60.2015.168
Reclamo del presunto proprietario di un oggetto contro la decisione del procuratore pubblico mediante la quale ha negato il dissequestro dell'oggetto in questione. fattispecie non ancora sufficienteme
18 gennaio 2016Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.168
Lugano
18 gennaio 2016/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere:
Carlo
Iazeolla, vicecancelliere
sedente
per statuire sul reclamo 15/18.5.2015 presentato
da
RE 1
rappr.
da: RE 2
patr.
da: PR 1
contro
la decisione 29.4.2015 emanata dal procuratore
generale John Noseda mediante la quale ha respinto l’istanza di dissequestro
31.3/2.4.2015 nell’ambito del procedimento penale a carico di PI 2 (patr. da:
avv. PR 3, __________) per titolo di truffa (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 19.5.2015 del procuratore generale,
1°.6.2015 di PI 2, 29.5/2.6.2015 e 22/23.6.2015 (duplica) di PI 1, tutte
concludenti per la reiezione del gravame, nonché la replica 15/16.6.2015
mediante la quale la reclamante si riconferma nelle proprie allegazioni;
preso atto che il magistrato inquirente e PI 2,
interpellati, non hanno presentato alcuna osservazione di duplica;
letti
ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto
a. Il
quadro “Mousquetaire. Buste” è
stato dipinto da Pablo Picasso con la tecnica di olio su tavola il 15.9.1968;
nel luglio 2012 la casa d’aste __________ lo ha stimato ad un valore compreso
tra gli USD 1,8 mio e 2,5 mio. Ad oggi non risulta ancora chiarito se,
apparentemente fino al 2005, sia stato di proprietà di PI 2, titolare di una
galleria d'arte a __________ e domiciliato a __________, o dell’allora esistente
società a lui riconducibile __________ con sede a __________, o di una terza persona.
b. Tra
il 22.6. ed il 30.9.2005 (cfr. AI 23 all. 1, inc. MP __________) l’opera
risulta essere stata acquistata dalla non meglio definita società __________,
di cui RE 2, conoscente di lunga data di PI 2, ha dichiarato essere avente
diritto economico.
c. Il
29.5.2006 il dipinto è stato depositato dalla pure non meglio definita società __________
(nemmeno emerge a chi sia riconducibile detta società) presso la società di
spedizione __________ ‒ dove si trova tutt’oggi ‒
nell’area del punto franco di __________ (ordinanza di stralcio 30.12.2014
emanata dalla Camera penale del Tribunale cantonale del Canton __________, AI
40 all. 1).
d. Il
22.10.2013 PI 1, pure gallerista e con domicilio a __________, ha sottoscritto
con la surriferita __________, rappresentata dal denunciato, un contratto di
compravendita del “Mousquetaire. Buste” per
la somma di EUR 2,3 mio. Il giorno successivo l’acquirente avrebbe versato un primo
acconto, mentre con due bonifici datati 31.10.2013 e 6.11.2013 PI 1 ha versato
a __________ un totale di EUR 2,42 mio, comprendente anche l’importo di EUR 120'000.--
relativo al saldo di una precedente operazione rimasta incontestata (verbale
d’inter-rogatorio 3.3.2015, p. 2, AI 32).
e. Il
5.5.2014 la società RE 1, apparentemente costituita il 15.8.2013 con sede alle __________,
il cui avente diritto economico risulta RE 2 (AI 20 all. 1), per il tramite dello
stesso RE 2 ha autorizzato PI 2 ‒ che ha controfirmato l’autorizzazione “per
ricevuta ed accettazione” ‒ “unitamente ai suoi clienti interessati
all'acquisto, a visionare l'opera di Pablo Picasso (…), di nostra proprietà,
depositata presso lo spedizioniere __________ a __________. Precisandole che
tale dipinto, attualmente in punto franco, non potrà essere spostato in nessun
caso se non al perfezionamento della vendita, si rimane in attesa di una Sua proposta
di acquisto per una nostra tempestiva valutazione” (AI 20 all. 3).
f. Con
esposto 17/18.6.2014 PI 1 ha denunciato PI 2 presso il Ministero pubblico del
canton __________ per titolo di truffa: ha fatto valere di aver versato in
anticipo ad PI 2 il denaro pattuito nel surriferito contratto di compravendita
22.10.2013, senza che quest’ultimo abbia poi provveduto a consegnare l’opera o,
in luogo della consegna, restituito l’importo al denunciante (rapporto
d’esecuzione allegato ad AI 1).
g. Il
1°.10.2014 magistrato inquirente __________ ha ordinato il sequestro del quadro.
__________, direttore della __________, avrebbe comunicato a RE 2 l’avvenuto
sequestro; in corso d’inchiesta, quest’ultimo avrebbe appreso del surriferito
contratto di compravendita (verbale d’interrogatorio 11.12.2014, p. 3, AI 20).
h. Con
scritto 14/17.10.2014 il Ministero pubblico __________ ha richiesto ed ottenuto
dall’omologa autorità inquirente ticinese la ripresa del procedimento, visto il
domicilio a __________ di PI 2 (AI 1).
L’11.12.2014
il procuratore generale ha interrogato RE 2 in veste di persona informata sui
fatti (AI 20); il 19.12.2014 ha sentito l’imputato PI 2 (AI 23) ed il 3.3.2015
ha interrogato PI 1 in qualità di accusatore privato (AI 32).
Fatti
i. Con
istanza 31.3.2015 RE 1 ha postulato il dissequestro del quadro, facendo valere
che tutte le persone coinvolte nella vicenda erano state interrogate e che
l’imputato “ha dovuto ammettere che l'opera d'arte appartiene in realtà al
signor RE 2 e che non aveva nessuna procura per la vendita” (AI 33).
j. Sentite
le parti, con decisione 29.4.2015 il procuratore generale ha respinto
l’istanza, considerando che “dalle risultanze documentali e dalle
deposizioni assunte, emergono importanti divergenze circa il diritto
all'attribuzione del quadro in sede di confisca, ribadita pertanto la necessità
di demandare la decisione di dissequestro in sede di merito” (AI 41).
k. Con
reclamo 15/18.5.2015 RE 1 postula l’annullamento della decisione impugnata ed
il conseguente dissequestro del Picasso (reclamo 15/ 18.5.2015, p. 7).
Quanto
alla paventata confisca dell’opera, sostiene che essa “non è evidentemente
provento di reato e la sua confisca (!) non può seriamente entrare in linea di
conto. È certo ed incontestato che il qui reclamante l’ha legalmente acquistata
nel 2005 e ne è divenuto proprietario a tutti gli effetti. Neppure può essere
affermato che l'opera è stata successivamente venduta: tutt'al più vi è stato
un maldestro tentativo di vendita ad un prezzo stracciato da parte di un terzo
non autorizzato (…). Il provento di reato di cui parla il PG non consiste
nell'opera, ma nei 2,3 milioni di euro incassati da PI 2 tramite la truffa da
lui commessa ai danni di PI 1. Si rileva infine che l'opera in questione non
solo non è provento di reato, ma nemmeno un suo bene sostitutivo. L'ipotesi di
una sua confisca è quindi insostenibile” (reclamo 15/ 18.5.2015, p. 4-5).
Con
riferimento alle presunte importanti divergenze circa l'attribuzione del quadro,
rileva che “il potenziale compratore, truffato da PI 2, vorrebbe ottenere
l'opera per cui ha pagato. Egli non ne ha però alcun diritto, neppure sotto il
profilo del diritto civile (…). In concreto, sarebbe poi paradossale se il
risarcimento del danneggiato dovesse avvenire a scapito dei beni di un terzo
estraneo al reato, parimenti danneggiato dall'agire di PI 2” (reclamo
15/18.5.2015, p. 5).
Infine,
circa la evocata necessità di demandare la decisione di dissequestro alla sede
di merito, la società insorgente sottolinea che l’imputato “è accusato non solo
della truffa qui descritta, ma anche del riciclaggio di importati somme verso
la __________. In tale ambito sono state avviate procedure d'assistenza giudiziaria
e vi è da attendersi che un giudizio di merito avverrà semmai nel corso dei prossimi
anni. Il perdurare del sequestro per tempi lunghi e indefiniti comporterebbe un
rilevante danno per il legittimo proprietario che, come detto, ha ora
l'intenzione di alienarlo a clienti seri e solvibili ed al reale prezzo di
mercato, conformemente alle sue attuali necessità finanziarie (…). Con
l'interrogatorio delle tre persone coinvolte e l'acquisizione di documentazione
bancaria, l'istruttoria relativa alla truffa può oggi considerarsi conclusa, né
l'autorità inquirente ipotizza un approfondimento di questo filone d'inchiesta.
In altri termini, la fattispecie è già oggi matura per decidere il dissequestro”
(reclamo 15/ 18.5.2015, p. 6).
l. Delle
osservazioni, della replica e della duplica si dirà, se necessario, in corso di
motivazione nei considerandi successivi.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni
e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali
delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP
o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del
diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit.
c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,
per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della
decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere
indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,
applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.
MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014
consid. 2.4.;6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.1.2014
consid. 3.1.).
1.2
Il gravame, inoltrato il 15/18.5.2015 alla Corte dei
reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione in
materia di dissequestro 29.4.2015 (inc. MP __________), notificata il 4.5.2015,
è ‒ ritenuta la festività dell’Ascensione di giovedì 14.5.2015 (in
applicazione dell’art. 90 cpv. 2 CPP e dell’art. 1 della Legge concernente i
giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino del 15.12.2009, RL 10.1.1.1.2) ‒
tempestivo e proponibile (BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., art.
263.
CPP n. 68; BSK StPO II – J. STEPHENSON / G. THIRIET, op. cit., art. 393 CPP
n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 2. ed., art. 263 CPP n. 27; ZK StPO – A.J.
KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15).
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1, destinataria della decisione
impugnata che sostiene ‒ peraltro senza fornire una documentazione
dettagliata in tal senso, non essendo, tra l’altro, la deponente ‒ di essere proprietaria del quadro
tuttora sotto sequestro, può in concreto essere considerata legittimata a
reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto
all’an-nullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2.
2.1.
A’
sensi dell’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere
sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente
utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese
procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai
danneggiati (c) oppure confiscati (d).
Il
sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha perciò lo scopo di acquisire
e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le
necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato
requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – tra le altre
cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo
l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione
oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio giusta
l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_198/2012 del 14.8.2012 consid.
2.
].
Il
sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà ex
art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – solo se si fonda su una
base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisioni
TF 1B_212/2014 del 14.10.2014 consid. 3.2.;1B_193/2014 del 2.9.2014 consid.
2.1
), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti
mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo
giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che
così occorre salvaguardare per gli incombenti di istruttoria e, poi, di
giudizio (decisione TF 1B_193/2014 del 2.9.2014 consid. 2.1.; BSK StPO II – F. BOMMER / P.
GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).
La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori
patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267
CPP.
2.2
Giusta
l’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti dell’imputato
oppure nei confronti di terzi (in quest’ultimo caso alle condizioni secondo
l’art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di
un reato oppure erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un
reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di
ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.).
La
confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.
2.3
2.3.1
Se
il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone
il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi
diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3
ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,
art. 267 CPP n. 3].
2.3.2
Giusta
l’art. 267 cpv. 2 CPP, se è incontestato che – mediante il reato – un oggetto o
un valore patrimoniale è stato direttamente sottratto a una data persona, l’autorità
penale lo restituisce all’avente diritto prima della chiusura del procedimento
penale [ovvero prima della decisione finale (ex art. 267 cpv. 3 CPP)].
La
legge esige pertanto due condizioni per la restituzione anticipata: l’avente diritto
deve essere incontestato e l’oggetto oppure il valore patrimoniale deve essere
stato direttamente sottratto ad una data persona, fatto – anche questo – che
deve essere incontestato (BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit.,
art. 267 CPP n. 16/24/27; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n.
4; messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale
penale, p. 1150).
La
situazione giuridica del caso deve essere sufficientemente liquida
(BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 27).
L’applicazione della norma in questione presuppone dunque un contesto giuridico
chiaro e limpido, ovvero non incerto (decisione TF 1B_410/2013 del 24.10.2014
consid. 3.1-3.5.). Non devono di conseguenza esserci dubbi sulla sussistenza di
un comportamento penalmente rilevante attraverso il quale l’oggetto oppure il
valore patrimoniale è stato sottratto ad una determinata persona (BSK StPO II –
F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 27). Incertezze relative all’adempimento
della fattispecie oggettiva e/o soggettiva del reato, così come all’esistenza
di un eventuale motivo di giustificazione, escludono una restituzione
anticipata (BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n.
27). Il provvedimento giusta l’art. 267 cpv. 2 CPP implica, altrimenti detto,
che siano realizzati i presupposti fattuali e giuridici per la restituzione
secondo l’art. 70 cpv. 1 in fine CP (ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art.
267.
CPP n. 4). Deve essere certo dal profilo giuridico e fattuale che la
pretesa di restituzione sia fondata (ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art.
267.
CPP n. 4).
3.
3.1.
Interrogato
dal procuratore generale l’11.12.2014, RE 2 ha dichiarato: “io avevo
acquistato nel corso del 2005 da PI 2 il quadro di Picasso in questione”
(verbale d’interrogatorio 11.12.2014, p. 2, AI 20). Nel corso
dell’interrogatorio ha prodotto una attestazione redatta e sottoscritta
manoscritta da PI 2, secondo la quale il denunciato riconosceva a RE 2 la proprietà
del quadro (AI 20 all. 2). Tale scritto reca la data del 15.1.2014; nel
medesimo interrogatorio RE 2 ha dichiarato che la dichiarazione “firmata davanti
ai testimoni __________, __________ e __________, miei dipendenti, è stata
datata da PI 2 in modo non corretto. In effetti essa è stata firmata circa un
mese fa ossia agli inizi di novembre 2014” (verbale d’interrogatorio
11.12
, p. 2, AI 20). Ha poi spiegato di non conoscere PI 1: “ignoravo
assolutamente che quest'ultimo avesse preso contatto con PI 2 per l'acquisto
del Picasso. PI 2 non mi ha detto che PI 1 era interessato all'acquisto e non
mi ha detto di aver sottoscritto il contratto (…) con il quale gli ha venduto
l'opera per 2,3 milioni di Euro. Tantomeno sapevo che il contratto fosse stato
sottoscritto per conto della società __________. lo sono stato informato di questa operazione per la
prima volta quando mi ha telefonato il direttore della __________, __________,
per comunicarmi che era intervenuta la polizia per sequestrare il quadro” (verbale d’interrogatorio 11.12.2014, p. 3, AI 20).
Infine,
il magistrato inquirente ha fatto notare a RE 2 che l’8.11.2013 PI 2 ha versato
EUR 200'000.-- con la causale “acconto su Picasso” su un conto presso la
banca __________ di __________ intestato alla società __________, pure riconducibile
a RE 2; quest’ultimo ha risposto che si tratterebbe di un acconto su un altro Picasso,
denominato “Buste de femme”, poi restituito contro rimborso ad PI 2, e
non su quello oggetto del procedimento. Anche quest’ul-timo quadro si
troverebbe tutt’ora “presso il punto franco di __________, in pegno, in
attesa della completazione del rimborso” (verbale d’interrogatorio
11.12
, p. 4, AI 20).
3.2
Nel
corso dell’interrogatorio 19.12.2014 PI 2 ha anzitutto confermato di essere
l’avente diritto economico della __________ e di aver sottoscritto la
dichiarazione datata 15.1.2014 (AI 20 all. 2) non alla data indicata, bensì
poche settimane prima dell’interrogatorio, come già spiegato da RE 2, aggiungendo
che “il documento è stato sottoscritto a __________, su richiesta di RE 2 a
seguito dei problemi sorti dopo il sequestro del quadro e nella speranza di
poterlo recuperare. È inoltre falsa la dichiarazione richiestami da RE 2 ‘con
la presente dichiaro di non essere mai stato autorizzato alla vendita della
medesima opera se non con l'autorizzazione del proprietario RE 2’. lo avevo
infatti ottenuto l'autorizzazione da parte di RE 2 di vendere il quadro. RE 2
ha sempre comperato e venduto quadri per mio tramite, facendo degli affari e
voleva ottenere analogo risultato anche in questo caso (…). Raggiunto l'accordo
con PI 1, RE 2 mi disse che l'importo era troppo basso e che voleva 3 milioni.
Ciò avveniva nel corso del mese ottobre-novembre del 2013. Io nel frattempo
avevo tuttavia già incassato l'intero prezzo del quadro in diverse tranche (…).
Trovandomi spiazzato, ho proposto a __________ [padre del denunciante, con
il quale PI 2 aveva intavolato la trattativa di vendita, ndr.] una diversa
soluzione, anche perché non potevo disporre del quadro senza il consenso di RE
2.
(…). Nell'operazione è inoltre coinvolto anche un altro quadro di Picasso
(denominato ‘Buste de femme’) che io gli avevo già venduto in passato tramite
permuta per un valore, a mio parere, di 1,6 milioni di Euro. RE 2 voleva
tuttavia restituirmi questo quadro per un importo di 2,6 milioni. Ma anche
questa operazione non si è conclusa. Il PG mi chiede se l'importo di 1'471'000
Euro corrisponde ad un acconto sulla vendita del quadro Mousquetaire a PI 1 o
per il riacquisto del Buste de femme. Rispondo che tale importo si riferisce al
riacquisto di questo secondo quadro, che non si è tuttavia concluso (…). [RE
2] sapeva che io stavo trattando il quadro ma, come detto, non con chi e per
quale prezzo. All'inizio di novembre gli ho quindi detto di averlo venduto per
2,2 milioni di Euro (poiché 100'000 era la mia commissione) e lui ha reagito
dicendo che non gli andava bene. Abbiamo discusso perché gli ho ricordato che
lui mi aveva autorizzato a venderlo per quella cifra” (verbale
d’interrogatorio 19.12.2014, p. 2-4, AI 23).
3.3
L’accusatore
privato PI 1, interrogato il 3.3.2015, ha dal canto suo dichiarato che “nel
corso dell'autunno 2013 PI 2 propose a me e a mio padre l'acquisto del quadro
oggetto del procedimento, che peraltro aveva già esposto negli anni precedenti
presso alcune gallerie d'arte italiane, lo ero evidentemente convinto che il
quadro fosse di sua proprietà (…). PI 2 mi aveva garantito, seppure verbalmente
che il quadro mi sarebbe stato consegnato a mia libera disposizione o in __________
o in Svizzera, quindi concluse tutte le operazioni di sdoganamento e di
trasporto”. Alla domanda sul motivo per cui avesse effettuato il pagamento
dell'intero saldo del prezzo prima di ricevere fisicamente il quadro, PI 1 ha risposto
che in precedenza aveva fatto “altre transazioni con il signor PI 2 che non
avevano mai comportato alcun problema” (verbale d’interrogatorio 3.3.2015,
p. 2, AI 32).
4.
4.1.
Il
magistrato inquirente ipotizza a carico di PI 2 il reato di truffa giusta
l’art. 146 cpv. 1 CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad
altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose
false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l’errore
inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui
(BSK Strafrecht II – G. ARZT, 3. ed., art. 146 CP n. 12 ss.)] in relazione al contratto
di compravendita 22.10.2013 del quadro “Mousquetaire. Buste” di Pablo
Picasso, senza che la società venditrice __________, riconducibile al
denunciato, ne fosse proprietaria.
4.2
Un
inganno è astuto ex art. 146 CP se l’autore ordisce un tessuto di
menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o rilascia
false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile oppure non
ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di
verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto
di fiducia particolare; anche in queste ipotesi l’astuzia è esclusa
quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali / elementari di
prudenza, ovvero quando avrebbe potuto proteggersi con un minimo di attenzione
o avrebbe potuto evitare l’errore con il minimo di prudenza che si poteva
attendere da lei (decisione TF 6B_243/2014 del 15.7.2014 consid. 3.3.; BSK
Strafrecht II – G. ARZT, op. cit., art. 146 CP n. 58 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL
/ M. PIETH / D. CRAMERI, 2. ed., art. 146 CP n. 7 ss.; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 224 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3. ed., art. 146 CP n. 16 ss.).
4.3
In
concreto, al momento della ripresa del procedimento da parte del Ministero
pubblico ticinese, dalle tavole processuali agli atti non risultava accertato
se, alla conclusione del contratto di compravendita 22.10.2013 tra __________ e
PI 1, RE 1 fosse o meno effettivamente proprietaria del Picasso in questione e
fosse subentrata quale deponente presso la __________. Nemmeno era accertato
l’effettivo legame tra la società qui reclamante e RE 2, né se ed in quale
misura quest’ultimo poteva rappresentarla in maniera vincolante. Neanche dalla
dichiarazione manoscritta da PI 2, erroneamente datata 15.1.2014, emerge che RE
1.
abbia diritto di proprietà sul quadro (ordinanza di stralcio 30.12.2014
emanata dalla Camera penale del Tribunale cantonale del Canton __________, AI
40.
all. 1).
4.4
Dagli interrogatori di RE 2 (AI 20), PI 2 (AI 23) e PI
1.
(AI 32), così come dagli atti istruttori successivi e da quelli prodotti
nelle more della presente procedura di reclamo, non emergono dichiarazioni, né
sono stati forniti attestati o documenti tali da chiarire la proprietà del quadro,
certamente non in maniera tale da poter definire la fattispecie “sufficientemente
liquida”.
In
particolare non sono stati ben chiariti i legami tra RE 1, __________ e RE 2.
La
surriferita dichiarazione manoscritta da PI 2, prodotta da RE 2 nel corso
dell’interrogatorio 11.12.2014 (AI 20), è stata contestata nei suoi contenuti
dal medesimo imputato in occasione del suo interrogatorio 19.12.2014 (AI 23): a
mente di PI 2 non corrisponderebbe al vero che “‘con la presente dichiaro di
non essere mai stato autorizzato alla vendita della medesima opera se non con
l'autorizzazione del proprietario RE 2’. lo avevo infatti ottenuto
l'autorizzazione da parte di RE 2 di vendere il quadro” (verbale
d’interrogatorio 19.12.2014, p. 3, AI 23).
Con
lo scritto 5.5.2014 RE 1, rappresentata da RE 2, ha autorizzato PI 2 unicamente
a far visionare l’opera, non a rappresentare RE 1 nella vendita, in quanto “si
rimane in attesa di una Sua proposta di acquisto per una nostra tempestiva valutazione”
(AI 20 all. 3).
La
certificazione 1°.12.2014 fornita dalla __________, secondo cui “la sola persona
abilitata a dare ordini per conto della società RE 1 è il signor RE 2 e nessuno
ha accesso alle opere senza il suo accordo” (AI 20 all. 1) è indiziante ma
non ancora sufficiente, da sola, a definire la proprietà del Picasso qui in
discussione e nemmeno a chiarire quale grado di rappresentanza abbia RE 2 nei
confronti di RE 1.
Con
le proprie osservazioni 15/16.6.2015 RE 1 ha sì prodotto il proprio “Certificate
of good standing” datato 10.6.2015, ma nemmeno da esso emerge l’effettivo
grado di rappresentanza esercitabile da RE 2.
Ora,
considerato come dall’istanza di dissequestro, dal testo del reclamo e dalle
varie osservazioni prodotte dalle parti, il loro interesse al procedimento
penale in questione sembra vertere esclu-sivamente sulla proprietà del “Mousquetaire. Buste”, un dissequestro appare al momento attuale
prematuro, in quanto l’art. 267 CPP è applicabile solamente in presenza di
prove definitive ed inconfutabili, non ancora emerse in questa sede, circa la
proprietà dell’opera d’arte qui in discussione.
4.5
Una
volta stabilito meglio ed in modo più chiaro i rapporti tra RE 1, __________ e RE
2.
riguardo alla proprietà, un dissequestro potrà entrare in linea di conto anche
prima del processo di merito, ritenuto che l’ipotizza-ta truffa verte solo
indirettamente sulla proprietà del quadro: in realtà, l’eventuale inganno
astuto ha comportato quali atti di disposizione dei pagamenti effettuati da PI
1.
ad PI 2, che quest’ultimo ha in parte girato a RE 2 per altre operazioni.
Solo il provento della truffa può entrare in linea di conto per un sequestro in
vista della confisca.
4.6
In
conclusione, la decisione 29.4.2015 mediante la quale il procuratore generale ha respinto
l’istanza di dissequestro 31.3/ 2.4.2015 di RE 1 merita tutela.
5.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste a carico
dell’insorgente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 263, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss.
e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 1'200.--
e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1'300.-- (milletrecento), sono
poste a carico di RE 1, la quale rifonderà a PI 1, , e PI 2, , CHF 500.-- (cinquecento)
ciascuno a titolo di ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF
(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente Il cancelliere