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Decisione

60.2015.139

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

2 giugno 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato;

che

con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a

questa Corte – IS 1 postula la trasmissione, in copia, "(…) del verbale inerente alla decisione del

ministero pubblico: DA __________ (…)" (istanza datata 1.04.2015, doc. 1.a);

che,

come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente

la richiesta;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)

nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura

prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che,

Considerandi

come ricordano i lavori preparatori,

l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti

presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS

dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento

penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della

Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che

stanno alla base della sua richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo

di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del

(non meglio precisato) verbale richiesto, poiché il procedimento penale nel frattempo

archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

che va rilevato che nell’ambito del procedimento penale in questione è

stata in particolare sequestrata la sua licenza di condurre;

che non è dunque da escludere che egli necessiti degli atti istruttori dell’incarto

penale sfociato nel DA __________ (anche) nell’ambito della procedura amministrativa

aperta a suo carico;

che

di conseguenza tutti gli atti istruttori dell’incarto penale DA __________ vengono

trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante

già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi

dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera