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Decisione

60.2015.147

Istanza di ispezione degli atti. già accusato ai sensi del previgente CPP TI/imputato quale istante

9 giugno 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1 e in particolare la corrispondenza intrattenuta dal procuratore pubblico

Nicola Respini con altre autorità amministrative;

che

questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti ai procedimenti

penali sfociati nel DAC __________ (passato in giudicato), essendo IS 1 stato

parte (in qualità di accusato ai sensi del previgente CPP/imputato) ai medesimi

e stante l’esito della presente decisione;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di

copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti

personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle

parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stato IS 1 parte (in qualità di accusato ai

sensi del previgente CPP/imputato) nei procedimenti nel frattempo terminati (sfociati

in unico DAC), egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG

e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che,

come ricordano i lavori preparatori,

Considerandi

l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti

presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS

dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento

penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della

Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta (cfr.,

nel dettaglio, istanza 22/23.04.2015, doc. CRP 1) – appare, di principio, dato

un interesse giuridico legittimo di RE 1 e, di riflesso, del suo patrocinatore,

avv. PR 1, giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad esaminare gli atti istruttori degli

incarti penali sfociati nel DAC __________, poiché i procedimenti penali nel

frattempo archiviati hanno interessato il qui istante personalmente in veste di

parte;

che

di conseguenza l’avv. PR 1 è autorizzato ad esaminare presso il Ministero

pubblico tutti gli atti istruttori degli incarti penali sfociati nel DAC __________,

senza la facoltà di estrarne delle copie, concordando i tempi e le modalità di

accesso con il procuratore pubblico Nicola Respini, compatibilmente con i suoi

impegni;

che

l’istanza è accolta ai sensi della presente decisione;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato

parte ai procedimenti penali nel frattempo archiviati.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi

dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera