60.2015.140
Istanza di ispezione degli atti. già imputata quale istante
2 giugno 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.140
Lugano
2 giugno 2015/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/9.04.2015 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia del decreto di accusa (passato
in giudicato) emanato a suo carico;
premesso che la richiesta datata 8.04.2015 è giunta al
Ministero pubblico il 9.04.2015, che – per il tramite del procuratore pubblico avv. Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il
16/17.04.2015, preavvisandola favorevolmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito dei fatti accaduti il 23.08.2014, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale, tra l’altro, a carico di IS 1 (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 29.09.2014 mediante il
quale il procuratore pubblico Chiara Borelli l’ha posta in stato di accusa
dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuta colpevole di furto (ripetuto) giusta
l’art. 139 cifra 1 CP e furto di poca entità giusta l’art. 172ter CP ed ha
proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di dieci aliquote da CHF 30.--
cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 300.--, sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 100.--, al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel DA __________;
che il suddetto decreto è regolarmente passato
in giudicato, non essendo stato impugnato;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia, del summenzionato
decreto in relazione al quale sarebbe stato spiccato un precetto esecutivo nei
suoi confronti (doc. 1.a);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
Fatti
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di imputata)
nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista
dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
Considerandi
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4
LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del decreto di accusa 29.09.2014 (DA
__________), passato in giudicato, poiché il procedimento penale nel frattempo
archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che essa necessiterebbe del citato decreto, poiché in base al
medesimo è stata aperta una procedura esecutiva a suo carico;
che
di conseguenza il decreto richiesto viene trasmesso, in copia, alla qui istante
unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la qui istante
già stata parte al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera