60.2015.201
Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante
13 luglio 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2015.201
Lugano
13 luglio 2015/jf
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9/12.06.2015 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione del rapporto di
polizia allestito nell’ambito di un procedimento penale, nel frattempo archiviato,
che lo concerne personalmente;
premesso che la richiesta datata 9.06.2015 è giunta al
Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte
l’11/12.06.2015, preavvisandola favorevolmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della denuncia/querela sporta dinanzi alla polizia da IS
1 contro ignoti in relazione ad un presunto furto della sua carta __________
no. __________ con addebito diretto sul conto presso __________ di __________ a
lui intestato, essendo stata apparentemente clonata e utilizzata abusivamente undici
volte a __________ il __________ (pagamenti/prelevamenti) per un importo complessivo
di CHF 4'978.63, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc.
NLP __________) – nell’ambito del quale è stato allestito un rapporto datato
18.12.2014 – sfociato nel decreto di non luogo a procedere 22.12.2014 per
incompetenza territoriale (NLP __________);
che il suddetto decreto è regolarmente
passato in giudicato, non essendo stato impugnato presso questa Corte;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto
di polizia allestito nell’ambito del surriferito procedimento penale, dovendolo
inoltrare all’istituto bancario coinvolto nella vicenda e all’assicu-razione
(doc. CRP 1.a);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusatore
privato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la
procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico
legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4
LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria
18.12.2014, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato
personalmente in veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che egli deve trasmettere il citato rapporto all’istituto bancario
coinvolto e alla sua assicurazione per ottenere un possibile rimborso;
che
di conseguenza il rapporto richiesto viene trasmesso, in copia, al qui istante unitamente
alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante
già stato parte al summenzionato procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Considerandi
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera