60.2015.184
Istanza di ispezione degli atti. DSS quale istante
24 giugno 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.184
Lugano
24 giugno 2015/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sulle istanze 20/21.05.2015 e 26/27.05.2015 presentate dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere ad
una sentenza, nel frattempo passata in giudicato,
premesso che la richiesta 20.05.2015 è stata inviata,
via e-mail, al Tribunale penale cantonale il medesimo giorno, che l’ha
trasmessa, per competenza, a questa Corte il 20/21.05.2015 (unitamente alla sentenza
29.08.2013 e all’errata corrige 25.11.2013), senza formulare osservazioni
in merito;
premesso inoltre che la medesima richiesta datata 26.05.2015 è stata inviata alla Corte di
appello e di revisione penale, cui è giunta lo stesso giorno, che l’ha
trasmessa, per competenza, a questa Corte il 26/27.05.2015, senza formulare particolari
osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
__________ la Corte delle assise criminali ha emanato una sentenza di condanna
a carico di diversi imputati in relazione a numerose fattispecie (inc. TPC __________
/ __________ / __________ / __________; ndr. la sentenza non è stata pubblicata
sull’apposito sito del Cantone).
Per
quanto interessa la fattispecie qui in esame, __________ è stato ritenuto autore
colpevole di lesioni semplici ("per
avere, a __________, il __________, afferandola con violenza per le mani,
strattonandola fino a farla cadere a terra piangente, intenzionalmente
cagionato un trauma contusivo alla mano destra di PI 2, nata nel __________",
dispositivo 2.5.1.) e di ingiuria ("per avere, a __________ e in altre località
del Canton Ticino, nel periodo __________, in 9 occasioni, sputando in faccia o
utilizzando epiteti, intenzionalmente offeso l’onore di terze persone",
dispositivo 2.8.) ed è stato, tra l’altro,
condannato a versare a PI 2, a titolo di risarcimento per torto morale,
l’importo di CHF 5'000.-- (dispositivo 7.3.). Per il rimanente delle loro
pretese gli accusatori privati sono stati rinviati al competente foro civile
(dispositivo 11.) [inc. TPC __________].
Fatti
I
predetti dispositivi, in assenza d’impugnazione, sono passati in giudicato (sentenza
__________ della Corte di appello e di revisione penale, p. 43, inc. CARP __________,
__________, pubblicata anche sull’apposito sito del Cantone).
2. Con
le presenti (identiche) istanze – trasmesse, per competenza ex art. 62 cpv. 4
LOG, dal Tribunale penale cantonale rispettivamente dalla Corte di appello e di
revisione penale a questa Corte – il IS 1 (di seguito IS 1) quale autorità competente
giusta l’art. 1 RLACLAV (RL 3.3.3.5.1) chiede di poter accedere alla summenzionata
sentenza. A sostegno della sua richiesta il IS 1 precisa di avere a disposizione
soltanto il dispositivo della sentenza 29.08.2013 in relazione alla fattispecie
di cui è stata vittima PI 2, la quale non è però più patrocinata dall’avv. __________
che aveva presentato un’istanza (ndr. d’indennizzo e riparazione morale ai
sensi della LAV) in nome e per conto della sua assistita. Postula pertanto di
poter accedere alla "sentenza completa in oggetto" per la
sua evasione.
Come esposto in entrata, il Tribunale penale cantonale e la Corte di
appello e di revisione penale non hanno presentato osservazioni in merito alla
presente domanda.
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.
27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4. Il
IS 1 applica la Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (di seguito
LAV) e la Legge cantonale di applicazione e complemento (RL 3.3.3.5, di seguito
Considerandi
LACLAV). Esso è in particolare competente a decidere il contributo alle spese
per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi ai sensi dell’art. 16 LAV, a decidere
sulle richieste d’indennizzo e riparazione morale presentate ai sensi dell’art.
5.
LACLAV, a stabilire l’acconto ai sensi dell’art. 21 LAV e deciderne il rimborso
ai sensi dell’art. 7 OAVI e ad emanare le direttive relative all’entità delle
prestazioni riconosciute di aiuto immediato, di aiuto a più lungo termine e di
contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi (art. 1
cpv. 2 lit. a - lit. d RLACLAV).
Le
norme sull’indennizzo e sulla riparazione morale per il danno subito da parte
del Cantone sono in particolare sancite dagli art. 19 ss. LAV (indennizzo),
dagli art. 22-23 LAV (riparazione morale) e dagli art. 24 ss. LAV (disposizioni
comuni).
La
domanda di indennizzo e/o riparazione morale va presentata dalla vittima
all’autorità competente nei termini e alle condizioni previsti dagli art. 24
ss. LAV; il Consiglio di Stato stabilisce una procedura semplice, rapida e
gratuita (art. 5 cpv. 1 e 2 LACLAV).
5.
Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti
dall’autorità istante nella presente richiesta nonché la sua finalità e considerati
in particolare gli art. 19 ss. LAV (indennizzo e riparazione morale da parte
del Cantone), l’art. 29 cpv. 2 LAV (secondo cui l’autorità cantonale competente
accerta d’ufficio i fatti), nonché le competenze previste dall’art. 5 LACLAV e
dall’art. 1 cpv. 2 lit. b RLACLAV – si deve, di principio, ammettere
l’esistenza di un interesse giuridico legittimo giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG da
parte del IS 1 che prevale sugli interessi personali di __________ ad esaminare
la sentenza in questione, passata in giudicato, tuttavia limitatamente alla
fattispecie che riguarda la vittima PI 2. Tali passaggi sono effettivamente
potenzialmente utili al IS 1 per esaminare la domanda d’indennizzo e
riparazione morale presentata da quest’ultima.
Di
conseguenza, nel rispetto del diritto di essere sentito e della sfera privata/personale
delle persone coinvolte nel procedimento penale in questione che riguarda altre
fattispecie che esulano dalla presente, la sentenza __________ (inc. TPC __________)
viene trasmessa, in copia, all’autorità istante unitamente alla presente
decisione unicamente con i passaggi relativi alla fattispecie che concerne PI 2.
Va
da sé che i collaboratori del IS 1 sono tenuti al segreto d’ufficio.
6.
L’istanza è accolta ai sensi del surriferito
considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione
della natura dell’istante e della particolare procedura prevista dalla LAV.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LAV, la LACLAV, il RLACLAV
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera