60.2015.147
Istanza di ispezione degli atti. già accusato ai sensi del previgente CPP TI/imputato quale istante
9 giugno 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.147
Lugano
9 giugno 2015/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/23.04.2015 presentata da
RE 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare
gli atti istruttori degli incarti penali sfociati nel DAC __________ (passato
in giudicato) emanato a suo carico;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito di varie denunce/querele presentate a carico di RE 1, il Ministero
pubblico ha aperto diversi procedimenti penali a carico di quest’ultimo (cfr.,
nel dettaglio, inc. DAC __________) sfociati in un unico decreto di accusa emanato il 13.12.2013 dal
procuratore pubblico Nicola Respini, mediante il quale ha posto l’imputato
(patr. dall’avv. __________ quale suo difensore d’ufficio) in stato di accusa
dinanzi alla Corte delle assise correzionali siccome ritenuto colpevole di
coazione ripetuta, minaccia, abuso delle targhe di controllo, grave infrazione
alle norme della circolazione ripetuta, impedimento di atti dell’autorità,
ingiuria ripetuta e abuso di impianti di telecomunicazioni in relazione a diverse
fattispecie ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 180
(centoottanta) aliquote giornaliere da CHF 220.-- cadauna, corrispondenti a
complessivi CHF 39'600.--, dedotto il carcere preventivo sofferto di venti
giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla
multa di CHF 1'000.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese,
rinviando gli accusatori privati al competente foro civile per far valere le
loro pretese, e meglio come descritto nel DAC __________;
che
il suddetto decreto è passato in giudicato, poiché l’opposizione interposta a
titolo cautelativo dal suo difensore d’ufficio è stata considerata ritirata in
applicazione dell’art. 355 cpv. 2 CPP (verbale d’interrogatorio PP 11.02.2014,
inc. MP __________);
che
in data 9.04.2015 questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi in applicazione
dell’art. 62 cpv. 4 LOG l’istanza presentata dall’avv. PR 1, in nome e per
conto del suo assistito RE 1, trasmettendogli, in originale, il DAC __________
richiesto, evidenziando parimenti che "(…) stante la voluminosità dell’incarto penale in
questione e il fatto che coinvolga diverse e svariate persone, l’eventuale accesso
a singoli atti dovrà essere oggetto di istanza"
(decisione 9.04.2015, p. 4, inc. CRP __________);
che
con la presente istanza l’avv. PR 1, richiamando la summenzionata decisione,
chiede, in via principale, di poter ottenere l’autorizzazione ad accedere a
tutti gli atti istruttori degli incarti penali sfociati nel DAC __________ per
poter, se del caso, presentare un’ulteriore istanza allo scopo di ottenere
copia dei documenti ritenuti rilevanti; in via subordinata, chiede di poter ottenere
l’autorizzazione ad accedere ai verbali di procedimento (art. 77 CPP) per poter
individuare gli atti istruttori che si riferiscono agli aspetti personali di RE
Fatti
1 e in particolare la corrispondenza intrattenuta dal procuratore pubblico
Nicola Respini con altre autorità amministrative;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti ai procedimenti
penali sfociati nel DAC __________ (passato in giudicato), essendo IS 1 stato
parte (in qualità di accusato ai sensi del previgente CPP/imputato) ai medesimi
e stante l’esito della presente decisione;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato IS 1 parte (in qualità di accusato ai
sensi del previgente CPP/imputato) nei procedimenti nel frattempo terminati (sfociati
in unico DAC), egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG
e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori,
Considerandi
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta (cfr.,
nel dettaglio, istanza 22/23.04.2015, doc. CRP 1) – appare, di principio, dato
un interesse giuridico legittimo di RE 1 e, di riflesso, del suo patrocinatore,
avv. PR 1, giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad esaminare gli atti istruttori degli
incarti penali sfociati nel DAC __________, poiché i procedimenti penali nel
frattempo archiviati hanno interessato il qui istante personalmente in veste di
parte;
che
di conseguenza l’avv. PR 1 è autorizzato ad esaminare presso il Ministero
pubblico tutti gli atti istruttori degli incarti penali sfociati nel DAC __________,
senza la facoltà di estrarne delle copie, concordando i tempi e le modalità di
accesso con il procuratore pubblico Nicola Respini, compatibilmente con i suoi
impegni;
che
l’istanza è accolta ai sensi della presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte ai procedimenti penali nel frattempo archiviati.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera