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Decisione

60.2015.184

Istanza di ispezione degli atti. DSS quale istante

24 giugno 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I

predetti dispositivi, in assenza d’impugnazione, sono passati in giudicato (sentenza

__________ della Corte di appello e di revisione penale, p. 43, inc. CARP __________,

__________, pubblicata anche sull’apposito sito del Cantone).

2. Con

le presenti (identiche) istanze – trasmesse, per competenza ex art. 62 cpv. 4

LOG, dal Tribunale penale cantonale rispettivamente dalla Corte di appello e di

revisione penale a questa Corte – il IS 1 (di seguito IS 1) quale autorità competente

giusta l’art. 1 RLACLAV (RL 3.3.3.5.1) chiede di poter accedere alla summenzionata

sentenza. A sostegno della sua richiesta il IS 1 precisa di avere a disposizione

soltanto il dispositivo della sentenza 29.08.2013 in relazione alla fattispecie

di cui è stata vittima PI 2, la quale non è però più patrocinata dall’avv. __________

che aveva presentato un’istanza (ndr. d’indennizzo e riparazione morale ai

sensi della LAV) in nome e per conto della sua assistita. Postula pertanto di

poter accedere alla "sentenza completa in oggetto" per la

sua evasione.

Come esposto in entrata, il Tribunale penale cantonale e la Corte di

appello e di revisione penale non hanno presentato osservazioni in merito alla

presente domanda.

3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.

27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione

del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione

degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità

dell’ispezione".

4. Il

IS 1 applica la Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (di seguito

LAV) e la Legge cantonale di applicazione e complemento (RL 3.3.3.5, di seguito

Considerandi

LACLAV). Esso è in particolare competente a decidere il contributo alle spese

per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi ai sensi dell’art. 16 LAV, a decidere

sulle richieste d’indennizzo e riparazione morale presentate ai sensi dell’art.

5.

LACLAV, a stabilire l’acconto ai sensi dell’art. 21 LAV e deciderne il rimborso

ai sensi dell’art. 7 OAVI e ad emanare le direttive relative all’entità delle

prestazioni riconosciute di aiuto immediato, di aiuto a più lungo termine e di

contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi (art. 1

cpv. 2 lit. a - lit. d RLACLAV).

Le

norme sull’indennizzo e sulla riparazione morale per il danno subito da parte

del Cantone sono in particolare sancite dagli art. 19 ss. LAV (indennizzo),

dagli art. 22-23 LAV (riparazione morale) e dagli art. 24 ss. LAV (disposizioni

comuni).

La

domanda di indennizzo e/o riparazione morale va presentata dalla vittima

all’autorità competente nei termini e alle condizioni previsti dagli art. 24

ss. LAV; il Consiglio di Stato stabilisce una procedura semplice, rapida e

gratuita (art. 5 cpv. 1 e 2 LACLAV).

5.

Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti

dall’autorità istante nella presente richiesta nonché la sua finalità e considerati

in particolare gli art. 19 ss. LAV (indennizzo e riparazione morale da parte

del Cantone), l’art. 29 cpv. 2 LAV (secondo cui l’autorità cantonale competente

accerta d’ufficio i fatti), nonché le competenze previste dall’art. 5 LACLAV e

dall’art. 1 cpv. 2 lit. b RLACLAV – si deve, di principio, ammettere

l’esistenza di un interesse giuridico legittimo giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG da

parte del IS 1 che prevale sugli interessi personali di __________ ad esaminare

la sentenza in questione, passata in giudicato, tuttavia limitatamente alla

fattispecie che riguarda la vittima PI 2. Tali passaggi sono effettivamente

potenzialmente utili al IS 1 per esaminare la domanda d’indennizzo e

riparazione morale presentata da quest’ultima.

Di

conseguenza, nel rispetto del diritto di essere sentito e della sfera privata/personale

delle persone coinvolte nel procedimento penale in questione che riguarda altre

fattispecie che esulano dalla presente, la sentenza __________ (inc. TPC __________)

viene trasmessa, in copia, all’autorità istante unitamente alla presente

decisione unicamente con i passaggi relativi alla fattispecie che concerne PI 2.

Va

da sé che i collaboratori del IS 1 sono tenuti al segreto d’ufficio.

6.

L’istanza è accolta ai sensi del surriferito

considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione

della natura dell’istante e della particolare procedura prevista dalla LAV.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LAV, la LACLAV, il RLACLAV

ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi

dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera

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