60.2015.136
Reclamo contro la decisione di dissequestro del procuratore pubblico. attribuisce oggetto dissequestrato ad una parte e impartisce termine all'altra per inoltrare azione civile
18 agosto 2015Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.136
Lugano
18 agosto 2015/jf
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera
sedente
per statuire sul reclamo 16/17.4.2015 presentato dalla
RE 1
patr. da: PR 2
contro
l’ordine di dissequestro 1.4.2015 emanato dal
procuratore pubblico Andrea Gianini nell’ambito del procedimento penale nei
confronti di ignoti per titolo di appropriazione indebita (inc. MP __________),
integrato (ex art. 30 CPP) nel procedimento penale nei confronti di PI 2
(patr. da: avv. PR 1, __________) e ignoti per titolo di truffa,
ricettazione e falsità in documenti (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 28.4.2015 e 18.5.2015
(duplica) del magistrato inquirente, e 29/30.4.2015 della PI 1, __________
(patr. da: avv. PR 3, __________), tutte concludenti per la reiezione del
gravame;
visto che PI 2, interpellato, non ha presentato
osservazioni (nemmeno di duplica) al gravame;
considerata la replica 12/13.5.2015 della RE 1, mediante
la quale si riconferma nelle proprie allegazioni;
visto che la PI 1, interpellata, non ha presentato
osservazioni di duplica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.Con
esposto 30.1.2013 la PI 1, società di leasing, ha denunciato ignoti per titolo
di appropriazione indebita, in quanto l’autovettura marca __________, telaio
numero __________, matricola numero __________, di proprietà della denunciante
e concessa - in data 25.6.2012 - in leasing alla __________ (ora in
liquidazione), sarebbe stata venduta da ignoti (il 30.1.2013) al garage RE 1 (AI
1, inc. MP __________).
b.
Con decisione 5.2.2013 il
magistrato inquirente ha confermato il sequestro di quanto indicato nel verbale
di perquisizione e sequestro 31.1.2013 stilato dalla polizia giudiziaria
(Commissariato di __________) e concernente __________, socio e gerente (con
firma individuale) della RE 1, in particolare del veicolo summenzionato targato
__________, della licenza di circolazione, di due chiavi di avviamento nonché
del contratto di compravendita dello stesso (AI 2, inc. MP __________).
c.Con
decisione 5.2.2013 il magistrato inquirente ha chiesto alla Sezione inquirente
Dogane Svizzere la trasmissione della documentazione riferita alla pratica doganale
di importazione in Svizzera del veicolo in questione, in quanto – da informazioni
raccolte dalla polizia giudiziaria – emergerebbe che la citata autovettura sarebbe
stata illecitamente distratta in __________ ed importata (in seguito) in __________,
il 20.6.2012, dal valico commerciale di __________ (AI 3, inc. MP __________).
d.
In data 6/7.2.2013 al
procuratore pubblico è pervenuto il rapporto di segnalazione della polizia
cantonale – Reparto giudiziario 2 – __________ (AI 4, inc. MP __________).
e.Con
decisione 4.3.2013 il procuratore pubblico ha decretato l’apertura
dell’istruzione nei confronti di ignoti per il titolo di appropriazione
indebita (AI 6, inc. MP __________).
f. In
data 20.3.2013 il magistrato inquirente ha provveduto ad interrogare __________
in veste di persona informata sui fatti (AI 8, inc. MP __________), rispettivamente
__________ [socio e gerente della __________ ora in liquidazione (cfr. estratto
del Registro di commercio del cantone Ticino), società che avrebbe venduto
l’autovettura alla PI 1] in veste di testimone (AI 9, inc. MP __________).
g.
L’autovettura qui in questione
proverrebbe da un traffico (illecito) di veicoli di alta gamma messo in atto
tra l’__________ e la __________, a seguito del quale è stato aperto un
procedimento penale contro PI 2 e †__________ (nel frattempo deceduto), per i reati di truffa,
ricettazione e falsità in documenti (rif. inc. MP __________).
h.
Per tale motivo, con decisione
20.6.2013, il magistrato inquirente ha mantenuto sotto sequestro l’autovettura
marca __________, “fintanto che non saranno condotte le necessarie indagini
destinate ad appurare la fattispecie criminale in oggetto, con particolare riferimento
all’identificazione degli autori degli illeciti”, nonché, richiamando
l’art. 30 CPP, ha integrato il procedimento penale inc. MP __________
nell’inchiesta penale inc. MP __________ (AI 11, p. 2, inc. MP __________; AI
83, inc. MP __________).
i. Con
scritto 14/15.5.2014 la RE 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha chiesto
il dissequestro e la riconsegna del veicolo in questione, considerato come la
suddetta società debba essere protetta nella proprietà ex art. 933 CCS,
ritenute le rigorose modalità di acquisto del veicolo, nel pieno rispetto della
buona fede, nonché visto che non risulterebbero richieste di restituzione da
parte di un presunto legittimo proprietario (AI 184, inc. MP __________).
l. In
data 23/24.6.2014 la PI 1 ha chiesto al magistrato inquirente se e quando
l’autovettura sopra citata verrà dissequestrata a suo favore (AI 185, inc. MP __________).
m. Con ulteriori scritti 10/14.7.2014 e 13/15.10.2014 la RE
1, sempre per il tramite del suo legale, ha sollecitato il dissequestro della
citata autovettura (AI 207 e 236, inc. MP __________).
n. Con
ulteriore scritto 4/5.11.2014 la PI 1 ha nuovamente chiesto al magistrato inquirente
di sapere se e quando la citata autovettura verrà dissequestrata (AI 244, inc.
MP __________).
o. In
data 27/28.11.2014 la __________, in veste di ultimo assicuratore RC Auto del
citato mezzo, ha trasmesso (così richiesta) al magistrato inquirente, la
perizia datata 18.11.2014 concernente il valore della vettura in questione,
quantificando in CHF 42'400.-- il valore attuale del veicolo, rispettivamente
in CHF 59'001.-- il valore venale maggiorato secondo l’art. K8 delle condizioni
contrattuali; precisando altresì che un’eventuale indennità del valore venale
maggiorato sarebbe limitata (ex art. K8 condizioni contrattuali) al prezzo di
acquisto pagato (ad esempio in caso di veicolo di occasione) [AI 250, inc. MP __________].
p. Nel
termine impartitogli dal magistrato inquirente (scritto 5.12.2014, AI 252, inc.
MP __________), la RE 1, per il tramite del suo legale, ha preso posizione in merito
alla perizia di cui sopra, precisando di aver acquistato la vettura dalla __________
in perfetta buona fede, perfezionando l’acquisto dinnanzi ad un notaio, senza
che la licenza di circolazione riportasse una possibile riserva di proprietà,
di modo che la fattispecie sarebbe un caso classico di applicazione
dell’acquisizione in buona fede ex art. 933 CCS, mentre che la società di
leasing PI 1 non avrebbe in alcun modo reso verosimile che il suo diritto di proprietà
fosse in qualche modo individuabile (AI 256, inc. MP __________).
q.Il
procuratore pubblico, in data 1.4.2015, ha ordinato il dissequestro
dell’autovettura marca __________, telaio numero __________, matricola numero __________
(attualmente fuori circolazione), attribuendola - ex art. 267 cpv. 5 CPP - alla
società di leasing PI 1 ed impartendo un termine di 60 giorni (dalla crescita
in giudicato della decisione) alla RE 1 per promuovere azione al foro civile,
al fine di far valere il suo (preteso) diritto alla restituzione
dell’autovettura.
Il magistrato inquirente ha ritenuto che:
·
__________ è un commerciante di
autovetture quindi persona cognita in materia di compra-vendita di veicoli;
·
il mezzo in questione è un veicolo
di occasione;
·
il prezzo di vendita applicato
dalla __________ alla RE 1 (in data 23.1.2013 CHF 31'000.--) sarebbe nettamente
inferiore di quello precedentemente applicato dalla __________ alla PI 1 (il
25.6.2012 CHF 80'000.--) ed anche in relazione alla valutazione 18.11.2014
effettuata dalla __________ (CHF 42'400.-- / CHF 59'001.--);
·
al momento dell’acquisto inoltre
l’autovettura era immatricolata nel canton __________, mentre che la società
venditrice ha sede in canton Ticino;
·
tali anomalie avrebbero dovuto
indurre l’acquirente ad effettuare maggiori verifiche, rispettivamente
astenersi dall’acquisto.
Alla
luce di tali circostanze il procuratore pubblico ha quindi ritenuto che, “già
da un esame prima facie dei rapporti di diritto civile, (...) difficilmente la
società RE 1 può essere considerata in buona fede e conseguentemente prevalersi
della finzione prevista all’art. 933 CC”, di modo che è la PI 1 “ad
apparire la persona maggiormente legittimata ad essere considerata possessore e
quindi proprietaria dell’autovettura, in virtù del contratto di acquisto
stipulato con __________” (ordine di dissequestro 1.4.2015, p. 5, AI 265,
inc. MP __________).
r. Con
gravame 16/17.4.2015 la RE 1 impugna la suddetta decisione, chiedendone
l’annullamento nonché postulando il dissequestro e l’attribuzione della vettura
__________, telaio numero __________, matricola
numero __________.
La reclamante afferma innanzitutto di non essere stata a conoscenza del
fatto che la suddetta autovettura sarebbe stata implicata in un traffico
illecito di autoveicoli, di modo che occorrerebbe “partire dal presupposto
che la vettura sia stata – fino a prova contraria – acquistata e importata
regolarmente dall’__________, per quanto poteva legittimamente sapere __________”
(reclamo 16/17.4.2015, p. 2).
Dichiara che sarebbe “assolutamente errato ritenere che __________
si sarebbe dovuto insospettire per il fatto che la vettura era immatricolata
nel Canton __________” (reclamo 16/17.4.2015, p. 2), in quanto dalla
licenza di circolazione risulterebbe che la vettura era stata targata sei mesi
prima a nome della __________. Tale circostanza non potrebbe insospettire nessuno,
nemmeno un professionista del ramo.
Inoltre, “__________non aveva modo di
verificare i precedenti passaggi di mano. (...). Ma non solo. Lo stesso __________
[ndr: già amministratore unico della __________ (ora in liquidazione)], unico
soggetto con il quale __________ ha trattato l’acquisto, è risultato estraneo a
ogni attività illecita rispetto al veicolo in esame” (reclamo 16/17.4.2015,
p. 3).
La RE 1 osserva poi che “nessun
elemento permette di ritenere che __________ (recte: __________) abbia
pagato la vettura CHF 75'000.-/80'000.-“, sarebbe stato “ingenuo” il
magistrato inquirente “a credere alla parole di __________, il quale aveva
certo interesse a indicare somme del genere, per giustificare la cessione
palesemente truffaldina a PI 1 a CHF 80'000.-!! (reclamo 16/17.4.2015, p.
3).
Precisa che una vettura d’importazione avrebbe sempre
un prezzo di mercato di circa il 20 % inferiore rispetto al mercato delle
vetture indigene, ciò che avrebbe dovuto constatare anche il perito __________
nella perizia della __________.
Afferma che una “vettura __________
come quella in esame d’importazione ha un prezzo a nuovo di circa CHF
60'000.-/65'000.- e un prezzo d’occasione, con circa 30'000 km, di circa CHF 45'000.-. Se in ottimo stato. Questo vale sul mercato attuale e valeva
naturalmente anche sul mercato del gennaio 2013. Una vettura d’importazione,
nelle pietose condizioni del veicolo che qui ci occupa, non sarà mai e poi mai
pagato, da nessuno, CHF 42'200.-” (reclamo 16/17.4.2015, p. 4).
Alla luce di ciò, il prezzo pagato dalla
RE 1 “di CHF 31'000.- è indubbiamente il prezzo corretto di mercato del
veicolo in esame all’epoca dei fatti”, di modo che la suddetta società “ha
(...) acquisito in assoluta buona fede – e non vi è pertanto alcun elemento
oggettivo per ritenere il contrario – la vettura __________, che deve esserle
pertanto riconosciuta in esclusiva proprietà ex art. 930 e 933 CC e 267 cpv. 5
CPP” (reclamo 16/17.4.2015, p. 5).
Delle
ulteriori argomentazioni nonché delle osservazioni del procuratore pubblico e della
PI 1, si dirà – se necessario – in corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni
e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali
delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP
o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato
(art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la
forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente
dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il
diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391
CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 1B_460/2013 del 22.1.2014 consid. 3.1.;
1B_40/2013 del 26.2.2013 consid. 3.2.;1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.).
1.2
Il
gravame inoltrato il 16/17.4.2015 contro la decisione 1.4.2015 è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni di cui
all’art. 396 cpv. 1 CPP).
Nella misura in cui chiede che la
vettura in questione sia “(...) attribuita alla RE 1” (reclamo
16/17.4.2015, p. 6), il reclamo è inammissibile (BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art
393.
CPP n. 11). Per il resto è proponibile.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
1.3
RE
1, nella sua veste di (asserita) proprietaria dell’autovettura marca __________,
telaio numero __________, matricola numero __________, è legittimata a
reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento o alla modifica della decisione che ha proceduto al
dissequestro ed all’attribuzione della stessa alla PI 1.
Il
gravame è perciò, nelle predette circostanze e limitatamente a quanto sopra indicato,
ricevibile in ordine.
2.
A’
sensi dell’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere
sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente
utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese
procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai
danneggiati (c) oppure confiscati (d).
Il
sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di
acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e
quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del
magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva –
tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro
probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca,
restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro
confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_198/2012
del 14.8.2012 consid. 2.].
Il
sequestro (quale provvedimento coercitivo che restringe la garanzia della proprietà
di cui all’art. 26 Cost.) è legittimo – conformemente all’art. 197 CPP – unicamente
se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi
di reato, se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante
misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica
(proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre
salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e, poi, di giudizio
(decisione TF 1B_416/2012 del 30.10.2012 consid. 2.1.; CR CPP – S. LEMBO / A. V. JULEN BERTHOD, art.
263.
CPP n. 16 ss.).
La decisione in merito agli oggetti ed ai valori
patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.
3.
3.1.
A
norma dell’art. 267 cpv. 1 CPP, se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico
ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i
valori patrimoniali agli aventi diritto.
Il
sequestro dev’essere quindi levato non appena le condizioni che hanno giustificato
la sua messa in atto non sono più riunite, oppure quando la misura non risulta
più essere necessaria.
3.2
L'art. 267 cpv.
4.
e 5 CPP disciplina il modo di procedere quando più persone avanzano pretese
su oggetti o valori patrimoniali da dissequestrare.
L'art. 267
cpv. 4 CPP conferisce al giudice la facoltà di decidere sui medesimi: questa
possibilità di pronunciarsi in via definitiva entra tuttavia in considerazione
solo quando la situazione giuridica è chiara.
In caso
contrario o anche qualora la situazione sia chiara, ritenuto che il giudice non
è comunque obbligato a statuire direttamente su pretese di diritto civile, egli
deve procedere secondo l'art. 267 cpv. 5 CPP, vale a dire deve attribuire gli oggetti
o i valori patrimoniali a una persona ed impartire alle altre persone che hanno
avanzato pretese un termine per promuovere azione al foro civile.
Concretamente sarà unicamente allo scadere del termine
fissato e a condizione che nessun’altra parte abbia rivendicato gli oggetti o
valori patrimoniali in questione, che questi ultimi saranno restituiti alla
persona indicata nella decisione (PC – CPP, art. 267 CPP n. 18 e s.).
3.3
Diversamente
dal giudice, nel caso in cui l'oggetto o il valore patrimoniale sia rivendicato
da più persone, il Ministero pubblico può procedere esclusivamente secondo
l'art. 267 cpv. 5 CPP (decisioni TF 1B_298/2014
consid. 3.2. e 1B_299/2014 consid. 3.2. entrambe del 21.11.2014;6B_2/2012 dell’1.2.2013 consid. 8.4. e
1B_270/2012 del 7.8.2012 consid. 2.2.; Messaggio concernente l'unificazione del
diritto processuale penale, del 21 dicembre 2005, in: FF 2006, p. 1150).
Nell'ambito
della decisione sull'attribuzione dell'oggetto o del valore patrimoniale,
l'autorità penale deve ispirarsi alle regole del diritto civile.
In primo
luogo entra quindi in considerazione l'attribuzione al possessore, che in virtù
dell'art. 930 CC è presunto proprietario.
Se tuttavia
esistono chiare indicazioni circa l'inesistenza del diritto reale, l'assegnazione
deve avvenire a favore della persona maggiormente legittimata.
Nella
procedura dell'art. 267 cpv. 5 CPP occorre effettuare unicamente un esame prima
facie dei rapporti di diritto di civile. Con l'attribuzione provvisoria prevista
da questa norma vengono infatti solo determinati i ruoli delle parti in un
eventuale successivo processo civile, senza pregiudicare la decisione del
relativo giudice.
L'assegnazione
del termine persegue lo scopo di tutelare l'autorità penale da un'attribuzione
dell'oggetto o del valore patrimoniale a una persona non avente diritto (cfr. decisioni
TF 1B_298/2014 consid. 3.2. e 1B_299/2014
consid. 3.2. entrambe del 21.11.2014;6B_2/2012 dell’1.2.2013 consid. 8.4. e 1B_270/2012 del 7.8.2012 consid.
2.2
e 4.3.).
4.
Alla
luce della succitata giurisprudenza dell’Alta Corte e considerato come nel caso
concreto la vettura in questione è rivendicata sia dalla PI 1 che dalla RE 1, a
ragione il magistrato inquirente ha dunque applicato l’art. 267 cpv. 5 CPP.
In
merito alle motivazioni alla base di tale decisione si rinvia, per economia, al
consid. q..
Va quindi ora valutato se il procuratore pubblico ha agito correttamente
attribuendo il veicolo alla società di leasing PI 1 ed impartendo un termine di
60.
giorni (dalla crescita in giudicato della decisione) alla RE 1, qui
reclamante, per promuovere azione al foro civile, al fine di far valere il suo
(preteso) diritto alla restituzione dell’autovettura.
5.
5.1.
Ora
dagli atti delle tavole processuali (cfr. rapporto di segnalazione 6/7.2.2013,
AI 4, inc. MP __________) risulta innanzitutto che l’autovettura in questione è
stata immatricolata – una prima volta – in __________, in data 1.5.2012, con
targhe __________, intestata alla società __________.
Tale società __________ avrebbe venduto
la citata vettura alla __________, in data sconosciuta, per la cifra di Euro
33'000.-- (cfr. autocertificazione, All. 8 in AI 4, inc. MP __________).
In data 20.6.2012 l’autovettura è stata
importata in Svizzera dalla __________ dal valico commerciale di __________. A
quel momento l’auto aveva un chilometraggio di km 1'300.
Dal documento di sdoganamento risulta
che il valore del veicolo era pari a CHF/EURO 33'000.-- (cfr. All. 7 in AI 4, inc. MP __________).
Il giorno seguente (21.6.2012) l’autovettura
è stata portata presso il competente Ufficio della circolazione di Camorino per
le pratiche di espertizzazione.
Dopo aver ottenuto il nulla osta per
l’immatricolazione in Svizzera, la vettura – sempre in data 21.6.2012 – veniva
immatricolata presso l’Ufficio di circolazione del canton __________, tramite
il nuovo proprietario, la __________, con targhe __________ __________. Nello
stesso giorno le targhe venivano depositate e l’autovettura messa fuori
circolazione.
In data ignota, la __________ ha venduto
il suddetto veicolo alla __________, per la cifra di CHF 75'000.-- / CHF 80'000.--,
a detta di __________ (cfr. verbale di interrogatorio 20.3.2013, p. 2, AI 9,
inc. MP __________).
In data 25.6.2012 la __________ ha venduto
il veicolo alla società di leasing PI 1, qui denunciante, per la cifra di CHF
80'000.-- (cfr. fattura 25.6.2012 della __________, indicante la cifra totale
di CHF 95'000.- e a mano CHF 80'000.--, in AI 1, inc. MP __________).
In data 25.6.2012 è stato stipulato un
contratto di leasing tra la PI 1 e la società importatrice, la __________, per
la cifra di CHF 95'000.--, comprensiva di IVA (cfr. contratto di leasing
25.6
, in AI 1, inc. MP __________).
L’autovettura è stata dunque
immatricolata - il 25.6.2012 - a Camorino a nome della __________, __________, con
targhe __________ __________. Sulla relativa licenza di circolazione è stato
annotato il Codice 178 “Cambiamento di detentore non autorizzato”.
In data 3.7.2012 le targhe __________ sono
state depositate presso l’Ufficio della circolazione di Camorino e
l’autovettura (nuovamente) messa fuori circolazione.
Il 4.7.2012 l’autovettura intestata alla
__________, è stata oggetto di un cosiddetto “targa/starga” presso
l’Ufficio della circolazione del canton __________. L’auto è stata dunque
targata __________, sempre a nome della __________, ma sulla licenza di circolazione
non è più stato annotato il Codice 178, relativo al divieto di cambio di detentore.
5.2
Come risulta dal verbale di interrogatorio
5.2.2012
di __________, sentito dalla polizia cantonale in veste di persona
informata sui fatti, lo stesso ha acquistato la società __________ in data
16.1
, pagando CHF 50'000.-- (in contanti), per 123 azioni al portatore di
nominali CHF 1'000.--, all’allora proprietaria del pacchetto azionario, __________
(cfr. in AI 4, inc. MP __________).
Tra i beni della citata società vi era
(tra gli altri) l’autovettura oggetto della decisione impugnata in questa sede.
5.3
In data 23.1.2013 __________ [agente per
la __________ nonostante il suo stato di (nuovo) amministratore unico non fosse
ancora registrato al Registro di commercio del canton Ticino] ha venduto il
citato veicolo ad __________ (socio e gerente della RE 1) per la cifra di CHF
31'000.--. L’autovettura era (ancora) targata __________ (cfr. verbale di
interrogatorio 5.2.2103 di __________, in AI 4, inc. MP __________).
5.4
Come esposto in fatto il sequestro del
veicolo è avvenuto in data 31.1.2013, lo stesso presentava – a quel momento – un
chilometraggio di km 32'000.--.
5.5
La perizia fatta allestire dal
magistrato inquirente ha calcolato il valore dell’autovettura - in data
18.11.2014
- in CHF 42'400.--, mentre che il valore venale maggiorato ammontava
a CHF 59'001.-- (cfr. AI 250, inc. MP __________).
6.
6.1.
6.1.1
Ora,
alla luce di tutto quanto sopra esposto, a ragione il magistrato inquirente ha
attribuito l’autovettura in questione alla società di leasing PI 1, ritenendola
maggiormente legittimata ad essere considerata possessore/proprietaria del
veicolo.
Anche se non è (del tutto) possibile
ritenere la malafede di RE 1, neppure è accertabile - ad un esame prima
facie come imposto dal Tribunale federale in casi analoghi - la sua perfetta
buona fede nel citato acquisto del veicolo, e ciò (soprattutto) in riferimento
al prezzo pagato dalla qui reclamante.
L’insorgente reputa la cifra di CHF
31'000.-- pagata, il 23.1.2013, per la vettura in questione, congrua, anche per
i danni presenti sulla stessa.
6.1.2
Ora, la perizia allestita dalla __________
ha determinato un valore di CHF 42'400.-- al 18.11.2014. Nella citata perizia,
sono stati presi in considerazione anche i danni che l’autovettura presentava a
quel momento (cfr. AI 250, p. 2, inc. MP __________).
Dunque, se l’autovettura al mese di
novembre 2014 aveva un valore di CHF 42'400.-- (tenuto conto dello stato in cui
si trovava), è lecito ritenere che la stessa, all’inizio del 2013 e più precisamente
il 23.1.2013 (data dell’acquisto da parte della reclamante), quindi quasi due
anni prima, avesse un valore ancora maggiore.
6.1.3
Sempre in merito al prezzo d’acquisto, non
va inoltre dimenticato che dalle cifre attestate agli atti risulta che l’auto
avrebbe avuto un deprezzamento di più di CHF 60'000.-- in pochi mesi, ciò che
per la reclamante non sarebbe inusuale.
Infatti, in data 25.6.2012 l’auto è
stata ceduta in leasing per la cifra di CHF 95'000.-- e neppure sette mesi dopo,
e meglio in data 23.1.2013, la stessa è stata acquistata dalla RE 1 per CHF
31'000.--. Ciò che appare perlomeno dubbio per una vettura del tipo di quella
in discussione, anche presi in considerazione gli asseriti danni, peraltro
calcolati nella perizia in poco più di CHF 9'000.-- (AI 250).
6.2
Non soccorre la tesi della RE 1 neppure
l’asserzione secondo cui il fatto che __________ abbia dichiarato di aver
pagato l’auto alla __________ la cifra di CHF 75'000.-- / CHF 80'000.--, come
dallo stesso dichiarato in sede di verbale di interrogatorio 20.3.2013 (cf. p.
2, AI 9, inc. MP __________), sarebbe inveritiero e il procuratore pubblico
ingenuo a credere alle sue parole.
La congruità di tale prezzo di acquisto
è infatti stata confermata da __________ (della PI 1) durante il verbale di
interrogatorio 20.3.2013 di __________: [“Il signor __________ (PI 1)
osserva che questo modello di automobile venduta sul mercato svizzero senza
preventiva importazione ha un valore di CHF 110'000.-. In questo caso l’auto è
stata importata nuova dall’__________ ed è per questo che è stata venduta a CHF
15'000.- in meno come risulta dal (Doc. 4) fattura per la vendita auto di data
25.06
” (verbale di interrogatorio, p. 4, AI 8, inc. MP __________)].
6.3
In siffatte circostanze, non potendo
questa Corte ora, e neppure il magistrato inquirente prima, effettuare un esame
approfondito dei rapporti di diritto civile in merito alla proprietà della
citata vettura, non si può che confermare la decisione 1.4.2015.
A
ragione infatti il procuratore pubblico ha attribuito il veicolo alla società
di leasing, in quanto sembra essere maggiormente l’avente diritto e non potendosi
determinare con la necessaria certezza sulla buona fede o meno della RE 1.
La reclamante, potrà – se del caso – far
valere i suoi diritti presso l’autorità civile competente per esaminare nel
merito la questione, il cui giudizio non è pregiudicato dalla presente
decisione.
7.
L’impugnativa
è respinta. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste a carico
dell’insorgente, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli art. 263 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP ed
ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.
Il
reclamo è, per quanto ammissibile, respinto.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 1’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
1’050.-- (millecinquanta), sono poste a carico della RE 1, __________, la quale
rifonderà alla PI 1, __________, CHF 200.-- (duecento) a titolo di ripetibili.
3.
Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
.
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera