istante unitamente
alla presente decisione.
5.
L’istanza è accolta. Stante la particolarità della
fattispecie, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera