Lexipedia

Decisione

60.2015.164

Istanza di ispezione degli atti. già imputata quale istante

19 giugno 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a

carico di quest’ultima per le ipotesi di reato di lesioni semplici, sub. vie di

fatto e minaccia, sfociato nel decreto di abbandono __________ ("Abbandono

del procedimento senza ulteriori formalità con motivazione sommaria")

per recesso di querela, avendo le parti trovato un accordo (cfr., nel

dettaglio, verbale di confronto __________, AI 11 – inc. MP __________) [ABB __________];

che

con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a

questa Corte – IS 1 chiede copia degli sms "(…)

in formato cartaceo che in data __________, ho consegnato al vostro ufficio,

(…) come prove della continua persecuzione da parte della Sig __________ alla

mia persona. (…)" (istanza

17.04./12.05.2015, doc. CRP 1.a);

che

a sostegno della sua richiesta afferma di aver ricevuto da parte del suo patrocinatore

tutti gli atti riguardanti il procedimento penale in questione, eccetto la suindicata

documentazione, adducendo parimenti che l’accusatrice privata l’avrebbe nuovamente

messa in cattiva luce e di volere essere in possesso dell’intera documentazione

per poter intraprendere eventuali passi nei suoi confronti;

che,

come esposto in entrata, il magistrato inquirente ha preavvisato favorevolmente

la richiesta, precisando parimenti che l’istanza si limita agli allegati del

verbale di confronto __________;

che

questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, accusatrice privata nel

procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nell’ABB __________,

nel frattempo archiviato, essendo la qui istante stata parte (in qualità di

imputata) al medesimo;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

Considerandi

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di imputata)

nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista

dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che,

come ricordano i lavori preparatori,

l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti

presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS

dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento

penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della

Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –

appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4

LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della documentazione richiesta,

poiché il procedimento penale, nel frattempo archiviato, l’ha interessata

personalmente in veste di parte;

che

a ciò aggiungasi che essa necessiterebbe della documentazione mancante per

tutelare i suoi interessi nei confronti di PI 2;

che

di conseguenza i doc. 2, doc. 3, doc. 4 e doc. 5 allegati al verbale di confronto

__________ (AI 11 – inc. MP __________) – documenti che sono stati consegnati

dalla qui istante al Ministero pubblico durante l’interrogatorio di confronto

tenutosi il __________ e che contengono diversi messaggi – vengono trasmessi,

in copia, alla qui istante unitamente alla presente decisione;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la qui istante

già stata parte al summenzionato procedimento penale nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi

dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera