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Decisione

60.2015.168

Reclamo del presunto proprietario di un oggetto contro la decisione del procuratore pubblico mediante la quale ha negato il dissequestro dell'oggetto in questione. fattispecie non ancora sufficienteme

18 gennaio 2016Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i. Con

istanza 31.3.2015 RE 1 ha postulato il dissequestro del quadro, facendo valere

che tutte le persone coinvolte nella vicenda erano state interrogate e che

l’imputato “ha dovuto ammettere che l'opera d'arte appartiene in realtà al

signor RE 2 e che non aveva nessuna procura per la vendita” (AI 33).

j. Sentite

le parti, con decisione 29.4.2015 il procuratore generale ha respinto

l’istanza, considerando che “dalle risultanze documentali e dalle

deposizioni assunte, emergono importanti divergenze circa il diritto

all'attribuzione del quadro in sede di confisca, ribadita pertanto la necessità

di demandare la decisione di dissequestro in sede di merito” (AI 41).

k. Con

reclamo 15/18.5.2015 RE 1 postula l’annullamento della decisione impugnata ed

il conseguente dissequestro del Picasso (reclamo 15/ 18.5.2015, p. 7).

Quanto

alla paventata confisca dell’opera, sostiene che essa “non è evidentemente

provento di reato e la sua confisca (!) non può seriamente entrare in linea di

conto. È certo ed incontestato che il qui reclamante l’ha legalmente acquistata

nel 2005 e ne è divenuto proprietario a tutti gli effetti. Neppure può essere

affermato che l'opera è stata successivamente venduta: tutt'al più vi è stato

un maldestro tentativo di vendita ad un prezzo stracciato da parte di un terzo

non autorizzato (…). Il provento di reato di cui parla il PG non consiste

nell'opera, ma nei 2,3 milioni di euro incassati da PI 2 tramite la truffa da

lui commessa ai danni di PI 1. Si rileva infine che l'opera in questione non

solo non è provento di reato, ma nemmeno un suo bene sostitutivo. L'ipotesi di

una sua confisca è quindi insostenibile” (reclamo 15/ 18.5.2015, p. 4-5).

Con

riferimento alle presunte importanti divergenze circa l'attribuzione del quadro,

rileva che “il potenziale compratore, truffato da PI 2, vorrebbe ottenere

l'opera per cui ha pagato. Egli non ne ha però alcun diritto, neppure sotto il

profilo del diritto civile (…). In concreto, sarebbe poi paradossale se il

risarcimento del danneggiato dovesse avvenire a scapito dei beni di un terzo

estraneo al reato, parimenti danneggiato dall'agire di PI 2” (reclamo

15/18.5.2015, p. 5).

Infine,

circa la evocata necessità di demandare la decisione di dissequestro alla sede

di merito, la società insorgente sottolinea che l’imputato “è accusato non solo

della truffa qui descritta, ma anche del riciclaggio di importati somme verso

la __________. In tale ambito sono state avviate procedure d'assistenza giudiziaria

e vi è da attendersi che un giudizio di merito avverrà semmai nel corso dei prossimi

anni. Il perdurare del sequestro per tempi lunghi e indefiniti comporterebbe un

rilevante danno per il legittimo proprietario che, come detto, ha ora

l'intenzione di alienarlo a clienti seri e solvibili ed al reale prezzo di

mercato, conformemente alle sue attuali necessità finanziarie (…). Con

l'interrogatorio delle tre persone coinvolte e l'acquisizione di documentazione

bancaria, l'istruttoria relativa alla truffa può oggi considerarsi conclusa, né

l'autorità inquirente ipotizza un approfondimento di questo filone d'inchiesta.

In altri termini, la fattispecie è già oggi matura per decidere il dissequestro”

(reclamo 15/ 18.5.2015, p. 6).

l. Delle

osservazioni, della replica e della duplica si dirà, se necessario, in corso di

motivazione nei considerandi successivi.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni

e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali

delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP

o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame si possono censurare le violazioni del

diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata

o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto

dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit.

c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,

per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della

decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere

indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,

applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.

MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014

consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.1.2014

consid. 3.1.).

1.2

Il gravame, inoltrato il 15/18.5.2015 alla Corte dei

reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione in

materia di dissequestro 29.4.2015 (inc. MP __________), notificata il 4.5.2015,

è ‒ ritenuta la festività dell’Ascensione di giovedì 14.5.2015 (in

applicazione dell’art. 90 cpv. 2 CPP e dell’art. 1 della Legge concernente i

giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino del 15.12.2009, RL 10.1.1.1.2) ‒

tempestivo e proponibile (BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., art.

263.

CPP n. 68; BSK StPO II – J. STEPHENSON / G. THIRIET, op. cit., art. 393 CPP

n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 2. ed., art. 263 CPP n. 27; ZK StPO – A.J.

KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15).

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1, destinataria della decisione

impugnata che sostiene ‒ peraltro senza fornire una documentazione

dettagliata in tal senso, non essendo, tra l’altro, la deponente ‒ di essere proprietaria del quadro

tuttora sotto sequestro, può in concreto essere considerata legittimata a

reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto

all’an-nullamento o alla modifica del giudizio.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2.

2.1.

A’

sensi dell’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere

sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente

utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese

procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai

danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il

sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha perciò lo scopo di acquisire

e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le

necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato

requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – tra le altre

cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo

l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione

oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio giusta

l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_198/2012 del 14.8.2012 consid.

2.

].

Il

sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà ex

art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – solo se si fonda su una

base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisioni

TF 1B_212/2014 del 14.10.2014 consid. 3.2.;1B_193/2014 del 2.9.2014 consid.

2.1

), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti

mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo

giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che

così occorre salvaguardare per gli incombenti di istruttoria e, poi, di

giudizio (decisione TF 1B_193/2014 del 2.9.2014 consid. 2.1.; BSK StPO II – F. BOMMER / P.

GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).

La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori

patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267

CPP.

2.2

Giusta

l’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti dell’imputato

oppure nei confronti di terzi (in quest’ultimo caso alle condizioni secondo

l’art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di

un reato oppure erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un

reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di

ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.).

La

confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.

2.3

2.3.1

Se

il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone

il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi

diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3

ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 3].

2.3.2

Giusta

l’art. 267 cpv. 2 CPP, se è incontestato che – mediante il reato – un oggetto o

un valore patrimoniale è stato direttamente sottratto a una data persona, l’autorità

penale lo restituisce all’avente diritto prima della chiusura del procedimento

penale [ovvero prima della decisione finale (ex art. 267 cpv. 3 CPP)].

La

legge esige pertanto due condizioni per la restituzione anticipata: l’avente diritto

deve essere incontestato e l’oggetto oppure il valore patrimoniale deve essere

stato direttamente sottratto ad una data persona, fatto – anche questo – che

deve essere incontestato (BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit.,

art. 267 CPP n. 16/24/27; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n.

4; messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale

penale, p. 1150).

La

situazione giuridica del caso deve essere sufficientemente liquida

(BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 27).

L’applicazione della norma in questione presuppone dunque un contesto giuridico

chiaro e limpido, ovvero non incerto (decisione TF 1B_410/2013 del 24.10.2014

consid. 3.1-3.5.). Non devono di conseguenza esserci dubbi sulla sussistenza di

un comportamento penalmente rilevante attraverso il quale l’oggetto oppure il

valore patrimoniale è stato sottratto ad una determinata persona (BSK StPO II –

F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 27). Incertezze relative all’adempimento

della fattispecie oggettiva e/o soggettiva del reato, così come all’esistenza

di un eventuale motivo di giustificazione, escludono una restituzione

anticipata (BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n.

27). Il provvedimento giusta l’art. 267 cpv. 2 CPP implica, altrimenti detto,

che siano realizzati i presupposti fattuali e giuridici per la restituzione

secondo l’art. 70 cpv. 1 in fine CP (ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art.

267.

CPP n. 4). Deve essere certo dal profilo giuridico e fattuale che la

pretesa di restituzione sia fondata (ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art.

267.

CPP n. 4).

3.

3.1.

Interrogato

dal procuratore generale l’11.12.2014, RE 2 ha dichiarato: “io avevo

acquistato nel corso del 2005 da PI 2 il quadro di Picasso in questione”

(verbale d’interrogatorio 11.12.2014, p. 2, AI 20). Nel corso

dell’interrogatorio ha prodotto una attestazione redatta e sottoscritta

manoscritta da PI 2, secondo la quale il denunciato riconosceva a RE 2 la proprietà

del quadro (AI 20 all. 2). Tale scritto reca la data del 15.1.2014; nel

medesimo interrogatorio RE 2 ha dichiarato che la dichiarazione “firmata davanti

ai testimoni __________, __________ e __________, miei dipendenti, è stata

datata da PI 2 in modo non corretto. In effetti essa è stata firmata circa un

mese fa ossia agli inizi di novembre 2014” (verbale d’interrogatorio

11.12

, p. 2, AI 20). Ha poi spiegato di non conoscere PI 1: “ignoravo

assolutamente che quest'ultimo avesse preso contatto con PI 2 per l'acquisto

del Picasso. PI 2 non mi ha detto che PI 1 era interessato all'acquisto e non

mi ha detto di aver sottoscritto il contratto (…) con il quale gli ha venduto

l'opera per 2,3 milioni di Euro. Tantomeno sapevo che il contratto fosse stato

sottoscritto per conto della società __________. lo sono stato informato di questa operazione per la

prima volta quando mi ha telefonato il direttore della __________, __________,

per comunicarmi che era intervenuta la polizia per sequestrare il quadro” (verbale d’interrogatorio 11.12.2014, p. 3, AI 20).

Infine,

il magistrato inquirente ha fatto notare a RE 2 che l’8.11.2013 PI 2 ha versato

EUR 200'000.-- con la causale “acconto su Picasso” su un conto presso la

banca __________ di __________ intestato alla società __________, pure riconducibile

a RE 2; quest’ultimo ha risposto che si tratterebbe di un acconto su un altro Picasso,

denominato “Buste de femme”, poi restituito contro rimborso ad PI 2, e

non su quello oggetto del procedimento. Anche quest’ul-timo quadro si

troverebbe tutt’ora “presso il punto franco di __________, in pegno, in

attesa della completazione del rimborso” (verbale d’interrogatorio

11.12

, p. 4, AI 20).

3.2

Nel

corso dell’interrogatorio 19.12.2014 PI 2 ha anzitutto confermato di essere

l’avente diritto economico della __________ e di aver sottoscritto la

dichiarazione datata 15.1.2014 (AI 20 all. 2) non alla data indicata, bensì

poche settimane prima dell’interrogatorio, come già spiegato da RE 2, aggiungendo

che “il documento è stato sottoscritto a __________, su richiesta di RE 2 a

seguito dei problemi sorti dopo il sequestro del quadro e nella speranza di

poterlo recuperare. È inoltre falsa la dichiarazione richiestami da RE 2 ‘con

la presente dichiaro di non essere mai stato autorizzato alla vendita della

medesima opera se non con l'autorizzazione del proprietario RE 2’. lo avevo

infatti ottenuto l'autorizzazione da parte di RE 2 di vendere il quadro. RE 2

ha sempre comperato e venduto quadri per mio tramite, facendo degli affari e

voleva ottenere analogo risultato anche in questo caso (…). Raggiunto l'accordo

con PI 1, RE 2 mi disse che l'importo era troppo basso e che voleva 3 milioni.

Ciò avveniva nel corso del mese ottobre-novembre del 2013. Io nel frattempo

avevo tuttavia già incassato l'intero prezzo del quadro in diverse tranche (…).

Trovandomi spiazzato, ho proposto a __________ [padre del denunciante, con

il quale PI 2 aveva intavolato la trattativa di vendita, ndr.] una diversa

soluzione, anche perché non potevo disporre del quadro senza il consenso di RE

2.

(…). Nell'operazione è inoltre coinvolto anche un altro quadro di Picasso

(denominato ‘Buste de femme’) che io gli avevo già venduto in passato tramite

permuta per un valore, a mio parere, di 1,6 milioni di Euro. RE 2 voleva

tuttavia restituirmi questo quadro per un importo di 2,6 milioni. Ma anche

questa operazione non si è conclusa. Il PG mi chiede se l'importo di 1'471'000

Euro corrisponde ad un acconto sulla vendita del quadro Mousquetaire a PI 1 o

per il riacquisto del Buste de femme. Rispondo che tale importo si riferisce al

riacquisto di questo secondo quadro, che non si è tuttavia concluso (…). [RE

2] sapeva che io stavo trattando il quadro ma, come detto, non con chi e per

quale prezzo. All'inizio di novembre gli ho quindi detto di averlo venduto per

2,2 milioni di Euro (poiché 100'000 era la mia commissione) e lui ha reagito

dicendo che non gli andava bene. Abbiamo discusso perché gli ho ricordato che

lui mi aveva autorizzato a venderlo per quella cifra” (verbale

d’interrogatorio 19.12.2014, p. 2-4, AI 23).

3.3

L’accusatore

privato PI 1, interrogato il 3.3.2015, ha dal canto suo dichiarato che “nel

corso dell'autunno 2013 PI 2 propose a me e a mio padre l'acquisto del quadro

oggetto del procedimento, che peraltro aveva già esposto negli anni precedenti

presso alcune gallerie d'arte italiane, lo ero evidentemente convinto che il

quadro fosse di sua proprietà (…). PI 2 mi aveva garantito, seppure verbalmente

che il quadro mi sarebbe stato consegnato a mia libera disposizione o in __________

o in Svizzera, quindi concluse tutte le operazioni di sdoganamento e di

trasporto”. Alla domanda sul motivo per cui avesse effettuato il pagamento

dell'intero saldo del prezzo prima di ricevere fisicamente il quadro, PI 1 ha risposto

che in precedenza aveva fatto “altre transazioni con il signor PI 2 che non

avevano mai comportato alcun problema” (verbale d’interrogatorio 3.3.2015,

p. 2, AI 32).

4.

4.1.

Il

magistrato inquirente ipotizza a carico di PI 2 il reato di truffa giusta

l’art. 146 cpv. 1 CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad

altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose

false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l’errore

inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui

(BSK Strafrecht II – G. ARZT, 3. ed., art. 146 CP n. 12 ss.)] in relazione al contratto

di compravendita 22.10.2013 del quadro “Mousquetaire. Buste” di Pablo

Picasso, senza che la società venditrice __________, riconducibile al

denunciato, ne fosse proprietaria.

4.2

Un

inganno è astuto ex art. 146 CP se l’autore ordisce un tessuto di

menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o rilascia

false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile oppure non

ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di

verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto

di fiducia particolare; anche in queste ipotesi l’astuzia è esclusa

quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali / elementari di

prudenza, ovvero quando avrebbe potuto proteggersi con un minimo di attenzione

o avrebbe potuto evitare l’errore con il minimo di prudenza che si poteva

attendere da lei (decisione TF 6B_243/2014 del 15.7.2014 consid. 3.3.; BSK

Strafrecht II – G. ARZT, op. cit., art. 146 CP n. 58 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL

/ M. PIETH / D. CRAMERI, 2. ed., art. 146 CP n. 7 ss.; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 224 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3. ed., art. 146 CP n. 16 ss.).

4.3

In

concreto, al momento della ripresa del procedimento da parte del Ministero

pubblico ticinese, dalle tavole processuali agli atti non risultava accertato

se, alla conclusione del contratto di compravendita 22.10.2013 tra __________ e

PI 1, RE 1 fosse o meno effettivamente proprietaria del Picasso in questione e

fosse subentrata quale deponente presso la __________. Nemmeno era accertato

l’effettivo legame tra la società qui reclamante e RE 2, né se ed in quale

misura quest’ultimo poteva rappresentarla in maniera vincolante. Neanche dalla

dichiarazione manoscritta da PI 2, erroneamente datata 15.1.2014, emerge che RE

1.

abbia diritto di proprietà sul quadro (ordinanza di stralcio 30.12.2014

emanata dalla Camera penale del Tribunale cantonale del Canton __________, AI

40.

all. 1).

4.4

Dagli interrogatori di RE 2 (AI 20), PI 2 (AI 23) e PI

1.

(AI 32), così come dagli atti istruttori successivi e da quelli prodotti

nelle more della presente procedura di reclamo, non emergono dichiarazioni, né

sono stati forniti attestati o documenti tali da chiarire la proprietà del quadro,

certamente non in maniera tale da poter definire la fattispecie “sufficientemente

liquida”.

In

particolare non sono stati ben chiariti i legami tra RE 1, __________ e RE 2.

La

surriferita dichiarazione manoscritta da PI 2, prodotta da RE 2 nel corso

dell’interrogatorio 11.12.2014 (AI 20), è stata contestata nei suoi contenuti

dal medesimo imputato in occasione del suo interrogatorio 19.12.2014 (AI 23): a

mente di PI 2 non corrisponderebbe al vero che “‘con la presente dichiaro di

non essere mai stato autorizzato alla vendita della medesima opera se non con

l'autorizzazione del proprietario RE 2’. lo avevo infatti ottenuto

l'autorizzazione da parte di RE 2 di vendere il quadro” (verbale

d’interrogatorio 19.12.2014, p. 3, AI 23).

Con

lo scritto 5.5.2014 RE 1, rappresentata da RE 2, ha autorizzato PI 2 unicamente

a far visionare l’opera, non a rappresentare RE 1 nella vendita, in quanto “si

rimane in attesa di una Sua proposta di acquisto per una nostra tempestiva valutazione”

(AI 20 all. 3).

La

certificazione 1°.12.2014 fornita dalla __________, secondo cui “la sola persona

abilitata a dare ordini per conto della società RE 1 è il signor RE 2 e nessuno

ha accesso alle opere senza il suo accordo” (AI 20 all. 1) è indiziante ma

non ancora sufficiente, da sola, a definire la proprietà del Picasso qui in

discussione e nemmeno a chiarire quale grado di rappresentanza abbia RE 2 nei

confronti di RE 1.

Con

le proprie osservazioni 15/16.6.2015 RE 1 ha sì prodotto il proprio “Certificate

of good standing” datato 10.6.2015, ma nemmeno da esso emerge l’effettivo

grado di rappresentanza esercitabile da RE 2.

Ora,

considerato come dall’istanza di dissequestro, dal testo del reclamo e dalle

varie osservazioni prodotte dalle parti, il loro interesse al procedimento

penale in questione sembra vertere esclu-sivamente sulla proprietà del “Mousquetaire. Buste”, un dissequestro appare al momento attuale

prematuro, in quanto l’art. 267 CPP è applicabile solamente in presenza di

prove definitive ed inconfutabili, non ancora emerse in questa sede, circa la

proprietà dell’opera d’arte qui in discussione.

4.5

Una

volta stabilito meglio ed in modo più chiaro i rapporti tra RE 1, __________ e RE

2.

riguardo alla proprietà, un dissequestro potrà entrare in linea di conto anche

prima del processo di merito, ritenuto che l’ipotizza-ta truffa verte solo

indirettamente sulla proprietà del quadro: in realtà, l’eventuale inganno

astuto ha comportato quali atti di disposizione dei pagamenti effettuati da PI

1.

ad PI 2, che quest’ultimo ha in parte girato a RE 2 per altre operazioni.

Solo il provento della truffa può entrare in linea di conto per un sequestro in

vista della confisca.

4.6

In

conclusione, la decisione 29.4.2015 mediante la quale il procuratore generale ha respinto

l’istanza di dissequestro 31.3/ 2.4.2015 di RE 1 merita tutela.

5.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste a carico

dell’insorgente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 263, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss.

e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 1'200.--

e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1'300.-- (milletrecento), sono

poste a carico di RE 1, la quale rifonderà a PI 1, , e PI 2, , CHF 500.-- (cinquecento)

ciascuno a titolo di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF

(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

-

-

-

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente Il cancelliere