60.2015.14
Reclamo contro la decisione del GPC che ha ordinato il trasferimento/collocamento nel carcere di un altro Cantone.Compentenza CRP.Interesse giuridicamente protetto in quanto terminato esecuzione (inte
21 dicembre 2015Italiano36 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.14
Lugano
21 dicembre 2015/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 8/12/15.01.2015 (e
sull’istanza di ricusazione 25/29.01.2015) presentati da
RE 1
contro
la decisione 30.12.2014 del giudice dei
provvedimenti coercitivi Edy Meli, sedente in materia di applicazione della
pena, mediante la quale ha ordinato il suo trasferimento/collocamento presso
le Strutture carcerarie di __________ in sezione chiusa (inc. GPC __________);
richiamate le osservazioni 25/29.01.2015 e 13/18.03.2015
di RE 1, in cui, solleva svariate censure, oltre ad esprimersi sulla
tempestività del gravame, e postula la difesa d’ufficio;
preso altresì atto degli scritti 5/9/12.02.2015, 13/17/18.02.2015,
5/6/9.03.2015, 12/17.03.2015, 19/20/23.03.2015, 24/27.03.2015 e 1/2/7.04.2015
di RE 1;
richiamate le osservazioni 23.02.2015 del Procuratore
generale John Noseda, in cui comunica di rimettersi al giudizio di questa
Corte;
viste le osservazioni 20/24.02.2015 della Direzione
delle Strutture carcerarie cantonali, mediante il quale dichiara di rimettersi
al giudizio di questa Corte circa la questione della tempestività del gravame,
rilevando che le osservazioni di merito verranno, se del caso, presentate dopo
accertamento della tempestività del ricorso;
preso pure atto delle osservazioni 24/25.02.2015 del
giudice dei provvedimenti coercitivi, in cui prende posizione sulle singole
censure sollevate dal reclamante e conclude rimettendosi al giudizio di questa
Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
sentenza 23.02.2010 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1 autore
colpevole dei reati di coazione sessuale, violenza carnale e atti sessuali con
fanciulli (in danno di una bambina minorenne) e lo ha condannato alla pena detentiva
di 6 anni, dedotto il carcere preventivo sofferto (inc. TPC 72.2009.140).
b. In
data 30.09.2010 l’allora Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP) ha
respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato da RE 1
contro il giudizio di primo grado (inc. CCRP 17.2010.16).
Questa
decisione è passata in giudicato.
c. Ritenuto
che l’espiazione della pena ha avuto inizio il 23.02.2010 e dedotto il carcere
preventivo sofferto dal 24.06.2009 al 23.02.2010, il qui reclamante ha
raggiunto il 1/3 dell’esecuzione della pena il 24.06.2011, il termine della
metà pena il 23.06.2012 e i 2/3 per la liberazione condizionale il 23.06.2013.
La fine pena è stata raggiunta il 23.06.2015.
d. Dopo
essere stato sanzionato disciplinarmente in 5 occasioni, in data 14.04.2013 RE
1 è stato trasferito presso il carcere di __________ (__________) e il
26.06.2014 egli è stato ritrasferito al Penitenziario La Stampa.
e. Con scritto 22.12.2014 la Direzione delle strutture
carcerarie ha chiesto al giudice dei provvedimenti coercitivi di emanare una
decisione formale volta a far trasferire dal 5.01.2015 il qui reclamante “presso
il carcere di __________, in una cella di alta sicurezza” (lettera
22.12.2014 delle Strutture carcerarie cantonali, Lugano, allegato 1, inc. GPC __________).
Ciò dopo che la Direzione del penitenziario, riassumendo il periodo di
detenzione fino ad allora subito da RE 1, ha rilevato come quest’ultimo sin
dall’inizio della carcerazione “ha mostrato un comportamento oppositivo e in
permanente conflitto con l’autorità e le regole”, così come con i
codetenuti e con i collaboratori. Tant’è che dopo essere incorso in 5 sanzioni
disciplinari egli ha dovuto essere trasferito il 14.04.2013 presso il carcere
di __________ (__________). Il suo rientro nel penitenziario ticinese nel
giugno 2014, ha evidenziato la Direzione, è conseguito al fatto che “la
situazione era divenuta insostenibile per un analogo comportamento a quello
registrato in precedenza presso di noi”. Dopo ciò il qui reclamante è nuovamente
incorso in 3 sanzioni disciplinari; inoltre il 9.12.2014, ha rilevato la
Direzione, si sarebbe reso necessario il suo collocamento in cella di
contenimento per questioni di sicurezza, avendo il reclamante “chiamato due
volte la Polizia dicendo che era a conoscenza di dove erano depositi
(recte: depositati, ndr) 750 kg di esplosivo C4” (lettera 22.12.2014
delle Strutture carcerarie cantonali, Lugano, allegato 1, inc. GPC __________).
Da qui la necessità, secondo la Direzione, di trovare una “struttura adeguata”
che potesse accogliere il reclamante. Ricerca risultata difficile a causa del
costante sovraffollamento delle carceri in Svizzera.
f. Il
23.12.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi, onde emanare la postulata
decisione, ha richiesto alla Direzione del penitenziario cantonale di poter
avere la “corrispondenza intercorsa con il carcere di __________ (e/o
autorità competente del Canton __________), nonché di un «verbale
di audizione» (o scritto) del detenuto dal quale risulti che gli è
stata data la possibilità di esprimersi in merito” (lettera 23.12.2014 del GPC, allegato 2, inc. GPC __________);
richiesta questa, ha precisato, da evadere entro il 29.12.2014 al più tardi.
g. Il 29.12.2014 il Direttore delle Strutture
carcerarie cantonali ha inviato uno scritto a RE 1, con copia all’Ufficio del
giudice dei provvedimenti coercitivi, in cui − facendo riferimento ad un
incontro avvenuto il 24.12.2014 tra lo stesso direttore, il vicedirettore, il
capo degli agenti ed il reclamante – conferma che “le informazioni che le
sono state rese in questo frangente, precisamente che la Direzione delle
Strutture carcerarie ha deciso, quindi proposto al Giudice dei provvedimenti
coercitivi, il suo collocamento nel carcere di __________ nel Canton __________”.
Provvedimento che, viene precisato nella missiva, “è dovuto al comportamento
da lei assunto successivamente al rientro dal carcere di __________, situazione
insostenibile che perturba ed esaspera l’ambiente nella sezione dove risiede,
nonché pone seri problemi di sicurezza in penitenziario” (scritto
29.12.2014 delle Strutture carcerarie cantonali, Lugano, p. 1, allegato 3, inc.
GPC __________).
La Direzione ha quindi esposto le motivazioni di tale
provvedimento, procedendo dapprima ad elencare, in ordine cronologico, le
sanzioni disciplinari inflitte al reclamante, e meglio (scritto 29.12.2014 delle
Strutture carcerarie cantonali, Lugano, p. 1-2, allegato 3, inc. GPC 850.2014.1147:
·
“il 21.07.2014 le sono stati inflitti 8 giorni di cella
di rigore per aver bruciato uno strofinaccio ed insultato il Capo arte;
·
il 29.07.2014 comminati 6 giorni di
cella di rigore per aver nuovamente dato fuoco ad uno strofinaccio;
·
il 25.11.2014 impartiti 5 giorni di
cella di rigore per degli scatti d’ira e grave danneggiamento;
·
il 9.12.2014 nel corso della serata ha
chiamato due volte la Polizia dicendo che era a conoscenza di dov’erano depositati
750 kg di esplosivo C4, episodio per il quale si è reso necessario per
questioni di sicurezza il suo collocamento in una cella di contenimento ed ha
attivato le autorità di polizia;
·
il 10.12.2014 è stato verbalizzato da
parte nostra, ma ha rifiutato di firmare il verbale e si è detto estraneo ai
fatti, asserendo di non voler dichiarare nulla e che non sapeva di cosa si stava
parlando;
·
il 12.12.2014 ha insultato un Agente
di custodia e minacciato di incendiare qualcosa in cella se non avesse ricevuto
copia del verbale 10.12.2014, documento in seguito messole eccezionalemente a
disposizione in copia;
·
il 18.12.2014 è stato incontrato dalla
Direzione a tutela del suo diritto di essere sentito e, a nostro scarico, sono
state chiarite e chiuse alcune pendenze che concernevano lei e la Struttura di __________,
segnatamente ha preso atto della prevista sanzione, che ha avuto luogo dal
19.12. al 24.12.2014”.
La
Direzione ha poi riportato in sunto e in modo indiretto le esternazioni che avrebbe
fatto il reclamante in relazione al suo prospettato trasferimento, ovvero
(scritto 29.12.2014 delle Strutture carcerarie cantonali, Lugano, p. 2,
allegato 3, inc. GPC __________):
·
“ha ringraziato
dell’opportunità di essere trasferito a __________
·
in precedenza aveva già chiesto
di poter essere collocato in detta struttura
·
voleva sapere la data della
partenza
·
ha auspicato di essere
trasferito il più presto possibile in quanto tiene a questo cambiamento”.
La
Direzione ha quindi concluso il proprio scritto precisando che “Ritenute le
compiute anticipazioni, daremo inizio ai preparativi per il trasferimento al
nostro interno e, non appena in possesso della Decisione di collocamento del
GPC, la informeremo sulla data e metteremo in atto il suo trasferimento nel
carcere di __________” (scritto 29.12.2014 delle Strutture carcerarie cantonali,
Lugano, p. 2, allegato 3, inc. GPC 850.2014.1147.
h. Il
29.12.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ricevuto un e-mail, inotratogli
dal vicedirettore del penitenziario cantonale, in cui in data 19.12.2014 il Direttore
delle Strutture carcerarie di __________ ha confermato la loro disponibilità ad
accogliere il qui reclamante “für eine Dauer von maximal 6 Monaten, frühestens
ab 05. Januar 2015, in der Sicherheitsabteilung B (Kosten: 501.-/Tag)
aufzunehmen”, precisando altresì che “die Aufnahme, respektive der
Transfer kann erst erfolgen, wenn die Anstalten __________ über eine
schriftliche Verfügung der einweisenden Behörde verfügen” (e-mail
29.12.2014, allegato 4, inc. GPC __________).
i. Nel
contempo con scritto datato 29.12.2014 (spedito il 31.12.2014) indirizzato al
giudice dei provvedimenti coercitivi (e pervenutogli solo il 2.01.2015) RE 1 ha
accusato ricevuta, quel pomeriggio stesso, della lettera di medesima data della
Direzione delle Strutture carcerarie cantonali circa il suo prospettato
trasferimento. Ritrascrivendo quanto riportato dalla Direzione relativamente alle
sue esternazioni che avrebbe rilasciato in occasione dell’ivi asserito colloquio
del 24.12.2014, egli ha precisato che “vi comunico che quelli che la
Direzione ha scritto assolutamente non corrispondono alla realtà” (scritto
29.12.2014, allegato 7, inc. GPC __________).
Egli
ha quindi chiesto al giudice destinatario della missiva di essere sentito “per
poter presentare i miei motivi per cui io non sono d’accordo per il mio
trasferimento a carcere penale di __________ nel Cantone __________”
(scritto 29.12.2014, allegato 7, inc. GPC __________).
j. Il
giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione 30.12.2014, richiamati gli incarti
di precedenti decisioni rese dal medesimo giudice relative a RE 1, riassunti i
fatti, ripreso in esteso lo scritto 22.12.2014 con cui la Direzione delle
Strutture carcerarie ticinesi ha richiesto il trasferimento del qui reclamante
in un altro penitenziario come pure ricordate le normative applicabili, ha ritenuto
fondata la richiesta posta dalla Direzione ed ha ordinato il trasferimento/collocamento
del qui reclamante presso le Strutture carcerarie di __________ a far tempo dal
5.01.2015, precisando che egli “dovrà essere collocato/mantenuto in sezione
chiusa e ogni eventuale decisione relativa ad alleggerimenti rimane nelle competenze
delle autorità del Cantone Ticino” (decisione 30.12.2014, p. 5).
Il magistrato ha altresì rilevato che “il
condannato è stato sentito, in merito al trasferimento, dalla Direzione delle
Strutture carcerarie in data 24.12.2014 e risulta aver dato il suo assenso,
rispettivamente auspicato che il trasferimento avvenga il più presto possibile.
Ciò esenta da ulteriori necessità di motivazione” (decisione 30.12.2014, p.
3).
Infine
il giudice ha dichiarato la propria decisione immediatamente esecutiva “in
considerazione del fatto che il fondamento della decisione consiste in motivi disciplinari
e di sicurezza, e tenuto conto pure della data indicata dalle Strutture carcerarie
di __________ per l’accoglienza del condannato” (decisione 30.12.2014, p.
4).
k. Il
30.12.2014 RE 1 viene avvertito dalla Cancelleria dell’Ufficio dei giudici dei
provvedimenti coercitivi che la decisione circa il suo trasferimento è stata
emanata e che contro la stessa è possibile aggravarsi con reclamo davanti alla
Corte dei reclami penali (scritto 2.01.2015, allegato 9, inc. GPC __________).
l. Il
2.01.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato a RE 1 di aver
ricevuto solo quel giorno la sua missiva del 29.12.2014 e che “come già
dettole il 30 dicembre 2014 dalla Cancelleria di questo Ufficio (su mia
indicazione), la decisione è stata emanata e contro la stessa è dato reclamo
alla CRP” (scritto 2.01.2015, allegato 9, inc. GPC __________).
m. In
data 5.01.2015 RE 1 viene trasferito dal Penitenziario La Stampa alle Strutture
carcerarie di Thorberg.
n. Con
scritto datato 8.01.2015 − spedito il 12.01.2015 dall’Ufficio postale di __________
e giunto a questa Corte il 15.01.2015 − RE 1 manifesta l’intenzione di voler interporre ricorso
contro la decisione 30.12.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi, limitandosi
a chiedere che “per poter presentare ricorso contro decisione di mio
trasferimento in __________ vorrei avere i atti e vorrei avere un avvocato di
ufficio” (AI 1).
o. Il
15.01.2015 questa Corte, rilevato come sulla base dei timbri postali il termine
per l’inoltro del reclamo sarebbe venuto a scadere il 9.01.2015, conformemente
alla giurisprudenza dell’Alta Corte, invita RE 1 a volersi esprimere in merito
alla tempestività del suo gravame nel termine di 10 giorni (AI 3).
p. Con
lettera datata 25.01.2015 − giunta a questa Corte il 29.01.2015 − RE 1 sostiene
essere la Direzione dell’istituto penale di __________ a dover spiegare i
motivi della consegna ritardata all’Ufficio postale del suo reclamo, avendolo
lui consegnato l’8.01.2015.
Rileva che tutti gli scritti da lui redatti e
consegnati alla Direzione delle Strutture carcerarie ticinesi, fra cui il
gravame in oggetto (“Quando ero ancora nella Stampa, avevo inviato diverse
lettere a diverse autorità e uffici tra cui anche vostro corte”, lettera
25.01.2015 di RE 1, p. 1, AI 5), sarebbero stati poi consegnati alla Direzione
del penitenziario di __________, «essendo la sua contabilità già stata chiusa» presso l’istituto penale ticinese conseguentemente
al suo trasferimento avvenuto il 5.01.2015.
Osserva
poi che tutte le sue missive sarebbero soggette a censura e a controlli da
parte della Direzione/del personale del carcere __________, siccome egli sin
dall’inizio del suo trasferimento sarebbe detenuto in cella di sicurezza e non
nella sezione chiusa in regime ordinario come disposto dal giudice dei provvedimenti
coercitivi, di cui chiede la ricusazione. Ricusazione in quanto il magistrato
ticinese avrebbe, a suo avviso, reso la decisione 30.12.2014, qui impugnata, in
violazione del suo diritto di essere sentito e del diritto di accedere agli
atti. Conclude ribadendo che “per poter presentare un ricorso proprio come
deve essere io ho bisogno di tutti atti” (AI 5).
q. Con
scritto 2.02.2015 (con copia a RE 1) questa Corte ha richiesto alla Direzione
del penitenziario di __________ di comunicare “quando il detenuto ha consegnato
alla Direzione della vostra struttura il ricorso datato 8.1.2015 diretto alla
Corte dei reclami penali” (AI 6).
Ha
fatto seguito un colloquio telefonico in cui la segreteria dell’istituto penale
ha comunicato al Presidente di questa Corte, che, essendo stato inviato il
reclamo tramite corriere di posta A, non dispongono di alcuna ricevuta al
proposito (AI 6).
r. Il
5.02.2015 questa Corte, dando seguito allo scritto 25/29.01.2015 di RE 1, ha trasmesso
a quest’ultimo copia dei documenti da 1 a 10 dell’incarto GPC __________
relativo al suo trasferimento nel Penitenziario di __________, assegnandogli
nel contempo un termine di 10 giorni per eventualmente completare il suo
reclamo dell’8/15.01.2015 (AI 7).
s. Nel
contempo con scritto datato 5.02.2015 − spedito il 9.02.2015 dall’Ufficio postale di __________
e pervenuto a questa Corte il 12.02.2015 − RE 1 accusa ricevuta dello scritto 2.02.2015 inviato
da questa Corte alla Direzione delle Strutture carcerarie di __________.
Pone in particolare rilievo parte delle argomentazioni
già esposte nella sua precedente missiva di data 25.01.2015, segnatamente che “quando
ero ancora nella Stampa, avevo inviato diverse lettere a diverse autorità e
uffici tra cui anche a vostro corte” e il direttore del penitenziario
ticinese “ha inviato tutte le quel miei lettere indietro a Direzione di __________
dicendo che mio conto gia era stato chiuso che per questo non hanno inviato le
miei lettere” (AI 8).
Inoltre sottolinea che pur avendo espressamente
richiesto al giudice dei provvedimenti coercitivi di essere sentito in merito
all’imminente previsto suo trasferimento in altro istituto penale, il
magistrato non vi ha dato seguito in violazione del suo diritto di essere
sentito e del diritto di accesso agli atti. Per questi motivi egli sostiene di
aver tempestivamente inoltrato il presente gravame.
Conferma la richiesta di ricusa del giudice dei provvedimenti
coercitivi formulata nello scritto di data 25.01.2015, per avere, a suo avviso,
il magistrato leso il suo diritto di essere sentito.
Pure
ribadisce la richiesta di un avvocato d’ufficio presentata pure nel medesimo
scritto (AI 8).
t. Il
13.02.2015 RE 1 in un ulteriore scritto − spedito il 17.02.2015 dall’Ufficio postale di __________
e pervenuto a questa Corte il 18.02.2015 − accusa ricevuta di “qualche documenti da vostro
corte ma ancora ci sono i documenti che mancano. Quel documenti che mancano
sono molto importante” (AI 9). In particolare egli chiede pure di ricevere copia
di tutti gli atti relativi alle sanzioni disciplinari inflittegli il
21.07.2014, il 29.07.2014, il 25.11.2014 e il 12.12.2014, come pure tutti i
documenti relativi alla richiesta della Direzione delle strutture carcerarie ticinesi
in merito al suo trasferimento e alle richieste di trasferimento effettuate presso
altri istituti penali, che avrebbero poi risposto negativamente per ragioni di
sovraffollamento (AI 9). Pure esige di ricevere tutti gli atti, i tabulati, le
registrazioni delle telefonate, i verbali di interrogatorio − tra cui
quelli delle asserita audizioni del 10.12.2014 e del 18.12.2014 − e i
rapporti di polizia riguardanti i fatti del 9.12.2014, come pure il verbale
d’interrogatorio della pretesa audizione del 24.12.2014.
Egli
richiede inoltre tutta la documentazione in possesso del giudice dei provvedimenti
coercitivi concernente “un’inchiesta penale in cui parlano di attentati
al’Autorita Cantonali al’Autorita federali e in fine attacare a strutture
carcerarie con armi pesanti”, quella relativa a “materiali informatici
vietato che tenevo in cella (La Stampa) illegalmente e dentro di quel materiali
informatici illegali c’erano i dati riservati che riguardano a diversi
cittadini svizzeri e stranieri che hanno legame con la Svizzera che basando sul
quel dati riservati è stato scattato un inchiesta penale nei miei confronti”
(scritto 13.02.2015, p. 3, AI 9), così come quella inerente l’attentato
avvenuto in Marocco, a Marrakesh, il 28.04.2011.
Fa
inoltre richiesta di tutti gli atti riguardanti la sua detenzione presso il
carcere di __________ e lamenta di un trattamento inappropriato (“lasciato
proprio nudo in cella di contenimento che si trova sotto la Farera”,
scritto 13.02.2015, p. 6, AI 9) che avrebbe subito tra il 19.12.2014 e il
24.12.2014 per ordine del Direttore del penitenziario La Stampa.
Infine
contesta di aver dato il suo accordo al suo previsto rimpatrio in __________
allo scadere (il 23.06.2015) del termine di espiazione della pena.
Conclude
pertanto chiedendo “1.Vorrei che tutti quel atti che ho spracitato, vengeno
consegnati a me con ordine di CRP per poter presentare un ricorso come deve
essere 2.Vorrei che CRP tramite GPC fa ordinare a __________ che devono
smettere di fare pressione per farmi parlare con Ambasciata della __________”
(scritto 13.02.2015, p. 8, AI 9).
u. Con
scritto 19.02.2015 il Presidente di questa Corte ha comunicato a RE 1 di
avergli già trasmesso tutti gli atti “contenuti nell’incarto del GPC”,
così da ritenere evasa la sua richiesta, mentre per quanto riguarda gli altri
documenti e/o atti menzionati nella lettera 13.01.2015 ha evidenziato che “non
erano e non sono contenuti nell’incarto del GPC”, segnatamente quelli
relativi a tutte le misure disciplinari e alla questione del rimpatrio. Lo ha
poi reso edotto del fatto che il suo reclamo e lo scritto 13.02.2015 venivano
trasmessi alle parti (GPC, Direzione delle strutture carcerarie e Ministero
pubblico) per osservazioni, dopodiché, egli avrebbe potuto introdurre uno
scritto di replica, una volta ricevute tali prese di posizione (AI 10).
v. Il
23.02.2015 il Procuratore generale dichiara di rimettersi al giudizio di questa
Corte (AI 12). Pure il Direttore delle Strutture carcerarie cantonali il
20/24.02.2015 comunica di rimettersi al giudizio di questa Corte, per quanto
attiene alla tempestività del gravame, e che dopo accertamento di quest’ultima
questione farà, se del caso, pervenire le osservazioni di merito (AI 13).
w. Con
osservazioni 24/25.02.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi prende
posizione sulle censure sollevate dal reclamante. In particolare il magistrato
(AI 14):
- quo
alla tempestività del gravame: attesta che la decisione qui impugnata è
stata notificata a RE 1 il 31.12.2014 e che lo scritto 29.12.2014 di
quest’ultimo è stato consegnato alla posta il 31.12.2014 così che è pervenuto al
giudice il 2.01.2015;
- quo
al collocamento in sezione di sicurezza: evidenzia che la propria decisione
30.12.2014 pronuncia il trasferimento/collocamento in sezione chiusa a __________,
senza ulteriori specificazioni, pur essendo stato fatto riferimento nello
scritto del 22.12.2014 della Direzione delle Strutture carcerarie ad una cella
di alta sicurezza e nell’e-mail del 19.12.2014 alla “Sicherheitsabteilung B”; al
momento della decisione non è quindi stata valutata una “differenza” al
proposito, ciò sia perché non è stata evidenziata, sia perché dallo scritto 22.12.2014
il giudice ha desunto che il qui reclamante non si opponeva e sia perché
ulteriori specificazioni/determinazioni riguardanti le eventuali componenti di
una sezione chiusa non gli competono;
- quo
alla violazione del diritto di essere sentito: rileva l’assenza di un
diritto generalizzato di essere sentito de visu e in udienza davanti al
giudice (eccetto i casi di cui all’art. 86 cpv. 2 CP) e che in concreto il
magistrato è intervenuto in “sostituzione” della Direzione; sostiene che il
diritto di essere sentito del condannato è stato rispettato e che soltanto ora l’adesione
del detenuto “può forse essere definita apparente (o ironica)” (p. 2, AI
14).
- quo
alla violazione del diritto di accedere agli atti: dichiara che tutti gli
incarti relativi al qui reclamante sono a disposizione di questa Corte, e
produce nel contempo un elenco degli stessi;
- quo
alla ricusa: sostiene di non essere stato a conoscenza di una trasmissione
di “Falò” che potesse riguardare RE 1 e di non avere competenze specifiche
sulle numerose questioni da quest’ultimo sollevate che non riguardano
l’applicazione della pena.
Conclude
riconoscendo “che gli atti non permettono cristallina trasparenza sulla
procedura e sulla situazione venutasi a creare” e dichiara di rimettersi al
giudizio di questa Corte (AI 14).
x. Il
25.02.2015 il Presidente di questa Corte ha intimato a RE 1 le osservazioni
23.02.2015 del Procuratore generale, 20/24.02.2014 della Direzione delle Strutture
carcerarie cantonali e 24/25.02.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi,
assegnandogli un termine di 5 giorni per eventualmente replicare (AI 15).
y. Recapitatagli
il 26.02.2015 (tracciamento degli invii sub AI 15 e Empfangsbestätigung sub AI
24d) con invio raccomandato la busta (chiusa) − di cui al punto x. −, con
lettera datata 5.03.2015 − spedita il 6.03.2015 dall’Ufficio postale di __________
e pervenuta il 9.03.2015 − RE 1 ha confermato a questa Corte di aver ricevuto tale
busta contenente lo scritto del 25.02.2015 ma ha asserito di non avervi trovato
gli ivi menzionati allegati. Ha quindi richiesto un nuovo invio degli stessi,
sostenendo che “se avevo un avvocato non penso che succedeva una cosa di
genere e io non venivo costretto di scrivere queste cose”, così che ha rinnovato
la sua domanda di un avvocato d’ufficio (p. 1, AI 16).
z. In
data 11.03.2015 il Presidente di questa Corte ha nuovamente intimato a RE 1 le
osservazioni 23.02.2015 del Procuratore generale, 20/24.02.2014 della Direzione
delle Strutture carcerarie cantonali e 24/25.02.2015 del giudice dei provvedimenti
coercitivi, assegnandogli un nuovo termine di 5 giorni per eventualmente replicare
(AI 17).
aa. La
busta (chiusa) − di cui al punto z. − è stata recapitata per invio
raccomandato a RE 1 il 12.03.2015 (tracciamento degli invii sub AI 17 e
Empfangsbestätigung sub AI 24e). Quest’ultimo con lettera datata 12.03.2015 −
pervenuta il 17.03.2015 − ha accusato ricevuta dello scritto 11.03.2015 di
questa Corte ma, a suo dire, privo un’altra volta degli ivi citati allegati. Ha
quindi nuovamente postulato l’invio degli stessi e l’assegnazione di un avvocato
d’ufficio (AI 18).
bb. Per
la terza volta il 17.03.2015 il Presidente di questa Corte ha intimato a RE 1 le
osservazioni 23.02.2015 del Procuratore generale, 20/24.02.2014 della Direzione
delle Strutture carcerarie cantonali e 24/25.02.2015 del giudice dei
provvedimenti coercitivi, assegnandogli nuovamente un termine di 5 giorni per
eventualmente replicare. Nella lettera il Presidente ha precisato che “la
busta con gli allegati è vidimata e controllata dal sottoscritto” (AI 19).
cc. La
busta (chiusa, controllata e vidimata dal Presidente della CRP) − di cui
al punto bb. − è stata recapitata a RE 1 per invio raccomandato il
19.03.2015 (Empfangsbestätigung sub AI 24f). Quest’ultimo con lettera datata
19.03.2015 − spedita il 20.03.2015 dall’Ufficio postale di __________
e pervenuta il 23.03.2015 − ha confermato a questa Corte la ricezione dello
scritto del 25.02.2015, sostenendo tuttavia, ancora una volta, di non aver
ricevuto i menzionati allegati ed ha riformulato la sua richiesta di avere un
avvocato d’ufficio (AI 20).
dd. Con
lettera 23.2015 il Presidente di questa Corte ha chiesto a RE 1 di comunicargli
se lo scritto 17.03.2015 gli fosse pervenuto “chiuso o aperto”
(AI 21).
ee. Il
24.03.2015 il qui reclamante ha risposto che “non solo vostro scritto del
17.3.2015 è stato aperto ma tutti i vostri lettere sono stati aperti prima di
essere consegnati a me” (p. 1, AI 22). Producendo una lettera (in lingua
inglese) del 25.03.2015 del servizio sociale del Penitenziario di __________,
egli in buona sostanza ha sostenuto che, ad esclusione delle missive
provenienti da un legale, tutta l’altra corrispondenza viene aperta presso tale
istituto penale (AI 22).
ff. In
data 27.03.2015 il Presidente di questa Corte ha chiesto alla Direzione delle
Strutture carcerarie di __________ “1. se la corrispondenza inviata dalla
nostra Corte viene da voi aperta e se sì, con quale base legale?; 2. se dei
documenti allegati sono stati sottratti” (AI 23).
gg. In
risposta il Direttore del Penitenziario di __________ ha dichiarato che “Briefe
Ihres Gerichts gehen verschlossen und unkontrolliert an
Herrn RE 1” ed ha nel contempo prodotto tutte le ricevute controfirmate da
quest’ultimo, che attestano come ogni invio (raccomandato) gli sia stato
consegnato in busta chiusa (AI 24).
hh. Il
31.03.2015 il Presidente di questa Corte ha quindi comunicato a RE 1 che la Direzione
del Penitenziario di __________ aveva confermato che la corrispondenza
proveniente dalla Corte dei reclami penali gli era stata consegnata chiusa e
non controllata e che al proposito la Direzione aveva prodotto le ricevute da
lui controfirmate. Nel contempo il Presidente ha fissato un ulteriore termine
di 5 giorni per l’eventuale replica (AI 25).
ii. Con
scritto datato 1.04.2015 − spedito il 2.04.2015 dall’Ufficio postale di __________
e pervenuto il 7.04.2015 − RE 1 ha
confermato a questa Corte la ricezione dello scritto 31.03.2015 ed ha sostenuto
che “firmare la ricevuta non significa confermare di aver ricevuto anche
quel documenti allegati. Destinatorio si firma la ricevuto per dimostrare di
aver ricevuto la busta. La firma di ricevuto non vale per i contenuti della
busta” (p. 1, AI 26). Egli ha quindi ipotizzato che la Corte stessa non gli
avrebbe inviato la documentazione annessa oppure che “qualcuno/qualcuni in
Ticino apre/aprono la corrispondenza e fa/fanno sparire i documenti allegati”
(p. 1, AI 26), ribadendo di non aver per finire mai ricevuto gli allegati menzionati
nelle lettere di questa Corte, e di volere l’assegnazione di un avvocato
d’ufficio. Ha postulato in conclusione l’invio per la quarta volta dei
documenti di cui è parola, e che venga ordinato che alla consegna della busta,
la stessa venga aperta alla presenza di un notaio (AI 26).
Considerandi
1.
Ricevibilità
del reclamo
1.1
Competenza
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (codice di procedura penale,
CPP), all’art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le
autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire
la relativa procedura.
Il
Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull’esecuzione delle pene e
delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l’1.01.2011 e, in
applicazione di quest’ultima, il Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle
misure per gli adulti (REPM), con le modifiche entrate in vigore l’1.01.2011.
L’art.
28.
cpv. 1 REPM stabilisce in particolare che il giudice dell’applicazione della
pena (GIAP) − funzione quest’ultima
attribuita in Ticino dall’1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi
giusta l’art. 73 LOG − può ordinare l’espiazione di una pena o
l’esecuzione di una misura in uno stabilimento di un altro Cantone, quando ciò
sia giustificato dalla personalità del condannato, per il raggiungimento degli
obbiettivi previsti nel piano di esecuzione della sanzione penale, o da
necessità di cura medica; la Direzione può ordinarla quando ciò sia
giustificato da motivi di sicurezza o di ordine interno.
All’art. 86 lit. b) del Regolamento delle strutture
carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 viene altresì precisato che la persona
incarcerata può essere trasferita in un altro Cantone: 1. a dipendenza delle
fasi di carcerazione in applicazione del PES, su decisione dell’autorità
competente; 2. su sua richiesta motivata, in accordo con l’autorità competente;
3.
per motivi di inchiesta o di esecuzione di pena, su decisione dell’autorità
competente; 4. su decisione della Direzione, per motivi di sicurezza o di ordine
interno.
Pur rientrando la decisione sul trasferimento per motivi disciplinari e
di sicurezza nelle competenze della Direzione ex art. 28 REPM, nel caso in
esame è stato il giudice dei provvedimenti coercitivi a rendere tale decisione,
in quanto, come motivato da detto Ufficio, “è l’autorità del cantone «destinatario» a richiedere una decisione del GPC” (decisione 30.12.2014 del GPC, p. 3) e non essendosi
comunque esso ritenuto incompetente nella materia, avendo a suo avviso, sulla
base dell’art. 10 lit. h LEPM, la competenza a statuire sul collocamento
iniziale di cui all’art. 76 CP.
La
Corte dei reclami penali, in applicazione dell’art. 62 cpv. 3 LOG, è l’autorità
competente a statuire sui ricorsi contro le decisioni in materia di esecuzione
delle pene e delle misure nei casi previsti dalla legge. L’art. 12 cpv. 2 LEPM
prevede in particolare che per le altre decisioni in materia di esecuzione
delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte
dei reclami penali entro 10 giorni.
Seguendo
la sistematica di detta norma, con “altre decisioni”, sono da intendersi quelle
decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure non contemplate
dall’art. 12 cpv. 1 LEPM, segnatamente quelle non emanate dal giudice dei
provvedimenti coercitivi (sedente in materia di applicazione della pena) nei
casi elencati all’art. 10 LEPM alle lettere da a) a l).
Né
il rapporto della Commissione preparatoria, né il Messaggio del 21.01.2009 n.
6165.
del Consiglio di Stato, né il Rapporto 31.03.2010 n. 6165 R della Commissione
della legislazione sono di supporto nel definire oltre il campo d’applicazione
del suddetto art. 12 cpv. 2 LEPM.
In
una sentenza dell’8.10.2013 il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire
che − conformemente all’art. 80 cpv. 2 LTF (in relazione con l’art. 130 cpv.
1.
LTF) − i cantoni istituiscono tribunali superiori quali
autorità cantonali di ultima istanza che giudicano su ricorso. Sono fatti salvi
i casi in cui, secondo il (nuovo) CPP, un giudice dei provvedimenti coercitivi
o un altro giudice si pronuncia quale istanza cantonale unica (art. 80 cpv. 2
terza frase LTF). Su questa base l’Alta Corte ha concluso che la Legge sul
Tribunale federale (LTF), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, impone un
doppio grado di giurisdizione in cui il giudizio di ultima istanza cantonale è
emanato da un tribunale superiore, ed ha precisato −
riferendosi al caso esaminato da detta istanza − che né la Divisione della
giustizia né il giudice dell’applicazione della pena adempiono questo requisito
(sentenza TF 6B_581/2013 dell’8.10.2013, consid. 2.3.).
Pertanto,
tenuto conto di detta giurisprudenza, il reclamo contro la decisione del
giudice dei provvedimenti coercitivi concernente il trasferimento/collocamento del
qui reclamante presso le Strutture carcerarie di un altro Cantone è ricevibile davanti
a questa Corte, adita quale ultima istanza cantonale, onde garantire il doppio
grado di giurisdizione.
Può
quindi in concreto rimanere indecisa la questione a sapere se la decisione qui
impugnata rientra o meno nel campo d’applicazione dell’art. 12 cpv. 2 LEPM
oppure in quello del cpv. 1 di detta legge, quale decisione analoga a quella
sul collocamento iniziale ex art. 10 lit. h LEPM in relazione all’art. 76 CP.
1.2
Interesse
giuridicamente protetto
Giusta
l’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le
parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica
della stessa.
L’interesse
giuridicamente protetto presuppone che il ricorrente sia personalmente,
direttamente e (di principio: decisione TF 1B_72/2014 del 15.04.2014 consid. 2.1.)
attualmente leso dalla decisione che intende impugnare (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar,
art. 382 CPP n. 2); in taluni casi, è sufficiente un interesse solo virtuale (Commentario
CPP – M. MINI, art. 382, n. 5).
La
lesione è personale nel senso che la decisione tocca il ricorrente nei suoi diritti:
non è ammesso in materia penale un ricorso "popolare" (Commentario
CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 6).
La
lesione inoltre è diretta se tocca la persona o il patrimonio del ricorrente
(Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 7); un semplice effetto riflesso
("Reflexwirkung") non è sufficiente (ZK StPO – V. LIEBER, art.
382.
CPP n. 7).
Infine
un interesse è giuridicamente
protetto se la lesione è attuale, ovverossia se la stessa espleta ancora i suoi
effetti al momento della presentazione del gravame (Commentario CPP – M. MINI,
art. 382 CPP n. 8).
La
giurisprudenza del Tribunale federale prescinde dall'interesse attuale allorquando
lo stesso farebbe ostacolo al controllo di costituzionalità di un atto che
potrebbe ripresentarsi in ogni momento in circostanze simili e che, in ragione
della sua breve durata o dei suoi effetti limitati nel tempo, sfuggirebbe così
sempre alla censura della Corte suprema nonché allorquando esiste un interesse
pubblico importante a risolvere una pretesa questione di principio (DTF 127 I
164.
consid. 1a; 124 I 231 consid. 1b e sentenze citate; ZK StPO – V. LIEBER,
art. 382 CPP n. 13).
Nel caso in esame RE 1 è stato trasferito dal Penitenziario La Stampa
alle Strutture carcerarie di __________ in data 5.01.2015. Il 23.06.2015 ha
terminato l’espiazione della pena detentiva inflittagli dalla Corte del merito,
così che egli è stato trasferito presso il penitenziario __________ a __________
(__________), in detenzione amministrativa, in attesa di poter essere
rimpatriato nel suo paese d’origine (decisione 18.09.2015 della CRP, inc. CRP
60.2015
).
Mentre
che l’interesse personale e diretto sono pacifici, essendo il qui reclamante il
condannato/detenuto destinatario della decisione impugnata, v’è al contrario da
chiedersi se allo stadio attuale egli abbia ancora un interesse attuale a vedersi
dirimere il reclamo.
Infatti
per analogia alla giurisprudenza federale relativa alla detenzione preventiva, qualora
quest’ultima viene a cadere di regola non esiste più un interesse giuridico e
attuale a dirimere un ricorso contro la stessa (decisione TF 6B_617/2015 del
27.08.2015
consid. 2.1.; DTF 125 I 394). Permane se del caso un interesse
giuridico alla constatazione della nullità della decisione oggetto del gravame
in relazione ad un’eventuale richiesta di indennità per ingiusta carcerazione
(in concreto comunque non ventilata).
La
questione può ad ogni buon conto rimanere irrisolta, visto l’esito del gravame
sulla base dei considerandi che seguono.
1.3
Tempestività
del reclamo
1.3.1
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma
scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o
l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende
impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova
auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
Con il reclamo si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e
l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
La prevalenza dei principi della verità
materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di
un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni
addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio
(Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;
6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.01.2014 consid.
3.
;1B_768/2012 del 15.01.2013 consid.
2.1
).
1.3.2
Dagli atti emerge che la decisione 30.12.2014 prolata dal giudice dei
provvedimenti coercitivi, qui impugnata, è stata inviata per fax lo stesso
giorno a RE 1 presso il Carcere penale La Stampa (cfr. dichiarazione di
ricevuta sottoscritta di proprio pugno da RE 1, allegato 6, inc. GPC
850.2014
). Sempre il 30.12.2014 detta decisione è stata pure spedita per
posta alla medesima Struttura carceraria, dove è stata consegnata al qui
reclamante il mercoledì 31.12.2014, come risulta dalla relativa dichiarazione
di ricevuta firmata di proprio pugno dal qui reclamante (allegato 6, inc. GPC __________).
Il
termine di reclamo di 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), che ha iniziato a
decorrere ex art. 90 cpv. 1 CPP da mercoledì 31.12.2014, è dunque venuto a
scadere venerdì 9.01.2015.
Lo
scritto datato da RE 1 8.01.2015, con cui egli manifesta l’intenzione di interporre
“ricorso contro decisione di mio trasferimento in carcere penale __________
emanata da GPC Edy Meli il 30.12.2014”, secondo il timbro postale apposto
sulla relativa busta, risulta essere stato spedito per Posta A dall’Ufficio
postale di __________ il lunedì 12.01.2015, per poi giungere a questa Corte il
giovedì 15.01.2015.
Alla
luce di ciò il reclamo sarebbe stato spedito tardivamente.
Ora,
l’Alta Corte ha stabilito che per non incorrere nella violazione del diritto di
essere sentito, l’autorità che intende dichiarare irricevibile un ricorso
fondandosi sulla presunzione derivante dal timbro postale apposto sulla busta
di spedizione del gravame, deve dare la possibilità al mittente di produrre
mezzi di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione
(decisione TF 1P.446/2004 del 28.09.2004 consid. 2).
Richiesto
in tal senso da questa Corte, con scritto datato 25.01.2015 (pervenuto a questa
Corte il 29.01.2015) RE 1 ha sostenuto che “per il motivo per cui mio ricorso
del 8 gennaio 2015 è partito da __________ il 12 gennaio 2015, dovete rivolgere
a Direzione del __________. Io ho consegnato ricorso il 8 gennaio 2015”.
Egli ha inoltre asserito che essendo detenuto in cella di sicurezza i suoi
invii postali sarebbero censurati , aperti e controllati dal personale
carcerario.
Infine
egli ha affermato di aver correttamente rispettato il termine di reclamo, in
quanto il suo scritto di data 29.12.2014 indirizzato al giudice dei
provvedimenti coercitivi (in cui egli gli chiedeva di poter essere sentito e di
contestare le motivazioni del suo trasferimento espresse dalla Direzione delle
Strutture carcerarie cantonali nella lettera 29.12.2014 al giudice dei
provvedimenti coercitivi) già costituiva un reclamo e che come tale il giudice
dei provvedimenti coercitivi avrebbe dovuto trasmetterlo a codesta Corte.
Per
quanto attiene all’osservanza dei termini l’art. 91 cpv. 2 CPP stabilisce che le
istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine
presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera,
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano
da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento.
La
nozione di direzione dello stabilimento è da intendere in senso largo: è reputata
avvenuta tempestivamente non solo la consegna dell’atto procedurale al formale
detentore della direzione del penitenziario bensì anche la consegna ad ogni funzionario
incaricato dell’esecuzione (“Vollzugsbeamten”), in quanto il detenuto
non ha di fatto alcun influsso sul proseguimento del suo memoriale (BSK StPO I − C.
RIEDO, 2a. ed., Art. 91 n. 32). L’onere della prova compete a colui che è
tenuto al rispetto del termine interessato (BSK StPO − C. RIEDO,
op. cit., Art. 91 n. 68), segnatamente la prova della notifica incombe
all’autorità, mentre quella dell’osservanza del termine, ovverossia della spedizione
dell’atto tempestivamente, alla parte (Y. DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, 2008, art. 48 LTF n. 1240). È lecito essere rigidi in
materia di rispetto dei termini da cui dipende la ricevibilità di un ricorso.
Non vi è dunque formalismo eccessivo dichiarare l’atto irricevibile, qualora
fosse stato inoltrato tardivamente. Il ricorrente deve, da un lato, agire nel
termine e, dall’altra parte, procurarsi i mezzi di prova atti a comprovare, in
caso di contestazione, di avere agito nel termine risp. a comprovare il
contenuto del proprio invio (Y. DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, op.
cit., art. 48 LTF n. 1241).
Tutti i mezzi di prova utili sono ammessi, in particolar modo il rilascio
di ricevute o di attestazioni (Y. DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, op.
cit., art. 48 LTF n. 1242).
Interpellata
da questa Corte con scritto del 2.02.2015 sulla questione a sapere “quando
il detenuto ha consegnato alla Direzione della vostra struttura il ricorso
datato 8.1.2015 diretto alla Corte dei reclami penali” (AI 6), in un
colloquio telefonico che ne è seguito il 4.02.2015 la Segreteria delle
Strutture carcerarie di __________ ha comunicato di non disporre di alcuna
ricevuta al proposito essendosi trattato di un invio per Posta A.
Da
tutto ciò ne discende che il qui reclamante non ha ottemperato al suo onere di
dimostrare − con ricevute, attestazioni, prove testimoniali o
quant’altro − di aver, come da lui sostenuto, interposto reclamo
nel termine utile (scadente il venerdì 9.01.2015), equivalendo la data apposta
sul suo memoriale a mera allegazione di parte.
RE
1.
è infatti una persona non sprovveduta che ha presentato innumerevoli ricorsi
o reclami, e quindi come minimo poteva esigere una ricevuta datata al momento
della consegna dello scritto. Poteva, e forse doveva, inviare o esigere l’invio
per raccomandata e non per semplice Posta A. Inoltre, l’atteggamento da egli
tenuto nei confronti di questa Corte in relazione all’invio dei documenti (di
cui ai punti da r. a u.) non giova certo alla sua credibilità.
A
nulla giova l’argomento ventilato da RE 1 secondo cui mentre egli si trovava
ancora presso il Penitenziario La Stampa egli avrebbe redatto alcune lettere destinate
“a diverse autorità e uffici tra cui anche vostro corte” e che le stesse
tempestivamente consegnate alla Direzione di detto istituto penale sarebbero
poi state da questo inviate alla Direzione del penitenziario di __________
(lettera 25.01.2015 di RE 1, AI 5). Nella misura in cui egli volesse con ciò
sottintendere che fra dette missive vi sarebbe stato anche il suo esposto
dell’8.01.2015, le sue allegazioni cadono nel vuoto, dal momento che il suo trasferimento
alle Strutture carcerarie di __________ risale al 5.01.2015 ed è dunque
precedente al suo scritto dell’8.01.2015.
Pacifico
infine che lo scritto 29.12.2014 (cfr. consid. i. in fatto), contrariamente a
quanto sostenuto dal qui reclamante, già solo perché precedente alla notifica
della decisione 30.12.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi (oltre che
per il suo contenuto), non costituisce un reclamo a tenore degli art. 393 ss
CPP.
2.
Conclusione
Per tutto quanto visto sopra, il reclamo è
irricevibile, in quanto tardivo. La tardività esclude pertanto che si prenda in
considerazione la ricusazione. Ciò vale parimenti per la richiesta del patrocinio
d’ufficio nella procedura davanti a questa Corte.
Tenuto conto della particolare situazione
economica del reclamante e la particolarità del caso, si prescinde dal prelevare
la tassa di giustizia e le spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 56 ss, 90 ss, 379 ss, 393 ss., 439
CPP, la LOG, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del
Cantone Ticino del 15.12.2010, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera