60.2015.172
Istanza di ispezione degli atti. DFGP - Segreteria di Stato della migrazione SEM quale istante
19 giugno 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.172
Lugano
19 giugno 2015/asp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/20.05.2015 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione degli estratti
del casellario giudiziale esteri inerenti ad una persona nei confronti della
quale è stata emanata una sentenza di condanna passata in giudicato (inc. TPC
__________);
premesso che la richiesta è giunta, via e-mail, al Tribunale
penale cantonale il 12.05.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 19/20.05.2015, unitamente alla sentenza 18.03.2015 (inc. TPC __________),
alla copia dell’estratto del casellario giudiziale svizzero (stato 11.12.2014)
e di quello __________ (stato 15.12.2014) riguardanti la persona di PI 2, senza
formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
data __________ la Corte delle assise correzionali di __________ ha ritenuto –
tra gli altri – PI 2 (__________), cittadino
__________, in carcerazione preventiva dall’__________ al __________ e posto in
regime di esecuzione anticipata della pena dal __________, autore colpevole di
ripetuto furto aggravato, consumato e tentato, ripetuto danneggiamento,
ripetuta violazione di domicilio, ripetuta guida senza autorizzazione e
ripetuto furto d’uso ed è stato condannato alla pena detentiva di sedici mesi
(ndr. da espiare), da dedursi il carcere preventivo sofferto (inc. TPC __________).
Le
parti non hanno chiesto la motivazione scritta della sentenza (art. 82 cpv. 1
lit. a e lit. b CPP). La stessa, rimasta impugnata, è dunque passata in
giudicato il medesimo giorno della sua emanazione (art. 437 CPP).
2. Con la presente richiesta – trasmessa dal Tribunale
penale cantonale, per competenza, a questa Corte – il IS 1 (di seguito IS 1) postula la trasmissione degli
estratti del casellario giudiziale esteri riguardanti la persona di PI 2 a disposizione
del Tribunale penale cantonale (__________, __________ ed eventualmente altri)
per "(…) statuire in completa cognizione di causa" (istanza
12/20.05.2015, doc. CRP 1.a).
A sostegno della sua istanza la IS 1, richiamando in particolare la
summenzionata sentenza di condanna a carico di PI 2, precisa che le competenti
autorità migratorie ticinesi le avrebbero proposto l’emanazione di una
decisione di divieto di entrata in Svizzera nei confronti di quest’ultimo.
3. Come esposto in entrata, il Tribunale penale cantonale
ha trasmesso, unitamente alla presente istanza, la sentenza di condanna emanata
(tra l’altro) a carico di PI 2 nonché copia degli estratti del casellario
giudiziale svizzero e __________, senza formulare osservazioni in merito alla
presente richiesta.
Questa Corte ha rinunciato ad interpellare PI 2 per presentare
eventuali osservazioni in merito alla presente richiesta stante l’esito della
presente decisione.
4. L’art. 62
cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011,
che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce
che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. 5.1.
5.1.1.
Dall’1°.01.2015 la IS 1 (IS 1), già Ufficio federale
della migrazione (UFM), è l’autorità competente della Confederazione in materia
di immigrazione ed emigrazione, di diritto degli stranieri, di diritto d’asilo
e dei rifugiati nonché di cittadinanza svizzera [art. 12 cpv. 1 dell’Ordinanza
sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia del
17.11.1999, RS 172.213.1, di seguito Org-DFGP]. Essa persegue diversi
obiettivi, tra cui garantire una politica degli stranieri coerente (segnatamente
per quanto concerne l’ammissione e la dimora di stranieri in esecuzione degli
obblighi di diritto internazionale pubblico e tenuto conto di motivi umanitari
e del ricongiungimento familiare; per quanto concerne l’ammissione di
manodopera straniera, tenuto conto degli interessi globali dell’economia, delle
possibilità di integrazione professionale e sociale a lungo termine e delle
esigenze scientifiche e culturali della Svizzera), attuare la politica svizzera
in materia di asilo e di rifugiati secondo i principi definiti dalle Camere
federali e dal Consiglio federale e garantire in particolare una politica
coerente in materia di ammissione e di ritorno e creare condizioni quadro
favorevoli all’integrazione della popolazione straniera residente in Svizzera e
ad uno sviluppo demografico e sociale equilibrato (art. 12 cpv. 1 lit. a - lit.
c Org-DFGP).
Per conseguire i summenzionati obiettivi e con riferimento al diritto
degli stranieri e alla cittadinanza svizzera, la IS 1, in collaborazione con il
DFAE e altri servizi federali interessati, elabora le basi della politica
svizzera in materia di visti, sviluppa strategie di lotta contro gli abusi nel
settore del diritto degli stranieri tenendo conto della situazione
internazionale e attua tali strategie; in collaborazione con il DEFR, valuta
gli interessi globali dell’economia nel settore della politica degli stranieri;
esegue le misure in materia di diritto degli stranieri e pianifica il controllo
degli stranieri ai valichi di frontiera; esercita la vigilanza sull’esecuzione
del diritto degli stranieri nei Cantoni e tratta tutte le questioni concernenti
la cittadinanza svizzera (art. 12 cpv. 2 lit. a - lit. e Org-DFGP).
La IS 1, sempre per conseguire gli obiettivi elencati sopra e in ambito
di diritto d’asilo e dei rifugiati, decide in merito alla concessione o al rifiuto
dell’asilo, alla concessione di protezione, all’ammissione provvisoria e all’allontanamento
dalla Svizzera; assicura la coordinazione in seno all'Amministrazione federale
e con i Cantoni e le organizzazioni svizzere e internazionali in questioni concernenti
l’asilo e i rifugiati; d’intesa con il DFAE, partecipa all’armonizzazione e
all’attuazione della politica internazionale in materia di asilo e di rifugiati;
applica le disposizioni concernenti il finanziamento delle spese amministrative
e di assistenza, versa i sussidi corrispondenti e ne controlla l’utilizzazione;
in collaborazione con il DFAE, prepara la definizione della politica in materia
di ritorno, fornisce aiuto al ritorno e al reinserimento e sostiene i Cantoni
nel finanziamento di progetti di aiuto al ritorno e di programmi occupazionali
di utilità pubblica e sostiene i Cantoni nell’esecuzione di allontanamenti
(art. 12 cpv. 3 lit. a - lit. f Org-DFGP).
La
IS 1, congiuntamente con il DFAE, analizza l’evoluzione migratoria sul piano
nazionale e internazionale ed elabora le basi decisionali per la politica del
Consiglio federale in materia di migrazione (art. 12 cpv. 4 Org-DFGP).
5.1.2.
Alla
IS 1 sono state inoltre assegnate delle mansioni speciali, e meglio istruisce i
ricorsi interposti al Consiglio federale per violazione di trattati
internazionali concernenti la libera circolazione delle persone e il domicilio;
prepara, d’intesa con il DFAE, trattati internazionali sulla riammissione e il
transito nonché su partenariati in materia di migrazione e li esegue; rilascia
documenti di legittimazione per rifugiati, persone sprovviste di documenti e
apolidi e gestisce un servizio d’informazione e di consulenza per le persone
che intendono emigrare e per il collocamento di praticanti (art. 13 cpv. 1 -
cpv. 4 Org-DFGP).
La IS 1 è altresì autorizzata a sbrigare autonomamente tutti gli affari
concernenti la cittadinanza svizzera e ad interporre ricorso presso il
Tribunale federale contro decisioni cantonali di ultima istanza in materia di
diritto degli stranieri e di cittadinanza (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 Org-DFGP).
È
infine competente in materia di riconoscimento di apolidi (art. 14 cpv. 3
Org-DFGP).
5.2.
Per quanto interessa la fattispecie in esame va in particolare evidenziato
che la LStr [Legge federale che disciplina l’entrata, la partenza, il soggiorno
e il ricongiungimento familiare degli stranieri in Svizzera nonché la
promozione della loro integrazione (art. 1 LStr)] all’art. 67 sancisce il
divieto di entrata in Svizzera. Tale divieto mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza
pubblica e dell’ordine pubblico; trattasi di una misura a carattere preventivo
(Messaggio relativo alla Legge federale sugli stranieri dell’8.03.2002, FF 2002
3428).
Secondo
questa disposizione la IS 1 vieta l’entrata in Svizzera,
fatto salvo il suo cpv. 5 (secondo cui l’autorità cui compete la decisione può,
per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto
d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente), ad uno straniero allontanato se l’allontanamento
è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d cpv. 2 lit. a - lit. c
LStr (cpv. 1 lit. a); se lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine
impartitogli (cpv. 1 lit. b).
La IS 1 può inoltre vietare l’entrata in
Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la
sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lit. a LStr); ha causato spese d’aiuto sociale (art. 67 cpv.
2 lit. b LStr); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto
o cautelativa [art. 75-78 LStr] (art. 67 cpv. 2 lit. c LStr).
5.3.
In casu – tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e considerati in
particolare i motivi posti alla base della presente richiesta e la sua
finalità, il contenuto della sentenza di condanna emanata a carico di PI 2
nonché la LStr – appare, di principio, dato un interesse giuridico legittimo ex
art. 62 cpv. 4 LOG della IS 1 che prevale sui diritti personali del condannato,
cittadino __________, già residente presso un campo nomadi in __________,
attualmente in carcere in espiazione della pena (cfr. sentenza __________, inc. TPC __________),
ad ottenere la trasmissione in copia di eventuali estratti del casellario giudiziale
esteri di cui all’incarto TPC __________, nel frattempo archiviato.
La
IS 1, deve, in effetti, stabilire se emanare o meno una decisione di divieto di
entrata in Svizzera a carico di PI 2 ai sensi della LStr. Questi eventuali
estratti sono dunque potenzialmente utili all’autorità istante per avere un
quadro più completo della situazione personale del condannato, in particolare del
suo comportamento assunto in passato (cfr., ad esempio, decisione TAF
C-256/2013 del 16.04.2015, consid. 3.2 e rif.).
Da informazioni assunte presso il Tribunale penale cantonale l’unico
estratto del casellario giudiziale estero riguardante PI 2 presente
nell’incarto penale in questione è soltanto quello __________ (AI 40). Non vi è
alcun altro estratto del casellario giudiziale estero (in particolare quello __________)
agli atti.
In
siffatte circostanze l’estratto del casellario giudiziale __________ datato
15.12.2014 inerente a PI 2, con lo scritto 16.12.2014 dell’UFG (AI 40), vengono
trasmessi, in copia, alla __________ unitamente alla presente decisione.
Va
da sé che i collaboratori della IS 1 sono tenuti al segreto d’ufficio.
6. Alla
luce di quanto sopra esposto, richiamate in particolare le competenze conferite
alla IS 1 nell’ambito dell’emanazione di una decisione di divieto di entrata in
Svizzera nei confronti di uno straniero, questa Corte ritiene di dover emanare
una decisione di principio.
La
Corte dei reclami penali riconosce, di principio, alla IS 1 – quale autorità competente
ad emanare una decisione di divieto di entrata in Svizzera a carico di uno
straniero ai sensi dell’art. 67 LStr nei confronti del quale è stata emanata
una decisione di condanna, passata in giudicato – un interesse giuridico legittimo
ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG per poter richiedere, su richiesta scritta e
motivata, direttamente al Tribunale penale cantonale, gli estratti del
casellario giudiziale esteri che sono stati eventualmente assunti nel relativo
incarto penale concluso (archiviato), senza dover ricorrere di volta in volta
alla presente procedura.
7. L’istanza
è accolta ai sensi dei precedenti considerandi. Stante la natura e la finalità
della richiesta, nonché l’art. 5 cpv. 1 della Legge di applicazione alla legislazione
federale in materia di persone straniere dell’8.06.1998, si rinuncia al
prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LStr ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
Considerandi
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera