Lexipedia

Decisione

60.2015.136

Reclamo contro la decisione di dissequestro del procuratore pubblico. attribuisce oggetto dissequestrato ad una parte e impartisce termine all'altra per inoltrare azione civile

18 agosto 2015Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

a.Con

esposto 30.1.2013 la PI 1, società di leasing, ha denunciato ignoti per titolo

di appropriazione indebita, in quanto l’autovettura marca __________, telaio

numero __________, matricola numero __________, di proprietà della denunciante

e concessa - in data 25.6.2012 - in leasing alla __________ (ora in

liquidazione), sarebbe stata venduta da ignoti (il 30.1.2013) al garage RE 1 (AI

1, inc. MP __________).

b.

Con decisione 5.2.2013 il

magistrato inquirente ha confermato il sequestro di quanto indicato nel verbale

di perquisizione e sequestro 31.1.2013 stilato dalla polizia giudiziaria

(Commissariato di __________) e concernente __________, socio e gerente (con

firma individuale) della RE 1, in particolare del veicolo summenzionato targato

__________, della licenza di circolazione, di due chiavi di avviamento nonché

del contratto di compravendita dello stesso (AI 2, inc. MP __________).

c.Con

decisione 5.2.2013 il magistrato inquirente ha chiesto alla Sezione inquirente

Dogane Svizzere la trasmissione della documentazione riferita alla pratica doganale

di importazione in Svizzera del veicolo in questione, in quanto – da informazioni

raccolte dalla polizia giudiziaria – emergerebbe che la citata autovettura sarebbe

stata illecitamente distratta in __________ ed importata (in seguito) in __________,

il 20.6.2012, dal valico commerciale di __________ (AI 3, inc. MP __________).

d.

In data 6/7.2.2013 al

procuratore pubblico è pervenuto il rapporto di segnalazione della polizia

cantonale – Reparto giudiziario 2 – __________ (AI 4, inc. MP __________).

e.Con

decisione 4.3.2013 il procuratore pubblico ha decretato l’apertura

dell’istruzione nei confronti di ignoti per il titolo di appropriazione

indebita (AI 6, inc. MP __________).

f. In

data 20.3.2013 il magistrato inquirente ha provveduto ad interrogare __________

in veste di persona informata sui fatti (AI 8, inc. MP __________), rispettivamente

__________ [socio e gerente della __________ ora in liquidazione (cfr. estratto

del Registro di commercio del cantone Ticino), società che avrebbe venduto

l’autovettura alla PI 1] in veste di testimone (AI 9, inc. MP __________).

g.

L’autovettura qui in questione

proverrebbe da un traffico (illecito) di veicoli di alta gamma messo in atto

tra l’__________ e la __________, a seguito del quale è stato aperto un

procedimento penale contro PI 2 e †__________ (nel frattempo deceduto), per i reati di truffa,

ricettazione e falsità in documenti (rif. inc. MP __________).

h.

Per tale motivo, con decisione

20.6.2013, il magistrato inquirente ha mantenuto sotto sequestro l’autovettura

marca __________, “fintanto che non saranno condotte le necessarie indagini

destinate ad appurare la fattispecie criminale in oggetto, con particolare riferimento

all’identificazione degli autori degli illeciti”, nonché, richiamando

l’art. 30 CPP, ha integrato il procedimento penale inc. MP __________

nell’inchiesta penale inc. MP __________ (AI 11, p. 2, inc. MP __________; AI

83, inc. MP __________).

i. Con

scritto 14/15.5.2014 la RE 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha chiesto

il dissequestro e la riconsegna del veicolo in questione, considerato come la

suddetta società debba essere protetta nella proprietà ex art. 933 CCS,

ritenute le rigorose modalità di acquisto del veicolo, nel pieno rispetto della

buona fede, nonché visto che non risulterebbero richieste di restituzione da

parte di un presunto legittimo proprietario (AI 184, inc. MP __________).

l. In

data 23/24.6.2014 la PI 1 ha chiesto al magistrato inquirente se e quando

l’autovettura sopra citata verrà dissequestrata a suo favore (AI 185, inc. MP __________).

m. Con ulteriori scritti 10/14.7.2014 e 13/15.10.2014 la RE

1, sempre per il tramite del suo legale, ha sollecitato il dissequestro della

citata autovettura (AI 207 e 236, inc. MP __________).

n. Con

ulteriore scritto 4/5.11.2014 la PI 1 ha nuovamente chiesto al magistrato inquirente

di sapere se e quando la citata autovettura verrà dissequestrata (AI 244, inc.

MP __________).

o. In

data 27/28.11.2014 la __________, in veste di ultimo assicuratore RC Auto del

citato mezzo, ha trasmesso (così richiesta) al magistrato inquirente, la

perizia datata 18.11.2014 concernente il valore della vettura in questione,

quantificando in CHF 42'400.-- il valore attuale del veicolo, rispettivamente

in CHF 59'001.-- il valore venale maggiorato secondo l’art. K8 delle condizioni

contrattuali; precisando altresì che un’eventuale indennità del valore venale

maggiorato sarebbe limitata (ex art. K8 condizioni contrattuali) al prezzo di

acquisto pagato (ad esempio in caso di veicolo di occasione) [AI 250, inc. MP __________].

p. Nel

termine impartitogli dal magistrato inquirente (scritto 5.12.2014, AI 252, inc.

MP __________), la RE 1, per il tramite del suo legale, ha preso posizione in merito

alla perizia di cui sopra, precisando di aver acquistato la vettura dalla __________

in perfetta buona fede, perfezionando l’acquisto dinnanzi ad un notaio, senza

che la licenza di circolazione riportasse una possibile riserva di proprietà,

di modo che la fattispecie sarebbe un caso classico di applicazione

dell’acquisizione in buona fede ex art. 933 CCS, mentre che la società di

leasing PI 1 non avrebbe in alcun modo reso verosimile che il suo diritto di proprietà

fosse in qualche modo individuabile (AI 256, inc. MP __________).

q.Il

procuratore pubblico, in data 1.4.2015, ha ordinato il dissequestro

dell’autovettura marca __________, telaio numero __________, matricola numero __________

(attualmente fuori circolazione), attribuendola - ex art. 267 cpv. 5 CPP - alla

società di leasing PI 1 ed impartendo un termine di 60 giorni (dalla crescita

in giudicato della decisione) alla RE 1 per promuovere azione al foro civile,

al fine di far valere il suo (preteso) diritto alla restituzione

dell’autovettura.

Il magistrato inquirente ha ritenuto che:

·

__________ è un commerciante di

autovetture quindi persona cognita in materia di compra-vendita di veicoli;

·

il mezzo in questione è un veicolo

di occasione;

·

il prezzo di vendita applicato

dalla __________ alla RE 1 (in data 23.1.2013 CHF 31'000.--) sarebbe nettamente

inferiore di quello precedentemente applicato dalla __________ alla PI 1 (il

25.6.2012 CHF 80'000.--) ed anche in relazione alla valutazione 18.11.2014

effettuata dalla __________ (CHF 42'400.-- / CHF 59'001.--);

·

al momento dell’acquisto inoltre

l’autovettura era immatricolata nel canton __________, mentre che la società

venditrice ha sede in canton Ticino;

·

tali anomalie avrebbero dovuto

indurre l’acquirente ad effettuare maggiori verifiche, rispettivamente

astenersi dall’acquisto.

Alla

luce di tali circostanze il procuratore pubblico ha quindi ritenuto che, “già

da un esame prima facie dei rapporti di diritto civile, (...) difficilmente la

società RE 1 può essere considerata in buona fede e conseguentemente prevalersi

della finzione prevista all’art. 933 CC”, di modo che è la PI 1 “ad

apparire la persona maggiormente legittimata ad essere considerata possessore e

quindi proprietaria dell’autovettura, in virtù del contratto di acquisto

stipulato con __________” (ordine di dissequestro 1.4.2015, p. 5, AI 265,

inc. MP __________).

r. Con

gravame 16/17.4.2015 la RE 1 impugna la suddetta decisione, chiedendone

l’annullamento nonché postulando il dissequestro e l’attribuzione della vettura

__________, telaio numero __________, matricola

numero __________.

La reclamante afferma innanzitutto di non essere stata a conoscenza del

fatto che la suddetta autovettura sarebbe stata implicata in un traffico

illecito di autoveicoli, di modo che occorrerebbe “partire dal presupposto

che la vettura sia stata – fino a prova contraria – acquistata e importata

regolarmente dall’__________, per quanto poteva legittimamente sapere __________”

(reclamo 16/17.4.2015, p. 2).

Dichiara che sarebbe “assolutamente errato ritenere che __________

si sarebbe dovuto insospettire per il fatto che la vettura era immatricolata

nel Canton __________” (reclamo 16/17.4.2015, p. 2), in quanto dalla

licenza di circolazione risulterebbe che la vettura era stata targata sei mesi

prima a nome della __________. Tale circostanza non potrebbe insospettire nessuno,

nemmeno un professionista del ramo.

Inoltre, “__________non aveva modo di

verificare i precedenti passaggi di mano. (...). Ma non solo. Lo stesso __________

[ndr: già amministratore unico della __________ (ora in liquidazione)], unico

soggetto con il quale __________ ha trattato l’acquisto, è risultato estraneo a

ogni attività illecita rispetto al veicolo in esame” (reclamo 16/17.4.2015,

p. 3).

La RE 1 osserva poi che “nessun

elemento permette di ritenere che __________ (recte: __________) abbia

pagato la vettura CHF 75'000.-/80'000.-“, sarebbe stato “ingenuo” il

magistrato inquirente “a credere alla parole di __________, il quale aveva

certo interesse a indicare somme del genere, per giustificare la cessione

palesemente truffaldina a PI 1 a CHF 80'000.-!! (reclamo 16/17.4.2015, p.

3).

Precisa che una vettura d’importazione avrebbe sempre

un prezzo di mercato di circa il 20 % inferiore rispetto al mercato delle

vetture indigene, ciò che avrebbe dovuto constatare anche il perito __________

nella perizia della __________.

Afferma che una “vettura __________

come quella in esame d’importazione ha un prezzo a nuovo di circa CHF

60'000.-/65'000.- e un prezzo d’occasione, con circa 30'000 km, di circa CHF 45'000.-. Se in ottimo stato. Questo vale sul mercato attuale e valeva

naturalmente anche sul mercato del gennaio 2013. Una vettura d’importazione,

nelle pietose condizioni del veicolo che qui ci occupa, non sarà mai e poi mai

pagato, da nessuno, CHF 42'200.-” (reclamo 16/17.4.2015, p. 4).

Alla luce di ciò, il prezzo pagato dalla

RE 1 “di CHF 31'000.- è indubbiamente il prezzo corretto di mercato del

veicolo in esame all’epoca dei fatti”, di modo che la suddetta società “ha

(...) acquisito in assoluta buona fede – e non vi è pertanto alcun elemento

oggettivo per ritenere il contrario – la vettura __________, che deve esserle

pertanto riconosciuta in esclusiva proprietà ex art. 930 e 933 CC e 267 cpv. 5

CPP” (reclamo 16/17.4.2015, p. 5).

Delle

ulteriori argomentazioni nonché delle osservazioni del procuratore pubblico e della

PI 1, si dirà – se necessario – in corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni

e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali

delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP

o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato

(art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la

forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente

dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il

diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391

CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 1B_460/2013 del 22.1.2014 consid. 3.1.;

1B_40/2013 del 26.2.2013 consid. 3.2.;1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.).

1.2

Il

gravame inoltrato il 16/17.4.2015 contro la decisione 1.4.2015 è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni di cui

all’art. 396 cpv. 1 CPP).

Nella misura in cui chiede che la

vettura in questione sia “(...) attribuita alla RE 1” (reclamo

16/17.4.2015, p. 6), il reclamo è inammissibile (BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art

393.

CPP n. 11). Per il resto è proponibile.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

1.3

RE

1, nella sua veste di (asserita) proprietaria dell’autovettura marca __________,

telaio numero __________, matricola numero __________, è legittimata a

reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto

all’annullamento o alla modifica della decisione che ha proceduto al

dissequestro ed all’attribuzione della stessa alla PI 1.

Il

gravame è perciò, nelle predette circostanze e limitatamente a quanto sopra indicato,

ricevibile in ordine.

2.

A’

sensi dell’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere

sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente

utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese

procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai

danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il

sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di

acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e

quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del

magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva –

tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro

probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca,

restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro

confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_198/2012

del 14.8.2012 consid. 2.].

Il

sequestro (quale provvedimento coercitivo che restringe la garanzia della proprietà

di cui all’art. 26 Cost.) è legittimo – conformemente all’art. 197 CPP – unicamente

se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi

di reato, se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante

misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica

(proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre

salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e, poi, di giudizio

(decisione TF 1B_416/2012 del 30.10.2012 consid. 2.1.; CR CPP – S. LEMBO / A. V. JULEN BERTHOD, art.

263.

CPP n. 16 ss.).

La decisione in merito agli oggetti ed ai valori

patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.

3.

3.1.

A

norma dell’art. 267 cpv. 1 CPP, se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico

ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i

valori patrimoniali agli aventi diritto.

Il

sequestro dev’essere quindi levato non appena le condizioni che hanno giustificato

la sua messa in atto non sono più riunite, oppure quando la misura non risulta

più essere necessaria.

3.2

L'art. 267 cpv.

4.

e 5 CPP disciplina il modo di procedere quando più persone avanzano pretese

su oggetti o valori patrimoniali da dissequestrare.

L'art. 267

cpv. 4 CPP conferisce al giudice la facoltà di decidere sui medesimi: questa

possibilità di pronunciarsi in via definitiva entra tuttavia in considerazione

solo quando la situazione giuridica è chiara.

In caso

contrario o anche qualora la situazione sia chiara, ritenuto che il giudice non

è comunque obbligato a statuire direttamente su pretese di diritto civile, egli

deve procedere secondo l'art. 267 cpv. 5 CPP, vale a dire deve attribuire gli oggetti

o i valori patrimoniali a una persona ed impartire alle altre persone che hanno

avanzato pretese un termine per promuovere azione al foro civile.

Concretamente sarà unicamente allo scadere del termine

fissato e a condizione che nessun’altra parte abbia rivendicato gli oggetti o

valori patrimoniali in questione, che questi ultimi saranno restituiti alla

persona indicata nella decisione (PC – CPP, art. 267 CPP n. 18 e s.).

3.3

Diversamente

dal giudice, nel caso in cui l'oggetto o il valore patrimoniale sia rivendicato

da più persone, il Ministero pubblico può procedere esclusivamente secondo

l'art. 267 cpv. 5 CPP (decisioni TF 1B_298/2014

consid. 3.2. e 1B_299/2014 consid. 3.2. entrambe del 21.11.2014;6B_2/2012 dell’1.2.2013 consid. 8.4. e

1B_270/2012 del 7.8.2012 consid. 2.2.; Messaggio concernente l'unificazione del

diritto processuale penale, del 21 dicembre 2005, in: FF 2006, p. 1150).

Nell'ambito

della decisione sull'attribuzione dell'oggetto o del valore patrimoniale,

l'autorità penale deve ispirarsi alle regole del diritto civile.

In primo

luogo entra quindi in considerazione l'attribuzione al possessore, che in virtù

dell'art. 930 CC è presunto proprietario.

Se tuttavia

esistono chiare indicazioni circa l'inesistenza del diritto reale, l'assegnazione

deve avvenire a favore della persona maggiormente legittimata.

Nella

procedura dell'art. 267 cpv. 5 CPP occorre effettuare unicamente un esame prima

facie dei rapporti di diritto di civile. Con l'attribuzione provvisoria prevista

da questa norma vengono infatti solo determinati i ruoli delle parti in un

eventuale successivo processo civile, senza pregiudicare la decisione del

relativo giudice.

L'assegnazione

del termine persegue lo scopo di tutelare l'autorità penale da un'attribuzione

dell'oggetto o del valore patrimoniale a una persona non avente diritto (cfr. decisioni

TF 1B_298/2014 consid. 3.2. e 1B_299/2014

consid. 3.2. entrambe del 21.11.2014;6B_2/2012 dell’1.2.2013 consid. 8.4. e 1B_270/2012 del 7.8.2012 consid.

2.2

e 4.3.).

4.

Alla

luce della succitata giurisprudenza dell’Alta Corte e considerato come nel caso

concreto la vettura in questione è rivendicata sia dalla PI 1 che dalla RE 1, a

ragione il magistrato inquirente ha dunque applicato l’art. 267 cpv. 5 CPP.

In

merito alle motivazioni alla base di tale decisione si rinvia, per economia, al

consid. q..

Va quindi ora valutato se il procuratore pubblico ha agito correttamente

attribuendo il veicolo alla società di leasing PI 1 ed impartendo un termine di

60.

giorni (dalla crescita in giudicato della decisione) alla RE 1, qui

reclamante, per promuovere azione al foro civile, al fine di far valere il suo

(preteso) diritto alla restituzione dell’autovettura.

5.

5.1.

Ora

dagli atti delle tavole processuali (cfr. rapporto di segnalazione 6/7.2.2013,

AI 4, inc. MP __________) risulta innanzitutto che l’autovettura in questione è

stata immatricolata – una prima volta – in __________, in data 1.5.2012, con

targhe __________, intestata alla società __________.

Tale società __________ avrebbe venduto

la citata vettura alla __________, in data sconosciuta, per la cifra di Euro

33'000.-- (cfr. autocertificazione, All. 8 in AI 4, inc. MP __________).

In data 20.6.2012 l’autovettura è stata

importata in Svizzera dalla __________ dal valico commerciale di __________. A

quel momento l’auto aveva un chilometraggio di km 1'300.

Dal documento di sdoganamento risulta

che il valore del veicolo era pari a CHF/EURO 33'000.-- (cfr. All. 7 in AI 4, inc. MP __________).

Il giorno seguente (21.6.2012) l’autovettura

è stata portata presso il competente Ufficio della circolazione di Camorino per

le pratiche di espertizzazione.

Dopo aver ottenuto il nulla osta per

l’immatricolazione in Svizzera, la vettura – sempre in data 21.6.2012 – veniva

immatricolata presso l’Ufficio di circolazione del canton __________, tramite

il nuovo proprietario, la __________, con targhe __________ __________. Nello

stesso giorno le targhe venivano depositate e l’autovettura messa fuori

circolazione.

In data ignota, la __________ ha venduto

il suddetto veicolo alla __________, per la cifra di CHF 75'000.-- / CHF 80'000.--,

a detta di __________ (cfr. verbale di interrogatorio 20.3.2013, p. 2, AI 9,

inc. MP __________).

In data 25.6.2012 la __________ ha venduto

il veicolo alla società di leasing PI 1, qui denunciante, per la cifra di CHF

80'000.-- (cfr. fattura 25.6.2012 della __________, indicante la cifra totale

di CHF 95'000.- e a mano CHF 80'000.--, in AI 1, inc. MP __________).

In data 25.6.2012 è stato stipulato un

contratto di leasing tra la PI 1 e la società importatrice, la __________, per

la cifra di CHF 95'000.--, comprensiva di IVA (cfr. contratto di leasing

25.6

, in AI 1, inc. MP __________).

L’autovettura è stata dunque

immatricolata - il 25.6.2012 - a Camorino a nome della __________, __________, con

targhe __________ __________. Sulla relativa licenza di circolazione è stato

annotato il Codice 178 “Cambiamento di detentore non autorizzato”.

In data 3.7.2012 le targhe __________ sono

state depositate presso l’Ufficio della circolazione di Camorino e

l’autovettura (nuovamente) messa fuori circolazione.

Il 4.7.2012 l’autovettura intestata alla

__________, è stata oggetto di un cosiddetto “targa/starga” presso

l’Ufficio della circolazione del canton __________. L’auto è stata dunque

targata __________, sempre a nome della __________, ma sulla licenza di circolazione

non è più stato annotato il Codice 178, relativo al divieto di cambio di detentore.

5.2

Come risulta dal verbale di interrogatorio

5.2.2012

di __________, sentito dalla polizia cantonale in veste di persona

informata sui fatti, lo stesso ha acquistato la società __________ in data

16.1

, pagando CHF 50'000.-- (in contanti), per 123 azioni al portatore di

nominali CHF 1'000.--, all’allora proprietaria del pacchetto azionario, __________

(cfr. in AI 4, inc. MP __________).

Tra i beni della citata società vi era

(tra gli altri) l’autovettura oggetto della decisione impugnata in questa sede.

5.3

In data 23.1.2013 __________ [agente per

la __________ nonostante il suo stato di (nuovo) amministratore unico non fosse

ancora registrato al Registro di commercio del canton Ticino] ha venduto il

citato veicolo ad __________ (socio e gerente della RE 1) per la cifra di CHF

31'000.--. L’autovettura era (ancora) targata __________ (cfr. verbale di

interrogatorio 5.2.2103 di __________, in AI 4, inc. MP __________).

5.4

Come esposto in fatto il sequestro del

veicolo è avvenuto in data 31.1.2013, lo stesso presentava – a quel momento – un

chilometraggio di km 32'000.--.

5.5

La perizia fatta allestire dal

magistrato inquirente ha calcolato il valore dell’autovettura - in data

18.11.2014

- in CHF 42'400.--, mentre che il valore venale maggiorato ammontava

a CHF 59'001.-- (cfr. AI 250, inc. MP __________).

6.

6.1.

6.1.1

Ora,

alla luce di tutto quanto sopra esposto, a ragione il magistrato inquirente ha

attribuito l’autovettura in questione alla società di leasing PI 1, ritenendola

maggiormente legittimata ad essere considerata possessore/proprietaria del

veicolo.

Anche se non è (del tutto) possibile

ritenere la malafede di RE 1, neppure è accertabile - ad un esame prima

facie come imposto dal Tribunale federale in casi analoghi - la sua perfetta

buona fede nel citato acquisto del veicolo, e ciò (soprattutto) in riferimento

al prezzo pagato dalla qui reclamante.

L’insorgente reputa la cifra di CHF

31'000.-- pagata, il 23.1.2013, per la vettura in questione, congrua, anche per

i danni presenti sulla stessa.

6.1.2

Ora, la perizia allestita dalla __________

ha determinato un valore di CHF 42'400.-- al 18.11.2014. Nella citata perizia,

sono stati presi in considerazione anche i danni che l’autovettura presentava a

quel momento (cfr. AI 250, p. 2, inc. MP __________).

Dunque, se l’autovettura al mese di

novembre 2014 aveva un valore di CHF 42'400.-- (tenuto conto dello stato in cui

si trovava), è lecito ritenere che la stessa, all’inizio del 2013 e più precisamente

il 23.1.2013 (data dell’acquisto da parte della reclamante), quindi quasi due

anni prima, avesse un valore ancora maggiore.

6.1.3

Sempre in merito al prezzo d’acquisto, non

va inoltre dimenticato che dalle cifre attestate agli atti risulta che l’auto

avrebbe avuto un deprezzamento di più di CHF 60'000.-- in pochi mesi, ciò che

per la reclamante non sarebbe inusuale.

Infatti, in data 25.6.2012 l’auto è

stata ceduta in leasing per la cifra di CHF 95'000.-- e neppure sette mesi dopo,

e meglio in data 23.1.2013, la stessa è stata acquistata dalla RE 1 per CHF

31'000.--. Ciò che appare perlomeno dubbio per una vettura del tipo di quella

in discussione, anche presi in considerazione gli asseriti danni, peraltro

calcolati nella perizia in poco più di CHF 9'000.-- (AI 250).

6.2

Non soccorre la tesi della RE 1 neppure

l’asserzione secondo cui il fatto che __________ abbia dichiarato di aver

pagato l’auto alla __________ la cifra di CHF 75'000.-- / CHF 80'000.--, come

dallo stesso dichiarato in sede di verbale di interrogatorio 20.3.2013 (cf. p.

2, AI 9, inc. MP __________), sarebbe inveritiero e il procuratore pubblico

ingenuo a credere alle sue parole.

La congruità di tale prezzo di acquisto

è infatti stata confermata da __________ (della PI 1) durante il verbale di

interrogatorio 20.3.2013 di __________: [“Il signor __________ (PI 1)

osserva che questo modello di automobile venduta sul mercato svizzero senza

preventiva importazione ha un valore di CHF 110'000.-. In questo caso l’auto è

stata importata nuova dall’__________ ed è per questo che è stata venduta a CHF

15'000.- in meno come risulta dal (Doc. 4) fattura per la vendita auto di data

25.06

” (verbale di interrogatorio, p. 4, AI 8, inc. MP __________)].

6.3

In siffatte circostanze, non potendo

questa Corte ora, e neppure il magistrato inquirente prima, effettuare un esame

approfondito dei rapporti di diritto civile in merito alla proprietà della

citata vettura, non si può che confermare la decisione 1.4.2015.

A

ragione infatti il procuratore pubblico ha attribuito il veicolo alla società

di leasing, in quanto sembra essere maggiormente l’avente diritto e non potendosi

determinare con la necessaria certezza sulla buona fede o meno della RE 1.

La reclamante, potrà – se del caso – far

valere i suoi diritti presso l’autorità civile competente per esaminare nel

merito la questione, il cui giudizio non è pregiudicato dalla presente

decisione.

7.

L’impugnativa

è respinta. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste a carico

dell’insorgente, soccombente.

Per questi

motivi,

richiamati gli art. 263 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP ed

ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.

Il

reclamo è, per quanto ammissibile, respinto.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 1’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

1’050.-- (millecinquanta), sono poste a carico della RE 1, __________, la quale

rifonderà alla PI 1, __________, CHF 200.-- (duecento) a titolo di ripetibili.

3.

Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

.

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera