60.2015.150
Istanza di ispezione degli atti. già reclamante quale istante
8 giugno 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.150
Lugano
8 giugno 2015/jf
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24/27.04.2015 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione di alcuni atti
dell’incarto penale CRP __________, nel frattempo archiviato, che lo concerne
personalmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
data 11.06.2013 questa Corte ha respinto il reclamo 19/24.09.2013 presentato da
IS 1, qui istante, contro la decisione 18.09.2013 emanata dal procuratore pubblico
Paolo Bordoli mediante la quale ha rifiutato la sua richiesta di sostituzione
del difensore d’ufficio (avv. __________) nell’ambito del procedimento penale
di cui all’incarto MP __________ (inc. CRP __________).
La
predetta decisione è regolarmente passata in giudicato, non essendo stata
impugnata.
2. Con
sentenza 14.04.2015 questa Corte ha – per quanto interessa la fattispecie qui
in esame – accolto, in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, la richiesta del
qui istante di ottenere la trasmissione, in copia, delle osservazioni del
procuratore pubblico Paolo Bordoli e dell’avv. __________, nonché della
decisione del summenzionato incarto penale, nel frattempo archiviato, trasmettendogli
la relativa documentazione (inc. CRP __________).
3. Con
la presente istanza IS 1, con riferimento alla predetta decisione, postula di
ottenere copia "(…) delle mie istanze", precisando di aver dimenticato di chiederne
una copia (istanza 24/27.04.2015, doc. CRP 1).
4. Questa
Corte ha rinunciato ad interpellare il procuratore pubblico Paolo Bordoli e
l’allora difensore d’ufficio del qui istante (avv. __________) per presentare
eventuali osservazioni in merito alla presente istanza, essendo stato IS 1
legittimato a reclamare in veste di imputato con difesa d’ufficio nell’ambito
del procedimento penale di cui all’incarto CRP __________.
5. 5.1.
L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5.2.
Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di reclamante) nel
procedimento penale nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista
dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste
di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).
Inoltre
in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
6. Nella
fattispecie in esame – stante la precedente decisione di cui all’incarto __________
di questa Corte, il cui contenuto viene qui richiamato integralmente – è dato
un interesse giuridico legittimo di IS 1, in applicazione dell’art. 62 cpv. 4
LOG, ad ottenere copia della documentazione richiesta inerente all’incarto CRP __________.
Di
conseguenza, questa Corte trasmette all’istante copia dello scritto datato
18.09.2013 e pervenuto a questa Corte il 23.09.2013, dell’ulteriore scritto
datato 18.09.2013 e pervenuto a questa Corte il 23.09.2013, dello scritto datato
21.09.2013 e pervenuto a questa Corte il 24.09.2013 (tutti doc. CRP 1), dello
scritto datato 26.09.2013 e pervenuto a questa Corte il 2.10.2013 (doc. CRP 3),
dello scritto datato 4.10.2013 e pervenuto a questa Corte il 9.10.2013 (doc.
CRP 9), nonché del verbale di udienza 17.06.2013, inc. __________, ivi annesso (doc.
CRP 9.a), dello scritto datato 9.10.2013 e pervenuto a questa Corte l’11.10.2013
(doc. CRP 10), dello scritto datato 9.10.2013 e pervenuto a questa Corte il
14.10.2013 (doc. CRP 12), dello scritto datato 10.10.2013 e pervenuto a questa
Corte il 15.10.2013 (doc. CRP 13), dello scritto datato 21.10.2013 e pervenuto
a questa Corte il 23.10.2013 (doc. CRP 16), dello scritto datato 25.10.2013 e pervenuto
a questa Corte il 29.10.2013 (doc. CRP 17), dello scritto datato 29.10.2013 e
pervenuto a questa Corte il 30.10.2013 (doc. CRP 18) e dello scritto datato 25.10.2013
e pervenuto a questa Corte il 4.11.2013 (doc. CRP 19), come postulato,
unitamente alla presente decisione.
7. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Si prescinde dal prelievo di
tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al summenzionato
procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Considerandi
3.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera