60.2015.164
Istanza di ispezione degli atti. già imputata quale istante
19 giugno 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.164
Lugano
19 giugno 2015/asp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17.04./12.05.2015 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere della documentazione inerente a
un procedimento penale, nel frattempo archiviato, che la concerne personalmente;
premesso che la richiesta datata 17.04.2015 è giunta al
Ministero pubblico il 20.04.2015, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte
l’11/12.05.2015, preavvisandola
favorevolmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della denuncia/querela sporta da PI 2 nei confronti di IS 1 in relazione
ai fatti accaduti a __________ il __________,
Fatti
il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a
carico di quest’ultima per le ipotesi di reato di lesioni semplici, sub. vie di
fatto e minaccia, sfociato nel decreto di abbandono __________ ("Abbandono
del procedimento senza ulteriori formalità con motivazione sommaria")
per recesso di querela, avendo le parti trovato un accordo (cfr., nel
dettaglio, verbale di confronto __________, AI 11 – inc. MP __________) [ABB __________];
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – IS 1 chiede copia degli sms "(…)
in formato cartaceo che in data __________, ho consegnato al vostro ufficio,
(…) come prove della continua persecuzione da parte della Sig __________ alla
mia persona. (…)" (istanza
17.04./12.05.2015, doc. CRP 1.a);
che
a sostegno della sua richiesta afferma di aver ricevuto da parte del suo patrocinatore
tutti gli atti riguardanti il procedimento penale in questione, eccetto la suindicata
documentazione, adducendo parimenti che l’accusatrice privata l’avrebbe nuovamente
messa in cattiva luce e di volere essere in possesso dell’intera documentazione
per poter intraprendere eventuali passi nei suoi confronti;
che,
come esposto in entrata, il magistrato inquirente ha preavvisato favorevolmente
la richiesta, precisando parimenti che l’istanza si limita agli allegati del
verbale di confronto __________;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, accusatrice privata nel
procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nell’ABB __________,
nel frattempo archiviato, essendo la qui istante stata parte (in qualità di
imputata) al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
Considerandi
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di imputata)
nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista
dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4
LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della documentazione richiesta,
poiché il procedimento penale, nel frattempo archiviato, l’ha interessata
personalmente in veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che essa necessiterebbe della documentazione mancante per
tutelare i suoi interessi nei confronti di PI 2;
che
di conseguenza i doc. 2, doc. 3, doc. 4 e doc. 5 allegati al verbale di confronto
__________ (AI 11 – inc. MP __________) – documenti che sono stati consegnati
dalla qui istante al Ministero pubblico durante l’interrogatorio di confronto
tenutosi il __________ e che contengono diversi messaggi – vengono trasmessi,
in copia, alla qui istante unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la qui istante
già stata parte al summenzionato procedimento penale nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera