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Decisione

60.2015.133

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante

20 maggio 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

Il

__________ la Corte di cassazione e di revisione penale, in parziale accoglimento

del ricorso presentato dall’accusato, ha annullato la sentenza e ha rinviato

gli atti ad un altro giudice della Pretura penale per nuova decisione in relazione

alla fattispecie di cui all’art. 197 cifra 1 e 4 CP, ha prosciolto l’accusato

dall’imputazione di cui all’art. 197 cifra 3 e 4 CP e ha infine respinto il

ricorso in relazione alla condanna fondata sul solo art. 197 cifra 3 CP.

Il

__________ il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato

dall’accusato avverso la summenzionata decisione (decisione TF __________ del __________).

Con

sentenza __________ l’allora giudice della Pretura penale Damiano Stefani ha

dichiarato estinta l’azione penale nei confronti di __________ per il reato di

cui all’art. 197 cifre 1 e 4 CP per intervenuta prescrizione (inc. __________).

2. Con la presente istanza – emendata su richiesta

29.04.2015 di questa Corte il 12/15.05.2015 – IS 1, figlia di __________, chiede

di ottenere la trasmissione della sentenza della Pretura penale per poterla a

sua volta trasmettere agli organi di stampa __________, i quali, "(…) fino ad oggi lasciano pubblicato

l’articolo diffamatorio, dannoso e pericoloso per tutta la famiglia"

(istanza di emendamento 12/15.05.2015, doc. CRP 4). Ha contestualmente allegato

Considerandi

uno scritto, inviatole via email da __________, da cui risulta in particolare

quanto segue: "(…). La vicenda è stata riportata da molti siti on line __________

anni fa. Qui solo alcuni, reperiti in pochi secondi. Per tanto credo sia difficile

che il nostro articolo venga eliminato, a meno che non vengano eliminati tutti

gli altri articoli che vediamo on line e lei possa dimostrare – con carte alla

mano – la totale estraneità di suo padre ai fatti. (….)" (istanza di

emendamento 12/15.05.2015, doc. CRP 4).

3.

L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il

testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza

del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di

copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti

personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle

parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.

Nella presente fattispecie – visti i motivi addotti

nella presente richiesta – appare dato un interesse giuridico legittimo ex art.

62.

cpv. 4 LOG di IS 1 ad ottenere copia della sentenza __________ (inc. __________)

emanata nei confronti di suo padre __________, potendo essere potenzialmente

utile per eventualmente tutelare gli interessi della qui istante e dei suoi

famigliari.

Di

conseguenza la sentenza richiesta viene trasmessa, in copia, all’istante unitamente

alla presente decisione.

5.

L’istanza è accolta. Stante la particolarità della

fattispecie, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi

dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera