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Decisione

60.2015.169

Istanza di ispezione degli atti. Autorità regionale di protezione quale istante

19 giugno 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I

summenzionati due incarti esulano però dalla competenza di questa Corte in

applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG e dell’art. 101 cpv. 2 CPP, poiché sono

tuttora pendenti presso la Pretura penale e non sono dunque ancora stati

archiviati.

4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il

testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza

del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di

copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti

personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle

parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

5. 5.1.

Nell’ambito

della protezione dei minori e degli adulti, la legislazione federale prescrive

l'istituzione dell'autorità di protezione (art. 440 CC). Nel Canton Ticino

questa funzione è esercitata dall'Autorità regionale di protezione (art. 2

LPMA), le cui competenze sono stabilite dal CC e dal regolamento di

applicazione della LPMA (ROPMA).

5.2.

Nella

fattispecie in esame – visti le competenze dell’autorità istante, il contenuto

e l’esito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel

NLP __________ rispettivamente del procedimento penale di cui all’incarto MP __________

Considerandi

sfociato nel NLP __________ – l’interesse giuridico legittimo ai sensi

dell’art. 62 cpv. 4 LOG dell’IS 1, qui istante, prevale, di principio, sui

diritti personali di PI 3 e PI 4, genitori di __________ e __________, i quali

sono stati parti (in qualità di imputati/accusatori privati) ai citati

procedimenti nel frattempo archiviati.

In

effetti, occorre principalmente tutelare gli interessi e il bene dei loro due figli

minorenni e mettere a disposizione dell’autorità istante – la quale (in

particolare) esamina d’ufficio i fatti, raccoglie le informazioni occorrenti,

assume le prove necessarie e applica d’ufficio il diritto (cfr. in particolare

l’art. 446 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) – dati e

informazioni utili e pertinenti per valutare al meglio la situazione famigliare

e personale di __________ e __________, e, se del caso, ordinare (altre) misure

opportune per la loro protezione.

In

siffatte circostanze gli atti istruttori degli incarti penali sfociati nel NLP __________

rispettivamente nel NLP __________ potrebbero essere potenzialmente utili all’IS

1.

ai fini delle sue incombenze per avere un quadro più completo della

situazione famigliare delle parti coinvolte.

Di

conseguenza questa Corte autorizza un membro dell’IS 1 ad esaminare, presso

questa Corte (per motivi di praticità), tutti gli atti istruttori degli incarti

penali NLP __________ e NLP __________, concordando i tempi e le modalità di accesso

con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni.

Il

membro è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti utili alle sue incombenze.

Va da sé che i membri dell’IS 1, nonché

i suoi collaboratori sono legati al segreto d’ufficio (art. 12 LPMA).

6.

L’istanza

è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la natura della

richiesta, si può prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, il CC, la LPMA, il ROPMA ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi

dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera