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Decisione

60.2015.171

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

19 giugno 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

60.2015.171

Lugano

19 giugno 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 13/19.05.2015 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare e

a fotocopiare gli atti istruttori di un incarto penale, che lo concerne personalmente,

sfociato in un decreto di abbandono per recesso di querela;

richiamato lo scritto 20/21.05.2015 del procuratore

pubblico Andrea Maria Balerna, il quale su richiesta 19.05.2015, ha trasmesso a

questa Corte l’incarto ABB __________, segnalando parimenti di non avere obiezioni

a che l’istante possa compulsare l’incarto in questione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Con

esposto 7.11.2013 __________, per il tramite del suo patrocinatore, ha sporto

querela penale nei confronti del marito IS 1, dal quale si stava separando, per

le ipotesi di reato di appropriazione indebita giusta l’art. 138 cifra 1 cpv. 4

CP, sub. amministrazione infedele giusta l’art. 158 cifra 3 CP, affermando in

sintesi che quest’ultimo, senza la sua autorizzazione, avrebbe chiuso e

svuotato un conto presso un istituto bancario di cui entrambi erano contitolari

e ADE sugli averi ivi depositati.

Il

Ministero pubblico ha quindi aperto un procedimento penale (inc. MP __________)

a carico del querelato (nell’ambito del quale il magistrato inquirente ha in

particolare posto sotto sequestro la relativa relazione bancaria ed ha interrogato

le parti), sfociato nel decreto di abbandono 6.06.2014 per recesso di querela, avendo

le parti dichiarato dinanzi al Ministero pubblico di aver chiarito ogni

divergenza in relazione alla gestione degli averi in questione (ABB __________).

La relazione bancaria è quindi stata immediatamente dissequestrata.

Il

citato decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato

presso questa Corte.

Considerandi

2.

Con

la presente istanza IS 1 chiede di ottenere l’autorizzazione ad esaminare e a

fotocopiare gli atti istruttori del summenzionato procedimento penale,

precisando parimenti che la sua richiesta sarebbe "(…) giustificata dalla necessità di completezza

della mia documentazione riguardante il caso, nonché dalla necessità di poter

disporre dei documenti relativi alla ormai definita procedura da utilizzare nei casi previsti dalla legge" (istanza

datata 11.05.2015, doc. CRP 1).

Come

esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta.

Stante

l’esito della presente decisione, questa Corte non ha ritenuto necessario

interpellare __________, accusatrice privata nell’ambito del procedimento

penale in questione nel frattempo archiviato.

3.

3.1.

L’art.

62.

cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti

personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle

parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

3.2

Nel

presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel

procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista

dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI

si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle

parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987,

ad art. 8 p. 10).

Inoltre

in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento

penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della

Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

Lo

stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

4.

A

giudizio di questa Corte nel caso in esame – stante l’esito del procedimento penale

nel frattempo archiviato – non è dato un interesse giuridico legittimo ex art.

62.

cpv. 4 LOG da parte di IS 1 prevalente sui diritti personali di __________

ad esaminare e a fotocopiare gli atti istruttori di cui all’incarto ABB __________,

poiché quest’ultima ha desistito in maniera definitiva dalla querela giusta

l’art. 33 cpv. 1 CP, avendo le parti chiarito rispettivamente trovato un

accordo sulla gestione e sul destino degli averi in questione.

A

ciò aggiungasi che il qui istante non ha in ogni caso sufficientemente motivato

e sostanziato la sua richiesta, avendo

indicato in maniera molto vaga che vorrebbe avere a disposizione tutta la

documentazione da utilizzare nei (non meglio precisati) casi previsti dalla

legge (quale?).

Dispositivo

Per questi motivi l’istanza deve essere respinta.

5. Alla luce di quanto sopra esposto l’istanza è

respinta. Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui

istante già stato parte al procedimento penale sfociato nell’ABB __________,

passato in giudicato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera