60.2015.139
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
2 giugno 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.139
Lugano
2 giugno 2015/jf
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/17.04.2015 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di
un (non meglio precisato) verbale di un procedimento penale, nel frattempo archiviato,
che lo concerne personalmente;
premesso che la richiesta datata 1.04.2015, spedita il
3.04.2015 è giunta al Ministero pubblico il 9.04.2015, che – per il tramite del
procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il
16/17.04.2015, preavvisandola favorevolmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
in data 7.09.2014 IS 1, mentre si trovava a bordo della sua autovettura, è stato
fermato dalla Polizia per un normale controllo di circolazione;
che
a seguito di ciò, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a suo carico
(inc. MP __________) sfociato nel decreto
di accusa 28.11.2014 mediante il quale il procuratore pubblico Chiara Borelli lo
ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto
colpevole di infrazione alla LCStr (guida in stato di inattitudine) giusta
l’art. 91 cpv. 2 lit. a LCStr in relazione ai fatti avvenuti il 7.09.2014,
nonché di contravvenzione alla LStup giusta l’art. 19a LStup in relazione ai fatti
accaduti durante il mese di settembre 2013 e il mese di settembre 2014 ed ha
proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di trenta aliquote da CHF 70.--
cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 2'100.--, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 1'300.--, al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese, ordinando parimenti la confisca e la
distruzione della marijuana sequestrata dalla Polizia il 7.09.2014, e meglio
come descritto nel DA __________;
che
Fatti
il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – IS 1 postula la trasmissione, in copia, "(…) del verbale inerente alla decisione del
ministero pubblico: DA __________ (…)" (istanza datata 1.04.2015, doc. 1.a);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente
la richiesta;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
Considerandi
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che
stanno alla base della sua richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo
di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del
(non meglio precisato) verbale richiesto, poiché il procedimento penale nel frattempo
archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che va rilevato che nell’ambito del procedimento penale in questione è
stata in particolare sequestrata la sua licenza di condurre;
che non è dunque da escludere che egli necessiti degli atti istruttori dell’incarto
penale sfociato nel DA __________ (anche) nell’ambito della procedura amministrativa
aperta a suo carico;
che
di conseguenza tutti gli atti istruttori dell’incarto penale DA __________ vengono
trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante
già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera