60.2015.182
Istanza di ispezione degli atti. già denunciato ai sensi del previgente CPP TI quale istante
3 giugno 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.182
Lugano
3 giugno 2015/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela
Fossati, vicecancelliera
sedente
per statuire sull’istanza 21/22.05.2015
presentata da
IS
1
patr.
da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare e
a fotocopiare un incarto penale, nel frattempo archiviato, che lo concerne
personalmente;
premesso che la richiesta datata 21.05.2015 è stata
inviata, via fax, al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il
tramite del procuratore pubblico Andrea
Maria Balerna – l’ha trasmessa, per competenza,
a questa Corte il 22.05.2015, comunicando di non opporsi all’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito dello scritto 12.11.2008 dell’Ufficio di comunicazione in materia di
riciclaggio di denaro (in seguito MROS), mediante il quale ha segnalato al Ministero
pubblico di __________ un presunto caso di riciclaggio di denaro ai sensi
dell’art. 305bis CP, è stato aperto un procedimento penale – tra gli altri – a
carico di IS 1 sfociato nel decreto di non luogo a procedere 13.07.2009, non
essendo dati gli estremi del reato ipotizzato (NLP __________);
che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non
essendo stato impugnato presso la (allora) Camera dei ricorsi penali;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo assistito IS 1,
di poter esaminare e fotocopiare alcuni atti del summenzionato incarto penale;
che a sostegno della sua richiesta precisa che necessiterebbe di fotocopiare
alcuni atti allo scopo di avviare la procedura di regolarizzazione fiscale in __________
(doc. CRP 1.a);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti al procedimento
penale sfociato nel NLP __________, nel frattempo archiviato, essendo il qui
istante stato parte (in qualità di denunciato ai sensi del previgente CPP TI)
al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di denunciato
ai sensi del previgente CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli
deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse
giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare, di principio, pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 (e di
riflesso del suo patrocinatore) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere
l’autorizzazione ad esaminare gli atti istruttori dell’incarto penale NLP __________
(già inc. MP __________), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato
l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che alcuni documenti (bancari) potrebbero essere, in effetti,
potenzialmente utili al qui istante nell’ambito della procedura di
regolarizzazione fiscale in __________;
che
– nel rispetto del diritto di essere sentito e della sfera privata e personale
delle altre parti coinvolte – l’avv. PR 1 è autorizzato a fotocopiare gli atti
istruttori dell’incarto NLP __________ che concernono esclusivamente il suo assistito
(IS 1) e utili alle sue incombenze (in particolare la documentazione bancaria
agli atti), concordando i tempi e le modalità di accesso con il procuratore
pubblico Andrea Maria Balerna, compatibilmente con i suoi impegni;
che l’istanza
è accolta alle surriferite condizioni;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante
già stato parte al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
Considerandi
3.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera