60.2015.166
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
27 maggio 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.166
Lugano
27 maggio 2015/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, assente)
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13.05.2015 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere una copia autentica di una
sentenza emanata a suo carico (passata in giudicato);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il 18.06.2010 la Corte delle assise criminali ha,
tra gli altri imputati, dichiarato IS 1 autore colpevole di riciclaggio di
denaro aggravato, siccome commesso per mestiere, e di ripetuta falsità in
documenti e lo ha condannato alla pena detentiva di tre anni, da dedursi il
carcere preventivo sofferto, parzialmente sospesa in ragione di ventitré mesi,
con un periodo di prova di due anni. Lo ha inoltre condannato a versare, in
solido con un coimputato, un’indennità alla parte civile __________, quale
risarcimento del danno materiale e rifusione delle spese legali (inc. TPC __________).
Con sentenza 18.04.2011 la Corte di appello e di
revisione penale, sedente giusta l’art. 453 CPP quale Corte di cassazione e di
revisione penale (di seguito CARP), ha (tra l’altro) parzialmente accolto il
ricorso di IS 1 contro il giudizio di prime cure. Ha derubricato il reato di
riciclaggio di denaro aggravato in semplice, non essendo dati i presupposti del
mestiere. Ha quindi ridotto la pena a due anni e sei mesi, da dedursi il
carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente in ragione di diciassette
mesi, con un periodo di prova di due anni. Ha inoltre condannato IS 1, in solido
con un altro coimputato, a versare alla parte civile __________ un’indennità
quale rifusione delle spese legali.
Con
sentenza 16.03.2012 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso
in materia penale presentato da un altro coimputato (decisione TF __________ del
16.03.2012).
La
sentenza 18.04.2011 della CARP è passata in giudicato il 16.03.2012.
2. In
data 23.06.2014 questa Corte ha accolto la richiesta 6.06.2014 di IS 1 volta ad
ottenere la trasmissione, in originale, della sentenza 18.06.2010, poiché egli ne
avrebbe avuto bisogno nell’ambito della domanda di revisione relativa a un processo
tenutosi in __________ riguardante la medesima fattispecie di cui alla postulata
decisione (inc. TPC __________) [inc. CRP __________].
3. Con
la presente istanza IS 1 postula (nuovamente) il rilascio di una copia autentica
della sentenza __________ (inc. __________), senza però precisare i motivi alla
base della sua richiesta.
Questa
Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti al procedimento penale
di cui all’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato, essendo il qui
istante stato parte (in qualità di imputato) al medesimo.
4. 4.1.
L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.2.
Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel
procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista
dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI
si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle
parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987,
ad art. 8 p. 10).
Inoltre
in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5. Nella
fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che stanno
alla base della sua richiesta come esatto dalla costante giurisprudenza di
questa Corte – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art.
62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia conforme all’originale,
della sentenza di condanna 18.06.2010 (inc. TPC __________), poiché il
procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in
veste di parte.
A
ciò aggiungasi che egli nella sua precedente istanza aveva indicato di necessitare
della surriferita decisione nell’ambito della domanda di revisione relativa a
un processo tenutosi a __________ riguardante la medesima fattispecie di cui alla
sentenza 18.06.2010 (inc. TPC __________).
Di
conseguenza la sentenza richiesta viene consegnata brevi manu, in copia
conforme all’originale, al padre del qui istante (come postulato), unitamente
alla presente decisione.
6. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di
tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al
procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
Considerandi
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera