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Decisione

60.2015.155

Reclamo dell'imputato contro la decisione del procuratore pubblico che ha respinto l'istanza di dissequestro. reclamo per denegata e ritardata giustizia

22 luglio 2015Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

ordine di data 26.4.2011 – nel contesto del procedimento penale promosso nei

confronti dell’avv. RE 1 per, tra altri, anche reati contro il patrimonio – il

procuratore pubblico ha disposto la perquisizione presso __________, __________,

della rubrica __________ concernente il conto clienti del predetto legale ed il

sequestro di ogni avere presente e della documentazione.

Questa

Corte, con giudizi 27.2.2012, ha respinto il reclamo 19/20.9.2011 dell’avv. RE

1 contro il citato ordine (inc. CRP 60.2011.301) rispettivamente il reclamo 16/19.9.2011

dell’imputata contro l’ordine 29.8.2011 che disponeva il sequestro di sue

relazioni presso __________ (inc. CRP 60.2011.303).

b. Con

decisione 18.7.2013 il magistrato inquirente ha dissequestrato, in applicazione

dell’art. 267 cpv. 2 CPP, i fondi sulla menzionata rubrica presso __________ a

favore di PI 2, al quale gli averi patrimoniali in essere sarebbero stati

riconducibili.

Ha

esposto che la documentazione agli atti del procedimento penale, in particolare

il rapporto dell’équipe finanziaria (AI 141), avrebbe comprovato che i fondi

confluiti sulla rubrica erano quelli precedentemente depositati presso __________

e, ancora prima, presso __________. Gli atti avrebbero dimostrato che PI 2 era

avente diritto degli averi, concretamente suoi perché compensi per sue

prestazioni lavorative. L’avv. RE 1 non avrebbe mai voluto quantificare o anche

solo indicare quali pretese avrebbe vantato e a che titolo o a chi sarebbero

appartenuti gli averi, se non a PI 2. Di lei eventuali pretese o altre contestazioni

venali sarebbero risultate sufficientemente coperte dagli importi sequestrati

sui conti presso __________ (pari, all’11.6.2012, ad Euro 390'651.22).

Il

7.10.2013 questa Corte ha respinto il reclamo 5/6.8.2013 dell’imputata contro detta

decisione (inc. CRP 60.2013.248).

Con

giudizio 24.10.2014 il Tribunale federale, da lei adito, ha accolto – per quanto

ammissibile – il ricorso annullando la decisione 7.10.2013 di questa Corte: in

assenza di una situazione giuridica sufficientemente chiara, il dissequestro

non poteva essere ordinato giusta l’art. 267 cpv. 2 CPP (inc. TF 1B_410/2013).

c. Con

atto 27.2.2014 il pubblico ministero ha promosso l’accusa davanti alla Corte

delle assise criminali nei confronti dell’avv. RE 1 siccome accusata di ripetuta

appropriazione indebita, ripetuta sottrazione di cose requisite o sequestrate,

ripetuta amministrazione infedele, estorsione (tentata), sub. coazione

(tentata), ripetuta coazione, ripetute soppressioni di documento, diffamazione

e ripetuta violazione del segreto professionale.

Dall’atto

di accusa (ACC 27/2014), che indica quali accusatori privati PI 1, PI 2 e PI 3,

risulta che sono sequestrati, presso __________, il conto corrente n. __________

(legato alla relazione n. __________ Studio legale avv. RE 1) di Euro

1'985'153.50 e, presso __________, la relazione nominativa n. __________ intestata

all’avv. RE 1 di Euro 54'644.01 e, ancora, la relazione nominativa n. __________

intestata all’avv. RE 1 di Euro 390'651.22.

d. Il

21.10.2014 il procuratore pubblico ha redatto un atto di accusa aggiuntivo,

promuovendo l’accusa a carico dell’avv. RE 1, davanti alla medesima Corte di

merito, siccome accusata di ripetuta diffamazione a pregiudizio degli avv.ti __________,

__________ e, anche, __________ [ACC 106/2014].

e. Con

istanza 16/17.11.2014 l’avv. RE 1, premesse le di lei notorie difficoltà a reperire

i mezzi finanziari per assicurarsi ulteriormente la propria esistenza, e nello

specifico la difesa, in ragione dei sequestri in essere, ha chiesto il dissequestro,

dai conti presso __________ o __________, dell’importo di Euro 25'000.00 (minimo

di Euro 20'000.00) per la difesa inerente al processo in __________.

f. Con

decreto 17.11.2014 il giudice Marco Villa, presidente della Corte delle assise

criminali, ha rinviato al magistrato inquirente gli atti formanti gli ACC

27/2014 e 106/2014 per completazione.

Gli

ha trasmesso anche l’istanza 16/17.11.2014 per evasione.

g. Con

pronuncia 9.12.2014 il procuratore pubblico ha respinto la predetta istanza: ha

indicato che i fondi sequestrati presso __________ non appartenevano all’avv. RE

1 e che gli averi presso __________ erano in parte stati trasferiti direttamente

dai conti __________ (e dunque non nella di lei pertinenza) e in parte erano

oggetto di sequestro risarcitorio per le somme ritenute malversate.

Nella

decisione ha inoltre preso posizione su istanze probatorie del 28-29.11.2014

inerenti all’audizione di alcune persone, respingendole, considerato – anche –

che non reputava di dover riaprire l’istruttoria sulle fattispecie già oggetto

di atto di accusa.

h. Con

decisione 7.4.2015 questa Corte ha parzialmente accolto, per quanto ricevibile,

il reclamo 22/23.12.2014 presentato dall’avv. RE 1 contro la decisione

9.12.2014, annullandola.

Ha

ritenuto, ricordato il diritto applicabile e ammessa l’esistenza di sufficienti

indizi per reati patrimoniali, che – per quanto riguardava gli averi presso __________

[conto n. __________ di Euro 1'985'153.50 (ACC 27/2014, p. 6)], considerato il

sussistere di elementi indizianti per l’appartenenza a PI 2 degli averi – si

poteva certamente reputare proporzionale il mantenimento del sequestro e che –

per quanto riguardava i fondi presso __________ (relazioni nominative n. __________

di Euro 54'644.01 e n. __________ di Euro 390'651.22, entrambe intestate

all’avv. RE 1) – il magistrato inquirente non aveva quantificato rispettivamente

menzionato l’entità dell’indebito profitto semmai pervenuto all’imputata (inc.

CRP 60.2014.437).

i. Lo

stesso giorno, 7.4.2015, questa Corte ha respinto il reclamo di quest’ultima per

denegata e ritardata giustizia del procuratore pubblico, che non si era pronunciato

sulla sua istanza 10/12.12.2014 che aveva postulato – segnatamente – il dissequestro

di tutte le sue relazioni (inc. CRP 60.2015.69), sentenza confermata dall’Alta

Corte il 29.5.2015 (inc. TF 1B_184/2015).

j. Con

decisione 28.4.2015 – chiusa l’istruzione il 31.3.2015 – il pubblico ministero si

è espresso nuovamente sulle richieste (che l’imputata aveva ribadito il

15.4.2015 e il 24.4.2015).

Il

magistrato inquirente, in relazione ai fondi presso __________, ha fatto riferimento

al consid. 4.4.2.1. del giudizio 7.4.2015 di questa Corte, che aveva ritenuto

proporzionale il provvedimento.

In

merito agli averi presso __________, ha indicato che sui conti erano confluite

importanti somme (Euro 345'000.00 e Euro 85'000.00) direttamente provenienti da

relazioni riconducibili a PI 2, per cui l’imputata non aveva alcun valido titolo

per operare: esse erano dunque da considerare indebito profitto e provento di

reato. Il loro importo complessivo non eccedeva il danno, quantificato in Euro

454'188.90 e CHF 25'000.00 (già solo con riferimento al punto 1. dell’ACC

27/2014). I restanti averi erano stati sequestrati in applicazione dei disposti

di cui alla decisione 7.4.2015 di questa Corte, consid. 3., ovvero in

considerazione del fatto che solo in parte gli importi malversati erano

direttamente confluiti sulla relazione presso __________; il resto era stato

utilizzato per altri scopi. Al predetto indebito profitto (in merito alla

relazione PI 2) si doveva aggiungere quello per la posizione di PI 1, pari ad

Euro 185'000.00.

Per

assicurare le somme malversate non c’era inoltre altra possibilità che il sequestro:

esso appariva dunque proporzionale.

k. Con

gravame 29.4.2015 (inc. 60.2015.155) l’avv. RE 1 postula che, in accoglimento

dell’impugnativa, gli ordini di perquisizione e sequestro emanati nel 2011

inerenti ai conti presso __________ e __________ siano accertati nulli e che, quindi,

la suddetta decisione 28.4.2015 sia accertata nulla subordinatamente sia annullata.

La

reclamante, riprodotte le considerazioni e le conclusioni di cui ai suoi

reclami contro gli ordini di perquisizione e sequestro 26.4.2011 e 29.8.2011, sostiene

che esse si sarebbero rafforzate e rimpolpate nel tempo: avrebbe apportato la

prova che PI 2 non sarebbe proprietario della somma di Euro 2 mio sequestrata,

ma sarebbe l’autore del reato di appropriazione indebita di tale somma;

inoltre, la sentenza 24.10.2014 del Tribunale federale avrebbe confermato le

condotte illecite di favoreggiamento, concorso in riciclaggio e appropriazione

indebita da parte del magistrato inquirente per avere aiutato PI 2 nel

tentativo di appropriarsi illecitamente della refurtiva.

La

pronuncia 28.4.2015 dovrebbe essere annullata perché non rispetterebbe i dettami

del giudizio 7.4.2015 di questa Corte.

l. Con

ulteriore gravame 1/5.6.2015 (inc.

60.2015.195) l’avv. RE 1 chiede che, in suo

accoglimento, gli ordini di perquisizione e sequestro del 2011 siano accertati

nulli subordinatamente annullati e dunque sia fatto ordine al procuratore

pubblico di procedere urgentemente al dissequestro dei conti a lei riconducibili.

Delle

di lei argomentazioni e delle osservazioni delle parti ai gravami si dirà, se

necessario per il giudizio, in corso di motivazione.

Considerandi

1.

Gli

inc. 60.2015.155 (reclamo 29.4.2015) e 60.2015.195 (reclamo 1/5.6.2015) sono

congiunti nella trattazione e nel giudizio.

2.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine

di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento,

contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle

autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è

espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

3.

Il

gravame 29.4.2015, inoltrato contro la decisione 28.4.2015 del magistrato inquirente

con cui ha mantenuto il sequestro delle relazioni presso __________ e __________,

è proponibile (BSK StPO – F. BOMMER / P.

GOLDSCHMID, 2. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art.

393.

CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 2. ed., art. 263 CPP n. 27; ZK StPO –

A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15) e tempestivo (siccome presentato nel

termine di dieci giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP).

Anche

il reclamo 1/5.6.2015 è tempestivo. Esso censura denegata e ritardata giustizia

del procuratore pubblico nel procedimento: non soggiace ad alcun termine (art.

396.

cpv. 2 CPP).

L’avv.

RE 1, imputata e titolare dei conti bancari oggetto della decisione di sequestro,

è legittimata a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della pronuncia che le

impedisce di disporre liberamente sulle relazioni (decisioni TF 6B_128/2014 del

23.9.2014

consid. 1.1.;6B_422/2013 del 6.5.2014 consid. 1.2.;1B_94/2012 del

2.4.2012

consid. 2.1.; decisione TPF BB.2012.71 del 20.12.2012 consid. 1.2.)

rispettivamente all’avanzamento e alla conclusione del procedimento.

Le

esigenze di forma e motivazione dei reclami sono rispettate.

I

gravami, in queste circostanze, sono ricevibili in ordine.

reclamo

29.4.2015

contro la decisione 28.4.2015 (inc.

60.2015

)

4.

4.1.

A’ sensi dell’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a

terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno

presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le

spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti

ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il

sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di

acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e

quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del

magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – tra

le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro

probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca,

restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro

confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_1/2015 del

19.3.2015

consid. 3.1.; ZK StPO –

S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la

garanzia della proprietà ex art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP

– solo se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti

indizi di reato (decisioni TF 1B_212/2014 del 14.10.2014 consid. 3.2.;

1B_193/2014 del 2.9.2014 consid. 2.1.), se gli obiettivi con esso perseguiti

non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se

l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione

tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti di

istruttoria e, poi, di giudizio (decisione TF 1B_109/2015 del 3.6.2015 consid.

2.1

; BSK StPO – F. BOMMER /

P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).

La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori

patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.

4.2

4.2.1

Giusta

l’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti dell’imputato

oppure nei confronti di terzi (in quest’ultimo caso alle condizioni secondo

l’art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di

un reato oppure erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un

reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di

ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.).

La

confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.

4.2.2

Se

i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili

(siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina – secondo l’art.

71.

cpv. 1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente, allo scopo di

impedire “(…) che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali

soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati” (FF

1993.

III 221; decisioni TF 6B_236/2015 del 30.4.2015 consid. 1.4.1.;1B_1/2015

del 19.3.2015 consid. 3.1.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.).

L’autorità

– in applicazione dell’art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in vista dell’esecuzione

può sequestrare i valori patrimoniali dell’interessato (imputato oppure entro

certi limiti terzo) “(…), prodotto diretto o indiretto del reato, come pure

quelli di provenienza lecita fino a concorrenza dell’importo presumibile del provento

del reato. Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della procedura

d’assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura,

mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento compensativo pronunciato”

(FF 1993 III 223; decisioni TF 1B_40/2014 del 15.4.2014 consid. 5.1.2.;

1B_300/2013 del 14.4.2014 consid. 5.3.1.;1B_163/2013 del 4.11.2013 consid.

4.1.4

;1B_711/2012 del 14.3.2013 consid. 4.1.2.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.; StGB

Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 2. ed., art. 71 CP

n. 3; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 3. ed., art. 70/71 CP n. 69).

Il risarcimento compensativo, quale provvedimento

sostitutivo della confisca a’ sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP (decisione TF

1B_40/2014 del 15.4.2014 consid. 5.1.2.; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op.

cit., art. 70/71 CP n. 65) qualora i valori patrimoniali provento di reato non

sono più reperibili [“In ragione del suo carattere sussidiario, il

risarcimento compensativo può essere pronunciato soltanto se, qualora i valori

patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata.

Può quindi essere pronunciato l’ordine di risarcimento compensativo anche nei

confronti di un terzo presso il quale sarebbero stati confiscati i valori patrimoniali

dai quali egli si è separato” (FF 1993 III 221 s.)], presuppone che i

valori siano pervenuti all’interessato dal sequestro. L’esigenza di detto

presupposto – esistenza di un indebito profitto di carattere patrimoniale – è

attestata dallo scopo del risarcimento, che impedisce che colui che si è

liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato

rispetto a chi li ha conservati [“il crimine non paga” (decisione TF

6B_236/2015 del 30.4.2015 consid. 1.4.1.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.)],

circostanza che implica necessariamente che essi gli siano pervenuti.

L’ottenimento di un valore patrimoniale (che può concretizzarsi parimenti nella

diminuzione dei passivi) è dunque indispensabile (StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M.

JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71 CP n. 1).

5.

Con decisione 28.4.2015 il pubblico ministero ha

respinto la richiesta di dissequestro totale e parziale degli averi sui noti

conti.

5.1

Il

magistrato inquirente, in merito ai fondi presso __________, ha fatto riferimento,

per respingere la domanda di dissequestro dell’avv. RE 1, al consid. 4.4.2.1.

del giudizio 7.4.2015 di questa Corte, che aveva ritenuto proporzionale il sequestro.

A ragione.

Questa

Corte [che al consid. 4.3.2. della citata pronuncia aveva ammesso, stante

l’atto di accusa 27.2.2014 (ACC 27/2014) a carico dell’imputata, sufficienti

indizi di colpevolezza nei di lei confronti per, anche, reati patrimoniali,

conclusione – peraltro non esplicitamente contestata dalla reclamante – che si

deve confermare anche oggi], al citato considerando, aveva ritenuto:

“Per

quanto riguarda gli averi presso __________ [conto n. __________ di Euro

1'985'153.50 (ACC 27/2014, p. 6)], dal rapporto dell’équipe finanziaria

2.7.2012

emerge che “Dalle verifiche effettuate risulta che, tra gennaio e

marzo 2009, PI 2 ha trasferito liquidità e titoli (per complessivi EUR 2.7 mio)

dalla relazione intestata a __________ (società __________ a lui riconducibile)

presso __________ a favore della relazione intestata allo Studio legale

dell’avv. RE 1 presso __________, __________ (…). (…) A fine ottobre 2009 il

denaro (titoli e liquidità, al netto dei pagamenti fatti nell’interesse di PI 2)

è stato trasferito da __________, __________, a favore della relazione dello

Studio legale dell’avv. RE 1 presso __________ (__________); la liquidità è

stata inizialmente accreditata a favore del conto “clienti” (__________) (…). A

gennaio 2010, parte della liquidità in conto (…) è stata trasferita a favore

della rubrica denominata __________ (aperta per conto di PI 2)” [p. 3, AI

141]. Risulta inoltre, sempre dal medesimo rapporto 2.7.2012, che “La rubrica

denominata __________ è riconducibile a PI 2, così come indicato nei due

formulari A del 15.12.2009: (…)” [p. 10, AI 141]. In queste circostanze,

ritenuta l’esistenza di elementi indizianti per l’appartenenza, a PI 2, dei

noti averi, si può certo reputare proporzionale il mantenimento del sequestro,

condizione a cui il magistrato inquirente ha implicitamente alluso.” (p. 10 s., inc. CRP 60.2014.437).

Questa

conclusione, non essendosi nel frattempo modificate le circostanze, deve essere

confermata ancora oggi. Si ricorda peraltro che il sequestro è una misura

conservativa fondata sulla verosimiglianza, riferita a pretese ancora incerte

(DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.). E’ soltanto al momento del giudizio di merito

che saranno eventualmente sanciti una confisca, un risarcimento equivalente oppure

un’assegnazione alla parte lesa (decisione TF 1B_170/2015 del 29.6.2015 consid.

3.1

). Fintanto che il procedimento penale non è concluso e che permane una delle

citate possibilità, il sequestro deve di conseguenza essere mantenuto

(decisione TF 1B_170/2015 del 29.6.2015 consid. 3.1.).

Le

asserzioni della reclamante, secondo cui – in sostanza – gli averi sequestrati

non sarebbero di proprietà di PI 2, il quale si sarebbe indebitamente

appropriato dei medesimi, non sono sufficienti – a questo stadio del

procedimento – per inficiare la suddetta conclusione, fondata sulla verosimiglianza.

La

questione della titolarità degli averi potrà, e dovrà, certamente essere

discussa al momento del giudizio di merito davanti alla competente Corte, alla

quale l’imputata sarà (presto) deferita.

A

quel momento l’avv. RE 1 potrà (conformemente al diritto di essere sentita)

esprimersi sugli averi sequestrati, sui quali si determinerà la competente

Corte delle assise criminali.

Fino

ad allora, essendone dati i presupposti, come sopra indicato, gli averi devono

restare sequestrati. Il provvedimento conservativo può del resto essere revocato

soltanto nell’ipotesi in cui sia immediatamente manifesto ed indubbio che non

siano (e non possano essere) adempiute le condizioni di legge per cui è stato disposto

(decisione TF 1B_252/2014 del 3.11.2014 consid. 2.1.): ciò che nondimeno non è

il caso nella fattispecie qui in esame.

5.2

La

medesima conclusione si impone per i conti presso __________.

5.2.1

Nel

giudizio 7.4.2015 questa Corte ha dovuto constatare che il magistrato inquirente

non aveva distinto gli averi che sarebbero arrivati da __________ (non di

pertinenza dell’avv. RE 1) da quelli – per suo dire – oggetto di sequestro

risarcitorio per le somme considerate malversate e che – inoltre – non aveva

quantificato rispettivamente menzionato l’entità dell’indebito profitto che

sarebbe pervenuto all’imputata. La Corte ha ricordato che il provvedimento del

sequestro risarcitorio implicava – con riferimento agli art. 70 s. CP – valori

patrimoniali che costituivano il prodotto di un reato oppure che erano

destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato: era invero

necessario che all’interessato dal sequestro fossero pervenuti averi provento

di reato, dei quali si era poi spossessato. Era quindi imperativo determinare

la portata dell’indebito profitto: anche se il danno alle parti lese fosse

stato superiore ai beni complessivi sequestrati, il sequestro degli averi riconducibili

all’avv. RE 1 avrebbe potuto estendersi solo all’entità dei beni che le erano arrivati

quale (indebito) profitto, non alla globalità del danno. Era imprescindibile

che fosse chiarito se i reati ipotizzati a di lei carico avessero generato un

indebito profitto e se questo le fosse pervenuto (consid. 4.4.2.2., p. 11 s.,

inc. CRP 60.2014.437).

Si

tratta ora di esaminare se il pubblico ministero si sia (ri)pronunciato avuto riguardo

alle indicazioni di questa Corte.

5.2.2

Il

magistrato inquirente – nella decisione 28.4.2015 – ha menzionato che sui conti

erano confluite importanti somme (Euro 345'000.00 e Euro 85'000.00) direttamente

provenienti da relazioni riconducibili a PI 2, per cui l’imputata non aveva

alcun valido titolo per operare: esse erano dunque da considerare indebito

profitto e provento di reato. Il loro importo complessivo non eccedeva il

danno, quantificato in Euro 454'188.90 e CHF 25'000.00 (già solo con

riferimento al punto 1. dell’ACC 27/2014). I restanti averi erano stati sequestrati

in applicazione dei disposti di cui alla decisione 7.4.2015 di questa Corte, consid.

3.

, ovvero in considerazione del fatto che solo in parte gli importi malversati

erano direttamente confluiti sulla relazione presso __________; il resto era

stato utilizzato per altri scopi. Al predetto indebito profitto (in merito alla

relazione PI 2) si doveva aggiungere quello per la posizione PI 1, pari ad Euro

185'000.00. Ha concluso ritenendo che gli importi sequestrati fossero da

considerare, per la relazione n. __________, interamente quale provento di

reato e indebito profitto e, per la relazione n. __________, in ragione di Euro

345'000.00 quale provento di reato e indebito profitto e per la rimanenza quale

risarcimento compensativo per l’indebito profitto. Per assicurare le somme

malversate non c’era inoltre altra possibilità che il sequestro: esso appariva

dunque proporzionale.

Il

procuratore pubblico – con questa esposizione dei fatti – si è di tutta

evidenza compiutamente ed esaustivamente pronunciato in ossequio a quanto

indicato da questa Corte nel noto giudizio.

Ha

infatti esplicitato i beni provenienti da relazioni riconducibili a PI 2, averi

– che si trovano sui conti n. __________ (Euro 345'000.00) e n. __________ (Euro

85'000.00) – che costituivano, secondo la tesi accusatoria, indebito profitto e

provento di reato. Ha espresso il danno, quantificato in Euro 454'188.90 e CHF

25'000.00 (già solo con riferimento al punto 1. dell’ACC 27/2014). Ha aggiunto

che la differenza tra l’importo di Euro 345'000.00 e quanto sul conto n. __________

(secondo l’ACC 27/2014: Euro 390'651’22) era sequestrato a fine risarcitorio. Il

pregiudizio, come cifrato, era superiore agli averi sequestrati: per garantire

le somme malversate, si doveva mantenere il sequestro in essere, misura proporzionale.

In

queste circostanze, accertato che le motivazioni addotte sono condivisibili nel

merito, come si evince in particolare dal rapporto dell’équipe finanziaria

2.7.2012

(p. 13 ss., AI 141), tenuto presente che il giudizio di questa Corte

si deve basare sulla verosimiglianza e non sulla certezza e che la tesi

accusatoria da cui emerge l’ipotizzato nocumento sarà oggetto di verifica da

parte della Corte di merito, si deve confermare la pronuncia 28.4.2015.

La

reclamante non si confronta del resto con le cifre indicate dal magistrato inquirente;

si limita a sostenere che “(…) contesta recisamente la decisione del PP in

tutti i suoi punti e rinuncia a chinarvisi singolarmente principalmente in

ragione della manifesta nullità degli OPS e a casco (?) di quella della

decisione qui impugnata” (reclamo 29.4.2015, p. 16). L’onere di motivazione

del gravame spetta nondimeno a chi lo inoltra, secondo i combinati art. 396

cpv. 1 CPP (secondo cui i reclami vanno motivati) e 385 cpv. 1 CPP (le cui lit.

a/b prevedono esplicitamente che devono essere indicati, con precisione, i

punti della decisione che si intendono impugnare e i motivi a sostegno di una

diversa decisione) [sentenza TF 6B_207/2014 del 2.2.2015 consid. 5.2.].

In

ogni caso, come si dirà, il riferimento alla “nullità degli OPS” – che

chiede di constatare – non prova il fondamento del gravame.

5.2.3

Gli

ordini di perquisizione e sequestro a cui fa accenno la reclamante, di data

26.4.2011

e 29.8.2011, sono già stati oggetto di decisione: con giudizi

27.2.2012

questa Corte ha respinto i reclami 16/19.9.2011 (inc. CRP

60.2011

) e 19/20.9.2011 (inc. CRP 60.2011.301) contro i predetti ordini,

sentenze che l’avv. RE 1 non ha contestato davanti al Tribunale federale.

Una

decisione viziata è peraltro nulla – nullità che deve essere ammessa solo in

casi eccezionali, quando la mera annullabilità non offre manifestamente sufficiente

tutela – soltanto se il difetto è particolarmente grave, manifesto o comunque

facilmente identificabile e la sua constatazione non mette seriamente in pericolo

la sicurezza del diritto (decisioni TF 1B_332/2014 del 16.10.2014 consid. 2.1.;

6B_640/2012 del 10.5.2013 consid. 1.1.).

Il

fatto che la reclamante ritenga che PI 2 non debba avere la qualità di accusatore

privato nel procedimento penale [questione già sollevata e evasa da questa

Corte, che ha riconosciuto detta qualità (decisione 5.10.2012, inc. CRP

60.2012

, sentenza confermata dal Tribunale federale, inc. TF 1B_698/2012

dell’8.3.2013)] non è evidentemente circostanza idonea a rendere nulli gli

ordini di perquisizione e sequestro che hanno bloccato averi apparentemente

(consid. 5.1. e 5.2.2.) riconducibili a PI 2 su conti bancari a lei intestati.

La

qualità di accusatore privato e il destino dei beni saranno peraltro oggetto di

discussione davanti al giudice di merito.

La

questione a sapere se effettivamente un reato è adempiuto (sotto il profilo della

fattispecie, dell’illiceità e della colpa) è infatti risolta unicamente al momento

della decisione di merito. Fino a quell’istante il reato resta pertanto una

mera ipotesi. La posizione processuale della persona lesa si fonda quindi su

una supposizione provvisoria – all’inizio del procedimento frequentemente

soltanto sulla descrizione dei fatti da parte del leso – e deve essere

costantemente esaminata nel corso del procedimento (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art.

115.

CPP n. 20; DTF 141 IV 1 consid. 3.1.). Di modo che la posizione di PI 2

potrà e dovrà essere riesaminata al processo.

Non

si comprende peraltro il nesso tra la contestata qualità di accusatore privato

di PI 2 e i sequestri in opera.

Il

sequestro, che può essere disposto nei confronti dell’imputato e di terzi (art.

263.

cpv. 1 CPP), è legittimo – come detto più sopra (consid. 4.1.) – se sono

adempiuti determinati presupposti di legge (sufficienti indizi, connessione, proporzionalità).

Se ne sono date le condizioni, il procuratore pubblico deve procedere d’ufficio

al sequestro, a prescindere da istanze delle parti o di eventuali terzi. Non è invero

necessario che ci sia un accusatore privato: secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, infatti, il fatto che il danneggiato rinunci al risarcimento

del danno in seguito, segnatamente, ad una transazione, non fa mutare il carattere

di reato dell’atto che ha cagionato il nocumento, di modo che l’eventuale

provento di reato deve comunque essere confiscato (decisione TF 6B_479/2012 del

18.4.2013

consid. 3.3.).

Qualora,

dunque, per ipotesi, la Corte di merito non dovesse riconoscere a PI 2 la

qualità di accusatore privato, essa non sarà dispensata dall’esaminare la condotta

dell’imputata in relazione alle ipotesi accusatorie a suo carico, segnatamente

dal verificare se quest’ultima si sia appropriata di denaro comunque non nella di

lei proprietà (ma di terze persone).

La

decisione 24.10.2014 del Tribunale federale (inc. TF 1B_410/2013) non ha

peraltro “(…) demolito strutturalmente l’impianto accusatorio contro RE 1

perché sancisce, inter alia, la decadenza ex tunc della qualità di parte

danneggiata di PI 2” (reclamo 29.4.2015, p. 13): l’Alta Corte si è limitata

a constatare l’assenza in concreto di una situazione giuridica sufficientemente

chiara, per cui il dissequestro – sulla base dell’art. 267 cpv. 2 CPP – non

poteva essere disposto (consid. 3.5.). Null’altro.

6.

Il

gravame 29.4.2015 è respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste

a carico dell’avv. RE 1, soccombente.

reclamo

1/5.6.2015 (denegata e ritardata giustizia) (inc. 60.2015.195)

7.

7.1.

L’avv.

RE 1, con ulteriore gravame (inviato al giudice dei provvedimenti coercitivi,

che l’ha trasmesso a questa Corte), domanda che gli ordini di perquisizione e

sequestro del 2011 siano accertati nulli subordinatamente annullati e sia ingiunto

al procuratore pubblico di procedere urgentemente al dissequestro.

7.2

La

reclamante, considerato che i fatti a lei contestati sarebbero occorsi prima

dell’1.1.2011, domanda di applicare al caso il diritto procedurale secondo il

vCPP/TI, in vigore fino al 31.12.2010.

L’art.

448.

cpv. 1 CPP prevede però che i procedimenti pendenti al momento dell’entrata

in vigore del CPP siano continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le norme

di legge non prevedano altro (BSK StPO – H. USTER, op. cit., art. 448 CPP n. 1

s.).

Al

procedimento penale deve dunque essere applicato il CPP.

7.3

7.3.1

Commette

diniego di giustizia e viola l’art. 29 cpv. 1 Cost. l’autorità che, chiamata ad

evadere le procedure di sua competenza in un tempo adeguato, in relazione a

natura e complessità della causa, non si pronuncia su un tema sottopostole

nella forma, nella motivazione e nei termini corretti (cfr., in merito, per

esempio, decisione TF 6B_865/2014 del 2.4.2015 consid. 2.1.).

7.3.2

Il

principio di celerità, sancito in generale per esempio dagli art. 29 cpv. 1

Cost., 10 cpv. 3 Cost. TI, 6 cifra 1 CEDU, 14 cifra 3 lit. c Patto ONU II e 5

cpv. 1 CPP e, per quanto concerne la carcerazione preventiva, dagli art. 31

cpv. 3 Cost., 5 cifra 3 CEDU (cfr., sul tema, M. MINI, Il principio della

celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 555 ss.) e 5 cpv. 2

CPP, impone alle autorità di procedere con la dovuta speditezza non appena

l’imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui, al fine di non

lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita

(decisione TF 6B_751/2014 del 24.3.2015 consid. 1.4.; BSK StPO – S. SUMMERS,

op. cit., art. 5 CPP n. 1).

L’art.

5.

CPP concretizza il principio di celerità per il diritto penale.

Secondo

l’art. 5 cpv. 1 CPP le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti

penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati. In applicazione

dell’art. 5 cpv. 2 CPP, se l’imputato è in stato di carcerazione, il procedimento

a suo carico ha priorità.

Questi

principi devono essere ossequiati dalle autorità di perseguimento penale (art.

12.

/ 15 ss. CPP) e giudicanti (art. 13 / 18 ss. CPP) [decisione TF 1B_549/2012

del 12.11.2012 consid. 2.3.], dal momento in cui l’imputato viene a conoscenza

del procedimento e fino al momento in cui cresce in giudicato la sentenza di

ultima istanza (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 6 s.; BSK StPO –

S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 2).

La

questione a sapere se il principio di celerità sia stato violato va decisa in

base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato dalle autorità; tempi

morti sono inevitabili e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è

l’apprezzamento globale ad essere decisivo. Si devono considerare, segnatamente,

la gravità dei reati, la complessità del caso in esame, i relativi atti

istruttori, la condotta dell’imputato ed il comportamento delle autorità

(decisioni TF 6B_590/2014 del 12.3.2015 consid. 5.3.;6B_605/2014 del

22.12.2014

consid. 2.2.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 7 ss.;

ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 8 ss.; M. MINI, Il principio

della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 538 ss.). Anche

il tempo trascorso tra il rinvio a giudizio dell’imputato ed il dibattimento

deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze del caso (decisione TF

1B_313/2012 del 15.6.2012 consid. 3.1.).

Il

principio è leso anche se alle autorità non è imputabile alcuna colpa. Un cronico

sovraccarico o deficienze strutturali non giustificano infatti una violazione

del postulato: compete allo Stato dotare le autorità del personale e dei mezzi

necessari per poter statuire in tempi ragionevoli ed ai tribunali organizzare

la loro attività in modo da poter evadere le vertenze loro sottoposte entro un

termine adeguato (decisione TF 1B_549/2012 del 12.11.2012 consid. 2.4.2.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit.,

art. 5 CPP n. 14; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 10).

L’art. 5 CPP non prevede sanzioni in caso di

violazione dell’imperativo di celerità. La sua lesione può però comportare,

segnatamente, l’accertamento della violazione del principio, l’esenzione o

l’attenuazione dalla/della pena, il risarcimento del danno, la riparazione del

torto morale o l’archiviazione del procedimento penale (cfr., in generale, BSK

StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 15 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op.

cit., art. 5 CPP n. 12 s.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 5 CPP

n. 3; M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in Diritto senza

devianza, p. 542 ss.; in materia di carcerazione, decisione TF 1B_343/2014 del

29.10.2014

consid. 2.1.).

7.4

Si

è detto più sopra che gli ordini di perquisizione e sequestro 26.4.2011 e

29.8.2011

sono già stati oggetto di decisioni di questa Corte (inc. CRP

60.2011.301

e 60.2011.303), non censurate, e che il fatto che la reclamante ritenga

che PI 2 non debba avere la qualità di accusatore privato nel procedimento

penale in essere non è circostanza idonea a rendere nulli gli ordini di perquisizione

e sequestro che hanno bloccato averi a lui apparentemente riconducibili su

conti bancari a lei intestati.

Il

procuratore pubblico e questa Corte si sono espressi sulle istanze di dissequestro

della reclamante: la circostanza che non abbiano dato seguito alle medesime,

secondo quanto auspicato dall’avv. RE 1, non implica denegata o ritardata giustizia.

Il

magistrato inquirente – al quale erano stati ritornati gli atti dell’inc. MP

2010.

, per completare la motivazione, in seguito al giudizio 7.4.2015 di questa

Corte – si è del resto celermente ripronunciato sulle istanze di dissequestro,

prolando la sua decisione il 28.4.2015. Nulla può essergli rimproverato.

8.

Il

gravame 1/5.6.2015 è respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili (a favore

di chi le ha protestate) sono poste a carico dell’avv. RE 1, soccombente.

9.

Con

scritto intitolato “reclamo urgente per denegata e ritardata giustizia

ripetuta e/o continuata con istanza di provvedimento d’urgenza” di data

8.7.2015

l’avv. RE 1 ha sollecitato l’evasione delle sue impugnative. Ha

aggiunto, quale ultima frase, “In ultima analisi ed in ultimo subordine,

quantomeno le chiedo di voler accogliere la mia istanza di ricusazione di

Bordoli”.

Il

contenuto dello scritto è nondimeno sconveniente: l’avv. RE 1 utilizza infatti

in larga misura termini oltraggiosi e denigratori nei confronti del magistrato

inquirente. Di modo che l’istanza è immediatamente da dichiarare irricevibile

(cfr. consid. 1.5. del giudizio 7.10.2013 di questa Corte, inc. CRP

60.2013

).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393

ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Gli inc. 60.2015.155 (reclamo 29.4.2015) e 60.2015.195

(reclamo 1/5.6.2015) sono congiunti nella trattazione e nel giudizio.

2. I

reclami 29.4.2015 (inc. 60.2015.155) e 1/5.6.2015 (inc. 60.2015.195) sono respinti.

3. L’istanza

8.7.2015 è irricevibile.

4. La

tassa di giustizia di CHF 2'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi

CHF 2’100.-- (duemilacento), sono poste a carico dell’avv. RE 1, __________,

che a titolo di ripetibili rifonderà a PI 1, __________, e a PI 2, __________,

CHF 500.-- (cinquecento) ciascuno.

5. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

6. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera