60.2015.199
Istanza di ispezione degli atti. assistente/avvocato di un'università quale istante
22 luglio 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.199
Lugano
22 luglio 2015/jf
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/10.06.2015 presentata
da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere
agli incarti penali, nel frattempo archiviati, in materia di riciclaggio di
denaro inerenti agli ultimi cinque anni;
premesso che la richiesta datata 4.06.2015 è giunta al
Ministero pubblico il 5.06.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 9/10.06.2015, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero
pubblico, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – IS 1, avvocato
e assistente presso l’__________ dell’Università di __________, chiede (per
quanto interessa la competenza di questa Corte) di poter visionare gli atti
istruttori dei procedimenti penali archiviati del Ministero pubblico, in
materia di riciclaggio di denaro, inerenti agli ultimi cinque anni.
A
sostegno della sua richiesta precisa in particolare che sta redigendo una tesi
in materia di riciclaggio di denaro. In particolare sta analizzando "(…)
la punibilità di valori di sostituzione e di valori che sono parzialmente di
provenienza illecita" (istanza 4/10.06.2015, doc. CRP 1.a). Sarebbe
intenzionata a sviluppare delle soluzioni in base a casi reali e, con
riferimento a procedimenti penali conclusi, ad esaminare il loro esito (con le
eventuali motivazioni). Evidenzia altresì la non pertinenza di dati personali
per la sua tesi, i quali verranno resi anonimi.
2. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
3. Nella
fattispecie in esame – visti i motivi addotti da IS 1 nella presente richiesta
e la finalità perseguita – si deve senz’altro ammettere l’esistenza di un
interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sui
diritti personali delle persone coinvolte negli incarti penali nel frattempo
archiviati in materia di riciclaggio di denaro riguardanti gli ultimi cinque
anni. La sua tesi in materia di riciclaggio di denaro ha indubbiamente un
interesse sia scientifico, sia pubblico, trattandosi di un tema di grande
attualità.
Di conseguenza
questa Corte autorizza IS 1 a compulsare presso il Ministero pubblico e, se del
caso, presso il Tribunale penale cantonale gli incarti penali nel frattempo
archiviati in materia di riciclaggio di denaro inerenti agli ultimi cinque anni
(come postulato), concordando i tempi e le modalità di accesso con i collaboratori
delle rispettive cancellerie. IS 1 è inoltre autorizzata ad estrapolare i dati
disponibili e utili per la sua tesi, nondimeno in forma anonimizzata, nel
rispetto del diritto di essere sentito delle parti coinvolte.
IS 1, prima di
iniziare il suo lavoro di ricerca, dovrà sottoscrivere una dichiarazione con la
quale s’impegna a rispettare il segreto d’ufficio.
4. L’istanza è accolta ai sensi del precedente
considerando. Stante la natura e la finalità della richiesta, si rinuncia al
prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
Considerandi
3.
Intimazione:
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera